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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 22/12/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 153/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 25/11/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 153/2024 R.G., TRA
(c.f. ), nata il [...] a [...], residente in Parte_1 C.F._1
Lamezia Terme, Via Domenico Petruzza n. 12 ed ivi elettivamente domiciliata, alla Via Francesco
Colelli n. 42, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Cortese, che le rappresenta e difende, come da mandato in atti.
RICORRENTE E
(C.F. e P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex art. 417-bis c.p.c. dall'Avv.
GI CA ed elettivamente domiciliata in . alla Via V. Cortese n. 25, ex P.O. CP_1
Madonna dei Cieli, presso l'Ufficio Legale dell'ente, come da mandato in atti.
RESISTENTE
provvedendo, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, come da dispositivo e contestuali
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 2.2.2024, premetteva di lavorare alle dipendenze Parte_1 dell' , con la qualifica di Collaboratore professionale sanitario – infermiera, con Controparte_2 inquadramento nel livello D del CCNL Comparto Sanità Pubblica e di prestare servizio presso l'U.O.
Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme, dal mese di settembre 2013 al mese di giugno 2023.
Affermava, quindi che, a causa della assenza in organico di personale di supporto nell'ambito del
Reparto, era stata costretta a svolgere mansioni ausiliarie di carattere “alberghiero”, di igiene personale delle pazienti e di assistenza generica alle stesse, nonché servizi di ritiro referti da altri reparti e mansioni di barelliere, ascrivibili alla figura dell'operatore socio-sanitario inquadrato nella categoria B del CCNL applicato nel settore.
Deduceva, inoltre, che nel suddetto reparto erano presenti 32 posti letto, ivi compresi quelli della sala parto ed del blocco operatorio, posti al piano 1°e che, nel corso degli anni e sino al 2017, in reparto erano formalmente presenti due operatori socio sanitari (OSS), sebbene spesso assenti per congedi o malattia. Nell'anno 2015. le unità si erano ridotte a una, a causa della malattia di un operatore, protrattasi da gennaio ad agosto, e del pensionamento dell'altra unità avvenuta ad ottobre 2015. Da gennaio 2016 in reparto erano formalmente presenti tre OSS. In ogni caso, gli OSS non erano mai tutti in servizio a causa di congedi o malattia e osservavano esclusivamente i turni di servizio n. 1 (7-
14) e n. 2 (14-21), mai nelle giornate festive né durante i turni notturni (21-7), per come emergeva dai prospetti allegati al ricorso. Precisava, al riguardo, che vi era un solo OSS per i soli turni diurni per l'intero reparto di n. 32 posti letto, per la sala parto di Ostetricia e per sala operatoria di
Ginecologia e, pertanto, agli infermieri veniva assegnati l'esecuzione di compiti che esulavano dalle loro mansioni (portare le provette in laboratorio analisi, ed gli esami in altri reparti, ritirare i referti da altri reparti, svolgere le funzioni di barellieri per accompagnare i pazienti dal reparto alle sale operatorie e alle sale parto). A causa della grave carenza in organico di personale di supporto, la ricorrente era stata costretta a svolgere, a discapito dell'attività infermieristica, mansioni non ricomprese nel livello di inquadramento D previsto per la figura di Infermiere ma, bensì, quelle del livello inferiore B del medesimo c.c.n.l. di comparto. Chiedeva, pertanto, che l' Controparte_1 convenuta venisse condannata al risarcimento del danno da demansionamento dal 2013 al 2018 pari ad € 14.703,63, quantificato in misura pari al 10% della retribuzione annuale spettante o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
2. La ricorrente aggiungeva poi che, nonostante la chiara disposizione contrattuale, ed il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto, l'azienda sino al 31.12.2022 non aveva mai retribuito, come tempo di lavoro, quello necessario per le operazioni di vestizione/svestizione (10 minuti al giorno) e per il passaggio di consegne (ulteriori 5 minuti al giorno), limitandosi a corrispondere la retribuzione per le sole ore previste come turno lavorato come emerge dalle buste paga in atti (cfr. doc. in atti).
Affermava, al riguardo, che le operazioni di vestizione, svestizione e passaggio di consegne costituiscono orario di lavoro retribuito e, chiedeva, con riferimento al periodo 2018 al 31.12.2022 il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'indennità di vestizione, svestizione e passaggio di consegne e, per l'effetto. condannare l' al pagamento della somma di Controparte_2 € 2.134,30, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
3.Infine, formulava domanda di risarcimento danni per la mancata concessione della pausa - mensa finalizzata al recupero delle energie psicofisiche ed alla eventuale consumazione del pasto, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Legislativo n. 66 del 08.04.2003 (Attuazione delle direttive
93/104/CE e 2000/34/CE) e, per l'effetto, condannare l' al pagamento della somma Controparte_2 di € 3.626,14 .
4. Nel costituirsi in giudizio l' eccepiva la carenza di prova in ordine all'esplicita Controparte_2 volontà datoriale di adibire le ricorrenti ad asserite mansioni inferiori, non pertinenti alla qualifica rivestita;
contestava, infine, le somme rivendicate nei singoli ricorsi in quanto disancorate da un conteggio analitico e da un apprezzabile criterio di calcolo, non rinvenibile in atti.
Con riferimento alla domanda di indennità per vestizione/svestizione chiedeva il rigetto della domanda tenuto conto che le attività anteriori e successive alla prestazione lavorativa si collocano al di fuori dell'orario di lavoro, a meno che il datore non intervenga autoritativamente nel disciplinare le stesse e il lavoratore si sottoponga al potere direttivo del datore per il quale inizia la prestazione e sia a disposizione dello stesso, in quanto assoggettato al potere direttivo e gerarchico del medesimo. Cont Nel caso di specie, evidenziava l' non si rinviene un obbligo della dipendente di anticipare l'ingresso o di posticipare l'uscita, per svolgere attività di vestizione o svestizione, avente il carattere di prestazione esigibile e denotativa di obbligazioni contrattuali, essendo detta attività ricompresa
(per espressa ammissione della ricorrente), e dunque retribuita, nell'ambito dell'ordinario orario nel quale essa ha svolto la prestazione.
Con riferimento, infine, alla domanda di risarcimento del danno per mancata concessione della pausa mensa chiedeva il rigetto della domanda, in quanto, la ricorrente, per sua stessa ammissione, prestava la propria attività lavorativa, con orario di servizio modulato su tre turni. Tuttavia, per espressa previsione della norma contrattuale, il personale turnista è escluso dal beneficio del diritto al buono pasto, in quanto, per specifica organizzazione aziendale non può sospendere l'attività lavorativa e, pertanto, lavorando in regime di lavoro continuativo non soggetto a sospensione, non può fruire della pausa che sola consentirebbe di consumare il pasto e ciò sia a seguito della istituzione del servizio mensa, sia tramite servizio sostitutivo.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'integrale rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
5.Ammessa ed espletata la prova testimoniale, a seguito dell'udienza del 25.11.2025, svoltasi con trattazione scritta, lette le note sostitutive di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
A) Domanda di risarcimento danni da demansionamento.
6. Dalla documentazione allegata in atti, emerge che la ricorrente è inquadrata nella categoria D con la qualifica di collaboratore professionale sanitario - infermiere e presta servizio presso l'U.O.C.
Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Lamezia Terme con le decorrenze sopra indicate.
Risulta, inoltre, documentalmente dimostrato l'assunto secondo cui, fino al mese di dicembre 2017, presso la struttura in questione ha prestato servizio un insufficiente numero di OSS (spesso assenti per congedo o malattia) non avendo l' provveduto fino a tale data a dotarsi di Controparte_1 sufficienti figure professionali per l'assistenza alle necessità alberghiere, igieniche e di pulizia dei pazienti e degli ambienti di cura. Tale situazione di carenza cronica delle figure professionali di OSS emerge dagli stessi atti dell' quali: la deliberazione del Commissario Straordinario Controparte_1
n. 903 del 18.11.2015; il decreto del Commissario Ad Acta n. 134 del 20.12.2016; la deliberazione del Direttore Generale n. 884 del 28.12.2016 di presa d'atto; la deliberazione n°760 del 20/09/2017 ed ancora la deliberazione N° 923 del 17/11/2017 . Trattasi di atti deliberativi con i quali, a decorrere Cont dall'anno 2015, l' ha disposto l'assunzione a tempo determinato e part-time al 50%, CP_2 la proroga dei contratti a tempo determinato e, successivamente, l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di infermieri e/o di O.S.S..(v. documenti allegati al fascicolo di parte ricorrente).
