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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/10/2025, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 3944 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
nata a [...] il [...], residente in [...]
elettivamente domiciliata in Cosenza, via Alimena n.61, presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Loredana Ventrella CF: pec – che la C.F._2 Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
Ricorrente
Nei confronti di
(C.F. – P. Controparte_1 P.IVA_1
IVA ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato P.IVA_2
e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gilda Avena (C.F. C.F._3
E FAX 0984/489329 - PEC: ove si dichiara di voler ricevere le Email_2 comunicazioni) e (C.F. - FAX 0984/489331 - PEC Testimone_1 C.F._4
t) giusta procura generale alle liti per notar di Email_4 Persona_1
Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell' , CP_1
resistente avente ad oggetto: giudizio ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
La ricorrente in epigrafe, con ricorso del 16.10.2024, ritualmente notificato, premesso di aver proposto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa al conseguimento della pensione di inabilità ex legge n. 118/71, art. 12 ed al riconoscimento del requisito sanitario ex art. 3 comma 3 della legge n. 104/92, premesso che l'ausiliare officiato dal
Tribunale ha accertato un grado di invalidità nella misura del 90 per cento e il requisito ex art. 3 comma
1 della predetta legge n. 104/92, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, dedotto l'aggravamento delle patologie come da documentazione successiva, ha introdotto il presente giudizio al fine di chiedere, previa rinnovazione della ctu, l'accertamento del requisito sanitario utile ai fini della fruizione della pensione di invalidità civile nonché quello ex art. 3 comma 3 cit., con decorrenza dalla data della domanda amministrativa ovvero, in via meramente subordinata, da epoca successiva.
L' si è costituito eccependo l'inammissibilità del ricorso ovvero la sua infondatezza nel merito. CP_1
Ammessa ctu medico legale, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza di discussione.
Preliminarmente, deve essere rilevato che parte ricorrente ha depositato la dichiarazione di dissenso nel rispetto del termine perentorio fissato dal giudice con il decreto ex art. 445 bis comma 4 c.p.c. (termine
4.10.2024, data deposito atto di dissenso 18.9.2024) e, di poi, tempestivamente introdotto il presente giudizio nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, mediante deposito del ricorso in data 16.10.2024.
Ciò posto, si richiama il consolidato orientamento della SC secondo cui In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici (ex plurimis, Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 17787 del 26/08/2020 che, in parte motiva, (punti 9 e ss.) ha affermato che nel caso di cui all'art. 445-bis ultimo comma, cod.proc.civ., la pronuncia è, per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n.27010 del 2018 e Cass. n.9876 del 2019); ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo).
Tanto ritenuto e chiarito che – secondo insegnamento consolidato sin da Cass. n.9876 del 2019, qui richiamata per relationem, va riaffermato che nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445-bis cod.proc.civ., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, impregiudicato, in futuro, l'accertamento, in sede amministrativa, dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria.
Nel merito il ricorso si rivela in parte fondato avendo il CTU nominato in questa sede (Dott. ) Per_2 accertato la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario per poter beneficiare della prestazione nonché lo status ex art. 3 comma 3 della L. n. 104/92, avendo lo stesso concluso che la parte ricorrente, avuto riguardo alle patologie da cui è affetta, è invalida civile con riduzione della capacità lavorativa dal 100% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art- 9 DLg 509/1988) e portatrice dello stato sanitario di cui al cit. art. 3 comma 3, indicando la decorrenza di entrambi i requisiti sanitari dalla data della visita peritale (31 luglio 2024).
Preso atto di quanto sopra, si osserva che l'aggravamento accertato dal CTU nominato nel presente giudizio è rilevante in questa sede atteso che, secondo l'insegnamento della SC, la previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicchè la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti. (Nella specie, la S.C. con sent. n. 30860/2019, ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perchè l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP).
Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
Invero, le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive, oltre che non infirmate da specifiche e serie contestazioni, anche con riguardo all'accertata decorrenza.
Ai rilievi che precedono consegue l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, la declaratoria della sussistenza del requisito sanitario utile ai fini della pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n.
118/71 nonché il requisito sanitario di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge n. 104/92 con la decorrenza accertata dall'ausiliare, vale a dire dalla visita peritale del 31 luglio 2024.
