Decreto cautelare 3 giugno 2025
Ordinanza cautelare 13 settembre 2025
Sentenza 14 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 14/02/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00051/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00268/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 268 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Doggy Beach S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Carlin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lignano Sabbiadoro, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Tudor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del medesimo in Trieste, Galleria Protti 1;
per l'annullamento
della determinazione n° 446 del 27.5.2025 a firma del “Responsabile Settore Edilizia e Territorio” con cui è stato prorogato il termine, scadente il 28.5.2025, per la presentazione delle offerte e richieste di chiarimenti nell’ambito degli “avvisi di selezione pubblica per l'affidamento di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreativa ricadenti nel litorale di Lignano Sabbiadoro”;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lignano Sabbiadoro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2026 la dott.ssa MA SI e uditi per la società ricorrente l’avv. Massimo Carlin e per il Comune intimato l’avv. Alessandro Tudor parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso introduttivo notificato e depositato il 30 maggio 2025 e successivo ricorso per motivi aggiunti notificato il 10 luglio 2025 e depositato l’11 luglio 2025, la società Doggy Beach s.r.l., già affidataria della concessione demaniale marittima con finalità turistico ricreativa in via Lungomare Marin nel Comune di Lignano Sabbiadoro, oggetto, per quanto qui rileva, dell’Avviso di selezione pubblica n. 16 emesso dal Comune ai fini dell’affidamento della nuova concessione per la durata di quindici anni, ha impugnato, invocandone l’annullamento, il provvedimento in epigrafe compiutamente indicato, con cui è stato disposto il differimento al 30 giugno 2025 del termine di presentazione delle offerte.
In vista dell’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026 ( rectius 9 febbraio 2026 a seguito della modifica del calendario delle udienze, disposta, da ultimo, con decreto presidenziale n. 36/Pres del 4 dicembre 2025) fissata per la trattazione del ricorso a seguito della rinuncia di parte ricorrente all’istanza cautelare proposta (ord. caut. n. 71 in data 13 settembre 2025), la ricorrente medesima ha, tuttavia, rappresentato che è venuto meno il suo interesse alla coltivazione del ricorso stesso e invocato la relativa declaratoria, a spese compensate.
Ciò in ragione del fatto che, nelle more del giudizio, il Comune intimato ha portato a conclusione la procedura selettiva avviata, aggiudicandole la concessione demaniale marittima in questione (determinazione n. 1326 in data 31 dicembre 2025), e che non vi sono controinteressati, in quanto alla procedura selettiva non hanno partecipato altri operatori economici.
Celebrata l’udienza su indicata - nel corso della quale le parti hanno dichiarato sussistere intesa tra loro circa la compensazione delle spese di lite - l’affare è stato introitato per la decisione.
Il Collegio osserva che la dichiarazione resa dalla società ricorrente appalesa, in maniera inequivoca, che è venuto meno ogni suo interesse alla decisione nel merito.
Conseguentemente, questo Collegio non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), del c.p.a. (cfr. ex multis Cons. di Stato, n. 3061/2018).
Il Consiglio di Stato ha, infatti, precisato che, in virtù del fondamentale principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha, per l’appunto, attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove la parte attrice, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più alcun interesse al ricorso.
Pertanto, in tal caso il giudice è senz’altro tenuto a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse (cfr. Cons. di Stato, n. 4913/2012 e n. 3848/2016).
Le spese di lite possono essere compensate per intero tra le parti, come dalle stesse convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
Compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
MA SI, Consigliere, Estensore
Daniele Busico, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA SI | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO