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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 10/12/2025, n. 1636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1636 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES, COMMA 3, C.P.C.
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in primo grado rubricata al N°2240/2024 R.G. rimessa per la decisione all'udienza del 16.07.2025 tra:
c.f. ) in persona del legale rapp.te pro tempore;
Parte_1 P.IVA_1 rapp. e dif. dall'avv. CURTO EUPREPIO;
opponente contro
(c.f. ); CP_1 C.F._1 rapp. e dif. dall'avv. SPERANZA FABIO;
opposta
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
Precisazione delle conclusioni come da verbale d'udienza del 16.07.2025;
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo, a norma dell'art. 132, comma2, n.4 c.p.c., come novellato dall'art.45, comma 17, legge 69/2009.
Con ricorso ex art.281-decies c.p.c. depositato in data 6.08.2024, – Parte_1 premesso di essere stata intimata con atto di precetto del 15.07.2024 notificato da CP_1 al pagamento della somma complessiva pari ad €.1.784,07 in forza dei titoli esecutivi
[...] costituiti (i) dal decreto di rigetto del 20.12.2023 emesso ex art.178 c.p.c. nella procedura esecutiva n.2283/2023 R.G.E. e (ii) dall'ordinanza di assegnazione del 22.05.2024 pronunciata nel procedimento esecutivo n.93/2023 R.G.E. – ha proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni chiedendo che venga dichiarata: 1. “l'inesistenza della procedura esecutiva RGE 93/2003 asseritamente pendente presso il
Tribunale di Brindisi avverso Parte_1
2. di conseguenza, l'inefficacia dell'atto di precetto notificato ad in quanto Parte_1 inesistente il procedimento di riferimento.
3. nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di tale eccezione preliminare, dichiarare:
4. nullo/inefficace l'atto di precetto notificato, stante la pendenza di Accordo Ristrutturazione debiti depositato da con le modalità di Legge;
Parte_1
5. in qualsiasi caso, condannare controparte alle spese di giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto difensore”.
A fondamento della propria opposizione la ha addotto i seguenti motivi: 1) Parte_1 inesistenza del procedimento rubricato al n.93/2003 R.G.E. dal Tribunale di Brindisi, rilevando che in detto procedimento “nessun atto risulterebbe essere rinvenibile e/o attribuibile ad Parte_1
[...
Né può essere sufficiente l'indicazione di altri dati per ritenere sanabili, ovvero individuabile il procedimento di riferimento. Ne consegue che già sotto tale profilo l'atto di precetto notificato va dichiarato inammissibile”; 2) improponibilità di qualsiasi azione esecutiva e cautelare poiché avrebbe già presentato domanda di ammissione alla procedura transattiva ex artt. 182-bis e ter L.F., rispetto ai quali il procedimento di omologa risulterebbe ancora pendente.
Ritualmente costituitasi, ha chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto CP_1 infondata in fatto ed in diritto, eccependo in rito sia l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva per decorso del termine perentorio di 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. a far data dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto, sia l'irritualità dell'azione poiché proposta mediante ricorso e non con atto di citazione.
La causa è stata istruita sulla base della documentazione in atti, quindi fissata la discussione orale, all'esito il giudicante ha riservato di emettere la sentenza a norma dell'art. 286-sexies, comma 3,
c.p.c..
L'opposizione va innanzitutto riqualificata quale opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1
c.p.c. e non, invece, come da intestazione del ricorso introduttovo come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
Ed, invero, attraverso l'odierna opposizione, non muove contestazioni circa il Parte_1 quomodo della minacciata azione esecutive, bensì del diritto della intimante a procedere in executivis contestando che la stessa sia in possesso di un valido titolo esecutivo nonché contestando l'intervenuta inibizione ex lege di azioni esecutive sulla dell'art 182-bis e 182-ter L.F..
Così riqualificata l'opposizione, non si può porre una questione di decadenza inapplicabile allo strumento di cui all'art. 615, comma 1, c.p.c..
Fatta questa premessa, l'opposizione è parzialmente fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Invero, l'intimante ha, non soltanto, operato una inammissibile duplicazione del proprio credito ma ha utilizzato, oltre che legittimamente, il decreto di rigetto del 20.12.2023 ed, altresì, l'ordinanza di assegnazione resa in data 22.05.2024 nella procedura esecutiva n.93/2023 R.G.E. di espropriazione presso terzi promosso dalla sulla base del predetto decreto di rigetto contro l'odierna CP_1 società debitrice presso il terzo Controparte_2
La predetta ordinanza di assegnazione è, invero, un titolo esecutivo esclusivamente nei confronti del terzo pignorato e giammai nei confronti del debitore, neanche in relazione all'eventuale parziale incapienza.
Da quanto sopra evidenziato, deve pertanto affermarsi che la intimante ha correttamente posto a fondamento dell'atto di precetto il solo decreto di rigetto e per l'importo ivi contenuto pari ad
€.614,46, oltre alle spese e competenze del precetto qui opposto.
Pur sul presupposto che tale importo oggetto dell'intervento nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi, non sia stato corrisposto dal terzo pignorato (nessuna contestazione è infatti intervenuta in merito dall'opponente), in ogni caso, come detto, la intimante poteva agire in executivis unicamente con il decreto di rigetto del 20.12.2023 emesso ex art.178 c.p.c. nella procedura esecutiva n.2283/2023 R.G.E. relativamente al capo del dispositivo contenente la condanna alle spese di lite, non potendo, come detto, fondare ulteriore pretesa creditoria, sull'ordinanza di G.E. di assegnazione delle somme pignorate presso il terzo.
Assorbito il motivo attinente alla “eccezione inesistenza […] in quanto nessun atto risulta essere rinvenibile e/o attribuibile ad rubricato al RGE n.93/2003 del Tribunale di Parte_1
Brindisi”, posto che - come si è detto – l'ordinanza di assegnazione non ha valenza di titolo esecutivo nei confronti del debitore esecutato, il motivo sub 2 “preclusioni assolute legge fallimentare” è infondato: in primo luogo, in quanto l'invocata preclusione attiene alle azioni esecutive e cautelari e non certo alla mera intimazione di pagamento, atto prodromico ad un'azione esecutiva;
in secondo luogo, in quanto l'opponente non ha fornito alcuna prova del fatto che, al momento della notifica dell'atto di precetto, sussistessero i presupposto previsti dall'art. 182 bis c.p.c. per l'applicazione della invocata preclusione.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'opposizione è pertanto parzialmente fondata e va accolta dichiarando l'efficacia del precetto limitatamente all'importo di €.1.103,74.
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla opposizione proposta da Parte_1 in persona del legale rapp.te pro tempore nei confronti di , ogni contraria istanza, CP_1 eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'efficacia dell'atto di precetto del
15.07.2024 notificato da limitatamente all'importo di €.1.103,74; CP_1
2. spese compensate.
Così deciso in Brindisi in data 10.12.2025.
IL GIUDICE
dott. Francesco GILIBERTI
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Francesco Roma quale funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in primo grado rubricata al N°2240/2024 R.G. rimessa per la decisione all'udienza del 16.07.2025 tra:
c.f. ) in persona del legale rapp.te pro tempore;
Parte_1 P.IVA_1 rapp. e dif. dall'avv. CURTO EUPREPIO;
opponente contro
(c.f. ); CP_1 C.F._1 rapp. e dif. dall'avv. SPERANZA FABIO;
opposta
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
Precisazione delle conclusioni come da verbale d'udienza del 16.07.2025;
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo, a norma dell'art. 132, comma2, n.4 c.p.c., come novellato dall'art.45, comma 17, legge 69/2009.
Con ricorso ex art.281-decies c.p.c. depositato in data 6.08.2024, – Parte_1 premesso di essere stata intimata con atto di precetto del 15.07.2024 notificato da CP_1 al pagamento della somma complessiva pari ad €.1.784,07 in forza dei titoli esecutivi
[...] costituiti (i) dal decreto di rigetto del 20.12.2023 emesso ex art.178 c.p.c. nella procedura esecutiva n.2283/2023 R.G.E. e (ii) dall'ordinanza di assegnazione del 22.05.2024 pronunciata nel procedimento esecutivo n.93/2023 R.G.E. – ha proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni chiedendo che venga dichiarata: 1. “l'inesistenza della procedura esecutiva RGE 93/2003 asseritamente pendente presso il
Tribunale di Brindisi avverso Parte_1
2. di conseguenza, l'inefficacia dell'atto di precetto notificato ad in quanto Parte_1 inesistente il procedimento di riferimento.
3. nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di tale eccezione preliminare, dichiarare:
4. nullo/inefficace l'atto di precetto notificato, stante la pendenza di Accordo Ristrutturazione debiti depositato da con le modalità di Legge;
Parte_1
5. in qualsiasi caso, condannare controparte alle spese di giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto difensore”.
A fondamento della propria opposizione la ha addotto i seguenti motivi: 1) Parte_1 inesistenza del procedimento rubricato al n.93/2003 R.G.E. dal Tribunale di Brindisi, rilevando che in detto procedimento “nessun atto risulterebbe essere rinvenibile e/o attribuibile ad Parte_1
[...
Né può essere sufficiente l'indicazione di altri dati per ritenere sanabili, ovvero individuabile il procedimento di riferimento. Ne consegue che già sotto tale profilo l'atto di precetto notificato va dichiarato inammissibile”; 2) improponibilità di qualsiasi azione esecutiva e cautelare poiché avrebbe già presentato domanda di ammissione alla procedura transattiva ex artt. 182-bis e ter L.F., rispetto ai quali il procedimento di omologa risulterebbe ancora pendente.
Ritualmente costituitasi, ha chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto CP_1 infondata in fatto ed in diritto, eccependo in rito sia l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva per decorso del termine perentorio di 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. a far data dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto, sia l'irritualità dell'azione poiché proposta mediante ricorso e non con atto di citazione.
La causa è stata istruita sulla base della documentazione in atti, quindi fissata la discussione orale, all'esito il giudicante ha riservato di emettere la sentenza a norma dell'art. 286-sexies, comma 3,
c.p.c..
L'opposizione va innanzitutto riqualificata quale opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1
c.p.c. e non, invece, come da intestazione del ricorso introduttovo come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
Ed, invero, attraverso l'odierna opposizione, non muove contestazioni circa il Parte_1 quomodo della minacciata azione esecutive, bensì del diritto della intimante a procedere in executivis contestando che la stessa sia in possesso di un valido titolo esecutivo nonché contestando l'intervenuta inibizione ex lege di azioni esecutive sulla dell'art 182-bis e 182-ter L.F..
Così riqualificata l'opposizione, non si può porre una questione di decadenza inapplicabile allo strumento di cui all'art. 615, comma 1, c.p.c..
Fatta questa premessa, l'opposizione è parzialmente fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Invero, l'intimante ha, non soltanto, operato una inammissibile duplicazione del proprio credito ma ha utilizzato, oltre che legittimamente, il decreto di rigetto del 20.12.2023 ed, altresì, l'ordinanza di assegnazione resa in data 22.05.2024 nella procedura esecutiva n.93/2023 R.G.E. di espropriazione presso terzi promosso dalla sulla base del predetto decreto di rigetto contro l'odierna CP_1 società debitrice presso il terzo Controparte_2
La predetta ordinanza di assegnazione è, invero, un titolo esecutivo esclusivamente nei confronti del terzo pignorato e giammai nei confronti del debitore, neanche in relazione all'eventuale parziale incapienza.
Da quanto sopra evidenziato, deve pertanto affermarsi che la intimante ha correttamente posto a fondamento dell'atto di precetto il solo decreto di rigetto e per l'importo ivi contenuto pari ad
€.614,46, oltre alle spese e competenze del precetto qui opposto.
Pur sul presupposto che tale importo oggetto dell'intervento nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi, non sia stato corrisposto dal terzo pignorato (nessuna contestazione è infatti intervenuta in merito dall'opponente), in ogni caso, come detto, la intimante poteva agire in executivis unicamente con il decreto di rigetto del 20.12.2023 emesso ex art.178 c.p.c. nella procedura esecutiva n.2283/2023 R.G.E. relativamente al capo del dispositivo contenente la condanna alle spese di lite, non potendo, come detto, fondare ulteriore pretesa creditoria, sull'ordinanza di G.E. di assegnazione delle somme pignorate presso il terzo.
Assorbito il motivo attinente alla “eccezione inesistenza […] in quanto nessun atto risulta essere rinvenibile e/o attribuibile ad rubricato al RGE n.93/2003 del Tribunale di Parte_1
Brindisi”, posto che - come si è detto – l'ordinanza di assegnazione non ha valenza di titolo esecutivo nei confronti del debitore esecutato, il motivo sub 2 “preclusioni assolute legge fallimentare” è infondato: in primo luogo, in quanto l'invocata preclusione attiene alle azioni esecutive e cautelari e non certo alla mera intimazione di pagamento, atto prodromico ad un'azione esecutiva;
in secondo luogo, in quanto l'opponente non ha fornito alcuna prova del fatto che, al momento della notifica dell'atto di precetto, sussistessero i presupposto previsti dall'art. 182 bis c.p.c. per l'applicazione della invocata preclusione.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'opposizione è pertanto parzialmente fondata e va accolta dichiarando l'efficacia del precetto limitatamente all'importo di €.1.103,74.
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla opposizione proposta da Parte_1 in persona del legale rapp.te pro tempore nei confronti di , ogni contraria istanza, CP_1 eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'efficacia dell'atto di precetto del
15.07.2024 notificato da limitatamente all'importo di €.1.103,74; CP_1
2. spese compensate.
Così deciso in Brindisi in data 10.12.2025.
IL GIUDICE
dott. Francesco GILIBERTI
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Francesco Roma quale funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.