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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 10/12/2024, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di OR
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2919/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
D'OLIVO ANTONELLA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'avv.to RIBETTI FRANCESCO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 5 luglio 2024 e cioè
per parte ricorrente “NEL MERITO: 1) pronunciare la separazione personale dei SInori • , nato a [...] il [...], residente a Parte_1
1 CI (PN) in via Colombo n. 34, Codice Fiscale: , e • C.F._1
, nata a [...] il [...], residente a [...]CP_1
Veneto (PN) Viale Repubblica n. 75, C.F. , per fatto C.F._2
addebitabile alla moglie, e conseguentemente disporre che nessun assegno di mantenimento il marito debba versare alla medesima;
2) procedere allo scioglimento della comunione, alle seguenti condizioni: • la casa coniugale di
CI di proprietà del SI. con gli arredi viene assegnata in uso Parte_1
al medesimo che l'abiterà; • l'autovettura Renault Captur 900, Targa FC946CE,
anno 2016, di proprietà -per successione a causa di morte del SI. Pt_2
del SI. , resterà assegnata al medesimo;
mentre
[...] Parte_1
l'autovettura Audi A1, intestata alla SI.ra di proprietà di CP_1
quest'ultima resterà assegnata alla medesima;
3) disporre in ogni caso che nessun assegno di mantenimento il marito debba versare alla moglie. In ogni caso: Spese e competenze di giudizio rifuse;
In via istruttoria: si insiste affinchè A. venga disposto un accertamento a mezzo della Guardia di Finanza
volto ad investigare l'attività lavorativa di collaboratrice domestica attualmente svolta dalla SI.ra e dei redditi effettivi percepiti CP_1
dalla resistente;
B. ordinarsi ex art. 210 c.p.c. alle filiale di Controparte_2
RA l'esibizione e produzione in giudizio di documentazione comprovante il soggetto (nome e cognome) che ha prelevato i seguenti Buoni
Postali tra il 1.9.2019 e il 30.12.2022: • buono ordinario sottoscritto in data
28.12.2004 di € 100,00; • buono ordinario sottoscritto in data 28.12.2004 di €
100,00; • buono ordinario sottoscritto in data 30.1.2007 di € 1.000,00; • buono ordinario sottoscritto in data 24.03.2006 di € 1.000,00; • buono ordinario sottoscritto in data 28.12.2004 di € 100,00; • buono ordinario sottoscritto in data 28.12.2004 di € 1.000,00; • buono ordinario sottoscritto in data 28.12.2004
di € 100,00; C. ordinarsi ex art. 210 c.p.c. al Centro per l'impiego di OR
(già Ufficio di Collocamento) documentazione relativa alle offerte di lavoro
2 proposte alla SInora nell'autunno 2000 al termine del periodo di CP_1
maternità; D. nella denegata ipotesi in cui la SI.ra , non CP_1
dovesse produrre spontaneamente la dichiarazione di successione ex lege in morte del SI. , ordinarsi ex art. 210 cpc alla resistente SI.ra Persona_1
e/o all'Agenzia delle Entrate di OR, in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore, con sede a OR in via dei Giardini
Cattaneo n. 3, l'esibizione della dichiarazione di successione ex lege in morte del SI. , deceduto a Campagna di Maniago il 4.3.2024, Persona_1
Registrazione Volume 88888 n. 191389 registrato in data 26.4.2024; E. Si chiede l'ammissione di prova per interrogatorio formale della SI.ra CP_1
(capitoli da 1 a 13), nonché l'ammissione di prova per testimoni sui seguenti capitoli: 1. “Vero che i coniugi fino ad agosto 2019 avevano condotto una vita familiare armoniosa e serena e che gli impegni e le vicissitudini del quotidiano venivano affrontate insieme?”. 2. “Vero che nell'estate 2019 la famiglia Pt_1
( , e aveva trascorso insieme le vacanze estive a Lignano Pt_1 CP_1 Per_2
Pineta come pure negli anni precedenti?”; 3. “Vero che il marito al termine della maternità nel 2000 ha invitato la moglie a trovarsi un lavoro ?”; 4. CP_1
“Vero che il Centro per l'impiego di OR (già Ufficio di Collocamento)