7. Dalla prova testimoniale espletata è inoltre emerso che, nonostante i provvedimenti adottati per sopperire, ancorché temporaneamente, alla carenza di personale O.S.S., nel reparto di adibizione di parte ricorrente non vi erano comunque sufficienti figure ausiliarie tali da fornire il servizio di assistenza minimo, con la conseguenza che l'attività alberghiera ed assistenza alla persona è stata svolta costantemente e quotidianamente dal personale infermieristico.
Inoltre, anche dai prospetti dei turni di servizio (cfr. documento all. fascicolo parte ricorrente) emerge la carenza cronica degli operatori OSS nel reparto delle ricorrenti (sovente peraltro assenti per svariati motivi e comunque mai adibiti ai turni festivi e notturni) così da rendere necessario lo svolgimento delle mansioni inferiori a discapito delle mansioni infermieristiche.
Più in particolare, dalla disamina dei prospetti mensili dei turni emerge la presenza di una due unità di OSS ( e ) nel periodo antecedente al 2014/2015, che dal 2016 Persona_1 Persona_2 sono divenuti formalmente 6 unità (con 2 unità però assenti) e di nuovo n. 4 nel 2017 (mesi di giugno luglio) mentre a partire dal gennaio 2018 gli OSS addetti al reparto sono stati 5 e dal luglio 2018 in numero di 6 OSS.
Dalle prove orali assunte in corso di causa è, poi, emerso quanto segue.
Il primo teste di parte ricorrente ha riferito: Parte_2
“Sono e mi chiamo , nato a [...] il [...] residente in [...], indifferente. Ho svolto l'attività di Dirigente Medico presso il l'UO di Ginecologia , dal 1982 fino a ottobre 2018. Sono attualmente in pensione. ADR Conosco la ricorrente, ho lavorato con la stessa presso il Reparto di Ginecologia, certamente a partire dall'anno 2013. ADR Confermo il cap. b) l' infermiera , lavorava su tre turni, ore 7-14; ore Parte_1 14-21 e ore 21-07, su 5 giorni. Turnava anche il sabato e la domenica, con i relativi riposi compensativi. ADR Con riferimento al cap. c) confermo che la ricorrente svolgeva quotidianamente e per ogni turno le mansioni elencate in ricorso e che mi sono state lette. Nell'arco di tempo tra il 2012 e il 2018 vi era 1 o al massino 2 OSS non sufficienti per garantire lo svolgimento di tutte le mansioni elencate. In particolare, ho visto l' infermiera accudire i degenti per tutte le loro esigenze personali di pulizia, nonché svolgere la pulizia dei locali nei casi di emergenza, perché la ditta di pulizia svolgeva orari predeterminati. Confermo tutto il capitolo, ad esclusione della mansione relativa alla pulizia dello strumentario chirurgico in quanto attività svolta nel blocco operatorio. ADR Con riferimento al capitolo d) non sono in grado di effettuare una quantificazione in termini di ore, ma certamente tale attività era costante nel tempo e veniva svolta quotidianamente e ogni qualvolta vi era necessità, attesa la mancanza di operatori socio sanitari. ADR Sul cap. e) Nel reparto fino a quando sono stato presente in servizio vi erano n. 30 posti letto e, se non ricordo male, n.2 posti di Day Hospital. ADR Sui cap. f) e g) preciso che gli OSS eventualmente presenti nell'arco della giornata, massimo n. 2 che turnavano tra mattina e pomeriggio, non svolgevano turni notturni e festivi ed erano sempre gli stessi due a ruotare anche nel Blocco . ADR Confermo il cap. h) le Pt_3 mansioni di OSS erano necessarie sia in reparto, sia in sala parto che in sala operatoria. ADR Confermo il cap. i) al terzo piano vi erano le “Degenze” , al primo piano vi era sala parto e sala operatoria. ADR Confermo cap. l) non vi erano barellieri e poteva capitare che gli OSS, quando erano presenti, dovevano svolgere tale servizio e non potevano quindi attendere alle loro funzioni specifiche. Gli OSS non erano sufficienti e venivano aiutati dagli infermieri medesimi anche per il trasporto barelle”
8. Ciò posto, la ricorrente lamenta di aver subìto una dequalificazione professionale consistente nell'impossibilità di esprimere, nonché di conservare ed accrescere la propria competenza professionale in conformità alle condizioni di assunzione;
deduce, infatti, di essere stata adibita, a causa della grave e cronica carenza di operatori socio-sanitari, a mansioni inferiori a discapito delle mansioni infermieristiche, in maniera continua e prevalente, per la maggior parte del turno lavorativo.
Dalla disamina delle declaratorie contrattuali di riferimento è dato evincere che rientra nella categoria
B, livello economico BS, l'operatore socio sanitario, il quale “svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socioassistenziali e sociosanitario residenziali e non residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. Svolge la sua attività su indicazione
- ciascuna secondo le proprie competenze - degli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le attività dell'operatore sociosanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: a) assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo.”.
Appartiene, invece, alla categoria D, profilo professionale di collaboratore professionale sanitario,
l'infermiere di cui al D.M. n. 739/1994, ovvero colui che “a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico- terapeutiche;
e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale (..) contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.”.
9. Giova, poi, osservare che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. Sez. Lav. ordinanza n. 19419 del 17.09.2020), “nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie nonsiano completamente estranee alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività. (In applicazione del suddetto principio, è stato escluso il demansionamento ai danni del dipendente di un'azienda sanitaria, inquadrato come operatore tecnico specializzato con mansioni di autista di ambulanza, che aveva prestato collaborazione nelle attività di soccorso del servizio 118 una volta alla settimana ed aveva coadiuvato l'unico operatore sanitario nella preparazione della barella e nel trasporto dell'ammalato).”.
E' stato, inoltre, affermato che “in tema di dequalificazione professionale, è risarcibile il danno non patrimoniale ogni qual volta si verifichi una grave violazione dei diritti del lavoratore, che costituiscono oggetto di tutela costituzionale, da accertarsi in base alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, all'inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del prestatore di lavoro, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti. La relativa prova spetta al lavoratore, il quale tuttavia non deve necessariamente fornirla per testimoni, potendo anche allegare elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione.” (cfr. Cass. Sez. 1, ordinanza n. 24585 del
2.10.2019).
10. Tanto precisato, l'istruttoria espletata ha consentito di accertare che le mansioni alle quali la ricorrente é stata adibita, per la maggior parte del loro turno lavorativo, presso il Reparto di Ostetricia e Ginecologia, sono state quelle connesse all'attività alberghiera, all'igiene personale ed all'assistenza delle pazienti in sala- parto attesa la totale assenza di OSS fino al 2019, con conseguente adibizione delle infermiere alle mansioni di tipo “alberghiero” o “igienico-sanitario”.
Il teste escusso, ha sottolineato l'impegno, anche in termini temporali, profuso dalla singola ricorrente nello svolgimento dei compiti propri del personale ausiliario di supporto, anche in prevalenza rispetto alle mansioni rientranti nella qualifica di appartenenza. Appare evidente che nei periodi in cui nell'U.O. vi è stata la totale assenza di unità di OSS, gli infermieri sono state costretti a far fronte a tutte le esigenze dei pazienti, comprese quelle di natura igienico-sanitaria ed alberghiera.
11. Sussiste, quindi, alla luce dei criteri individuati dalla giurisprudenza di legittimità (durata del demansionamento, qualità dell'attività lavorativa svolta rispetto alle mansioni di assunzione e del tipo di professionalità coinvolta), il danno da dequalificazione professionale lamentato. Sotto il profilo temporale, tuttavia, la tutela risarcitoria va riconosciuta per l'attività effettivamente prestata dalla ricorrente fino al mese di giugno 2018, atteso che risulta non contestato tra le parti che nel periodo successivo il numero degli OSS assegnati al reparto è divenuto sufficiente rispetto alle esigenze organizzative.
12. Per la quantificazione dei singoli crediti sono state prese in considerazione le retribuzioni annue riportate nel conteggio allegato (reddito da CUD/buste paga), applicando la percentuale indicata del
10% e detraendo le somme corrispondenti al periodo antecedente a dicembre 2018.
In conclusione, il danno risarcibile ammonta a € 14.703,63, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo. Tale conteggio appare congruo e non risulta specificamente contestato Cont dall'
B) Indennità di vestizione-svestizione e passaggio di consegne.
13. Con riferimento a tale domanda relativa alla remunerazione delle operazioni id vestizione/svestizione e passaggio di consegne, l'art. 27, ai commi 11 e 12 del CCNL Comparto
Sanità del 21.5.2018 prevede: “11. Nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti a profili del ruolo tecnico addetti all'assistenza, debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere”.“12. Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere. 13. Sono definibili dalle Aziende ed Enti le regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni contenute nel presente articolo”. Dalla disamina della norma contrattuale di riferimento è dato evincere come il Contratto collettivo non faccia menzione specifica di alcuna remunerazione per le operazioni di vestizione/svestizione e passaggio di consegne né la quantifichi , ma la stessa viene espressamente disciplinata e riconosciuta Cont ai dipendenti solo a decorrere dal gennaio 2023 a seguito della emanazione della Delibera n.
572/23.
Sul punto, con orientamento che si ritiene di condividere, si è recentemente pronunciata la Corte di
Appello di Catanzaro con le sentenze N.1020/23, N. 1021/23, N. 1050/23 tutte depositate il 3.10.2023 che hanno precisato “l' art. 27, commi 11 e 12 del CCNL 21.5.2018, invero non contempla a carico del datore di lavoro alcuna obbligazione di dare avente ad oggetto una specifica voce economica
(della quale infatti non indica la misura) ma gli impone di riconoscere agli operatori sanitari, al massimo 15 minuti complessivi per le operazioni di vestizione, svestizione e passaggio di consegne purchè risultanti dalle timbrature effettuate” .
Secondo la prospettazione della Corte di Appello, al datore di lavoro viene imposto esclusivamente
“l'obbligo di fare in modo che nell'orario di lavoro retribuito sia ricompreso anche il tempo necessario per quelle operazioni e, a tal fine, chiarisce che questo tempo deve risultare dalle timbrature dei cartellini del personale”.
Ne consegue che, alla luce della prospettazione della parte ricorrente, non risulta dimostrato che le operazioni di vestizione e svestizione e/o di passaggio di consegne, propedeutiche e strumentali alla prestazione lavorativa siano state effettivamente eseguite fuori dell'orario contrattuale di lavoro il quale ultimo è il solo a dover essere retribuito, in mancanza di autorizzazione a prestare lavoro straordinario.
Sul punto, condivisibilmente, la Corte di appello citata, richiama il principio di onnicomprensività della retribuzione che, ai sensi dell'art. 45 del Dlgs n. 165/2001 deve presiedere al regime retributivo dei dipendenti pubblici e in forza del quale non è consentita l'erogazione di compensi particolari oltre alla retribuzione fondamentale e accessoria definita dai contratti collettivi.
14. Tenuto conto di quanto precede, le deduzioni formulate da parte ricorrente siano destituite di fondamento. Al riguardo, si rileva che non risulta dedotto né dimostrato che l'azienda ospedaliera abbia imposto ai lavoratori di timbrare il cartellino prima dell'inizio del turno di lavoro contrattualmente previsto per cambiarsi d'abito o di dismettere la divisa solo dopo la fine del turno e l'eventuale passaggio di consegne, timbrando successivamente a tali incombenti. Inoltre, non vi è alcuna prova in atti che i minuti “non retribuiti” emergenti dalle timbrature siano stati effettivamente utilizzati per le attività di vestizione/svestizione o passaggio di consegne, avendo i ricorrenti liberamente ed autonomamente deciso, senza alcune autorizzazione datoriale, di timbrare il cartellino in anticipo rispetto all'inizio dell' orario contrattuale e successivamente al termine dello stesso.Pertanto, non può escludersi che la presenza in servizio nei minuti immediatamente precedenti e/o successivi alla fine del turno sia dovuta ad altra causa o dipenda da una scelta discrezionale del lavoratore in ordine ai tempi di entrata ed uscita dal luogo di lavoro.
La circostanza che tale condotta non sia stata imposta dalla azienda che non ha giammai impartito disposizioni in tal senso, risulta, peraltro, suffragata dal fatto che solo in alcuni giorni emergono dalle timbrature minuti aggiuntivi in entrata e/o in uscita, dal che ne deriva che, nelle altre occasioni, evidentemente i dipendenti si sono vestiti/svestiti ed hanno effettuato il passaggio di consegna all'interno dell'orario contrattuale di lavoro, senza la necessità di alcun “surplus” di prestazione lavorativa. Ne consegue che il periodo di vestizione/svestizione e di passaggio di consegne è da considerarsi alla stregua dell'attività di servizio da effettuare nell'orario di lavoro, giacché tale attività fa parte degli atti di diligenza necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa ed in relazione alla stessa alcuna norma contrattuale prevede una specifica voce economica o una separata
“monetizzazione”. Al riguardo, anche la giurisprudenza citata dalla parte ricorrente, letta nel suo complesso, precisa che “consentire la vestizione dopo la timbratura dell'ingresso e la svestizione prima della timbratura all'uscita non può determinare l'estraneità dell'operazione rispetto all'ambito del lavoro effettivo ma al contrario ne ammette l'inclusione nel tempo di lavoro con invarianza dell'orario normale che tenendo conto di tale formalizzazione andrà semplicemente rimodulato senza risultare di fatto incrementato derivandone inconfigurabilità del tempo relativo come lavoro straordinario”(CASS. N.9306/22). In un caso del tutto analogo si è anche pronunciata la Corte di Appello di Brescia (Sezione Lavoro, sentenza n. 268/2023), richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo per indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro, ove, attraverso la regolazione contrattuale, venga accertato che tale operazione è diretta dal datore di lavoro con riguardo al tempo
e al luogo di esecuzione della vestizione;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina
d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento (Cass., sez. lavoro, n. 7738/2018). Nel caso richiamato, come in quello di cui è causa, non era data prova, infatti, che i ricorrenti fossero obbligati, per disposizione aziendale, a vestirsi prima dell'inizio del turno ed a svestirsi dopo la fine del turno e, quindi, al di fuori del tempo di lavoro retribuito ed anzi, i turni di lavoro ricomprendevano un periodo di tempo già riconosciuto nel quale il dipendente poteva assolvere alle operazioni di vestizione e svestizione senza che da ciò potesse derivare il diritto alla retribuzione di ulteriori 15 minuti al giorno.
La domanda di parte ricorrente deve, quindi, essere sotto questo profilo integralmente rigettata. C) Risarcimento danni per mancato godimento della pausa mensa
15. Con riferimento alla rivendicazione del buono pasto nell'ambito del riconoscimento di una necessaria pausa-mensa, si rileva che l'art. 29 del CCNL Integrativo del CCNL del personale
Comparto Sanità del 7 aprile 1999, stipulato il 20 settembre 2001, (per come modificato, limitatamente ai commi 1 e 4, dall'art. 4 CCNL 2008-2009) disciplina il servizio mensa e condiziona il relativo diritto soltanto alla effettiva presenza giornaliera ed allo svolgimento dell'attività secondo una particolare articolazione dell'orario di lavoro e stabilisce che il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro in un intervallo di tempo di 30 minuti.
In particolare, la normativa contrattuale citata prevede:
«1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario. 3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei di-versi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione – nel quadro delle risorse disponibili – dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990.”
Tale norma contrattuale è stata successivamente confermata dai CCNL successivi.
Ed infatti il C.C.N.L. sottoscritto l'11 ottobre 2018 per il triennio 2016-2018, all'art. 99 (Conferme) stabilisce che “Le disposizioni contenute nei precedenti CCNL concernenti le Aziende e gli Enti del presente comparto della Sanità continuano a trovare applicazione, in quanto non espressamente disapplicate dal presente CCNL negli articoli appositamente riferiti alle disapplicazioni o in quanto compatibili con le disposizioni legislative vigenti, nonché con le previsioni del presente CCNL”.
Nello specifico tale ultimo CCNL, all'art. 27, comma 4, (orario di lavoro) stabilisce: “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del
20/9/2001 e all'art. 4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g” .
Identica formulazione è contenuta, infine, nell'art. 43 del C.C.N.L. per il triennio 2019-2021, sottoscritto il 22 novembre 2022.
L'art. 8, comma 1, del d.lgs. 8.4.2003, n. 66, prescrive poi che “qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico- fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”. La Corte di Cassazione si è recentemente occupata della questione oggetto della presente causa con la sentenza n. 5547 del 01/03/2021 stabilendo che “In tema di pubblico impiego privatizzato,
l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire
l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ai fini del riconoscimento del buono pasto ad un dipendente con turni 13/20
e 20/7, aveva collegato le "particolari condizioni di lavoro" di cui all'art. 29 del c.c.n.i. del comparto
Sanità del 20 settembre 2001, al diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenisse in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno).
Tale pronuncia è stata successivamente confermata dalle successive pronunce della Corte di
Cassazione (cfr, Ordinanze n.25622/2023 e 9206/23).
Ne consegue il necessario riconoscimento nei confronti dei lavoratori del beneficio richiesto in quanto il Ccnl attribuisce il diritto a tutti i dipendenti che, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, siano sottoposti a “particolare articolazione dell'orario”, espressione da intendersi, per ormai consolidata interpretazione giurisprudenziale, come orario giornaliero che ecceda il limite delle sei ore, lasso di tempo decorso il quale non può non essere fruita una pausa destinata anche alla consumazione del pasto. Cont 16. Quanto poi alla specifica eccezione formulata dall' e relativa alla interpretazione della norma contrattuale che escluderebbe dalla applicazione del diritto alla mensa i lavoratori “in turno” si richiama anche ex art. 118 disp. Att. Cpc la recente sentenza del Tribunale di Roma del 21.3.2024
(Giudice Dott. A.M. Luna) che nel richiamare sia il Parere dell' in materia sia alcune pronunce CP_3 della Corte di appello di Roma, con orientamento cui si ritiene di aderire, ha precisato che: “Non appare condivisibile la lettura che di tale disposizione offre la convenuta, ovvero che il personale non operante su turni svolge la propria prestazione, in ciascuna giornata in cui il servizio duri oltre sei ore, in due segmenti orari, l'uno anteriore e l'altro posteriore rispetto ad una interruzione, per trenta minuti, dell'orario di lavoro e che, invece, il personale in turno, espressamente escluso da tale disciplina, dovrebbe fruire della pausa di legge per il recupero delle energie all'interno del reparto
o nelle sue immediate adiacenze, senza possibilità di recarsi nella mensa né presso altro punto di ristoro, e, quindi, in sostanza, tale personale non avrebbe diritto di fruire della mensa con onere a carico dell'azienda né potrebbe ricevere il servizio nelle forme sostitutive. 5. - Ad avviso di questo giudice, la disposizione del C.C.N.L. in questione non può essere letta nel senso che proprio il personale che svolge attività con modalità più gravose sia escluso dal beneficio del servizio mensa con onere parziale a carico del datore di lavoro. Essa, infatti, è norma relativa all'articolazione dell'orario di lavoro e non già alla limitazione del servizio della mensa che rimane regolato dalla disposizione specifica del contratto collettivo del 2001 modificato nel 2009. Si legge, infatti, nel parere dell'ARAN prodotto dalla convenuta: “La pausa mensa/modalità sostitutiva è esclusivamente regolamentata dall'art 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001, modificato dall'art 4 del CCNL del
31/07/2009 del Comparto Sanità, il quale stabilisce che tale pausa possa essere prevista, per tutto il personale dipendente sia esso turnante e non […]”. In primo luogo, seguendo il significato proprio delle parole usate dalle parti contraenti, l'oggetto della disciplina attiene alla regolazione della pausa del personale che non opera secondo turni, la quale è assicurata in misura non inferiore a trenta minuti e la sua durata (cioè anche maggiore) e la sua collocazione sono definite in ragione dei parametri stabiliti dalla stessa (tipologia di orario di lavoro, disponibilità di eventuali servizi di ristoro, dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, dimensione della stessa città). Dunque, non può ricavarsi da ciò che, a contrario, per i lavoratori operanti in turno non valgano le disposizioni in precedenza fissate e pure espressamente richiamate che assicurano il servizio mensa
a tutti i lavoratori “in ragione della particolare articolazione dell'orario di lavoro”, ovvero della prestazione di attività per oltre sei ore continuative, ma soltanto che costoro non hanno la garanzia della fruizione di una pausa di almeno trenta minuti. In difetto di specifica regolazione della pausa loro spettante, vale allora la disciplina inderogabile di legge e cioè che spetta una pausa “tra l'inizio
e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo”, “ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto” (art. 8 d.lgs. n. 66/2003), mentre, stante la mancanza di diversa espressa disciplina sul servizio mensa, continua ad operare il principio della spettanza di tale diritto (in forma diretta o sostitutiva), così come garantito dal contratto integrativo del 2001, nel testo modificato nel 2009. Del resto, se le parti avessero inteso derogare alla disciplina dell'art. 8 cit. avrebbero dovuto contestualmente prevedere “periodi equivalenti di riposo compensativo” o, comunque, “una protezione appropriata” (art. 17, comma 4,
d.lgs. n. 66/2003).
La Corte d'appello di Roma, esaminando la clausola contrattuale in questione, ha avuto occasione di affermare: «La disposizione, quindi, richiama chiaramente la previsione dell'articolo 8 del d.lgs.
66/2003, né prevede deroga espressa alla stessa. L'inciso “purché non in turno” non costituisce, ad avviso di questa Corte, una deroga espressa alla norma di cui all'articolo 8 del d.lgs. 66/2003 che avrebbe avuto bisogno di ben altra chiarezza e precisione. L'inciso, quindi, sta a significare unicamente che, per il personale in turno la pausa può essere diversamente articolata per le esigenze di servizio, ma non esclusa. La norma contrattuale collettiva rinvia, per la consumazione del pasto, alla disciplina dell'articolo 29 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 e dell'articolo
4 del CCNL del 31 luglio 2009» (sentenza n. 947/2023 pubbl. il 13/03/2023; v. anche, in senso conforme, Corte d'appello di Roma n. 2794 pubbl. il 04/07/2023).
Tenuto conto di quanto precede, la domanda di pagamento delle relative somme, a titolo risarcitorio, formulata dalle ricorrenti deve essere accolta limitatamente ai giorni di effettivo servizio e di svolgimento di attività con orario giornaliero superiore a sei ore quale orario contrattuale (ivi compresi eventuali turni notturni), secondo le giornate riportate nei cartellini di presenza allegati al ricorso.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla parte ricorrente, alcun rilievo possono assumere, pertanto, gli eventuali scostamenti giornalieri in eccesso rispetto alle 6 ore contrattuali, che non sono in alcun modo riconducibili all'orario previsto da contratto e/o ad un obbligo prestazionale esigibile (o debito giornaliero) e, pertanto, non può assumere rilevanza il cd. “lavoro effettivo”.
L'indennità di mensa dovrà essere calcolata, in assenza di specifica contestazione, ai sensi degli art. 33 del DPR 270/1987, del comma 2 dell'art. 68 del DPR 384/1990 e del comma 4 del citato art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 che prevedono: mensa non può superare £.10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di
£. 2000 per ogni pasto>>. Tali importi, convertiti in euro, corrispondono a € 1,03 a carico del lavoratore e € 4,13 a carico del datore di lavoro.
17. Sul punto, si precisa che nelle note di trattazione scritta depositate dal difensore della ricorrente in data 17.11.2025, in vista della discussione, a parziale modifica dei precedenti conteggi depositati in ricorso, sono state inserite distinte tabelle, nelle quali sono stati riportati - per ciascuna posizione lavorativa - i giorni di effettivo servizio con orario lavorativo di 7 ore e 12 minuti o con orario superiore alle 6 ore, con riferimento al solo debito contrattuale nonché gli importi richiesti a titolo risarcitorio, ottenuti moltiplicando i giorni di effettiva presenza per il valore unitario di 4,13. Cont
Tale nuovo conteggio appare corretto e, in ogni caso, non è stato specificamente contestato dall' nelle note in sostituzione di udienza da ultimo depositate.
In conclusione, l' va condannata al risarcimento del danno subìto dalla ricorrente Controparte_2 per mancata concessione della pausa finalizzata al recupero delle energie psico-fisiche ed all'eventuale consumazione del pasto, quantificato in € 3.019,03il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria trattandosi di somme richieste a titolo risarcitorio.
18. L'accoglimento parziale della domanda impone la compensazione nella misura della metà delle spese di giudizio che vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (sulla base del credito accertato) della istruttoria espletata e della serialità del contenzioso secondo i parametri medi di cui alle Tabelle allegate al DM 147/22.
P.Q.M.
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che ha svolto, Parte_1 in maniera prevalente, le mansioni inferiori di operatore sociosanitario rientranti nella declaratoria della categoria B, livello economico BS, del CCNL Comparto Sanità;
- condanna l' a risarcire il danno da demansionamento subìto fino al mese di giugno Controparte_2
2018, quantificato in €14.703,63, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo;
- condanna l' al risarcimento del danno patito da per la mancata Controparte_2 Parte_1 concessione della pausa finalizzata al recupero delle energie psico-fisiche ed all'eventuale consumazione del pasto, da commisurarsi al valore unitario del buono pasto, di importo giornaliero pari ad € 4,13 (corrispondente alla quota a carico del datore di lavoro), spettante per i giorni di effettiva presenza in servizio con articolazione oraria di 7 ore e 12 minuti o, comunque, eccedente le
6 ore, ivi compresi eventuali turni notturni, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto Cont all'effettivo soddisfo e, per l'effetto, condanna l' al pagamento della somma pari ad € 3.019,03 oltre accessori come per legge.
