Art. 2.
A partire dall'anno scolastico 1974-75 sono indette, fino all'entrata in vigore della riforma universitaria, sessioni annuali di corsi abilitanti ordinari.
Ciascuna sessione puo' comprendere lo svolgimento di piu' corsi, ognuno di durata non inferiore a sei mesi.
E' ammessa la partecipazione ad un solo corso abilitante per ciascuna sessione e per il conseguimento di una sola abilitazione.
Il Ministro per la pubblica istruzione ha facolta' di distribuire tra i vari corsi della sessione coloro che chiedono di parteciparvi, sulla base di criteri che tengano conto della data di conseguimento del titolo di studio e dell'eta'.
Coloro che hanno gia' presentato domanda di partecipazione ai corsi abilitanti ordinari, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1074 , sono ammessi con precedenza ai corsi della prima sessione.
A partire dall'anno scolastico 1974-75 sono indette, fino all'entrata in vigore della riforma universitaria, sessioni annuali di corsi abilitanti ordinari.
Ciascuna sessione puo' comprendere lo svolgimento di piu' corsi, ognuno di durata non inferiore a sei mesi.
E' ammessa la partecipazione ad un solo corso abilitante per ciascuna sessione e per il conseguimento di una sola abilitazione.
Il Ministro per la pubblica istruzione ha facolta' di distribuire tra i vari corsi della sessione coloro che chiedono di parteciparvi, sulla base di criteri che tengano conto della data di conseguimento del titolo di studio e dell'eta'.
Coloro che hanno gia' presentato domanda di partecipazione ai corsi abilitanti ordinari, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1074 , sono ammessi con precedenza ai corsi della prima sessione.