ha contattato la SI.ra al termine della maternità nell'autunno CP_1
2000 per offrirle un impiego ?”; 5. “Vero che la SI.ra era iscritta alla CP_1
lista di mobilità e che una fabbrica della zona di OR ha contattato la
SI.ra al termine della maternità nell'autunno 2000 per offrirle CP_1
un lavoro ?”; 6. “Vero che la SI.ra ha rifiutato le proposte di CP_1
lavoro di cui ai precedenti capitoli n. 4 e 5? 7. “Vero che a partire dal 2012 la
SI.ra ha iniziato a svolgere lavori domestici a pagamento presso CP_1
altre abitazioni di per svolgere le pulizie o a stirare sempre Parte_3
su commissione di terzi presso la propria abitazione ?”; 8. “Vero che nel
2016/2017 il ricorrente SI. aveva trovato alla moglie un impiego Parte_1
3 come operaia presso il mobilificio Alf di Francenigo, proposta che la medesima all'epoca ha declinato ?”; 9. “Vero che la SI.ra CP_1
attualmente lavora come collaboratrice domestica e percepisce un corrispettivo?”; 10. “Vero che il SI. , padre della resistente, Persona_1
ha contribuito con la propria manodopera, unitamente ai genitori ed al fratello del ricorrente SI. , all'esecuzione di alcuni lavori eseguiti nella Parte_4
casa di proprietà di quest'ultimo?”; 11. “Vero che il SI. ha sostenuto Pt_1
personalmente ed interamente tutti i costi vivi relativi ai lavori di cui al capitolo precedente ?”; 12. “Vero che il SI. ha sempre aiutato i Parte_1
genitori della moglie nell'esecuzione di numerosi lavori di fatica a loro favore quali per esempio: il taglio della legna, sia a casa loro che nel bosco con relativa rimozione a mano ed accatastamento legna, rifacimento impianti elettrici in casa, aiuto ad intonacare la loro abitazione, tinteggiature interni,
smontaggio e rimontaggio mobili?” 13. “Vero che i genitori della SI.ra
[...]
hanno sempre aiutato economicamente quest'ultima anche durante CP_1
il matrimonio elargendole delle somme per il proprio personale sostentamento?”. Si indicano quali testimoni, con riserva di altri indicarne: 1)
SI.ra , residente in [...], SA MA Tes_1
(Monza) in particolare sui capitoli da 1 a 6; 2) SI. , Testimone_2
residente in [...], SA MA (Monza) in particolare sui capitoli da 1 a 6; 3) SI. , residente in [...], CI Parte_4
(PN) in particolare sui capitoli da 1 a 13; 4) SI. Testimone_3
residente in [...] e 2; 5) SI.ra
, residente in [...]
capitoli 7 e 9; 6) SI. di AN AN di CI (PN) in Tes_5
particolare sui capitoli 7 e 9; 7) SI.ra di ON di RA (PN) Tes_6
in particolare sui capitoli 7 e 9; 8) SI. di ON di RA (PN) Tes_7
in particolare sui capitoli 7 e 9; 9) Direttore pro tempore del Centro per
4 l'impiego di OR (già Ufficio di Collocamento), via Borgo AN AN
(PN) in particolare sui capitoli 4 e 5”.
per parte resistente “1. rigettarsi la domanda di addebito in quanto infondata in fatto ed in diritto;
2. disporre che il SInor versi alla SInora Parte_1
quale contributo per il mantenimento la somma di € 350,00 CP_1
entro il giorno 15 di ogni mese, somma rivalutata annualmente, in maniera automatica e senza necessità di richiesta, a far data dal mese di gennaio di ogni anno, nella misura del 100% dell'aumento del costo della vita così come registrato in base all'indice ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati. In
ogni caso: spese e compensi di lite integralmente rifusi”.
Motivi della decisione
FATTO
Con sentenza parziale n. 463/2023 pubblicata il 03.07.2023, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c., la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione all'udienza del 5 luglio 2024, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica.
DIRITTO
1. Addebito.
L'art. 151, secondo comma, c.c. stabilisce “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Presupposto fondamentale della dichiarazione di addebito, pertanto, è, oltre alla domanda di parte, la prova della violazione, da parte del coniuge contro il quale l'addebito è richiesto, di uno o più obblighi derivanti dal matrimonio.
