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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/02/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, alla pubblica udienza del 20.02.2025, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 2662/2024 del R.G. Previdenza, avente ad oggetto: pensione di inabilità - invalidità civile – stato di handicap grave ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992
T R A
, nato il [...] a [...] e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Taffuri e con lo stesso elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Cuzzupoli ed Itala de Benedictis ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Caserta, Via Arena - CP_1
Loc. San Benedetto, 81100 Caserta (CE)
RESISTENTE
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso in opposizione ad ATP ex art. 445 bis, VI co., depositato nel rispetto del termine di trenta giorni dalle contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, ovvero in data
11.04.2024, parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato, in data 12.04.2022, alla competente Commissione medica domanda di riconoscimento del previsto requisito CP_1 sanitario di invalidità ai fini della concessione della pensione di inabilità/assegno mensile di invalidità nonché del riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
Dedotto che il prescritto iter amministrativo si era esaurito con esito infruttuoso e che gli stati patologici denunciati davano diritto alla prestazione previdenziale, l'istante aveva chiesto, ex art. 445 bis cpc, I co., la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa giuridica per prestazioni di invalidità civile. Esaurita la prima fase del procedimento di ATPO con perizia che riconosceva l'istante invalido nella misura del 78%
e meritevole del beneficio di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992, ma che negava il riconoscimento dei benefici della pensione di inabilità e dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, e proposto tempestivamente dissenso alle conclusioni medico legali, veniva introdotta la seconda fase del procedimento sommario in esame.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, la parte ricorrente contestava le conclusioni a cui giungeva il consulente nominato nell'ambito della perizia depositata nella fase di ATP, chiedendo di disporsi il rinnovo della perizia;
alla medesima udienza, la causa
è decisa con sentenza.
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione della giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio- economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' CP_1
all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445-bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, è l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche della ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP, dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Tanto premesso, il ricorso introduttivo del giudizio è ammissibile in quanto sono in esso specificati i motivi della contestazione.
Si ricorda che, stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Orbene, sul punto la parte istante ha contestato al CTU di non aver adeguatamente valutato le patologie descritte in ricorso;
nel merito, tuttavia, la domanda è infondata, non sussistendo le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa azionata dall'odierno ricorrente.
Osserva, infatti, la giudicante come il CTU – dott. – nominato in sede di Persona_1
ATP, nella sua relazione scritta, sulla scorta della visita medica effettuata e della documentazione sanitaria esaminata, considerate altresì le contestazioni sollevate in sede di opposizione, abbia diagnosticato in capo all'istante una serie di patologie da intendersi qui integralmente trascritte, consistenti in “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale grave. Artrosi polidistrettuale con impegno funzionale. Esiti tiroidectomia per K. Diabete mellito “(cfr. pagina 6 della consulenza), le quali, tuttavia, valutate con riferimento alla loro incidenza sulla capacità lavorativa generica, comportano una invalidità pari al 78% (SETTANTOTTO PER
CENTO) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, ovvero dal 12.04.2022
Orbene, rileva la giudicante come le conclusioni cui giunge il CTU in sede di elaborato peritale risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Infatti, il CTU, con adeguata motivazione ha preso in considerazione tutte le patologie lamentate dal ricorrente, valutando compiutamente tutta la documentazione sanitaria in atti, individuando correttamente i codici di riferimento e le relative percentuali di invalidità ai sensi del D.M. 05.02.1992.
Ed, infatti, con riguardo alle censure mosse alle conclusioni del CTU, va, in primo luogo, osservato che motivo di opposizione è la valutazione, ai fini del riconoscimento del beneficio della pensione di inabilità, di una serie di patologie che parte ricorrente asserisce sia stata trascurata o, comunque, sottostimata dal consulente;
ed, invece, dalla disamina dell'elaborato peritale emerge chiaramente che il CTU, a seguito di visita effettuata sul ricorrente, in sede di perizia, descriveva dettagliatamente le condizioni di parte ricorrente così come riscontrate all'esame obiettivo, prendendo in considerazione tutta la documentazione medica versata in atti e concludendo per il riconoscimento dei presupposti per la concessione dell'assegno mensile di validità nonché stato di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992
Ed, invero, il CTU, con riferimento alle patologie oggetto di valutazione osserva che “Il sig.