Le spese di lite, avuto riguardo all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario con decorrenza successiva alla data della domanda/visita amministrativa (15 febbraio 2023) nonché con decorrenza non solo successiva all'introduzione del giudizio per ATPO ma anche al presente sono integralmente compensate tra le parti. Ed invero, l'art. 149 att. c.p.c. ha introdotto, per ragioni di celerità nella realizzazione della tutela previdenziale, una deroga agli artt. 443 e 420 c.p.c., ma non agli artt. 91 e ss.
c.p.c., relativi alle spese di lite, che continuano ad applicarsi secondo la regola generale della soccombenza. Soccombenza che, nel suo corretto significato, non va ravvisata nell'obsoleto principio
“victus victori”, ma in un'applicazione di quello di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo (cfr. Cass. n. 16821/05; Cass. n.19343/04; Cass.
n. 7716/03).Su tale questione la Suprema Corte ha così statuito nella sentenza n. 16821/05, “… il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale. E pertanto la parte che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale (od assistenziale) con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non è
(integralmente) vittoriosa. Ed il fatto che l'ordinamento consenta alla parte (ed esiga dal giudice) la valutazione e l'eventuale riconoscimento d'un diritto con decorrenza posteriore alla stessa domanda giudiziale, quale possibilità di estendere (anche attraverso nuova domanda) la materia del contendere, reca in sè (quale presupposto) la reiezione della domanda iniziale”. In modo ancora più specifico, la
Suprema Corte ha recentemente affermato il seguente principio di diritto: "Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la "soccombenza" costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale" (Cass. n. 7307/2011 conforme a
Cass. 13422/2011, 13169/2011. 9080/2009).Quelle di consulenza, liquidate con separato decreto, sono poste interamente a carico dell' stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. C.p.c. in atti. CP_1
P . Q . M .
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. - dichiara che parte ricorrente versa nelle condizioni sanitarie previste per conseguire la pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n. 118/71 nonché nelle condizioni sanitarie di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 con decorrenza dal 31 luglio del 2024;
2. - compensa le spese di lite;
3. - pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Cosenza, 9 ottobre 2025 Il Giudice
dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 3944 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
nata a [...] il [...], residente in [...]
elettivamente domiciliata in Cosenza, via Alimena n.61, presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Loredana Ventrella CF: pec – che la C.F._2 Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
Ricorrente
Nei confronti di
(C.F. – P. Controparte_1 P.IVA_1
IVA ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato P.IVA_2
e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gilda Avena (C.F. C.F._3
E FAX 0984/489329 - PEC: ove si dichiara di voler ricevere le Email_2 comunicazioni) e (C.F. - FAX 0984/489331 - PEC Testimone_1 C.F._4
t) giusta procura generale alle liti per notar di Email_4 Persona_1
Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell' , CP_1
resistente avente ad oggetto: giudizio ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
La ricorrente in epigrafe, con ricorso del 16.10.2024, ritualmente notificato, premesso di aver proposto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa al conseguimento della pensione di inabilità ex legge n. 118/71, art. 12 ed al riconoscimento del requisito sanitario ex art. 3 comma 3 della legge n. 104/92, premesso che l'ausiliare officiato dal
Tribunale ha accertato un grado di invalidità nella misura del 90 per cento e il requisito ex art. 3 comma
1 della predetta legge n. 104/92, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, dedotto l'aggravamento delle patologie come da documentazione successiva, ha introdotto il presente giudizio al fine di chiedere, previa rinnovazione della ctu, l'accertamento del requisito sanitario utile ai fini della fruizione della pensione di invalidità civile nonché quello ex art. 3 comma 3 cit., con decorrenza dalla data della domanda amministrativa ovvero, in via meramente subordinata, da epoca successiva.
L' si è costituito eccependo l'inammissibilità del ricorso ovvero la sua infondatezza nel merito. CP_1
Ammessa ctu medico legale, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza di discussione.
Preliminarmente, deve essere rilevato che parte ricorrente ha depositato la dichiarazione di dissenso nel rispetto del termine perentorio fissato dal giudice con il decreto ex art. 445 bis comma 4 c.p.c. (termine
4.10.2024, data deposito atto di dissenso 18.9.2024) e, di poi, tempestivamente introdotto il presente giudizio nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, mediante deposito del ricorso in data 16.10.2024.
Ciò posto, si richiama il consolidato orientamento della SC secondo cui In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici (ex plurimis, Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 17787 del 26/08/2020 che, in parte motiva, (punti 9 e ss.) ha affermato che nel caso di cui all'art. 445-bis ultimo comma, cod.proc.civ., la pronuncia è, per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n.27010 del 2018 e Cass. n.9876 del 2019); ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo).
Tanto ritenuto e chiarito che – secondo insegnamento consolidato sin da Cass. n.9876 del 2019, qui richiamata per relationem, va riaffermato che nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445-bis cod.proc.civ., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, impregiudicato, in futuro, l'accertamento, in sede amministrativa, dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria.
Nel merito il ricorso si rivela in parte fondato avendo il CTU nominato in questa sede (Dott. ) Per_2 accertato la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario per poter beneficiare della prestazione nonché lo status ex art. 3 comma 3 della L. n. 104/92, avendo lo stesso concluso che la parte ricorrente, avuto riguardo alle patologie da cui è affetta, è invalida civile con riduzione della capacità lavorativa dal 100% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art- 9 DLg 509/1988) e portatrice dello stato sanitario di cui al cit. art. 3 comma 3, indicando la decorrenza di entrambi i requisiti sanitari dalla data della visita peritale (31 luglio 2024).
Preso atto di quanto sopra, si osserva che l'aggravamento accertato dal CTU nominato nel presente giudizio è rilevante in questa sede atteso che, secondo l'insegnamento della SC, la previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicchè la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti. (Nella specie, la S.C. con sent. n. 30860/2019, ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perchè l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP).
Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
Invero, le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive, oltre che non infirmate da specifiche e serie contestazioni, anche con riguardo all'accertata decorrenza.
Ai rilievi che precedono consegue l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, la declaratoria della sussistenza del requisito sanitario utile ai fini della pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n.
118/71 nonché il requisito sanitario di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge n. 104/92 con la decorrenza accertata dall'ausiliare, vale a dire dalla visita peritale del 31 luglio 2024.
Le spese di lite, avuto riguardo all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario con decorrenza successiva alla data della domanda/visita amministrativa (15 febbraio 2023) nonché con decorrenza non solo successiva all'introduzione del giudizio per ATPO ma anche al presente sono integralmente compensate tra le parti. Ed invero, l'art. 149 att. c.p.c. ha introdotto, per ragioni di celerità nella realizzazione della tutela previdenziale, una deroga agli artt. 443 e 420 c.p.c., ma non agli artt. 91 e ss.
c.p.c., relativi alle spese di lite, che continuano ad applicarsi secondo la regola generale della soccombenza. Soccombenza che, nel suo corretto significato, non va ravvisata nell'obsoleto principio
“victus victori”, ma in un'applicazione di quello di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo (cfr. Cass. n. 16821/05; Cass. n.19343/04; Cass.
n. 7716/03).Su tale questione la Suprema Corte ha così statuito nella sentenza n. 16821/05, “… il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale. E pertanto la parte che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale (od assistenziale) con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non è
(integralmente) vittoriosa. Ed il fatto che l'ordinamento consenta alla parte (ed esiga dal giudice) la valutazione e l'eventuale riconoscimento d'un diritto con decorrenza posteriore alla stessa domanda giudiziale, quale possibilità di estendere (anche attraverso nuova domanda) la materia del contendere, reca in sè (quale presupposto) la reiezione della domanda iniziale”. In modo ancora più specifico, la
Suprema Corte ha recentemente affermato il seguente principio di diritto: "Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la "soccombenza" costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale" (Cass. n. 7307/2011 conforme a
Cass. 13422/2011, 13169/2011. 9080/2009).Quelle di consulenza, liquidate con separato decreto, sono poste interamente a carico dell' stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. C.p.c. in atti. CP_1
P . Q . M .
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. - dichiara che parte ricorrente versa nelle condizioni sanitarie previste per conseguire la pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n. 118/71 nonché nelle condizioni sanitarie di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 con decorrenza dal 31 luglio del 2024;
2. - compensa le spese di lite;
3. - pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Cosenza, 9 ottobre 2025 Il Giudice
dott. ssa Fedora Cavalcanti