5 La valutazione discrezionale del giudice di merito deve comprendere il complessivo comportamento dei coniugi nello svolgimento del rapporto coniugale, con la conseguenza che il contegno tenuto da un coniuge dovrà
essere giudicato valutandolo comparativamente con quello tenuto dall'altro coniuge (Cass. civ. n. 11792 del 05/05/2021). Tuttavia, il comportamento oggettivamente riprovevole di un coniuge non può dirsi giustificato dalla provocazione dell'altro quando si traduca nella violazione di regole imperative di condotta e di norme morali di particolare rilevanza sociale ovvero la violazione degli obblighi di fedeltà e di assistenza morale e materiale. Altro presupposto per la pronuncia di addebito è l'accertamento che il comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, gravando sul coniuge richiedente l'onere della prova, sia della contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia dell'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. (Cass. civ. n. 16691 del 05/08/2020).
Orbene, ciò premesso, nel caso di specie il marito lamenta che la moglie avrebbe inaspettatamente abbandonato il tetto coniugale nell'agosto/settembre
2019; tale circostanza - contestata dalla moglie, la quale ha per contro dichiarato che il suo trasferimento altrove sarebbe seguito ad una progressiva ed insanabile disaffezione e sarebbe stata oggetto di discussione e confronto tra gli stessi - non sarebbe stata sufficientemente dimostrata anche se fossero state ammesse le prove testimoniali, per cui parte ricorrente ha rivolto istanza.
I capitoli di prova rilevanti ai fini di una simile decisione – e cioè i capitoli nn.
1 e 2 della memoria integrativa e della memoria istruttoria – sono inammissibili, poiché il capitolo n. 1 è formulato in maniera tale da implicare l'espressione di giudizi e valutazioni non demandabili ad un testimone,
mentre il capitolo n. 2, quand'anche ammesso, non contiene circostanze tali da
6 dimostrare la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento della moglie (e cioè trasferirsi altrove) e l'insorgenza della crisi matrimoniale,
apparendo piuttosto un simile comportamento l'epilogo di una crisi coniugale in atto da tempo.
La domanda di addebito sarà, pertanto, respinta.
2. Assegno di mantenimento a favore della moglie.
Gli aspetti economici della controversia si incentrano sulla domanda formulata dalla moglie, volta all'attribuzione di un assegno per il proprio mantenimento.
Sul punto, occorre rilevare che per l'insorgenza del diritto al mantenimento
(oltre al fatto che la separazione non sia addebitabile al coniuge richiedente) è
necessario anzitutto che costui sia privo di adeguati redditi propri, essendo il termine di raffronto costituito dal tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, inoltre che sussista una disparità economica tra i due coniugi, ed infine che l'assegno sia concretamente determinato in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'altro coniuge, tenendo comunque presente ogni tipo di reddito disponibile da parte del richiedente (cfr. Cass. n.13026/2014; n.
17667/2015) e l'attitudine al lavoro proficuo di entrambi i coniugi, quale potenziale capacità di guadagno, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un 'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass. civ. n. 24049/2021).
Il marito ha dichiarato di percepire un reddito mensile netto medio pari ad euro 1.400,00 mensili;
è proprietario esclusivo dell'abitazione ove vive, è
comproprietario per ½ di altro immobile dal quale ha dichiarato di non percepire reddito, in quanto occupato dal fratello comproprietario;
si avvale di collaborazione domestica, per quale ha dichiarato di sostenere esborsi mensili
7 pari a circa euro 160,00. È proprietario di autovettura. Ha documentato di aver contratto nel novembre 2023 un prestito personale, obbligandosi a restituirlo con rate mensili parti ad euro 304,47, dichiarando di averlo chiesto per ristrutturare l'immobile ove vive, anche se non risulta documentata la destinazione della somma ricevuta in prestito.
La moglie ha dichiarato di non svolgere attività lavorativa, di non essere proprietaria di beni immobili, di essere proprietaria di autovettura e di condurre in locazione un immobile, con canone mensile pari ad euro 600,00 (v.
estratti di conto corrente).
