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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/07/2025, n. 2695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2695 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1899/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea ChibeLL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1899/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. LOFRESE FABIO, giusta procura in Parte_1 atti;
-attrice- contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., con il patrocinio dell'avv. GIGLIO ILARIA, giusta procura in atti;
-convenuta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
in qualità di creditore procedente e di terzo pignorato,
[...] introducendo il giudizio di merito a seguito dell'ordinanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. resa dal Giudice dell'Esecuzione, nella procedura esecutiva iscritta al n.
2346/2023 R.G.E., promossa dall'agente della riscossione con atto di pagina 1 di 4 pignoramento ex art. 72-bis e 48-bis del d.P.R. n. 602/1973 n.
01484202300005158000 notificato in data 04/08/2023.
Reiterando le doglianze già espresse con il ricorso introduttivo della fase sommaria celebrata dinanzi al G.E., l'attrice ha eccepito 1) l'omessa rituale notificazione degli atti amministrativi/titoli esecutivi recanti la pretesa azionata in sede esecutiva nei confronti dell'odierna opponente in qualità di socio iLLmitatamente responsabile della società F.LL SC di US IG & C.
s.n.c., debitrice principale (e unica destinataria della notifica degli atti prodromici all'atto esecutivo qui opposto); 2) la violazione del beneficio della preventiva escussione del patrimonio societario di cui gode l'opponente, nella qualità di ex socio della società in nome collettivo F.LL US di US IG & C. snc, obbligato principale;
3) l'illegittimità del pignoramento ex art. 72-bis D.P.R. n.
602/1973 in quanto intimato dall nei Controparte_2 confronti non di un terzo, ma di sé stessa, in relazione alla somma di euro
5.982,00 di cui è debitrice nei confronti dell'odierna opponente.
II. – Costituendosi in giudizio, l ha Controparte_2 chiesto il rigetto dell'avversa opposizione.
III. – Istruita documentalmente, la causa è infine pervenuta all'udienza dell'11/06/2025, all'esito della quale è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
IV. – In ossequio al c.d. canone della ragione più liquida, l'opposizione proposta da merita accoglimento, per le seguenti, assorbenti Parte_1 ragioni.
Pacifico essendo che la pretesa azionata in sede esecutiva è stata avanzata nei confronti della ricorrente per la qualità di socia della F.LL US di US
IG & c. snc, dalla stessa rivestita negli anni di imposta cui le cartelle si riferiscono e, pertanto, quale coobbligata, giova ribadire che, come è noto, il socio di una società di persone può essere destinatario della pretesa tributaria anche quando questa si riferisca alla società, individuata dalle norme tributarie quale unico soggetto passivo d'imposta, rispondendo solidalmente dei debiti tributari di quest'ultima e resta sottoposto, a seguito dell'iscrizione a ruolo a carico della pagina 2 di 4 società, all'esazione del debito, alla condizione, posta dall'art. 2304 c.c., che il creditore non abbia potuto soddisfarsi sul patrimonio della società medesima
(Cass. 9 maggio 2007, n. 10584; Cass. 6 settembre 2006, n. 19188).
Invero, la responsabilità del socio delle società di persone per i debiti sociali
è assistita – ai sensi dell'art. 2304 c.c. – dal beneficio della preventiva escussione, la cui violazione è deducibile in questa sede (cfr. Cass., Sez. Un., 16 dicembre
2020, n. 28709).
Siffatta eccezione risulta essere stata avanzata dalla contribuente quale motivo del ricorso introduttivo, per cui, in applicazione dei principi espressi dalla richiamata sentenza della Corte di legittimità n. 28709 del 2020, era onere della creditrice pignorante provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale, a meno che non risultasse aliunde dimostrata in modo certo.
Orbene, dagli atti non emerge che l'agente della riscossione abbia allegato l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale.