- rigetta nel resto;
- compensa nella misura di metà le spese di giudizio, condannando l' al pagamento Controparte_2 della restante metà, che liquida in € 2.694 per compensi professionali, oltre spese documentate e accessori di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Lamezia Terme, 22.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 25/11/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 153/2024 R.G., TRA
(c.f. ), nata il [...] a [...], residente in Parte_1 C.F._1
Lamezia Terme, Via Domenico Petruzza n. 12 ed ivi elettivamente domiciliata, alla Via Francesco
Colelli n. 42, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Cortese, che le rappresenta e difende, come da mandato in atti.
RICORRENTE E
(C.F. e P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex art. 417-bis c.p.c. dall'Avv.
GI CA ed elettivamente domiciliata in . alla Via V. Cortese n. 25, ex P.O. CP_1
Madonna dei Cieli, presso l'Ufficio Legale dell'ente, come da mandato in atti.
RESISTENTE
provvedendo, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, come da dispositivo e contestuali
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 2.2.2024, premetteva di lavorare alle dipendenze Parte_1 dell' , con la qualifica di Collaboratore professionale sanitario – infermiera, con Controparte_2 inquadramento nel livello D del CCNL Comparto Sanità Pubblica e di prestare servizio presso l'U.O.
Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme, dal mese di settembre 2013 al mese di giugno 2023.
Affermava, quindi che, a causa della assenza in organico di personale di supporto nell'ambito del
Reparto, era stata costretta a svolgere mansioni ausiliarie di carattere “alberghiero”, di igiene personale delle pazienti e di assistenza generica alle stesse, nonché servizi di ritiro referti da altri reparti e mansioni di barelliere, ascrivibili alla figura dell'operatore socio-sanitario inquadrato nella categoria B del CCNL applicato nel settore.
Deduceva, inoltre, che nel suddetto reparto erano presenti 32 posti letto, ivi compresi quelli della sala parto ed del blocco operatorio, posti al piano 1°e che, nel corso degli anni e sino al 2017, in reparto erano formalmente presenti due operatori socio sanitari (OSS), sebbene spesso assenti per congedi o malattia. Nell'anno 2015. le unità si erano ridotte a una, a causa della malattia di un operatore, protrattasi da gennaio ad agosto, e del pensionamento dell'altra unità avvenuta ad ottobre 2015. Da gennaio 2016 in reparto erano formalmente presenti tre OSS. In ogni caso, gli OSS non erano mai tutti in servizio a causa di congedi o malattia e osservavano esclusivamente i turni di servizio n. 1 (7-
14) e n. 2 (14-21), mai nelle giornate festive né durante i turni notturni (21-7), per come emergeva dai prospetti allegati al ricorso. Precisava, al riguardo, che vi era un solo OSS per i soli turni diurni per l'intero reparto di n. 32 posti letto, per la sala parto di Ostetricia e per sala operatoria di
Ginecologia e, pertanto, agli infermieri veniva assegnati l'esecuzione di compiti che esulavano dalle loro mansioni (portare le provette in laboratorio analisi, ed gli esami in altri reparti, ritirare i referti da altri reparti, svolgere le funzioni di barellieri per accompagnare i pazienti dal reparto alle sale operatorie e alle sale parto). A causa della grave carenza in organico di personale di supporto, la ricorrente era stata costretta a svolgere, a discapito dell'attività infermieristica, mansioni non ricomprese nel livello di inquadramento D previsto per la figura di Infermiere ma, bensì, quelle del livello inferiore B del medesimo c.c.n.l. di comparto. Chiedeva, pertanto, che l' Controparte_1 convenuta venisse condannata al risarcimento del danno da demansionamento dal 2013 al 2018 pari ad € 14.703,63, quantificato in misura pari al 10% della retribuzione annuale spettante o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
2. La ricorrente aggiungeva poi che, nonostante la chiara disposizione contrattuale, ed il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto, l'azienda sino al 31.12.2022 non aveva mai retribuito, come tempo di lavoro, quello necessario per le operazioni di vestizione/svestizione (10 minuti al giorno) e per il passaggio di consegne (ulteriori 5 minuti al giorno), limitandosi a corrispondere la retribuzione per le sole ore previste come turno lavorato come emerge dalle buste paga in atti (cfr. doc. in atti).
Affermava, al riguardo, che le operazioni di vestizione, svestizione e passaggio di consegne costituiscono orario di lavoro retribuito e, chiedeva, con riferimento al periodo 2018 al 31.12.2022 il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'indennità di vestizione, svestizione e passaggio di consegne e, per l'effetto. condannare l' al pagamento della somma di Controparte_2 € 2.134,30, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
3.Infine, formulava domanda di risarcimento danni per la mancata concessione della pausa - mensa finalizzata al recupero delle energie psicofisiche ed alla eventuale consumazione del pasto, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Legislativo n. 66 del 08.04.2003 (Attuazione delle direttive
93/104/CE e 2000/34/CE) e, per l'effetto, condannare l' al pagamento della somma Controparte_2 di € 3.626,14 .
4. Nel costituirsi in giudizio l' eccepiva la carenza di prova in ordine all'esplicita Controparte_2 volontà datoriale di adibire le ricorrenti ad asserite mansioni inferiori, non pertinenti alla qualifica rivestita;
contestava, infine, le somme rivendicate nei singoli ricorsi in quanto disancorate da un conteggio analitico e da un apprezzabile criterio di calcolo, non rinvenibile in atti.
Con riferimento alla domanda di indennità per vestizione/svestizione chiedeva il rigetto della domanda tenuto conto che le attività anteriori e successive alla prestazione lavorativa si collocano al di fuori dell'orario di lavoro, a meno che il datore non intervenga autoritativamente nel disciplinare le stesse e il lavoratore si sottoponga al potere direttivo del datore per il quale inizia la prestazione e sia a disposizione dello stesso, in quanto assoggettato al potere direttivo e gerarchico del medesimo. Cont Nel caso di specie, evidenziava l' non si rinviene un obbligo della dipendente di anticipare l'ingresso o di posticipare l'uscita, per svolgere attività di vestizione o svestizione, avente il carattere di prestazione esigibile e denotativa di obbligazioni contrattuali, essendo detta attività ricompresa
(per espressa ammissione della ricorrente), e dunque retribuita, nell'ambito dell'ordinario orario nel quale essa ha svolto la prestazione.
Con riferimento, infine, alla domanda di risarcimento del danno per mancata concessione della pausa mensa chiedeva il rigetto della domanda, in quanto, la ricorrente, per sua stessa ammissione, prestava la propria attività lavorativa, con orario di servizio modulato su tre turni. Tuttavia, per espressa previsione della norma contrattuale, il personale turnista è escluso dal beneficio del diritto al buono pasto, in quanto, per specifica organizzazione aziendale non può sospendere l'attività lavorativa e, pertanto, lavorando in regime di lavoro continuativo non soggetto a sospensione, non può fruire della pausa che sola consentirebbe di consumare il pasto e ciò sia a seguito della istituzione del servizio mensa, sia tramite servizio sostitutivo.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'integrale rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
5.Ammessa ed espletata la prova testimoniale, a seguito dell'udienza del 25.11.2025, svoltasi con trattazione scritta, lette le note sostitutive di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
A) Domanda di risarcimento danni da demansionamento.
6. Dalla documentazione allegata in atti, emerge che la ricorrente è inquadrata nella categoria D con la qualifica di collaboratore professionale sanitario - infermiere e presta servizio presso l'U.O.C.
Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Lamezia Terme con le decorrenze sopra indicate.
Risulta, inoltre, documentalmente dimostrato l'assunto secondo cui, fino al mese di dicembre 2017, presso la struttura in questione ha prestato servizio un insufficiente numero di OSS (spesso assenti per congedo o malattia) non avendo l' provveduto fino a tale data a dotarsi di Controparte_1 sufficienti figure professionali per l'assistenza alle necessità alberghiere, igieniche e di pulizia dei pazienti e degli ambienti di cura. Tale situazione di carenza cronica delle figure professionali di OSS emerge dagli stessi atti dell' quali: la deliberazione del Commissario Straordinario Controparte_1
n. 903 del 18.11.2015; il decreto del Commissario Ad Acta n. 134 del 20.12.2016; la deliberazione del Direttore Generale n. 884 del 28.12.2016 di presa d'atto; la deliberazione n°760 del 20/09/2017 ed ancora la deliberazione N° 923 del 17/11/2017 . Trattasi di atti deliberativi con i quali, a decorrere Cont dall'anno 2015, l' ha disposto l'assunzione a tempo determinato e part-time al 50%, CP_2 la proroga dei contratti a tempo determinato e, successivamente, l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di infermieri e/o di O.S.S..(v. documenti allegati al fascicolo di parte ricorrente).