Ha dichiarato di ricevere aiuti economici dal figlio, maggiorenne ed economicamente autonomo, e dai genitori (allegando documentazione); ha dichiarato di aver ereditato 1/3 della metà (ovvero 1/6) dell'abitazione dei genitori, unitamente alla madre e alla sorella, considerato che l'altra metà
dell'abitazione è di proprietà della madre e, allo stesso modo, un terreno sito nel Comune di Tramonti, dichiarato senza valore di mercato.
I coniugi sono comproprietari di buoni fruttiferi postali, la moglie dichiara di averne riscosso due dal valore di mille euro ciascuno, il marito dichiara di essere rimasto in possesso di un controvalore pari a circa euro 2.500,00.
Trattasi in ogni caso di importi modesti che non incidono apprezzabilmente sulla ricostruzione della capacità economica sinora condotta, che rimane sostanzialmente invariata rispetto al divario stimato in sede presidenziale.
Tanto premesso, dal momento che i redditi della moglie non le garantirebbero il tenore di vita condotto in costanza di matrimonio, assicurato in via del tutto prevalente dai redditi del marito, valorizzata la capacità lavorativa della moglie e gli aiuti che riceve, il Tribunale ritiene equo determinare in misura analoga a quella già stabilita in sede presidenziale l'ammontare del contributo dovuto dal marito per il mantenimento della moglie;
il marito dovrà dunque corrispondere alla moglie l'importo mensile di euro 150,00, dalla domanda
8 giudiziale.
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
Nel processo di separazione, è esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi;
è di conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus
nell'ambito dell'azione di separazione, soggetta al rito speciale, con quella di scioglimento della comunione restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno, soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
3. Spese di lite.
Profili di reciproca soccombenza giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
respinge la domanda di addebito della separazione formulata dalla parte ricorrente;
determina in euro 150,00 il contributo mensile dovuto da per il Parte_1
mantenimento della moglie, da corrispondere a presso CP_1
il di lei domicilio, in forma tracciabile, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda;
dispone che l'assegno predetto sia annualmente rivalutato secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT;
compensa le spese di lite.
Così deciso in OR, in data 10/12/2024
9 IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di OR
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2919/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
D'OLIVO ANTONELLA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'avv.to RIBETTI FRANCESCO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 5 luglio 2024 e cioè
per parte ricorrente “NEL MERITO: 1) pronunciare la separazione personale dei SInori • , nato a [...] il [...], residente a Parte_1
1 CI (PN) in via Colombo n. 34, Codice Fiscale: , e • C.F._1
, nata a [...] il [...], residente a [...]CP_1
Veneto (PN) Viale Repubblica n. 75, C.F. , per fatto C.F._2
addebitabile alla moglie, e conseguentemente disporre che nessun assegno di mantenimento il marito debba versare alla medesima;
2) procedere allo scioglimento della comunione, alle seguenti condizioni: • la casa coniugale di
CI di proprietà del SI. con gli arredi viene assegnata in uso Parte_1
al medesimo che l'abiterà; • l'autovettura Renault Captur 900, Targa FC946CE,
anno 2016, di proprietà -per successione a causa di morte del SI. Pt_2
del SI. , resterà assegnata al medesimo;
mentre
[...] Parte_1
l'autovettura Audi A1, intestata alla SI.ra di proprietà di CP_1
quest'ultima resterà assegnata alla medesima;
3) disporre in ogni caso che nessun assegno di mantenimento il marito debba versare alla moglie. In ogni caso: Spese e competenze di giudizio rifuse;
In via istruttoria: si insiste affinchè A. venga disposto un accertamento a mezzo della Guardia di Finanza
volto ad investigare l'attività lavorativa di collaboratrice domestica attualmente svolta dalla SI.ra e dei redditi effettivi percepiti CP_1
dalla resistente;
B. ordinarsi ex art. 210 c.p.c. alle filiale di Controparte_2
RA l'esibizione e produzione in giudizio di documentazione comprovante il soggetto (nome e cognome) che ha prelevato i seguenti Buoni
Postali tra il 1.9.2019 e il 30.12.2022: • buono ordinario sottoscritto in data
28.12.2004 di € 100,00; • buono ordinario sottoscritto in data 28.12.2004 di €
100,00; • buono ordinario sottoscritto in data 30.1.2007 di € 1.000,00; • buono ordinario sottoscritto in data 24.03.2006 di € 1.000,00; • buono ordinario sottoscritto in data 28.12.2004 di € 100,00; • buono ordinario sottoscritto in data 28.12.2004 di € 1.000,00; • buono ordinario sottoscritto in data 28.12.2004
di € 100,00; C. ordinarsi ex art. 210 c.p.c. al Centro per l'impiego di OR
(già Ufficio di Collocamento) documentazione relativa alle offerte di lavoro
2 proposte alla SInora nell'autunno 2000 al termine del periodo di CP_1
maternità; D. nella denegata ipotesi in cui la SI.ra , non CP_1
dovesse produrre spontaneamente la dichiarazione di successione ex lege in morte del SI. , ordinarsi ex art. 210 cpc alla resistente SI.ra Persona_1
e/o all'Agenzia delle Entrate di OR, in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore, con sede a OR in via dei Giardini
Cattaneo n. 3, l'esibizione della dichiarazione di successione ex lege in morte del SI. , deceduto a Campagna di Maniago il 4.3.2024, Persona_1
Registrazione Volume 88888 n. 191389 registrato in data 26.4.2024; E. Si chiede l'ammissione di prova per interrogatorio formale della SI.ra CP_1
(capitoli da 1 a 13), nonché l'ammissione di prova per testimoni sui seguenti capitoli: 1. “Vero che i coniugi fino ad agosto 2019 avevano condotto una vita familiare armoniosa e serena e che gli impegni e le vicissitudini del quotidiano venivano affrontate insieme?”. 2. “Vero che nell'estate 2019 la famiglia Pt_1
( , e aveva trascorso insieme le vacanze estive a Lignano Pt_1 CP_1 Per_2
Pineta come pure negli anni precedenti?”; 3. “Vero che il marito al termine della maternità nel 2000 ha invitato la moglie a trovarsi un lavoro ?”; 4. CP_1
“Vero che il Centro per l'impiego di OR (già Ufficio di Collocamento)
ha contattato la SI.ra al termine della maternità nell'autunno CP_1
2000 per offrirle un impiego ?”; 5. “Vero che la SI.ra era iscritta alla CP_1
lista di mobilità e che una fabbrica della zona di OR ha contattato la
SI.ra al termine della maternità nell'autunno 2000 per offrirle CP_1
un lavoro ?”; 6. “Vero che la SI.ra ha rifiutato le proposte di CP_1
lavoro di cui ai precedenti capitoli n. 4 e 5? 7. “Vero che a partire dal 2012 la
SI.ra ha iniziato a svolgere lavori domestici a pagamento presso CP_1
altre abitazioni di per svolgere le pulizie o a stirare sempre Parte_3
su commissione di terzi presso la propria abitazione ?”; 8. “Vero che nel
2016/2017 il ricorrente SI. aveva trovato alla moglie un impiego Parte_1
3 come operaia presso il mobilificio Alf di Francenigo, proposta che la medesima all'epoca ha declinato ?”; 9. “Vero che la SI.ra CP_1
attualmente lavora come collaboratrice domestica e percepisce un corrispettivo?”; 10. “Vero che il SI. , padre della resistente, Persona_1
ha contribuito con la propria manodopera, unitamente ai genitori ed al fratello del ricorrente SI. , all'esecuzione di alcuni lavori eseguiti nella Parte_4
casa di proprietà di quest'ultimo?”; 11. “Vero che il SI. ha sostenuto Pt_1
personalmente ed interamente tutti i costi vivi relativi ai lavori di cui al capitolo precedente ?”; 12. “Vero che il SI. ha sempre aiutato i Parte_1
genitori della moglie nell'esecuzione di numerosi lavori di fatica a loro favore quali per esempio: il taglio della legna, sia a casa loro che nel bosco con relativa rimozione a mano ed accatastamento legna, rifacimento impianti elettrici in casa, aiuto ad intonacare la loro abitazione, tinteggiature interni,
smontaggio e rimontaggio mobili?” 13. “Vero che i genitori della SI.ra
[...]
hanno sempre aiutato economicamente quest'ultima anche durante CP_1
il matrimonio elargendole delle somme per il proprio personale sostentamento?”. Si indicano quali testimoni, con riserva di altri indicarne: 1)
SI.ra , residente in [...], SA MA Tes_1
(Monza) in particolare sui capitoli da 1 a 6; 2) SI. , Testimone_2
residente in [...], SA MA (Monza) in particolare sui capitoli da 1 a 6; 3) SI. , residente in [...], CI Parte_4
(PN) in particolare sui capitoli da 1 a 13; 4) SI. Testimone_3
residente in [...] e 2; 5) SI.ra
, residente in [...]
capitoli 7 e 9; 6) SI. di AN AN di CI (PN) in Tes_5
particolare sui capitoli 7 e 9; 7) SI.ra di ON di RA (PN) Tes_6
in particolare sui capitoli 7 e 9; 8) SI. di ON di RA (PN) Tes_7
in particolare sui capitoli 7 e 9; 9) Direttore pro tempore del Centro per
4 l'impiego di OR (già Ufficio di Collocamento), via Borgo AN AN
(PN) in particolare sui capitoli 4 e 5”.
per parte resistente “1. rigettarsi la domanda di addebito in quanto infondata in fatto ed in diritto;
2. disporre che il SInor versi alla SInora Parte_1
quale contributo per il mantenimento la somma di € 350,00 CP_1
entro il giorno 15 di ogni mese, somma rivalutata annualmente, in maniera automatica e senza necessità di richiesta, a far data dal mese di gennaio di ogni anno, nella misura del 100% dell'aumento del costo della vita così come registrato in base all'indice ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati. In
ogni caso: spese e compensi di lite integralmente rifusi”.
Motivi della decisione
FATTO
Con sentenza parziale n. 463/2023 pubblicata il 03.07.2023, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c., la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione all'udienza del 5 luglio 2024, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica.
DIRITTO
1. Addebito.
L'art. 151, secondo comma, c.c. stabilisce “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Presupposto fondamentale della dichiarazione di addebito, pertanto, è, oltre alla domanda di parte, la prova della violazione, da parte del coniuge contro il quale l'addebito è richiesto, di uno o più obblighi derivanti dal matrimonio.
5 La valutazione discrezionale del giudice di merito deve comprendere il complessivo comportamento dei coniugi nello svolgimento del rapporto coniugale, con la conseguenza che il contegno tenuto da un coniuge dovrà
essere giudicato valutandolo comparativamente con quello tenuto dall'altro coniuge (Cass. civ. n. 11792 del 05/05/2021). Tuttavia, il comportamento oggettivamente riprovevole di un coniuge non può dirsi giustificato dalla provocazione dell'altro quando si traduca nella violazione di regole imperative di condotta e di norme morali di particolare rilevanza sociale ovvero la violazione degli obblighi di fedeltà e di assistenza morale e materiale. Altro presupposto per la pronuncia di addebito è l'accertamento che il comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, gravando sul coniuge richiedente l'onere della prova, sia della contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia dell'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. (Cass. civ. n. 16691 del 05/08/2020).
Orbene, ciò premesso, nel caso di specie il marito lamenta che la moglie avrebbe inaspettatamente abbandonato il tetto coniugale nell'agosto/settembre
2019; tale circostanza - contestata dalla moglie, la quale ha per contro dichiarato che il suo trasferimento altrove sarebbe seguito ad una progressiva ed insanabile disaffezione e sarebbe stata oggetto di discussione e confronto tra gli stessi - non sarebbe stata sufficientemente dimostrata anche se fossero state ammesse le prove testimoniali, per cui parte ricorrente ha rivolto istanza.
I capitoli di prova rilevanti ai fini di una simile decisione – e cioè i capitoli nn.
1 e 2 della memoria integrativa e della memoria istruttoria – sono inammissibili, poiché il capitolo n. 1 è formulato in maniera tale da implicare l'espressione di giudizi e valutazioni non demandabili ad un testimone,
mentre il capitolo n. 2, quand'anche ammesso, non contiene circostanze tali da
6 dimostrare la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento della moglie (e cioè trasferirsi altrove) e l'insorgenza della crisi matrimoniale,
apparendo piuttosto un simile comportamento l'epilogo di una crisi coniugale in atto da tempo.