già all'epoca della domanda di riconoscimento dell'invalidità civile Parte_1 presenta patologie, che necessitavano e necessitano tuttora di continui trattamenti medici, vedi esiti ipoacusia neurosensoriale bilaterale grave;
artrosi polidistrettuale con impegno funzionale;
esiti tiroidectomia per K;
diabete mellito. All'esame clinico effettuato in corso di accesso peritale, si evince che il periziato presenta patologie a carico dell'apparato uditivo, osteo-articolare ed endocrino, degne di nota. Presenta un sensorio scadente, con orientamento nel tempo e nello spazio alquanto instabile, non presenta lacune mnesiche, risponde con difficoltà alle domande rivolte, risulta essere alquanto collaborante, con capacità di critica ed eloquio nella norma. Presenta una deambulazione deficitaria, mantenendo la stazione eretta con molta difficoltà, con passaggi posturali molto difficoltati;
barcollante con notevole pericolo di caduta e con ausilio di bastoni canadesi. Presenta gli esiti di intervento di tiroidectomia, resosi necessario per la formazione di un carcinoma della tiroide, preceduto da trattamento con radioiodio. Nel post operatorio ha effettuato controlli clinici e strumentali, per il monitoraggio e l'evoluzione della malattia neoplastica e per la prevenzione di complicanze secondarie a livello di organi ed apparati viciniori. Allo stato attuale negativo per la ripresa della malattia. Presenta un'artropatia polidistrettuale, che ha colpito diverse articolazioni, quali le anche e le ginocchia, elementi portanti per la stazione eretta e per la deambulazione, che risulta essere deficitaria, necessitando di ausili ortopedici, quali bastoni canadesi, allo scopo di ridurre il più possibile il barcollamento ed il notevole pericolo di caduta. Maggiormente colpita è la colonna vertebrale, con formazione di processi di natura erniaria, che hanno colpito specie il tratto cervicale e lombare. Anche per tale patologia effettua controlli clinici e strumentali periodici, allo scopo di effettuare protocolli terapeutici di natura farmacologia e fisioterapica idonei. È affetto altresì da malattia diabetica, in trattamento, allo stato attuale, con ipoglicemizzanti orali, con buon equilibrio metabolico, senza aver determinato complicanze a livello di altri organi ed apparati. Effettua controlli periodici, presso il medico curante ed attraverso l'effettuazione di esami ematici e strumentali. La patologia che maggiormente rende deficitario il sistema cognitivo del periziato, con ripercussioni sul sensorio e sulla socialità, è certamente una grave forma di ipoacusia neurosensoriale bilaterale, che nel tempo, attraverso vari controlli specialistici, ha richiesto la protesizzazione bilaterale, con una discreta ripresa dell'acustica (non ben tollerate dal periziato). Vive, quale ex bracciante agricolo, attualmente disoccupato, con la moglie che lo aiuta nel normale svolgimento delle funzioni e delle attività di vita quotidiana. Da quanto descritto, si evince che il periziato presenta patologie, con handicap grave, il cui calcolo tabellare permette di esprimere il giudizio “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 D.L. 509/88) – percentuale 78% e portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 05.025.1992, n. 104”, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 12.04.2022”.
Ritiene, pertanto, la giudicante che, nel caso in esame, non vengano dedotte dalla parte istante carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico. Ebbene, al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass. lav. n. 7341/2004).
Sul punto, va, peraltro, precisato che agli atti, non vi è neppure documentazione medica successiva al deposito della perizia comprovante un eventuale aggravamento delle patologie della ricorrente tale da giustificare, eventualmente, un'integrazione o un rinnovo della consulenza.
Pertanto, ritiene la giudicante come la relazione del CTU appaia ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni di parte ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure, così come non appare idonea ad incidere sul quadro clinico valutato dal consulente la documentazione sanitaria depositata in atti;
pertanto, questo giudicante non ritiene di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006
n. 5277; Cass., 10/11/2011n. 23413).
Al riguardo, deve anche osservarsi che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del CTU hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del
20/02/2009). Pertanto, la domanda volta al riconoscimento del beneficio della pensione di inabilità e dello stato di handicap grave va rigettata;
sussistono, tuttavia, i requisiti medico-legali per la concessione dell'assegno di invalidità.
Considerato il rigetto dell'opposizione ed il riconoscimento del requisito sanitario utile ai fini dell'assegno di invalidità con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, le spese vanno compensate per la metà; la parte restante va posta a carico dell' soccombente, con attribuzione all'avv. Massimo Taffuri, dichiaratosene CP_1
anticipatario.
P. Q. M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo stato di invalidità pari al 78% (SETTANTOTTO PER CENTO) del ricorrente con decorrenza dal 12.04.2022;
2) dichiara sussistenti i requisiti medico-legali per il riconoscimento dello stato di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992;
3) compensa le spese per metà;
4) condanna per la restante parte l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in CP_1
euro 1.100,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Così deciso in S.M.C.V., 20.02.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Valentina Paglionico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, alla pubblica udienza del 20.02.2025, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 2662/2024 del R.G. Previdenza, avente ad oggetto: pensione di inabilità - invalidità civile – stato di handicap grave ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992
T R A
, nato il [...] a [...] e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Taffuri e con lo stesso elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Cuzzupoli ed Itala de Benedictis ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Caserta, Via Arena - CP_1
Loc. San Benedetto, 81100 Caserta (CE)
RESISTENTE
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso in opposizione ad ATP ex art. 445 bis, VI co., depositato nel rispetto del termine di trenta giorni dalle contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, ovvero in data
11.04.2024, parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato, in data 12.04.2022, alla competente Commissione medica domanda di riconoscimento del previsto requisito CP_1 sanitario di invalidità ai fini della concessione della pensione di inabilità/assegno mensile di invalidità nonché del riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
Dedotto che il prescritto iter amministrativo si era esaurito con esito infruttuoso e che gli stati patologici denunciati davano diritto alla prestazione previdenziale, l'istante aveva chiesto, ex art. 445 bis cpc, I co., la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa giuridica per prestazioni di invalidità civile. Esaurita la prima fase del procedimento di ATPO con perizia che riconosceva l'istante invalido nella misura del 78%
e meritevole del beneficio di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992, ma che negava il riconoscimento dei benefici della pensione di inabilità e dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, e proposto tempestivamente dissenso alle conclusioni medico legali, veniva introdotta la seconda fase del procedimento sommario in esame.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, la parte ricorrente contestava le conclusioni a cui giungeva il consulente nominato nell'ambito della perizia depositata nella fase di ATP, chiedendo di disporsi il rinnovo della perizia;
alla medesima udienza, la causa
è decisa con sentenza.
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione della giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio- economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' CP_1
all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445-bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, è l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche della ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP, dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Tanto premesso, il ricorso introduttivo del giudizio è ammissibile in quanto sono in esso specificati i motivi della contestazione.
Si ricorda che, stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Orbene, sul punto la parte istante ha contestato al CTU di non aver adeguatamente valutato le patologie descritte in ricorso;
nel merito, tuttavia, la domanda è infondata, non sussistendo le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa azionata dall'odierno ricorrente.
Osserva, infatti, la giudicante come il CTU – dott. – nominato in sede di Persona_1
ATP, nella sua relazione scritta, sulla scorta della visita medica effettuata e della documentazione sanitaria esaminata, considerate altresì le contestazioni sollevate in sede di opposizione, abbia diagnosticato in capo all'istante una serie di patologie da intendersi qui integralmente trascritte, consistenti in “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale grave. Artrosi polidistrettuale con impegno funzionale. Esiti tiroidectomia per K. Diabete mellito “(cfr. pagina 6 della consulenza), le quali, tuttavia, valutate con riferimento alla loro incidenza sulla capacità lavorativa generica, comportano una invalidità pari al 78% (SETTANTOTTO PER
CENTO) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, ovvero dal 12.04.2022
Orbene, rileva la giudicante come le conclusioni cui giunge il CTU in sede di elaborato peritale risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Infatti, il CTU, con adeguata motivazione ha preso in considerazione tutte le patologie lamentate dal ricorrente, valutando compiutamente tutta la documentazione sanitaria in atti, individuando correttamente i codici di riferimento e le relative percentuali di invalidità ai sensi del D.M. 05.02.1992.
Ed, infatti, con riguardo alle censure mosse alle conclusioni del CTU, va, in primo luogo, osservato che motivo di opposizione è la valutazione, ai fini del riconoscimento del beneficio della pensione di inabilità, di una serie di patologie che parte ricorrente asserisce sia stata trascurata o, comunque, sottostimata dal consulente;
ed, invece, dalla disamina dell'elaborato peritale emerge chiaramente che il CTU, a seguito di visita effettuata sul ricorrente, in sede di perizia, descriveva dettagliatamente le condizioni di parte ricorrente così come riscontrate all'esame obiettivo, prendendo in considerazione tutta la documentazione medica versata in atti e concludendo per il riconoscimento dei presupposti per la concessione dell'assegno mensile di validità nonché stato di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992
Ed, invero, il CTU, con riferimento alle patologie oggetto di valutazione osserva che “Il sig.
