TAR Catania, sez. IV, sentenza 04/05/2026, n. 1319
TAR
Ordinanza cautelare 23 maggio 2025
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TAR
Ordinanza collegiale 24 novembre 2025
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TAR
Sentenza 4 maggio 2026

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  • Improcedibile
    Difetto di istruttoria. Errore sul presupposto di fatto. Violazione per falsa applicazione degli articoli 5, 22 e 24, comma 10, del d.lgs. 286/1998. Violazione art. 97 Cost. Difetto di motivazione.

    Il Tribunale ha ritenuto il ricorso introduttivo improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse, poiché l'atto impugnato è stato superato da un successivo provvedimento di conferma adottato previa nuova istruttoria.

  • Improcedibile
    Nullità per elusione del giudicato cautelare

    Il Tribunale ha ritenuto il concetto di "giudicato cautelare" incompatibile con la natura provvisoria delle ordinanze cautelari. Inoltre, l'annullamento dell'atto presupposto dello Sportello Unico ha reso privo di attualità l'interesse all'impugnazione del diniego della Questura.

  • Improcedibile
    Annullabilità per illegittimità derivata dall'atto presupposto dello Sportello Unico Immigrazione

    Il Tribunale ha rilevato che il ricorso avverso l'atto dello Sportello Unico Immigrazione è stato accolto con sentenza n. 608/2026 per vizio di incompetenza. L'annullamento di tale atto presupposto ha travolto automaticamente il successivo diniego della Questura, rendendo l'interesse all'esame nel merito dei motivi del ricorso per motivi aggiunti inesistente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. IV, sentenza 04/05/2026, n. 1319
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 1319
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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