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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 13/02/2026, n. 2483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2483 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2483/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CIARDIELLO STEFANO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15249/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Equitalia Giustizia Spa - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_2 Procura Della Repubblica Presso Il Tribunale Di Napoli Nord - Piazza Falcone E Borsellino Npg 80100 Napoli NA
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250099668890000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2147/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
'E presente in Udienza parte ricorrente che si riposta agli atti depositati, nello specifico l'attestato di pagamento del contributo unificato ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna il sig. Ricorrente_1 (CF CF_Ricorrente_1), difeso dall'avv.to Difensore_1, la cartella di pagamento n.0720250099668890/000, notificata in data 25/6/2025, portante contributo unificato, ruolo n.2025/005975- Crediti giudiziari (partita di credito n.16187/2023), per l'importo di euro 328,79.
Eccepisce il ricorrente come in epigrafe indicato l'avvenuto pagamento del contributo unificato oggetto della pretesa creditoria ed all'uopo ne deposita l'attestato di pagamento, in subordine il difetto di motivazione della cartella di pagamento non essendo da essa possibile evincere il procedimento giudiziario da cui scaturisce la richiesta di pagamento.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate RI che ha contestato la legittimità della cartella di pagamento ed il proprio difetto di legittimazione passiva per tutta la fase antecedente all'attività di riscossione.
Si è costituita Resistente_1 che ha preso atto dell'avvenuto pagamento ne ha contestato la tardività e ha contestato il proprio difetto di legittimazione passiva per quanto riguarda il merito della richiesta di pagamento essendo tale richiesta effettuata in nome e per conto del Ministero di Giustizia unico effettivo titolare della partita di credito.
Non si è costituito il Ministero di Grazia e Giustizia che deve essere dichiarato contumace.
Il ricorso è stato trattato all'udienza del 5/2/2026 ove, sentite le parti, è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
In effetti parte ricorrente dimostra l'avvenuto pagamento del contributo unificato oggetto della pretesa debitoria e nessuna delle due parti resistenti costituite, Agenzia delle Entrate RI e Equitalia Giustizia spa, pur evidenziandone la tardività, ne contestano la fondatezza e/o ne disconoscono la validità.
Entrambi le resistenti, infatti, si limitano a contestare il proprio difetto di legittimazione passiva demandando all'ente impositore, contumace, ogni possibile contestazione sul merito della vicenda e/o ogni possibile contestazione su tale pagamento.
Il ricorso va, quindi, accolto avendo dimostrato parte ricorrente l'avvenuto pagamento e non avendo le resistenti contestato tale assunto, le spese considerato l'assodata tardività che, probabilmente, ha determinato l'emissione della cartella di pagamento vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e compensa le spese
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CIARDIELLO STEFANO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15249/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Equitalia Giustizia Spa - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_2 Procura Della Repubblica Presso Il Tribunale Di Napoli Nord - Piazza Falcone E Borsellino Npg 80100 Napoli NA
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250099668890000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2147/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
'E presente in Udienza parte ricorrente che si riposta agli atti depositati, nello specifico l'attestato di pagamento del contributo unificato ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna il sig. Ricorrente_1 (CF CF_Ricorrente_1), difeso dall'avv.to Difensore_1, la cartella di pagamento n.0720250099668890/000, notificata in data 25/6/2025, portante contributo unificato, ruolo n.2025/005975- Crediti giudiziari (partita di credito n.16187/2023), per l'importo di euro 328,79.
Eccepisce il ricorrente come in epigrafe indicato l'avvenuto pagamento del contributo unificato oggetto della pretesa creditoria ed all'uopo ne deposita l'attestato di pagamento, in subordine il difetto di motivazione della cartella di pagamento non essendo da essa possibile evincere il procedimento giudiziario da cui scaturisce la richiesta di pagamento.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate RI che ha contestato la legittimità della cartella di pagamento ed il proprio difetto di legittimazione passiva per tutta la fase antecedente all'attività di riscossione.
Si è costituita Resistente_1 che ha preso atto dell'avvenuto pagamento ne ha contestato la tardività e ha contestato il proprio difetto di legittimazione passiva per quanto riguarda il merito della richiesta di pagamento essendo tale richiesta effettuata in nome e per conto del Ministero di Giustizia unico effettivo titolare della partita di credito.
Non si è costituito il Ministero di Grazia e Giustizia che deve essere dichiarato contumace.
Il ricorso è stato trattato all'udienza del 5/2/2026 ove, sentite le parti, è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
In effetti parte ricorrente dimostra l'avvenuto pagamento del contributo unificato oggetto della pretesa debitoria e nessuna delle due parti resistenti costituite, Agenzia delle Entrate RI e Equitalia Giustizia spa, pur evidenziandone la tardività, ne contestano la fondatezza e/o ne disconoscono la validità.
Entrambi le resistenti, infatti, si limitano a contestare il proprio difetto di legittimazione passiva demandando all'ente impositore, contumace, ogni possibile contestazione sul merito della vicenda e/o ogni possibile contestazione su tale pagamento.
Il ricorso va, quindi, accolto avendo dimostrato parte ricorrente l'avvenuto pagamento e non avendo le resistenti contestato tale assunto, le spese considerato l'assodata tardività che, probabilmente, ha determinato l'emissione della cartella di pagamento vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e compensa le spese