Si osserva, in proposito, che dalla visura storica prodotta in atti da parte ricorrente si evince che la società in questione è tuttora esistente, sebbene inattiva, e tale ultima circostanza, peraltro neanche debitamente valorizzata dalla convenuta opposta, non si presenta decisiva, in quanto non costituisce di per sé prova dell'insufficienza del patrimonio sociale, tale da giustificare l'esecuzione nei confronti del socio che ha goduto del beneficium excussionis, essendo necessario che sia offerta la prova dell'impossibilità di soddisfacimento sui beni della società, nella specie non raggiunta (in difetto della dimostrazione, in via documentale, ad esempio, della mancanza di conti correnti, di titoli di credito intestati alla società
o di altri fondi, né della assenza di beni immobili in proprietà sociale sui quali far valere le proprie pretese creditorie, non avendo la convenuta allegato una visura catastale ovvero altre certificazioni idonee a provare la mancanza di liquidità)
(cfr. in argomento, Cass., n. 998/2022).
Per le ragioni suesposte, l'opposizione va accolta, con conseguente declaratoria di illegittimità dell'atto di pignoramento opposto.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
pagina 3 di 4 V. – In applicazione dei principi di causalità e di soccombenza, la spese di lite sono poste a carico della convenuta opposta e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi e con riduzione del 50% delle voci di compenso spettanti per la fase istruttoria/trattazione e per la fase decisoria (in ragione del carattere documentale della causa e dell'adozione del modulo decisionale semplificato), in base al valore della causa determinato in relazione al
“peso” economico della controversia (e, dunque, tenuto conto dell'importo per cui aveva avuto luogo il pignoramento: sul punto, cfr. Cass., n. 38370/2021).
Non sussistono i presupposti applicativi dell'istituto ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda od eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- ACCOGLIE l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara Parte_1
l'illegittimità dell'atto di pignoramento ex art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973 alla stessa notificato ad istanza di il Controparte_2
04/08/2023;
- CONDANNA al pagamento, in favore Controparte_2 dell'opponente , delle spese di lite, liquidate in euro 786 per Parte_1 esborsi e in euro 3.387 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA
e CPA come per legge.
Bari, 8 luglio 2025
Il giudice
Andrea ChibeLL
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea ChibeLL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1899/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. LOFRESE FABIO, giusta procura in Parte_1 atti;
-attrice- contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., con il patrocinio dell'avv. GIGLIO ILARIA, giusta procura in atti;
-convenuta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
in qualità di creditore procedente e di terzo pignorato,
[...] introducendo il giudizio di merito a seguito dell'ordinanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. resa dal Giudice dell'Esecuzione, nella procedura esecutiva iscritta al n.
2346/2023 R.G.E., promossa dall'agente della riscossione con atto di pagina 1 di 4 pignoramento ex art. 72-bis e 48-bis del d.P.R. n. 602/1973 n.
01484202300005158000 notificato in data 04/08/2023.
Reiterando le doglianze già espresse con il ricorso introduttivo della fase sommaria celebrata dinanzi al G.E., l'attrice ha eccepito 1) l'omessa rituale notificazione degli atti amministrativi/titoli esecutivi recanti la pretesa azionata in sede esecutiva nei confronti dell'odierna opponente in qualità di socio iLLmitatamente responsabile della società F.LL SC di US IG & C.
s.n.c., debitrice principale (e unica destinataria della notifica degli atti prodromici all'atto esecutivo qui opposto); 2) la violazione del beneficio della preventiva escussione del patrimonio societario di cui gode l'opponente, nella qualità di ex socio della società in nome collettivo F.LL US di US IG & C. snc, obbligato principale;
3) l'illegittimità del pignoramento ex art. 72-bis D.P.R. n.
602/1973 in quanto intimato dall nei Controparte_2 confronti non di un terzo, ma di sé stessa, in relazione alla somma di euro
5.982,00 di cui è debitrice nei confronti dell'odierna opponente.
II. – Costituendosi in giudizio, l ha Controparte_2 chiesto il rigetto dell'avversa opposizione.
III. – Istruita documentalmente, la causa è infine pervenuta all'udienza dell'11/06/2025, all'esito della quale è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
IV. – In ossequio al c.d. canone della ragione più liquida, l'opposizione proposta da merita accoglimento, per le seguenti, assorbenti Parte_1 ragioni.
Pacifico essendo che la pretesa azionata in sede esecutiva è stata avanzata nei confronti della ricorrente per la qualità di socia della F.LL US di US
IG & c. snc, dalla stessa rivestita negli anni di imposta cui le cartelle si riferiscono e, pertanto, quale coobbligata, giova ribadire che, come è noto, il socio di una società di persone può essere destinatario della pretesa tributaria anche quando questa si riferisca alla società, individuata dalle norme tributarie quale unico soggetto passivo d'imposta, rispondendo solidalmente dei debiti tributari di quest'ultima e resta sottoposto, a seguito dell'iscrizione a ruolo a carico della pagina 2 di 4 società, all'esazione del debito, alla condizione, posta dall'art. 2304 c.c., che il creditore non abbia potuto soddisfarsi sul patrimonio della società medesima
(Cass. 9 maggio 2007, n. 10584; Cass. 6 settembre 2006, n. 19188).
Invero, la responsabilità del socio delle società di persone per i debiti sociali
è assistita – ai sensi dell'art. 2304 c.c. – dal beneficio della preventiva escussione, la cui violazione è deducibile in questa sede (cfr. Cass., Sez. Un., 16 dicembre
2020, n. 28709).
Siffatta eccezione risulta essere stata avanzata dalla contribuente quale motivo del ricorso introduttivo, per cui, in applicazione dei principi espressi dalla richiamata sentenza della Corte di legittimità n. 28709 del 2020, era onere della creditrice pignorante provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale, a meno che non risultasse aliunde dimostrata in modo certo.
Orbene, dagli atti non emerge che l'agente della riscossione abbia allegato l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale.
Si osserva, in proposito, che dalla visura storica prodotta in atti da parte ricorrente si evince che la società in questione è tuttora esistente, sebbene inattiva, e tale ultima circostanza, peraltro neanche debitamente valorizzata dalla convenuta opposta, non si presenta decisiva, in quanto non costituisce di per sé prova dell'insufficienza del patrimonio sociale, tale da giustificare l'esecuzione nei confronti del socio che ha goduto del beneficium excussionis, essendo necessario che sia offerta la prova dell'impossibilità di soddisfacimento sui beni della società, nella specie non raggiunta (in difetto della dimostrazione, in via documentale, ad esempio, della mancanza di conti correnti, di titoli di credito intestati alla società
o di altri fondi, né della assenza di beni immobili in proprietà sociale sui quali far valere le proprie pretese creditorie, non avendo la convenuta allegato una visura catastale ovvero altre certificazioni idonee a provare la mancanza di liquidità)
(cfr. in argomento, Cass., n. 998/2022).
Per le ragioni suesposte, l'opposizione va accolta, con conseguente declaratoria di illegittimità dell'atto di pignoramento opposto.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
pagina 3 di 4 V. – In applicazione dei principi di causalità e di soccombenza, la spese di lite sono poste a carico della convenuta opposta e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi e con riduzione del 50% delle voci di compenso spettanti per la fase istruttoria/trattazione e per la fase decisoria (in ragione del carattere documentale della causa e dell'adozione del modulo decisionale semplificato), in base al valore della causa determinato in relazione al
“peso” economico della controversia (e, dunque, tenuto conto dell'importo per cui aveva avuto luogo il pignoramento: sul punto, cfr. Cass., n. 38370/2021).
Non sussistono i presupposti applicativi dell'istituto ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda od eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- ACCOGLIE l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara Parte_1
l'illegittimità dell'atto di pignoramento ex art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973 alla stessa notificato ad istanza di il Controparte_2
04/08/2023;
- CONDANNA al pagamento, in favore Controparte_2 dell'opponente , delle spese di lite, liquidate in euro 786 per Parte_1 esborsi e in euro 3.387 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA
e CPA come per legge.
Bari, 8 luglio 2025
Il giudice
Andrea ChibeLL
pagina 4 di 4