7. Dalla prova testimoniale espletata è inoltre emerso che, nonostante i provvedimenti adottati per sopperire, ancorché temporaneamente, alla carenza di personale O.S.S., nel reparto di adibizione di parte ricorrente non vi erano comunque sufficienti figure ausiliarie tali da fornire il servizio di assistenza minimo, con la conseguenza che l'attività alberghiera ed assistenza alla persona è stata svolta costantemente e quotidianamente dal personale infermieristico.
Inoltre, anche dai prospetti dei turni di servizio (cfr. documento all. fascicolo parte ricorrente) emerge la carenza cronica degli operatori OSS nel reparto delle ricorrenti (sovente peraltro assenti per svariati motivi e comunque mai adibiti ai turni festivi e notturni) così da rendere necessario lo svolgimento delle mansioni inferiori a discapito delle mansioni infermieristiche.
Più in particolare, dalla disamina dei prospetti mensili dei turni emerge la presenza di una due unità di OSS ( e ) nel periodo antecedente al 2014/2015, che dal 2016 Persona_1 Persona_2 sono divenuti formalmente 6 unità (con 2 unità però assenti) e di nuovo n. 4 nel 2017 (mesi di giugno luglio) mentre a partire dal gennaio 2018 gli OSS addetti al reparto sono stati 5 e dal luglio 2018 in numero di 6 OSS.
Dalle prove orali assunte in corso di causa è, poi, emerso quanto segue.
Il primo teste di parte ricorrente ha riferito: Parte_2
“Sono e mi chiamo , nato a [...] il [...] residente in [...], indifferente. Ho svolto l'attività di Dirigente Medico presso il l'UO di Ginecologia , dal 1982 fino a ottobre 2018. Sono attualmente in pensione. ADR Conosco la ricorrente, ho lavorato con la stessa presso il Reparto di Ginecologia, certamente a partire dall'anno 2013. ADR Confermo il cap. b) l' infermiera , lavorava su tre turni, ore 7-14; ore Parte_1 14-21 e ore 21-07, su 5 giorni. Turnava anche il sabato e la domenica, con i relativi riposi compensativi. ADR Con riferimento al cap. c) confermo che la ricorrente svolgeva quotidianamente e per ogni turno le mansioni elencate in ricorso e che mi sono state lette. Nell'arco di tempo tra il 2012 e il 2018 vi era 1 o al massino 2 OSS non sufficienti per garantire lo svolgimento di tutte le mansioni elencate. In particolare, ho visto l' infermiera accudire i degenti per tutte le loro esigenze personali di pulizia, nonché svolgere la pulizia dei locali nei casi di emergenza, perché la ditta di pulizia svolgeva orari predeterminati. Confermo tutto il capitolo, ad esclusione della mansione relativa alla pulizia dello strumentario chirurgico in quanto attività svolta nel blocco operatorio. ADR Con riferimento al capitolo d) non sono in grado di effettuare una quantificazione in termini di ore, ma certamente tale attività era costante nel tempo e veniva svolta quotidianamente e ogni qualvolta vi era necessità, attesa la mancanza di operatori socio sanitari. ADR Sul cap. e) Nel reparto fino a quando sono stato presente in servizio vi erano n. 30 posti letto e, se non ricordo male, n.2 posti di Day Hospital. ADR Sui cap. f) e g) preciso che gli OSS eventualmente presenti nell'arco della giornata, massimo n. 2 che turnavano tra mattina e pomeriggio, non svolgevano turni notturni e festivi ed erano sempre gli stessi due a ruotare anche nel Blocco . ADR Confermo il cap. h) le Pt_3 mansioni di OSS erano necessarie sia in reparto, sia in sala parto che in sala operatoria. ADR Confermo il cap. i) al terzo piano vi erano le “Degenze” , al primo piano vi era sala parto e sala operatoria. ADR Confermo cap. l) non vi erano barellieri e poteva capitare che gli OSS, quando erano presenti, dovevano svolgere tale servizio e non potevano quindi attendere alle loro funzioni specifiche. Gli OSS non erano sufficienti e venivano aiutati dagli infermieri medesimi anche per il trasporto barelle”
8. Ciò posto, la ricorrente lamenta di aver subìto una dequalificazione professionale consistente nell'impossibilità di esprimere, nonché di conservare ed accrescere la propria competenza professionale in conformità alle condizioni di assunzione;
deduce, infatti, di essere stata adibita, a causa della grave e cronica carenza di operatori socio-sanitari, a mansioni inferiori a discapito delle mansioni infermieristiche, in maniera continua e prevalente, per la maggior parte del turno lavorativo.
Dalla disamina delle declaratorie contrattuali di riferimento è dato evincere che rientra nella categoria
B, livello economico BS, l'operatore socio sanitario, il quale “svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socioassistenziali e sociosanitario residenziali e non residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. Svolge la sua attività su indicazione
- ciascuna secondo le proprie competenze - degli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le attività dell'operatore sociosanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: a) assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo.”.
Appartiene, invece, alla categoria D, profilo professionale di collaboratore professionale sanitario,
l'infermiere di cui al D.M. n. 739/1994, ovvero colui che “a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico- terapeutiche;
e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale (..) contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.”.
9. Giova, poi, osservare che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. Sez. Lav. ordinanza n. 19419 del 17.09.2020), “nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie nonsiano completamente estranee alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività. (In applicazione del suddetto principio, è stato escluso il demansionamento ai danni del dipendente di un'azienda sanitaria, inquadrato come operatore tecnico specializzato con mansioni di autista di ambulanza, che aveva prestato collaborazione nelle attività di soccorso del servizio 118 una volta alla settimana ed aveva coadiuvato l'unico operatore sanitario nella preparazione della barella e nel trasporto dell'ammalato).”.
E' stato, inoltre, affermato che “in tema di dequalificazione professionale, è risarcibile il danno non patrimoniale ogni qual volta si verifichi una grave violazione dei diritti del lavoratore, che costituiscono oggetto di tutela costituzionale, da accertarsi in base alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, all'inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del prestatore di lavoro, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti. La relativa prova spetta al lavoratore, il quale tuttavia non deve necessariamente fornirla per testimoni, potendo anche allegare elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione.” (cfr. Cass. Sez. 1, ordinanza n. 24585 del
2.10.2019).
10. Tanto precisato, l'istruttoria espletata ha consentito di accertare che le mansioni alle quali la ricorrente é stata adibita, per la maggior parte del loro turno lavorativo, presso il Reparto di Ostetricia e Ginecologia, sono state quelle connesse all'attività alberghiera, all'igiene personale ed all'assistenza delle pazienti in sala- parto attesa la totale assenza di OSS fino al 2019, con conseguente adibizione delle infermiere alle mansioni di tipo “alberghiero” o “igienico-sanitario”.
Il teste escusso, ha sottolineato l'impegno, anche in termini temporali, profuso dalla singola ricorrente nello svolgimento dei compiti propri del personale ausiliario di supporto, anche in prevalenza rispetto alle mansioni rientranti nella qualifica di appartenenza. Appare evidente che nei periodi in cui nell'U.O. vi è stata la totale assenza di unità di OSS, gli infermieri sono state costretti a far fronte a tutte le esigenze dei pazienti, comprese quelle di natura igienico-sanitaria ed alberghiera.
11. Sussiste, quindi, alla luce dei criteri individuati dalla giurisprudenza di legittimità (durata del demansionamento, qualità dell'attività lavorativa svolta rispetto alle mansioni di assunzione e del tipo di professionalità coinvolta), il danno da dequalificazione professionale lamentato. Sotto il profilo temporale, tuttavia, la tutela risarcitoria va riconosciuta per l'attività effettivamente prestata dalla ricorrente fino al mese di giugno 2018, atteso che risulta non contestato tra le parti che nel periodo successivo il numero degli OSS assegnati al reparto è divenuto sufficiente rispetto alle esigenze organizzative.
12. Per la quantificazione dei singoli crediti sono state prese in considerazione le retribuzioni annue riportate nel conteggio allegato (reddito da CUD/buste paga), applicando la percentuale indicata del
10% e detraendo le somme corrispondenti al periodo antecedente a dicembre 2018.
In conclusione, il danno risarcibile ammonta a € 14.703,63, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo. Tale conteggio appare congruo e non risulta specificamente contestato Cont dall'
B) Indennità di vestizione-svestizione e passaggio di consegne.
13. Con riferimento a tale domanda relativa alla remunerazione delle operazioni id vestizione/svestizione e passaggio di consegne, l'art. 27, ai commi 11 e 12 del CCNL Comparto
Sanità del 21.5.2018 prevede: “11. Nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti a profili del ruolo tecnico addetti all'assistenza, debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere”.“12. Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere. 13. Sono definibili dalle Aziende ed Enti le regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni contenute nel presente articolo”. Dalla disamina della norma contrattuale di riferimento è dato evincere come il Contratto collettivo non faccia menzione specifica di alcuna remunerazione per le operazioni di vestizione/svestizione e passaggio di consegne né la quantifichi , ma la stessa viene espressamente disciplinata e riconosciuta Cont ai dipendenti solo a decorrere dal gennaio 2023 a seguito della emanazione della Delibera n.
572/23.
Sul punto, con orientamento che si ritiene di condividere, si è recentemente pronunciata la Corte di
Appello di Catanzaro con le sentenze N.1020/23, N. 1021/23, N. 1050/23 tutte depositate il 3.10.2023 che hanno precisato “l' art. 27, commi 11 e 12 del CCNL 21.5.2018, invero non contempla a carico del datore di lavoro alcuna obbligazione di dare avente ad oggetto una specifica voce economica
(della quale infatti non indica la misura) ma gli impone di riconoscere agli operatori sanitari, al massimo 15 minuti complessivi per le operazioni di vestizione, svestizione e passaggio di consegne purchè risultanti dalle timbrature effettuate” .
Secondo la prospettazione della Corte di Appello, al datore di lavoro viene imposto esclusivamente
“l'obbligo di fare in modo che nell'orario di lavoro retribuito sia ricompreso anche il tempo necessario per quelle operazioni e, a tal fine, chiarisce che questo tempo deve risultare dalle timbrature dei cartellini del personale”.
Ne consegue che, alla luce della prospettazione della parte ricorrente, non risulta dimostrato che le operazioni di vestizione e svestizione e/o di passaggio di consegne, propedeutiche e strumentali alla prestazione lavorativa siano state effettivamente eseguite fuori dell'orario contrattuale di lavoro il quale ultimo è il solo a dover essere retribuito, in mancanza di autorizzazione a prestare lavoro straordinario.
Sul punto, condivisibilmente, la Corte di appello citata, richiama il principio di onnicomprensività della retribuzione che, ai sensi dell'art. 45 del Dlgs n. 165/2001 deve presiedere al regime retributivo dei dipendenti pubblici e in forza del quale non è consentita l'erogazione di compensi particolari oltre alla retribuzione fondamentale e accessoria definita dai contratti collettivi.
14. Tenuto conto di quanto precede, le deduzioni formulate da parte ricorrente siano destituite di fondamento. Al riguardo, si rileva che non risulta dedotto né dimostrato che l'azienda ospedaliera abbia imposto ai lavoratori di timbrare il cartellino prima dell'inizio del turno di lavoro contrattualmente previsto per cambiarsi d'abito o di dismettere la divisa solo dopo la fine del turno e l'eventuale passaggio di consegne, timbrando successivamente a tali incombenti. Inoltre, non vi è alcuna prova in atti che i minuti “non retribuiti” emergenti dalle timbrature siano stati effettivamente utilizzati per le attività di vestizione/svestizione o passaggio di consegne, avendo i ricorrenti liberamente ed autonomamente deciso, senza alcune autorizzazione datoriale, di timbrare il cartellino in anticipo rispetto all'inizio dell' orario contrattuale e successivamente al termine dello stesso.Pertanto, non può escludersi che la presenza in servizio nei minuti immediatamente precedenti e/o successivi alla fine del turno sia dovuta ad altra causa o dipenda da una scelta discrezionale del lavoratore in ordine ai tempi di entrata ed uscita dal luogo di lavoro.
La circostanza che tale condotta non sia stata imposta dalla azienda che non ha giammai impartito disposizioni in tal senso, risulta, peraltro, suffragata dal fatto che solo in alcuni giorni emergono dalle timbrature minuti aggiuntivi in entrata e/o in uscita, dal che ne deriva che, nelle altre occasioni, evidentemente i dipendenti si sono vestiti/svestiti ed hanno effettuato il passaggio di consegna all'interno dell'orario contrattuale di lavoro, senza la necessità di alcun “surplus” di prestazione lavorativa. Ne consegue che il periodo di vestizione/svestizione e di passaggio di consegne è da considerarsi alla stregua dell'attività di servizio da effettuare nell'orario di lavoro, giacché tale attività fa parte degli atti di diligenza necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa ed in relazione alla stessa alcuna norma contrattuale prevede una specifica voce economica o una separata
“monetizzazione”. Al riguardo, anche la giurisprudenza citata dalla parte ricorrente, letta nel suo complesso, precisa che “consentire la vestizione dopo la timbratura dell'ingresso e la svestizione prima della timbratura all'uscita non può determinare l'estraneità dell'operazione rispetto all'ambito del lavoro effettivo ma al contrario ne ammette l'inclusione nel tempo di lavoro con invarianza dell'orario normale che tenendo conto di tale formalizzazione andrà semplicemente rimodulato senza risultare di fatto incrementato derivandone inconfigurabilità del tempo relativo come lavoro straordinario”(CASS. N.9306/22). In un caso del tutto analogo si è anche pronunciata la Corte di Appello di Brescia (Sezione Lavoro, sentenza n. 268/2023), richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo per indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro, ove, attraverso la regolazione contrattuale, venga accertato che tale operazione è diretta dal datore di lavoro con riguardo al tempo
e al luogo di esecuzione della vestizione;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina
d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento (Cass., sez. lavoro, n. 7738/2018). Nel caso richiamato, come in quello di cui è causa, non era data prova, infatti, che i ricorrenti fossero obbligati, per disposizione aziendale, a vestirsi prima dell'inizio del turno ed a svestirsi dopo la fine del turno e, quindi, al di fuori del tempo di lavoro retribuito ed anzi, i turni di lavoro ricomprendevano un periodo di tempo già riconosciuto nel quale il dipendente poteva assolvere alle operazioni di vestizione e svestizione senza che da ciò potesse derivare il diritto alla retribuzione di ulteriori 15 minuti al giorno.
La domanda di parte ricorrente deve, quindi, essere sotto questo profilo integralmente rigettata. C) Risarcimento danni per mancato godimento della pausa mensa
15. Con riferimento alla rivendicazione del buono pasto nell'ambito del riconoscimento di una necessaria pausa-mensa, si rileva che l'art. 29 del CCNL Integrativo del CCNL del personale
Comparto Sanità del 7 aprile 1999, stipulato il 20 settembre 2001, (per come modificato, limitatamente ai commi 1 e 4, dall'art. 4 CCNL 2008-2009) disciplina il servizio mensa e condiziona il relativo diritto soltanto alla effettiva presenza giornaliera ed allo svolgimento dell'attività secondo una particolare articolazione dell'orario di lavoro e stabilisce che il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro in un intervallo di tempo di 30 minuti.
In particolare, la normativa contrattuale citata prevede:
«1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario. 3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei di-versi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione – nel quadro delle risorse disponibili – dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990.”
Tale norma contrattuale è stata successivamente confermata dai CCNL successivi.
Ed infatti il C.C.N.L. sottoscritto l'11 ottobre 2018 per il triennio 2016-2018, all'art. 99 (Conferme) stabilisce che “Le disposizioni contenute nei precedenti CCNL concernenti le Aziende e gli Enti del presente comparto della Sanità continuano a trovare applicazione, in quanto non espressamente disapplicate dal presente CCNL negli articoli appositamente riferiti alle disapplicazioni o in quanto compatibili con le disposizioni legislative vigenti, nonché con le previsioni del presente CCNL”.
Nello specifico tale ultimo CCNL, all'art. 27, comma 4, (orario di lavoro) stabilisce: “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del
20/9/2001 e all'art. 4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g” .
Identica formulazione è contenuta, infine, nell'art. 43 del C.C.N.L. per il triennio 2019-2021, sottoscritto il 22 novembre 2022.
L'art. 8, comma 1, del d.lgs. 8.4.2003, n. 66, prescrive poi che “qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico- fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”. La Corte di Cassazione si è recentemente occupata della questione oggetto della presente causa con la sentenza n. 5547 del 01/03/2021 stabilendo che “In tema di pubblico impiego privatizzato,
l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire
l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ai fini del riconoscimento del buono pasto ad un dipendente con turni 13/20
e 20/7, aveva collegato le "particolari condizioni di lavoro" di cui all'art. 29 del c.c.n.i. del comparto
Sanità del 20 settembre 2001, al diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenisse in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno).
Tale pronuncia è stata successivamente confermata dalle successive pronunce della Corte di
Cassazione (cfr, Ordinanze n.25622/2023 e 9206/23).
Ne consegue il necessario riconoscimento nei confronti dei lavoratori del beneficio richiesto in quanto il Ccnl attribuisce il diritto a tutti i dipendenti che, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, siano sottoposti a “particolare articolazione dell'orario”, espressione da intendersi, per ormai consolidata interpretazione giurisprudenziale, come orario giornaliero che ecceda il limite delle sei ore, lasso di tempo decorso il quale non può non essere fruita una pausa destinata anche alla consumazione del pasto. Cont 16. Quanto poi alla specifica eccezione formulata dall' e relativa alla interpretazione della norma contrattuale che escluderebbe dalla applicazione del diritto alla mensa i lavoratori “in turno” si richiama anche ex art. 118 disp. Att. Cpc la recente sentenza del Tribunale di Roma del 21.3.2024
(Giudice Dott. A.M. Luna) che nel richiamare sia il Parere dell' in materia sia alcune pronunce CP_3 della Corte di appello di Roma, con orientamento cui si ritiene di aderire, ha precisato che: “Non appare condivisibile la lettura che di tale disposizione offre la convenuta, ovvero che il personale non operante su turni svolge la propria prestazione, in ciascuna giornata in cui il servizio duri oltre sei ore, in due segmenti orari, l'uno anteriore e l'altro posteriore rispetto ad una interruzione, per trenta minuti, dell'orario di lavoro e che, invece, il personale in turno, espressamente escluso da tale disciplina, dovrebbe fruire della pausa di legge per il recupero delle energie all'interno del reparto
o nelle sue immediate adiacenze, senza possibilità di recarsi nella mensa né presso altro punto di ristoro, e, quindi, in sostanza, tale personale non avrebbe diritto di fruire della mensa con onere a carico dell'azienda né potrebbe ricevere il servizio nelle forme sostitutive. 5. - Ad avviso di questo giudice, la disposizione del C.C.N.L. in questione non può essere letta nel senso che proprio il personale che svolge attività con modalità più gravose sia escluso dal beneficio del servizio mensa con onere parziale a carico del datore di lavoro. Essa, infatti, è norma relativa all'articolazione dell'orario di lavoro e non già alla limitazione del servizio della mensa che rimane regolato dalla disposizione specifica del contratto collettivo del 2001 modificato nel 2009. Si legge, infatti, nel parere dell'ARAN prodotto dalla convenuta: “La pausa mensa/modalità sostitutiva è esclusivamente regolamentata dall'art 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001, modificato dall'art 4 del CCNL del
31/07/2009 del Comparto Sanità, il quale stabilisce che tale pausa possa essere prevista, per tutto il personale dipendente sia esso turnante e non […]”. In primo luogo, seguendo il significato proprio delle parole usate dalle parti contraenti, l'oggetto della disciplina attiene alla regolazione della pausa del personale che non opera secondo turni, la quale è assicurata in misura non inferiore a trenta minuti e la sua durata (cioè anche maggiore) e la sua collocazione sono definite in ragione dei parametri stabiliti dalla stessa (tipologia di orario di lavoro, disponibilità di eventuali servizi di ristoro, dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, dimensione della stessa città). Dunque, non può ricavarsi da ciò che, a contrario, per i lavoratori operanti in turno non valgano le disposizioni in precedenza fissate e pure espressamente richiamate che assicurano il servizio mensa
a tutti i lavoratori “in ragione della particolare articolazione dell'orario di lavoro”, ovvero della prestazione di attività per oltre sei ore continuative, ma soltanto che costoro non hanno la garanzia della fruizione di una pausa di almeno trenta minuti. In difetto di specifica regolazione della pausa loro spettante, vale allora la disciplina inderogabile di legge e cioè che spetta una pausa “tra l'inizio
e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo”, “ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto” (art. 8 d.lgs. n. 66/2003), mentre, stante la mancanza di diversa espressa disciplina sul servizio mensa, continua ad operare il principio della spettanza di tale diritto (in forma diretta o sostitutiva), così come garantito dal contratto integrativo del 2001, nel testo modificato nel 2009. Del resto, se le parti avessero inteso derogare alla disciplina dell'art. 8 cit. avrebbero dovuto contestualmente prevedere “periodi equivalenti di riposo compensativo” o, comunque, “una protezione appropriata” (art. 17, comma 4,
d.lgs. n. 66/2003).
La Corte d'appello di Roma, esaminando la clausola contrattuale in questione, ha avuto occasione di affermare: «La disposizione, quindi, richiama chiaramente la previsione dell'articolo 8 del d.lgs.
66/2003, né prevede deroga espressa alla stessa. L'inciso “purché non in turno” non costituisce, ad avviso di questa Corte, una deroga espressa alla norma di cui all'articolo 8 del d.lgs. 66/2003 che avrebbe avuto bisogno di ben altra chiarezza e precisione. L'inciso, quindi, sta a significare unicamente che, per il personale in turno la pausa può essere diversamente articolata per le esigenze di servizio, ma non esclusa. La norma contrattuale collettiva rinvia, per la consumazione del pasto, alla disciplina dell'articolo 29 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 e dell'articolo
4 del CCNL del 31 luglio 2009» (sentenza n. 947/2023 pubbl. il 13/03/2023; v. anche, in senso conforme, Corte d'appello di Roma n. 2794 pubbl. il 04/07/2023).
Tenuto conto di quanto precede, la domanda di pagamento delle relative somme, a titolo risarcitorio, formulata dalle ricorrenti deve essere accolta limitatamente ai giorni di effettivo servizio e di svolgimento di attività con orario giornaliero superiore a sei ore quale orario contrattuale (ivi compresi eventuali turni notturni), secondo le giornate riportate nei cartellini di presenza allegati al ricorso.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla parte ricorrente, alcun rilievo possono assumere, pertanto, gli eventuali scostamenti giornalieri in eccesso rispetto alle 6 ore contrattuali, che non sono in alcun modo riconducibili all'orario previsto da contratto e/o ad un obbligo prestazionale esigibile (o debito giornaliero) e, pertanto, non può assumere rilevanza il cd. “lavoro effettivo”.
L'indennità di mensa dovrà essere calcolata, in assenza di specifica contestazione, ai sensi degli art. 33 del DPR 270/1987, del comma 2 dell'art. 68 del DPR 384/1990 e del comma 4 del citato art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 che prevedono: mensa non può superare £.10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di
£. 2000 per ogni pasto>>. Tali importi, convertiti in euro, corrispondono a € 1,03 a carico del lavoratore e € 4,13 a carico del datore di lavoro.
17. Sul punto, si precisa che nelle note di trattazione scritta depositate dal difensore della ricorrente in data 17.11.2025, in vista della discussione, a parziale modifica dei precedenti conteggi depositati in ricorso, sono state inserite distinte tabelle, nelle quali sono stati riportati - per ciascuna posizione lavorativa - i giorni di effettivo servizio con orario lavorativo di 7 ore e 12 minuti o con orario superiore alle 6 ore, con riferimento al solo debito contrattuale nonché gli importi richiesti a titolo risarcitorio, ottenuti moltiplicando i giorni di effettiva presenza per il valore unitario di 4,13. Cont
Tale nuovo conteggio appare corretto e, in ogni caso, non è stato specificamente contestato dall' nelle note in sostituzione di udienza da ultimo depositate.
In conclusione, l' va condannata al risarcimento del danno subìto dalla ricorrente Controparte_2 per mancata concessione della pausa finalizzata al recupero delle energie psico-fisiche ed all'eventuale consumazione del pasto, quantificato in € 3.019,03il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria trattandosi di somme richieste a titolo risarcitorio.
18. L'accoglimento parziale della domanda impone la compensazione nella misura della metà delle spese di giudizio che vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (sulla base del credito accertato) della istruttoria espletata e della serialità del contenzioso secondo i parametri medi di cui alle Tabelle allegate al DM 147/22.
P.Q.M.
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che ha svolto, Parte_1 in maniera prevalente, le mansioni inferiori di operatore sociosanitario rientranti nella declaratoria della categoria B, livello economico BS, del CCNL Comparto Sanità;
- condanna l' a risarcire il danno da demansionamento subìto fino al mese di giugno Controparte_2
2018, quantificato in €14.703,63, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo;
- condanna l' al risarcimento del danno patito da per la mancata Controparte_2 Parte_1 concessione della pausa finalizzata al recupero delle energie psico-fisiche ed all'eventuale consumazione del pasto, da commisurarsi al valore unitario del buono pasto, di importo giornaliero pari ad € 4,13 (corrispondente alla quota a carico del datore di lavoro), spettante per i giorni di effettiva presenza in servizio con articolazione oraria di 7 ore e 12 minuti o, comunque, eccedente le
6 ore, ivi compresi eventuali turni notturni, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto Cont all'effettivo soddisfo e, per l'effetto, condanna l' al pagamento della somma pari ad € 3.019,03 oltre accessori come per legge.
- rigetta nel resto;
- compensa nella misura di metà le spese di giudizio, condannando l' al pagamento Controparte_2 della restante metà, che liquida in € 2.694 per compensi professionali, oltre spese documentate e accessori di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Lamezia Terme, 22.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara