Sentenza 19 novembre 2014
Massime • 1
L'omessa notifica all'imputato, dichiarato contumace, dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado con l'estratto del provvedimento comporta la nullità, ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. del decreto di citazione per il giudizio di appello e della sentenza emessa all'esito del relativo giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/11/2014, n. 3881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3881 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 19/11/2014
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - rel. Consigliere - N. 3476
Dott. MICHELI OL - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - N. 7259/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VA CE LO N. IL 24/08/1951;
avverso la sentenza n. 850/2009 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO, del 13/12/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per annullamento senza rinvio per prescrizione. RITENUTO IN FATTO
1. VA FR OL è stato ritenuto responsabile, con sentenza della Corte di Appello di Lecce sez. dist. di Taranto del 13- 12-2012, confermativa di quella del Tribunale di Taranto, sez. dist. di Martinafranca, in data 19-1-2009, dei reati di lesioni personali in danno del genero ST CO, e di ingiuria e minaccia in danno di MA AN, madre del ST.
2.L'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore deducendo, con il primo motivo, erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 110 c.p. in quanto il concorso nell'ingiuria era stato argomentato sul mero rilievo della sua presenza alla pronuncia della parola offensiva da parte di due donne separatamente giudicate.
3. Con il secondo motivo si deduce inosservanza di norme previste a pena di nullità in relazione ai verbali d'udienza successivi a quello dell'udienza in cui era stata dichiarata la contumacia, nei quali l'imputato era stato qualificato assente venendo infine privato del diritto alla notifica dell'estratto contumaciale con violazione del diritto di difesa.
4. Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione sul punto della ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'uso di un coltello in relazione al reato di minaccia, a fronte della mancata conferma di tale uso da parte degli altri testi, e dell'affermazione di responsabilità per le lesioni per essere la prognosi (giorni sette) sproporzionata per difetto al tipo di coltello (della lunghezza di 15 cm) che sarebbe stato utilizzato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che i reati si sono prescritti, tenuto conto della sospensione per giorni 707 del relativo termine, in data 29-7-2013, dunque successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado, il collegio osserva che il secondo motivo del ricorso non è manifestamente infondato per le ragioni che seguono.
2. Va in primo luogo sgombrato il campo dall'anacronistico richiamo, operato dalla corte territoriale sulla base di sentenze di legittimità assai risalenti, al tradizionale principio dell'unicità della impugnazione, principio definitivamente messo in crisi dalla sentenza n. 317 del 2009 della Corte costituzionale, la quale, demolendo il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite 6026/2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 175 c.p.p., comma 2, nella parte in cui non consente la restituzione dell'imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, quando analoga impugnazione sia stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso.
3. Proprio sulla scorta di tale intervento demolitore della Consulta, un recente indirizzo di questa corte (Cass. 49408/2012), applicabile al caso di specie nel quale è mancata la notifica all'imputato, dichiarato contumace all'udienza del 12-6-2006 (e impropriamente qualificato "assente" nei verbali delle successive udienze), dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado con l'estratto del provvedimento, ha affermato che in tali casi il decreto di citazione per il giudizio di appello è affetto da nullità di ordine generale, a norma dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), nullità che travolge anche la sentenza di secondo grado.
4. Tanto sul rilievo che, poiché a norma dell'art. 601 c.p.p., comma 1, il presidente della corte d'appello ordina "a citazione dell'imputato appellante" (dizione che individua l'imputato il cui difensore abbia proposto impugnazione, quello che abbia proposto l'impugnazione personalmente e quello il cui difensore abbia proposto l'impugnazione ma che non abbia a sua volta proposto appello personalmente entro i termini previsti dalla legge), il decreto di citazione in appello potrà essere ritualmente emesso soltanto dopo che, in caso di sentenza contumaciale di primo grado, la notifica dell'avviso di deposito con l'estratto della decisione sia stata regolarmente effettuata all'imputato e i relativi termini di impugnazione siano decorsi. Mentre, in caso contrario, sempre secondo l'indirizzo in parola, l'emissione di quel decreto sarà lesiva dell'esercizio del diritto di impugnazione personale dell'imputato, espressione del diritto di difesa, con la conseguente patologia di cui sopra.
5. L'orientamento ricordato si pone peraltro in contrasto con la giurisprudenza orientata nel senso della non ricorrenza di una causa di nullità e dell'esigenza, soltanto, di sospendere la trattazione del procedimento di secondo grado, rinviando gli atti al giudice di primo grado per l'incombente di cui sopra.
6. Nè va trascurato che, nella specie, la peculiare circostanza che l'Acquaviva avesse nominato in data 2-2-2009 l'avv. Chiarelli proprio per la proposizione dell'appello - il che la sentenza impugnata non ha mancato di ricordare -, potrebbe addirittura far propendere per la conclusione della consunzione del suo autonomo diritto d'impugnazione (Cass. 11651/2012).
7. Queste ultime considerazioni, pur rendendo dubbia la fondatezza della doglianza, non sono tuttavia idonee a farla qualificare come manifestamente infondata, dovendo quindi prevalere la causa estintiva in quanto nel giudizio di cassazione, qualora già risulti la prescrizione del reato, non sono rilevabili, in mancanza - come nella specie - della costituzione di parte civile, le nullità, anche se di ordine generale, poiché il rinvio al giudice del merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2015