La domanda di addebito sarà, pertanto, respinta.
2. Assegno di mantenimento a favore della moglie.
Gli aspetti economici della controversia si incentrano sulla domanda formulata dalla moglie, volta all'attribuzione di un assegno per il proprio mantenimento.
Sul punto, occorre rilevare che per l'insorgenza del diritto al mantenimento
(oltre al fatto che la separazione non sia addebitabile al coniuge richiedente) è
necessario anzitutto che costui sia privo di adeguati redditi propri, essendo il termine di raffronto costituito dal tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, inoltre che sussista una disparità economica tra i due coniugi, ed infine che l'assegno sia concretamente determinato in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'altro coniuge, tenendo comunque presente ogni tipo di reddito disponibile da parte del richiedente (cfr. Cass. n.13026/2014; n.
17667/2015) e l'attitudine al lavoro proficuo di entrambi i coniugi, quale potenziale capacità di guadagno, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un 'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass. civ. n. 24049/2021).
Il marito ha dichiarato di percepire un reddito mensile netto medio pari ad euro 1.400,00 mensili;
è proprietario esclusivo dell'abitazione ove vive, è
comproprietario per ½ di altro immobile dal quale ha dichiarato di non percepire reddito, in quanto occupato dal fratello comproprietario;
si avvale di collaborazione domestica, per quale ha dichiarato di sostenere esborsi mensili
7 pari a circa euro 160,00. È proprietario di autovettura. Ha documentato di aver contratto nel novembre 2023 un prestito personale, obbligandosi a restituirlo con rate mensili parti ad euro 304,47, dichiarando di averlo chiesto per ristrutturare l'immobile ove vive, anche se non risulta documentata la destinazione della somma ricevuta in prestito.
La moglie ha dichiarato di non svolgere attività lavorativa, di non essere proprietaria di beni immobili, di essere proprietaria di autovettura e di condurre in locazione un immobile, con canone mensile pari ad euro 600,00 (v.
estratti di conto corrente).
Ha dichiarato di ricevere aiuti economici dal figlio, maggiorenne ed economicamente autonomo, e dai genitori (allegando documentazione); ha dichiarato di aver ereditato 1/3 della metà (ovvero 1/6) dell'abitazione dei genitori, unitamente alla madre e alla sorella, considerato che l'altra metà
dell'abitazione è di proprietà della madre e, allo stesso modo, un terreno sito nel Comune di Tramonti, dichiarato senza valore di mercato.
I coniugi sono comproprietari di buoni fruttiferi postali, la moglie dichiara di averne riscosso due dal valore di mille euro ciascuno, il marito dichiara di essere rimasto in possesso di un controvalore pari a circa euro 2.500,00.
Trattasi in ogni caso di importi modesti che non incidono apprezzabilmente sulla ricostruzione della capacità economica sinora condotta, che rimane sostanzialmente invariata rispetto al divario stimato in sede presidenziale.
Tanto premesso, dal momento che i redditi della moglie non le garantirebbero il tenore di vita condotto in costanza di matrimonio, assicurato in via del tutto prevalente dai redditi del marito, valorizzata la capacità lavorativa della moglie e gli aiuti che riceve, il Tribunale ritiene equo determinare in misura analoga a quella già stabilita in sede presidenziale l'ammontare del contributo dovuto dal marito per il mantenimento della moglie;
il marito dovrà dunque corrispondere alla moglie l'importo mensile di euro 150,00, dalla domanda
8 giudiziale.
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
Nel processo di separazione, è esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi;
è di conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus
nell'ambito dell'azione di separazione, soggetta al rito speciale, con quella di scioglimento della comunione restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno, soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
3. Spese di lite.
Profili di reciproca soccombenza giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
respinge la domanda di addebito della separazione formulata dalla parte ricorrente;
determina in euro 150,00 il contributo mensile dovuto da per il Parte_1
mantenimento della moglie, da corrispondere a presso CP_1
il di lei domicilio, in forma tracciabile, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda;
dispone che l'assegno predetto sia annualmente rivalutato secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT;
compensa le spese di lite.
Così deciso in OR, in data 10/12/2024
9 IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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