TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/11/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
1359/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Laura Speranza Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1359/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto modifica delle condizioni di separazione, proposta congiuntamente da:
nato a [...] il [...], ivi residente a[...]
Olivella n. 5 (C.F. e nata a [...] il C.F._1 Parte_2
22.10.1958, ivi residente a[...] (C.F. ), elettivamente C.F._2 domiciliati in Torre del Greco (NA) alla Via Nazionale n. 43 presso lo studio dell'avv. Antonietta
RU del Foro di Torre Annunziata che li rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 28.10.2025, l'avv.
Antonietta RU chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere atteso il decesso del ricorrente . Parte_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.06.2025, le parti in epigrafe indicate chiedevano di modificare le condizioni della separazione consensuale omologata dal Tribunale di Torre Annunziata con decreto n. 1517 del 22.02.2011.
In particolare, allegavano che tra le condizioni di separazione di cui al punto 4) del verbale di comparizione dei coniugi veniva disposto a carico di l'assegno mensile di euro Parte_1
1.300,00 di cui euro 750,00 in favore del coniuge ed euro 550,00 da dividere in Parte_2 parti uguali tra i due figli e a titolo di contributo al loro Controparte_1 CP_2 mantenimento;
che, con decreto del Tribunale di Torre Annunziata in data 22.11.2016 nel
1 procedimento recante R.G. n. 533/2016, in accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti, veniva stabilito l'obbligo a carico di di versare a l'assegno mensile Parte_1 Parte_2 euro 1.050,00 di cui euro 750,00 per il coniuge ed euro 300,00 per il figlio , con CP_2 contestuale revoca dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento di euro 275,00 a favore del figlio divenuto economicamente indipendente;
che, frattanto, anche il figlio CP_1 maggiorenne aveva acquisito una indipendenza economica e personale. CP_2
Chiedevano, dunque, di revocare l'obbligo di di versare il mantenimento per il Parte_1 figlio e contestualmente di aumentare ad euro 900,00 l'importo dell'assegno di mantenimento per il coniuge.
Nominato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione delle parti sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., nelle note depositate in data 21.10.2025 il difensore delle parti rappresentava l'intervenuto decesso del sig. , chiedendo di dichiarare cessata la Parte_1 materia del contendere. Pertanto, con ordinanza depositata in data 29.10.2025 in sostituzione dell'udienza del 28.10.2025, la causa veniva riservata al collegio per la decisione.
Orbene, dalla documentazione allegata alle note ex art. 127 ter c.p.c. risulta che Parte_1
è deceduto in data 26.08.2025 a Torre del Greco;
pertanto, non può che essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, posto che la morte del coniuge, in pendenza di giudizio di separazione o divorzio o anche di modifica delle relative condizioni, fa cessare il rapporto coniugale e la stessa materia del contendere anche sul giudizio relativo alle domande accessorie.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 5.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Laura Speranza Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1359/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto modifica delle condizioni di separazione, proposta congiuntamente da:
nato a [...] il [...], ivi residente a[...]
Olivella n. 5 (C.F. e nata a [...] il C.F._1 Parte_2
22.10.1958, ivi residente a[...] (C.F. ), elettivamente C.F._2 domiciliati in Torre del Greco (NA) alla Via Nazionale n. 43 presso lo studio dell'avv. Antonietta
RU del Foro di Torre Annunziata che li rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 28.10.2025, l'avv.
Antonietta RU chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere atteso il decesso del ricorrente . Parte_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.06.2025, le parti in epigrafe indicate chiedevano di modificare le condizioni della separazione consensuale omologata dal Tribunale di Torre Annunziata con decreto n. 1517 del 22.02.2011.
In particolare, allegavano che tra le condizioni di separazione di cui al punto 4) del verbale di comparizione dei coniugi veniva disposto a carico di l'assegno mensile di euro Parte_1
1.300,00 di cui euro 750,00 in favore del coniuge ed euro 550,00 da dividere in Parte_2 parti uguali tra i due figli e a titolo di contributo al loro Controparte_1 CP_2 mantenimento;
che, con decreto del Tribunale di Torre Annunziata in data 22.11.2016 nel
1 procedimento recante R.G. n. 533/2016, in accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti, veniva stabilito l'obbligo a carico di di versare a l'assegno mensile Parte_1 Parte_2 euro 1.050,00 di cui euro 750,00 per il coniuge ed euro 300,00 per il figlio , con CP_2 contestuale revoca dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento di euro 275,00 a favore del figlio divenuto economicamente indipendente;
che, frattanto, anche il figlio CP_1 maggiorenne aveva acquisito una indipendenza economica e personale. CP_2
Chiedevano, dunque, di revocare l'obbligo di di versare il mantenimento per il Parte_1 figlio e contestualmente di aumentare ad euro 900,00 l'importo dell'assegno di mantenimento per il coniuge.
Nominato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione delle parti sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., nelle note depositate in data 21.10.2025 il difensore delle parti rappresentava l'intervenuto decesso del sig. , chiedendo di dichiarare cessata la Parte_1 materia del contendere. Pertanto, con ordinanza depositata in data 29.10.2025 in sostituzione dell'udienza del 28.10.2025, la causa veniva riservata al collegio per la decisione.
Orbene, dalla documentazione allegata alle note ex art. 127 ter c.p.c. risulta che Parte_1
è deceduto in data 26.08.2025 a Torre del Greco;
pertanto, non può che essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, posto che la morte del coniuge, in pendenza di giudizio di separazione o divorzio o anche di modifica delle relative condizioni, fa cessare il rapporto coniugale e la stessa materia del contendere anche sul giudizio relativo alle domande accessorie.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 5.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
2