Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 08/05/2026, n. 8581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8581 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08581/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14736/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14736 del 2022, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Di Frenna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento -OMISSIS- datato 27/04/2022, notificato al ricorrente in data 04/08/2022, con il quale il Ministero dell'Interno decretava il respingimento dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal medesimo;
b) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 24 aprile 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento, datato 27/04/2022, notificato in data 04/08/2022, con il quale il Ministero dell'Interno ha respinto la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana (-OMISSIS-) presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. F) della legge 5 febbraio 1992 n. 91.
Come si evince dalla lettura del provvedimento impugnato, dalla documentazione acquisita agli atti nel corso dell’istruttoria, è emersa “a carico dei figli conviventi la seguente situazione penale: - Sig. -OMISSIS-nato il [...] in [...], notizia di reato elevata dai CC San Polo D'Enza (RE) il 15/07/2017 per il reato di cui all’ Art.73 DPR 309/90 (produzione e traffico di stupefacenti) – con arresto in flagranza di reato; Sig. -OMISSIS- nato il [...] in [...] notizia di reato CP art 625 comma 1 parte 2 (furto aggravato) elevata dal Nuc. Opv./R. Mob. Reggio Emilia (RE) il 06/02/2017 con arresto flagranza reato” . L’Amministrazione, pertanto, visti gli elementi istruttori contrari forniti dalla Questura e dalla Prefettura di Reggio Emilia, rispettivamente in data 30/03/2020 e 28/12/2021, ha disposto il rigetto dell’istanza del ricorrente.
2. Dell’impugnato provvedimento il ricorrente ha domandato l’annullamento, lamentando:
I. la violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 9 della legge n. 91/1992, l’eccesso di potere e la violazione di legge in relazione all’art. 97 Cost. e al buon andamento della pubblica amministrazione. Il ricorrente ha evidenziato come l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare se, nel caso concreto, fossero emersi a suo carico indici idonei a denotare la condivisione degli schemi e dei valori devianti posti in essere dai due figli della sua compagna, citati nel provvedimento di rigetto, con i quali sussiste un mero rapporto di convivenza e nessun rapporto educativo diretto. Inoltre, l’atto impugnato non ha adeguatamente valorizzato la circostanza per quale -OMISSIS- non è stato condannato per il reato indicato, ma semplicemente segnalato, circostanza che nulla prova in merito alla sua colpevolezza.
3. Per resistere al ricorso si è costituita l’Amministrazione intimata che ha versato nel fascicolo di causa memoria difensiva e gli atti del procedimento.
4. All’udienza straordinaria del 24 aprile 2026, svoltasi da remoto e in previsione della quale l’Amministrazione ha depositato documenti, la causa è stata posta in decisione.
IR
1. Il Collegio osserva che il ricorrente vive in Italia da oltre vent’anni fa, vi ha fatto ingresso legalmente per motivi di lavoro subordinato e ha ottenuto il titolo di soggiorno illimitato, non risultando mai imputato né tanto meno condannato in alcun procedimento penale (vedi certificati in atti).
Come esposto in narrativa, gli è stata negata la concessione della cittadinanza esclusivamente in ragione della sussistenza di plurimi pregiudizi penali a carico dei figli della coniuge, con egli conviventi e attualmente di anni 30 e 28.
2. Ad avviso del Collegio il ricorso merita accoglimento alla luce dei principi recentemente affermati dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 7003 dell’11 agosto 2025.
Deve, invero, osservarsi che nella fattispecie non è in discussione l’ampiezza del potere discrezionale di cui dispone l’Amministrazione nella vicenda in esame (il cui esercizio deve essere comunque soggetto ad un sindacato giurisdizionale pieno ed effettivo, garante della effettività del diritto di difesa, ancorché limitato alla tipologia di vizi corrispondente alla latitudine della sfera di discrezionalità).
Nel caso di specie ciò che lamenta il ricorrente è piuttosto il fatto che tale potere discrezionale è stato esercitato sulla base di elementi non idonei, con valutazione illogica.
A fronte dell’univoco riscontro di plurimi elementi denotanti un corretto ed armonico inserimento nella comunità nazionale, l’Amministrazione ha invero ritenuto ostativa la circostanza dei precedenti penali a carico dei figli della moglie del ricorrente, ampiamente maggiorenni.
In questo quadro deve osservarsi che, come chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, non può automaticamente formularsi un giudizio di insussistenza delle condizioni per il rilascio della cittadinanza per fatto altrui, dovendosi piuttosto valutare correttamente e logicamente se un tale fatto sia idoneo a trasmettere il proprio disvalore oltre la sfera strettamente personale del condannato, al punto da porre in discussione il rilievo dei plurimi ed univoci elementi denotanti, al contrario, il corretto inserimento nella comunità nazionale (si veda in tal senso, esemplificativamente, la sentenza di questo T.A.R. n. 2992/2023, che ha ritenuto “ del tutto idonea a giustificare il diniego di cittadinanza de quo la valutazione del rapporto di parentela con un soggetto contiguo, simpatizzante o comunque idealmente vicino o in contatto con un movimento responsabile di attività gravemente lesive per la sicurezza della Repubblica. Invero, tale legame filiale, per la sua natura e intensità, induce a ritenere, secondo la logica del “più probabile che non”, che l’interessato possa agevolare comportamenti scorretti di alcuni componenti del proprio nucleo familiare. Allorquando il diniego opposto dall’Amministrazione trovi fondamento in comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, si giustifica l’anticipazione della soglia di prevenzione e di tutela del preminente interesse alla sicurezza dello Stato, onde assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto di attività che attentino all’integrità della Repubblica. Si comprende in quest’ottica un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere ad un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di agevolazione di tali organizzazioni criminali ”).
Nel caso di specie è mancata del tutto una simile, corretta valutazione.
L’affermazione dell’Amministrazione sopra riportata e posta a fondamento del provvedimento impugnato nulla in concreto evidenzia sulla potenzialità trasmissive (rispetto a terzi, ancorché in ambito familiare) del valore sintomatico delle condotte censurate, né tantomeno può deporre per l’automatica condivisione di valori e condotte devianti tra l’istante e i due soggetti interessati, così da sovvertire, in assenza di elementi concreti, il giudizio di pieno inserimento risultante invece dai fattori personali documentati nel procedimento.
Di qui, pertanto, l’accoglimento del ricorso ai fini del riesame secondo le menzionate coordinate ermeneutiche.
3. Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
UD ZI, Presidente FF
Francesco Elefante, Consigliere
Andrea Gana, Referendario, Estensore
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | UD ZI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.