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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 07/07/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il giudice monocratico nella persona della dott.ssa Francesca Incandela ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3668 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2019
TRA
elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI N. 110 PO-LIZZI Parte_1
GENEROSA, presso lo studio dell'avv. MESSINEO SANTO, che lo rap-presenta e difende giusto mandato in atti
ATTORE
CONTRO
, E nella qualità di eredi CP_1 Controparte_2 Controparte_3 del sig. , nato a [...] il [...], deceduto il Persona_1
27 giugno 2017, tutti elettivamente domiciliati in VICOLO SAN MICHELE
ARCANGELO S.N.C. POLIZZI GENEROSA, presso lo studio dell'avv. CATALANO
FILIPPO che lo rap-presenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTI
E
, elettivamente domiciliato in Polizzi Generosa, Controparte_4 presso lo studio dell'Avv. Antonino Pantina c.f. che lo CodiceFiscale_1 rappresenta e difende in virtù del mandato in atti
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: Contratti bancari(deposito bancario, etc)
Conclusioni delle parti: All'udienza del 20.6.2025 tenutasi in modalità cartolare le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Fatti controversi.
La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato ai convenuti verte sull'opposizione proposta da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 909/19 di questo
Tribunale (depositato il 22 settembre 2019), con cui si è ingiunto al predetto il
Pagina 1 di 4 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile pagamento, in favore degli odierni opposti n.q. di eredi di Persona_1
, della somma di € € 10.329,00 (oltre interessi legali dalla domanda fino
[...] all'effettivo soddisfo e le spese del procedimento monitorio), in virtù di un assegno bancario n.0003013528 tratto sulla Controparte_5
, C/C n. 571 in data 30.08.2006, sottoscritto dal
[...] Parte_1 in favore di . Persona_1
In particolare, avverso il predetto provvedimento di ingiunzione proponeva opposizione chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzato ex Parte_1 artt. 106 e 269 c.p.c. a chiamare in causa , titolare Controparte_4 esclusivo del conto corrente sul quale era stato tratto l'assegno; eccepiva la prescrizione dell'azione cartolare;
sosteneva l'inammissibilità della domanda proposta nei suoi confronti, avendo egli sottoscritto l'assegno in virtù di apposita delega, conferita dal titolare del conto , ad emettere gli Controparte_4 assegni in nome e per conto dell'intestatario e non potendo dunque essere chiamato a rispondere del pagamento delle somme portate dagli assegni;
deduceva l'invalidità delle l'assegno emesso in bianco e compilato successivamente, nonché emesso ai fini di garanzia chiedeva quindi di essere autorizzato a citare in giudizio
[...]
; nel merito l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto CP_4 ingiuntivo nonché, in via subordinata, dichiarare che il terzo doveva tenerlo indenne dal pagamento delle richieste somme.
Costituendosi in giudizio, i convenuti eccepivano l'infondatezza, inammissibilità e l'improcedibilità dell'opposizione e, nel merito, ne chiedevano il rigetto.
Si costituiva il terzo chiamato dichiarando di non aver Controparte_4 mai stipulato negozi giuridici con il , e che , Persona_1 Parte_1 venendo in possesso di un assegno tratto dal suo conto, lo aveva utilizzato a suo esclusivo scopo di garanzia della somma di € 10.329,14; chiedeva pertanto di: i) dichiarare infondate, inammissibili, improcedibili le pretese avanzate dal sig. nei di lui confronti;
accertare e dichiarare che nessuna delega era Parte_1 stata da lui rilasciata ad per emettere l'assegno per cui è causa;
Parte_1 dichiarare che era tenuto a pagare detta somma in maniera Parte_1 esclusiva, con condanna al pagamento delle spese ed onorari del giudizio.
Alla prima udienza di comparizione tenutasi il 14.10.2020, l'allora G.I. dott.ssa
, stante la mancata comparizione delle parti rinviava ex art 309 c.p.c. al Per_2
20.10.2024, data in cui la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni su richiesta del terzo, unica parte comparsa.
Istruita la causa solo documentalmente e precisate le conclusioni dinanzi al mutato giudicante, nella persona del giudice scrivente, la stessa veniva assunta in decisione.
Pagina 2 di 4 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile L'opponente in seno alle proprie note scritte dichiarava che: “il giudizio nei confronti degli opposti sig.ri è stato definito con una transazione Parte_2 bonaria e chiede, pertanto, la compensazione delle spese di lite con il sig.
[...]
”. CP_4
Stante quanto dichiarato il giudicante convocava il terzo chiamato per conoscerne le determinazioni in ordine alla dedotta cessazione della materia del contendere.
Con note scritte depositate per l'udienza cartolare del 20.6.2025 pure il terzo chiamato dichiarava di aderire all'accordo e rinunciare alla prosecuzione del giudizio.
2. Merito della lite
Alla luce di quanto affermato e dichiarato dalle parti deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Ed invero, la parte opponente, con note di trattazione scritta depositate il 28.4.2025 ha allegato che “Il si nel ribadire tutto quanto dedotto nei propri Parte_1 atti difensivi rappresenta non vi è stata alcuna attività istruttoria i quanto il giudizio nei confronti degli opposti sig.r è stato definito con una transazione Parte_2 bonaria e chiede, pertanto, la compensazione delle spese di lite con il sig.
[...]
”. CP_4
Interpellato il terzo chiamato, lo stesso ha pure dichiarato di aver raggiunto un accordo rinunciando alla prosecuzione del giudizio.
Pertanto, nel caso di specie, sussistono i presupposti perché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Come è noto, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass. 2063/2014), potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. n. 14775 del 2004).
Più di recente, tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che deve essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (Cass. 19845/2019).
Tale ipotesi ricorre nel caso di specie, posto che le parti hanno raggiunto una transazione in sede stragiudiziale.
Pagina 3 di 4 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Dunque, la transazione intervenuta nel corso del giudizio costituisce circostanza idonea a far venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione della lite.
Deve pertanto essere pronunciata la cessazione della materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo emesso.
3. spese di lite
Va poi disposta la compensazione integrale delle spese di lite, stante l'esito del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunziando ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
-Dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Termini Imerese 07/07/2025
Il Giudice
Francesca Incandela
Pagina 4 di 4 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il giudice monocratico nella persona della dott.ssa Francesca Incandela ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3668 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2019
TRA
elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI N. 110 PO-LIZZI Parte_1
GENEROSA, presso lo studio dell'avv. MESSINEO SANTO, che lo rap-presenta e difende giusto mandato in atti
ATTORE
CONTRO
, E nella qualità di eredi CP_1 Controparte_2 Controparte_3 del sig. , nato a [...] il [...], deceduto il Persona_1
27 giugno 2017, tutti elettivamente domiciliati in VICOLO SAN MICHELE
ARCANGELO S.N.C. POLIZZI GENEROSA, presso lo studio dell'avv. CATALANO
FILIPPO che lo rap-presenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTI
E
, elettivamente domiciliato in Polizzi Generosa, Controparte_4 presso lo studio dell'Avv. Antonino Pantina c.f. che lo CodiceFiscale_1 rappresenta e difende in virtù del mandato in atti
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: Contratti bancari(deposito bancario, etc)
Conclusioni delle parti: All'udienza del 20.6.2025 tenutasi in modalità cartolare le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Fatti controversi.
La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato ai convenuti verte sull'opposizione proposta da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 909/19 di questo
Tribunale (depositato il 22 settembre 2019), con cui si è ingiunto al predetto il
Pagina 1 di 4 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile pagamento, in favore degli odierni opposti n.q. di eredi di Persona_1
, della somma di € € 10.329,00 (oltre interessi legali dalla domanda fino
[...] all'effettivo soddisfo e le spese del procedimento monitorio), in virtù di un assegno bancario n.0003013528 tratto sulla Controparte_5
, C/C n. 571 in data 30.08.2006, sottoscritto dal
[...] Parte_1 in favore di . Persona_1
In particolare, avverso il predetto provvedimento di ingiunzione proponeva opposizione chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzato ex Parte_1 artt. 106 e 269 c.p.c. a chiamare in causa , titolare Controparte_4 esclusivo del conto corrente sul quale era stato tratto l'assegno; eccepiva la prescrizione dell'azione cartolare;
sosteneva l'inammissibilità della domanda proposta nei suoi confronti, avendo egli sottoscritto l'assegno in virtù di apposita delega, conferita dal titolare del conto , ad emettere gli Controparte_4 assegni in nome e per conto dell'intestatario e non potendo dunque essere chiamato a rispondere del pagamento delle somme portate dagli assegni;
deduceva l'invalidità delle l'assegno emesso in bianco e compilato successivamente, nonché emesso ai fini di garanzia chiedeva quindi di essere autorizzato a citare in giudizio
[...]
; nel merito l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto CP_4 ingiuntivo nonché, in via subordinata, dichiarare che il terzo doveva tenerlo indenne dal pagamento delle richieste somme.
Costituendosi in giudizio, i convenuti eccepivano l'infondatezza, inammissibilità e l'improcedibilità dell'opposizione e, nel merito, ne chiedevano il rigetto.
Si costituiva il terzo chiamato dichiarando di non aver Controparte_4 mai stipulato negozi giuridici con il , e che , Persona_1 Parte_1 venendo in possesso di un assegno tratto dal suo conto, lo aveva utilizzato a suo esclusivo scopo di garanzia della somma di € 10.329,14; chiedeva pertanto di: i) dichiarare infondate, inammissibili, improcedibili le pretese avanzate dal sig. nei di lui confronti;
accertare e dichiarare che nessuna delega era Parte_1 stata da lui rilasciata ad per emettere l'assegno per cui è causa;
Parte_1 dichiarare che era tenuto a pagare detta somma in maniera Parte_1 esclusiva, con condanna al pagamento delle spese ed onorari del giudizio.
Alla prima udienza di comparizione tenutasi il 14.10.2020, l'allora G.I. dott.ssa
, stante la mancata comparizione delle parti rinviava ex art 309 c.p.c. al Per_2
20.10.2024, data in cui la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni su richiesta del terzo, unica parte comparsa.
Istruita la causa solo documentalmente e precisate le conclusioni dinanzi al mutato giudicante, nella persona del giudice scrivente, la stessa veniva assunta in decisione.
Pagina 2 di 4 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile L'opponente in seno alle proprie note scritte dichiarava che: “il giudizio nei confronti degli opposti sig.ri è stato definito con una transazione Parte_2 bonaria e chiede, pertanto, la compensazione delle spese di lite con il sig.
[...]
”. CP_4
Stante quanto dichiarato il giudicante convocava il terzo chiamato per conoscerne le determinazioni in ordine alla dedotta cessazione della materia del contendere.
Con note scritte depositate per l'udienza cartolare del 20.6.2025 pure il terzo chiamato dichiarava di aderire all'accordo e rinunciare alla prosecuzione del giudizio.
2. Merito della lite
Alla luce di quanto affermato e dichiarato dalle parti deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Ed invero, la parte opponente, con note di trattazione scritta depositate il 28.4.2025 ha allegato che “Il si nel ribadire tutto quanto dedotto nei propri Parte_1 atti difensivi rappresenta non vi è stata alcuna attività istruttoria i quanto il giudizio nei confronti degli opposti sig.r è stato definito con una transazione Parte_2 bonaria e chiede, pertanto, la compensazione delle spese di lite con il sig.
[...]
”. CP_4
Interpellato il terzo chiamato, lo stesso ha pure dichiarato di aver raggiunto un accordo rinunciando alla prosecuzione del giudizio.
Pertanto, nel caso di specie, sussistono i presupposti perché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Come è noto, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass. 2063/2014), potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. n. 14775 del 2004).
Più di recente, tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che deve essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (Cass. 19845/2019).
Tale ipotesi ricorre nel caso di specie, posto che le parti hanno raggiunto una transazione in sede stragiudiziale.
Pagina 3 di 4 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Dunque, la transazione intervenuta nel corso del giudizio costituisce circostanza idonea a far venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione della lite.
Deve pertanto essere pronunciata la cessazione della materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo emesso.
3. spese di lite
Va poi disposta la compensazione integrale delle spese di lite, stante l'esito del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunziando ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
-Dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Termini Imerese 07/07/2025
Il Giudice
Francesca Incandela
Pagina 4 di 4 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile