Ordinanza cautelare 23 maggio 2025
Ordinanza collegiale 24 novembre 2025
Sentenza 4 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 04/05/2026, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01319/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00851/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 851 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Alfredo Luigi Negretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Catania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del decreto Cat.-OMISSIS- notificato in data 8.2.2025, con il quale la Questura di Catania ha rigettato l’istanza presentata dal ricorrente volta ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in quello per lavoro autonomo
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 9/2/2026:
per la declaratoria di nullità e/o per l’annullamento del decreto n. -OMISSIS- del 23 giugno 2025, depositato in giudizio dall’Avvocatura di Stato il 26.11.2025, nonché per l’ottemperanza all’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, emessa dalla IV Sezione del Tar Sicilia - Catania, e di sostanziale diniego ex novo dell’istanza finalizzata ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell’art. 22 D. Lgs 286/1998.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2026 il dott. DR AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e DI
1. Con il ricorso in epigrafe -RG n. 851/2025-, notificato il giorno 8 aprile 2025 e depositato il successivo 24 aprile 2025, il sig. -OMISSIS-, cittadino del Bangladesh, ha agito per l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, del decreto Cat.-OMISSIS- notificato in data 8 febbraio 2025 con il quale il Questore della Provincia di Catania ha rigettato l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, con la motivazione che “ non risulta che il richiedente abbia richiesto la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato presso la Prefettura - UTG di Catania nell’ambito dei limiti delle quote stabilite a norma dell’art. 3 comma 4 D.lgs. n. 286/98 e secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui al DPR 394/1999 ”.
2. Lamentando con unico articolato motivo “ Difetto di istruttoria. Errore sul presupposto di fatto. Violazione per falsa applicazione degli articoli 5, comma 5, 22 e 24, comma 10, del d.lgs. 286/1998. Violazione art. 97 Cost. Difetto di motivazione ”, il ricorrente deduce l’erroneità del presupposto di fatto su cui si regge il diniego, ovvero la presunta omissione dell’istanza presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione per la verifica della disponibilità delle quote ex art. 3, comma 4, d.lgs. n. 286/1998; circostanza che risulterebbe documentalmente smentita e idonea a inficiare l’intero iter procedimentale. Eccepisce inoltre che l’accertamento circa la sussistenza di quote disponibili non integrerebbe un onere a carico del richiedente, bensì un obbligo istruttorio gravante d’ufficio sull’Amministrazione; talché l’eventuale mancata allegazione dell’attestazione di quota non potrebbe giustificare di per sé un provvedimento espulsivo o di diniego, configurandosi semmai come un’irregolarità amministrativa sanabile o un adempimento dovuto dall’autorità procedente, la quale è chiamata a verificare i presupposti di legge e i nuovi elementi sopravvenuti favorevoli al rilascio del titolo, anche in ossequio ai principi di efficienza e ragionevolezza dell’azione amministrativa.
3. Per l’Amministrazione intimata si è costituita l’Avvocatura Distrettuale dello Stato che, con documenti e memoria depositata il 17 maggio 2025, si è opposta all’accoglimento del ricorso.
4. Con decreto n. -OMISSIS- del 19 maggio 2025 la competente commissione ha dichiarato inammissibile l’istanza di ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato.
5. Con ordinanza n. -OMISSIS- del 23 maggio 2025 il Collegio ha accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame del provvedimento impugnato.
6. In adempimento di ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del 24 novembre 2025, la Questura di Catania ha depositato in atti il 26 novembre 2025 decreto n. -OMISSIS- del 23 giugno 2025 (emesso all’esito del remand cautelare) con cui ha confermato il diniego alla conversione del titolo di soggiorno, motivato in ragione del provvedimento comunicato il 27 maggio 2025 con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Catania ha dichiarato irricevibile l’istanza di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno sul rilievo che il permesso dell’istante “ al momento dell’inserimento dell’istanza al sistema in data 08-07-2024 risulta scaduto dal 09-03-2024 … La normativa stabilisce che le istanze di conversione vanno inoltrate con P.S. in corso di validità (scaduto entro 60 gg) … ”..
7. Il sig. -OMISSIS- ha impugnato il predetto decreto con ricorso per motivi aggiunti notificato il 26 gennaio 2026 e depositato il 9 febbraio 2026 per le seguenti ragioni di doglianza:
I. Illegittimità autonoma. Nullità per elusione del giudicato cautelare ; a mezzo del quale si lamenta la nullità dell’atto impugnato per violazione ed elusione dell’asserito giudicato cautelare formatosi sull’ordinanza del T.A.R. n. 174/2025. Con tale ordinanza, il giudice amministrativo aveva ordinato alla Questura di riesaminare l'istanza del ricorrente, avendo accertato la presentazione della richiesta di verifica della quota di conversione, in quanto l’Amministrazione, basandosi sulle informazioni errate fornite dallo Sportello Unico dell’Immigrazione, avrebbe eluso di fatto l’ordine di riesame e incorrendo così nel vizio di nullità
II. Annullabilità. Violazione per falsa applicazione degli artt. 4, 5, e 24 d.lgs. 286/1998. Eccesso di potere per sviamento della causa tipica. Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione art. 24, comma 10. Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 co. 10 d.lgs.25 luglio 1998 n. 286. Violazione per falsa applicazione del d.l. 145/2024, convertito in legge 187/2024. Abnormità. Eccesso di potere. Difetto di motivazione. Difetto istruttorio. Errore nel presupposto di diritto. Violazione decreto del presidente del consiglio dei ministri 27 settembre 2023. Violazione circolare congiunta n. 5969 del 27 ottobre 2023 circolare congiunta ministero dell'interno. Ministero lavoro e politiche sociali, ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste e ministero del turismo ; con cui, in subordine, si deduce che la Questura avrebbe erroneamente fondato il diniego sulla base dell’archiviazione della pratica da parte della Prefettura, la quale aveva ritenuto l’istanza irricevibile perché presentata dopo la scadenza del permesso di soggiorno. Tale motivazione sarebbe illegittima in quanto la norma sulla conversione del permesso da stagionale a subordinato (art. 24, co. 10, D.Lgs. 286/1998) non prescrive che l’istanza debba essere presentata prima della scadenza del titolo. La disciplina sul termine per la richiesta di rinnovo (art. 5, co. 4, D.Lgs. 286/1998) non sarebbe applicabile alla conversione e, in ogni caso, tale termine sarebbe da considerarsi ordinatorio e non perentorio, come confermato da consolidata giurisprudenza amministrativa che valorizza i presupposti sostanziali, quale l’esistenza di un contratto di lavoro, rispetto alla mera tempestività della domanda. Inoltre, dopo il D.L. 145/2024 non sarebbe più necessaria una quota per la conversione.
III. Illegittimità derivata. Difetto di istruttoria. Errore sul presupposto di fatto. Violazione per falsa applicazione degli articoli 5,comma 5, 22 e 24, comma 10, del d.lgs. 286/1998. Violazione art. 97 cost. Difetto di motivazione ; in quanto l’originario diniego, confermato dall’atto impugnato, si baserebbe sulla circostanza, smentita documentalmente, che il ricorrente non avesse presentato istanza di verifica della quota presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione. In ogni caso la verifica della disponibilità delle quote incomberebbe sull'Amministrazione e non sul cittadino straniero.
8. Avverso il predetto ricorso per motivi aggiunti la parte resistente ha spiegato difese con memoria depositata il 23 marzo 2026.
