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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/12/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
RO, in sostituzione dell'udienza del 23 dicembre 2025 mediante il deposito di note scritte, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 455/2025 r.g. e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Giuseppina Basile per procura in atti,
ricorrente
E
e per esso l' Controparte_1 [...]
(c.f. , rappresentato e Controparte_2 P.IVA_1 difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa Maria Elena Burgello;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 20 febbraio 2025 Parte_1
premesso di aver lavorare alle dipendenze del resistente in qualità di CP_1
docente a tempo indeterminato dal 13/01/1987 e di essere in servizio presso l'Istituto Comprensivo - Ic " Patari Rodari" - di Catanzaro, ha adito questo giudice del lavoro al fine di ottenere il riconoscimento a fini giuridici dell'anzianità maturata nell'anno 2013, con conseguente rielaborazione della ricostruzione di carriera e della posizione contributiva dell'odierna ricorrente, nonché di condannare la stessa P.A. al pagamento delle differenze retributive dall'istante maturate in esito alla corretta progressione di carriera.
Successivamente, con note del 21/12/2025, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, la ricorrente ha rinunciato alla domanda relativa alle differenze retributive, confermando l'interesse ad ottenere il riconoscimento dell'anno
2013 ai soli fini giuridici nella ricostruzione di carriera.
Nella resistenza dell'amministrazione, la causa, istruita in via documentale, viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- In premessa va osservato che la ricorrente ha dichiarato la rinuncia alla domanda relativa alle differenze retributive.
Sul punto, è noto che la rinuncia alla domanda nella predetta sua qualificazione – diversa dalla rinuncia agli atti del giudizio e dalla rinuncia all'azione – non necessita di specifica accettazione della controparte, può essere espressa direttamente dal difensore e non necessariamente dalla parte personalmente, non prevede forme particolari (v. Cass. n. 33761 del 19/12/2019
e Cass. n. 19845 del 23/07/2019).
L'elaborazione giurisprudenziale ha, infatti, evidenziato che la rinuncia alla domanda consiste in un'abdicazione alla pretesa o a parte di essa sicché la controparte non ha alcun interesse alla prosecuzione del giudizio atteso che, appunto, in nessun caso quel diritto potrà essere oggetto di un accertamento in altra sede. Ed il principio è operativo anche nelle ipotesi di rinuncia ad una di più domande articolate contestualmente nel medesimo giudizio (Cass. n. 21848 del 24/09/2013). Ovviamente la rinuncia, quando non accettata senza condizioni, deve essere valutata nel regolamento delle spese di lite.
Per effetto della predetta rinuncia, dunque, il thema decidendum è attualmente limitato al riconoscimento dell'anno 2013 ai soli fini giuridici nella ricostruzione di carriera e senza effetti di tipo economico.
3.- Ciò posto, la suddetta domanda va accolta.
Sul punto, si ritiene di aderire alla più recente interpretazione dell'art. 9, comma 23, DL. 78/2010, offerta dalla Cassazione con sentenza n. 13619 del
2025, con la quale la Corte ha premesso che “Nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal d.l. n. 78/2010 il legislatore, dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 la cristallizzazione al
2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello
Stato, ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio”, in particolare, disponendo, al successivo comma 23, che «Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14». Tale blocco è stato successivamente esteso anche all'annualità del
2013 in seguito all'entrata in vigore dell'art. 1, lett. b), DPR 122/2013.
La Corte di Cassazione ha escluso che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, così come richiamata dall'art. 8 DL 78/2010,
l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed
ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al blocco. Tale scelta si giustifica in ragione di un'interpretazione letterale dell'art. 9, comma 23 DL 78/2010, che “non pone alcun limite temporale alla
«sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva”, sia in ragione di una lettura sistematica della predetta disposizione e di quella contenuta al precedente comma 21, dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato “che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco»”.
Peraltro, la Corte di Cassazione ha chiarito che “la non utilità degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende
a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne,
l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici”. Pertanto, deve essere dichiarato il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici.
3.- Le ragioni della decisione giustificano la compensazione per metà delle spese di lite che per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della limitata attività svolta in 515,00 euro, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta:
1) dichiara estinta per rinuncia la domanda relativa alle differenze retributive;
2) accerta il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico;
3) condanna l'amministrazione resistente a corrispondere alla parte ricorrente le spese di giudizio liquidate in 515,00 euro, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Compensa per il resto.
Catanzaro, 26/12/2025
Il Giudice del lavoro
Claudia RO