già all'epoca della domanda di riconoscimento dell'invalidità civile Parte_1 presenta patologie, che necessitavano e necessitano tuttora di continui trattamenti medici, vedi esiti ipoacusia neurosensoriale bilaterale grave;
artrosi polidistrettuale con impegno funzionale;
esiti tiroidectomia per K;
diabete mellito. All'esame clinico effettuato in corso di accesso peritale, si evince che il periziato presenta patologie a carico dell'apparato uditivo, osteo-articolare ed endocrino, degne di nota. Presenta un sensorio scadente, con orientamento nel tempo e nello spazio alquanto instabile, non presenta lacune mnesiche, risponde con difficoltà alle domande rivolte, risulta essere alquanto collaborante, con capacità di critica ed eloquio nella norma. Presenta una deambulazione deficitaria, mantenendo la stazione eretta con molta difficoltà, con passaggi posturali molto difficoltati;
barcollante con notevole pericolo di caduta e con ausilio di bastoni canadesi. Presenta gli esiti di intervento di tiroidectomia, resosi necessario per la formazione di un carcinoma della tiroide, preceduto da trattamento con radioiodio. Nel post operatorio ha effettuato controlli clinici e strumentali, per il monitoraggio e l'evoluzione della malattia neoplastica e per la prevenzione di complicanze secondarie a livello di organi ed apparati viciniori. Allo stato attuale negativo per la ripresa della malattia. Presenta un'artropatia polidistrettuale, che ha colpito diverse articolazioni, quali le anche e le ginocchia, elementi portanti per la stazione eretta e per la deambulazione, che risulta essere deficitaria, necessitando di ausili ortopedici, quali bastoni canadesi, allo scopo di ridurre il più possibile il barcollamento ed il notevole pericolo di caduta. Maggiormente colpita è la colonna vertebrale, con formazione di processi di natura erniaria, che hanno colpito specie il tratto cervicale e lombare. Anche per tale patologia effettua controlli clinici e strumentali periodici, allo scopo di effettuare protocolli terapeutici di natura farmacologia e fisioterapica idonei. È affetto altresì da malattia diabetica, in trattamento, allo stato attuale, con ipoglicemizzanti orali, con buon equilibrio metabolico, senza aver determinato complicanze a livello di altri organi ed apparati. Effettua controlli periodici, presso il medico curante ed attraverso l'effettuazione di esami ematici e strumentali. La patologia che maggiormente rende deficitario il sistema cognitivo del periziato, con ripercussioni sul sensorio e sulla socialità, è certamente una grave forma di ipoacusia neurosensoriale bilaterale, che nel tempo, attraverso vari controlli specialistici, ha richiesto la protesizzazione bilaterale, con una discreta ripresa dell'acustica (non ben tollerate dal periziato). Vive, quale ex bracciante agricolo, attualmente disoccupato, con la moglie che lo aiuta nel normale svolgimento delle funzioni e delle attività di vita quotidiana. Da quanto descritto, si evince che il periziato presenta patologie, con handicap grave, il cui calcolo tabellare permette di esprimere il giudizio “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 D.L. 509/88) – percentuale 78% e portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 05.025.1992, n. 104”, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 12.04.2022”.
Ritiene, pertanto, la giudicante che, nel caso in esame, non vengano dedotte dalla parte istante carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico. Ebbene, al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass. lav. n. 7341/2004).
Sul punto, va, peraltro, precisato che agli atti, non vi è neppure documentazione medica successiva al deposito della perizia comprovante un eventuale aggravamento delle patologie della ricorrente tale da giustificare, eventualmente, un'integrazione o un rinnovo della consulenza.
Pertanto, ritiene la giudicante come la relazione del CTU appaia ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni di parte ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure, così come non appare idonea ad incidere sul quadro clinico valutato dal consulente la documentazione sanitaria depositata in atti;
pertanto, questo giudicante non ritiene di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006
n. 5277; Cass., 10/11/2011n. 23413).
Al riguardo, deve anche osservarsi che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del CTU hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del
20/02/2009). Pertanto, la domanda volta al riconoscimento del beneficio della pensione di inabilità e dello stato di handicap grave va rigettata;
sussistono, tuttavia, i requisiti medico-legali per la concessione dell'assegno di invalidità.
Considerato il rigetto dell'opposizione ed il riconoscimento del requisito sanitario utile ai fini dell'assegno di invalidità con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, le spese vanno compensate per la metà; la parte restante va posta a carico dell' soccombente, con attribuzione all'avv. Massimo Taffuri, dichiaratosene CP_1
anticipatario.
P. Q. M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo stato di invalidità pari al 78% (SETTANTOTTO PER CENTO) del ricorrente con decorrenza dal 12.04.2022;
2) dichiara sussistenti i requisiti medico-legali per il riconoscimento dello stato di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992;
3) compensa le spese per metà;
4) condanna per la restante parte l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in CP_1
euro 1.100,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Così deciso in S.M.C.V., 20.02.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Valentina Paglionico