9. Nelle more, il sig. -OMISSIS- ha impugnato il predetto provvedimento comunicato il 27 maggio 2025 dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Catania, con autonomo ricorso -RG 1895/2025-, che il Collegio ha accolto con sentenza n. 608 del 27 febbraio 2026 sotto l’assorbente profilo della contestata incompetenza della Regione -OMISSIS- ad adottare i provvedimenti dello Sportello Unico per l’Immigrazione.
10. All’udienza pubblica del 23 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione con avviso ex art. 73 comma 3 cod. proc. amm. della questione d’improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio, in conseguenza del superamento dell’atto originario ad opera del provvedimento di conferma gravato con motivi aggiunti, nonché degli stessi motivi aggiunti in esito all’effetto caducante spiegato dall’annullamento, con sentenza n. 608/2026, del provvedimento presupposto emesso dallo Sportello Unico Immigrazione.
11. Tutto ciò premesso, il ricorso come integrato da motivi aggiunti è improcedibile per le ragioni illustrate nel menzionato avviso ex art. 73 comma 3 cod. proc. amm.
12. Il ricorso introduttivo avverso il decreto Cat.-OMISSIS- notificato in data 8 febbraio 2025, originariamente impugnato, deve dichiararsi improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse derivante dalla riedizione del potere sfociata nell’adozione del successivo decreto n. -OMISSIS- del 23 giugno 2025.
12.1. Diversamente da quanto sostenuto nella nota della Questura del 24 giugno 2025, il nuovo provvedimento non integra una conferma “ impropria ”, bensì un atto di conferma in senso proprio.
12.2. La distinzione tra atti di conferma in senso proprio e meramente confermativi viene ravvisata in giurisprudenza nella circostanza che l’atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi, escludendosi che possa considerarsi meramente confermativo rispetto ad un atto precedente l’atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata (cfr. ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 13 ottobre 2025, n. 8007).
12.3. Tale è la situazione in cui si versa specie dal momento che il decreto n. -OMISSIS- del 23 giugno 2025 radica la conferma del diniego sul provvedimento di archiviazione dello Sportello Unico medio tempore intervenuto con atto del 27 maggio 2025; in tal modo corroborando la statuizione reiettiva con nuove e diverse coordinate motivazionali.
12.4. Quale nuova sede di regolazione del rapporto controverso il provvedimento sopravvenuto ha quindi attratto a sé l’interesse all’azione; privando il ricorrente d’interesse alla delibazione nel merito del ricorso introduttivo.
13. Quanto al ricorso per motivi aggiunti valgono le considerazioni che seguono.
13.1. Come visto, il nuovo diniego della Questura si fonda sul provvedimento comunicato il 27 maggio 2025 con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Catania ha dichiarato irricevibile l’istanza di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno.
13.2. Il ricorso -RG 1895/2025- avverso tale ultimo atto è stato accolto dal Collegio con sentenza n. 608/2026 sotto l’assorbente profilo del riconosciuto difetto di competenza del soggetto che ha adottato il provvedimento; con conseguente impossibilità ex art. 34 comma cod. proc. amm. di pronuncia sugli ulteriori profili di merito in presenza di poteri non ancora esercitati.
13.3. Nel ricorso per motivi aggiunti avverso il decreto n. -OMISSIS- del 23 giugno 2025 il ricorrente ne ha dedotto in via principale la nullità per asserita violazione del giudicato cautelare e, in subordine, l’annullamento per illegittimità derivata dall’atto presupposto del SUI, suffragata, tuttavia, per ragioni di merito diverse dall’incompetenza.
13.4. Sennonché, mentre l’istituto ( rectius , l’ossimoro) del “giudicato cautelare” è incompatibile con la natura provvisoria delle ordinanze cautelari (Cons. Stato, sez. IV, n. 5544 del 2021, Cass. civ., sez. un., ord. n. 23095 del 2024) -la cui esecuzione è, infatti, disciplinata non dall’art. 112 e ss. cod. proc. amm., bensì dall’art. 59 cod. proc. amm.-, per altro verso le doglianze di merito spiegate in via subordinata non sono conoscibili dal Collegio per le motivazioni già svolte nella citata sentenza n. 608/2026, incentrate sul carattere assorbente della censura d’incompetenza e sul divieto di cui all’art. 34 comma 2 cod. proc. amm.
13.5. Ciò nondimeno, l’annullamento giurisdizionale dell’atto dello Sportello Unico dell’Immigrazione priva in ogni caso di attualità l’interesse del ricorrente a impugnare il nuovo decreto della Questura motivato per relationem su di esso stante l’effetto caducante spiegato dall’accertata illegittimità del primo rispetto al secondo.
13.6. Con maggiore impegno esplicativo: il nulla osta all’ingresso e il titolo di soggiorno emesso dalla Questura sono atti della stessa sequenza procedimentale (cfr. T.A.R. Emilia Romagna – Bologna, sez. I, 22 gennaio 2025 n. 69). Il nulla osta, rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI), è l’atto che avvia e condiziona l’intera procedura finalizzata all’ingresso e al soggiorno per lavoro in Italia. Il permesso di soggiorno, rilasciato dalla Questura, dipende dalla validità ed efficacia del nulla osta. Con la conseguenza che l’illegittimità dell’atto del SUI travolge in via automatica il titolo emesso dalla Questura.
13.7. Tale nesso di derivazione necessaria si esplica anche in via speculare quando, come nel caso di specie, il diniego al rilascio del titolo di soggiorno si fondi su un provvedimento sfavorevole del SUI. Depone in tal senso l’art. 5, comma 5 D.lgs. n. 286/1998 laddove prevede in via generale che il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato “ quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato ”. L’irricevibilità della richiesta di verifica della quota di conversione concreta, dunque, la mancanza di un requisito essenziale per il rilascio del titolo di soggiorno.
13.8. Precipitato di tale rapporto è che anche l’annullamento dell’atto illegittimamente sfavorevole comporta il travolgimento automatico dell’atto consequenziale.
13.9. Segnatamente, giacché il provvedimento con cui la Questura ha confermato il rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno, è motivato esclusivamente mediante la presa d’atto dell’intervenuta declaratoria d’irricevibilità della domanda di verifica di disponibilità della quota statuita dal SUI, esso risulta travolto dall’effetto caducante dell’annullamento -già disposto con la citata sentenza n. 608/2026- dell’atto ritenuto come presupposto (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 15 aprile 2009 n. 906).
13.10. Di qui la sopravvenuta carenza d’interesse all’esame nel merito dei motivi di ricorso a fronte del già intervenuto annullamento automatico dell’atto impugnato.
14. In conclusione il ricorso e i motivi aggiunti devono dichiararsi improcedibili.
15. La natura in rito della decisione giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
16. Si conferma in via definitiva la non ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato atteso che, come già evidenziato con decreto n. -OMISSIS- della competente commissione, a comprova della consistenza dei redditi prodotti all’estero, è allegato all’istanza documento che si assume proveniente da amministrazione finanziaria del Paese d’origine della parte, tradotto in lingua italiana, con asseverazione di conformità all’originale in lingua straniera resa da soggetto che si qualifica come pubblico ufficiale, diverso tuttavia dall’autorità consolare. Ciò che contravviene all’art. 79 D.P.R. 115/2002, che conferisce la titolarità della funzione certificativa e di attestazione della veridicità dei dati reddituali alla sola autorità consolare; consentendosi all’interessato, nell’esclusivo caso di impossibilità a presentare la documentazione richiesta ai sensi dell’art. 79, comma 2, di produrre, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di tale documentazione resa sotto la propria responsabilità (cfr. Corte Cost. 157/2021). Talché il documento allegato dall’istante non soddisfa la condizione imposta a pena d’inammissibilità dalla norma che precede.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui relativi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili.
Non ammette in via definitiva il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI GI, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
DR AN, Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| DR AN | GI GI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.