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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 11/12/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione I civile
riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati
dott.ssa Caterina Santinello Presidente
dott. Giovanni Giuseppe Amenduni Giudice
dott.ssa Paola Rossi Giudice rel.
nel procedimento n. 319-1/2025 r.g.p.u. per l'apertura della liquidazione giudiziale e, in subordine, della liquidazione controllata del patrimonio promosso
da
Parte_1
con l'avv. Campesan Aldo
RICORRENTE
contro
Controparte_1
con l'avv Andrea Maturo e IA Pontarollo
CONVENUTA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il Tribunale
1 premesso che il sig. adiva l'intestato Tribunale chiedendo Parte_1
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della sig.ra
[...]
, titolare dell'omonima impresa individuale ovvero, in subordine, CP_1
l'apertura della liquidazione controllata;
considerato che la sig.ra si è costituita eccependo Controparte_1
l'impossibilità di aprire la liquidazione giudiziale nei suoi confronti,
dovendosi la stessa qualificare quale imprenditore minore, ed eccependo al contempo l'impossibilità di aprire la liquidazione controllata del suo patrimonio, non avendo alcun attivo da mettere a disposizione dei creditori;
considerato che dal corredo probatorio in atti non sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale;
rilevato in particolare che dalla documentazione acquisita, in assenza di bilanci depositati stante la natura di impresa individuale della convenuta,
non emerge il raggiungimento dei parametri di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) CCII richiamato dall'art. 121 CCII. Va infatti osservato che, dalla situazione patrimoniale allegata dalla convenuta, risultano negli ultimi 3
anni un attivo che non supera euro 12.700, ricavi non superiori ad euro
178.000 e debiti pari ad euro 239.000. Dati che risultano confermati, quanto ai ricavi e all'attivo, dalle dichiarazioni dei redditi e delle persone fisiche acquisite d'ufficio e, quanto all'indebitamento, dai debiti che risultano dalle informative d'ufficio, di cui oltre si dirà;
ritenuto che debba pertanto concludersi per il rigetto dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto che sussistano invece i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata;
verificato, sotto il profilo soggettivo, che l'art 268 CCII comma 2 prevede la possibilità per il creditore di domandare l'apertura della liquidazione
2 controllata del debitore sovraindebitato in stato di insolvenza, laddove l'art. 2 comma 1 lettera c definisce lo stato di sovraindebitamento quale stato di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o alla l.c.a. o ad altre procedure liquidatorie previste dal c.c. o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
considerato che vanno allora verificati i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata su iniziativa del creditore, ai sensi degli art 268 CCII
e seguenti e che, sotto tale profilo, risultano sussistenti tutti i presupposti previsti dall'art 268 CCII ovvero un ammontare dei debiti scaduti e non pagati emergenti dagli atti dell'istruttoria non inferiore a euro 50.000 e lo stato di insolvenza del debitore;
ritenuto infatti che dalle circostanze indicate in ricorso, da quelle che risultano dalle informative acquisite d'ufficio e dal tenore delle difese della convenuta risulti provato lo stato di insolvenza della . Va infatti CP_1
osservato che il ricorrente è creditore nei confronti della convenuta della somma di euro 16.000 in forza di decreto ingiuntivo per crediti di lavoro, di cui non è riuscito a trovare soddisfazione né spontaneamente né in via coattiva essendo risultato negativo il tentativo di pignoramento presso terzi effettuato dopo istanza ex art 492bis cpc. Dalle informative acquisite d'ufficio risultano debiti complessivi per 56.000 euro nei confronti di
Agenzia Entrate Riscossione ed INPS e una esecuzione mobiliare iscritta a ruolo nel 2025 per un credito pari ad euro 25.000. La convenuta non nasconde il proprio stato di insolvenza, rappresentando di avere deciso di cessare l'attività d'impresa, che consisteva nella gestione di una pizzeria,
nel 2024, procedendo il 18.12.2024 alla cancellazione dal registro delle
3 imprese, in quanto non sussistevano “le condizioni necessarie per una
gestione economicamente sostenibile”. Precisa, inoltre, la convenuta che la sig.ra si trova attualmente in una condizione di totale incapienza;
CP_1
ritenuto di non poter accogliere la prospettazione della convenuta secondo cui la dichiarata condizione di incapienza, con assenza di patrimonio liquidabile, osti di per sé sola all'apertura della liquidazione controllata;
considerato infatti che l'art 268 comma 3 CCII dispone che “
3. Quando la
domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona
fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC,
su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da
distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. Il
debitore eccepisce l'impossibilità di acquisire attivo entro la prima udienza
allegando all'attestazione i documenti di cui all'articolo 283, comma 3.
Se il debitore dimostra di aver presentato all'OCC la richiesta di cui al
primo periodo e l'attestazione non è ancora stata redatta, il giudice
concede un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito
dell'attestazione” laddove nella memoria di costituzione prima e all'udienza innanzi al giudice delegato all'audizione poi la convenuta si è
limitata a dedurre la propria condizione di incapienza, senza depositare alcuna attestazione dell'OCC né chiedere termine per il deposito;
ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per l'accoglimento della domanda di liquidazione controllata;
visto l'art. 270 CCI;
p.q.m.
respinge la domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
accoglie la domanda di apertura della liquidazione controllata e per l'effetto
4 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio nei confronti di (C.F. ), nata a Controparte_1 CodiceFiscale_1
TT (PD) l'11.6.1967 ed ivi residente in [...] int. 2,
già titolare dell'omonima impresa individuale (P.I. ) con P.IVA_1
sede legale in TT (PD), Via Immacolata n. 56 int. 2, cancellata dal
Registro Imprese il 18.12.2024;
2) nomina Giudice Delegato la dott.ssa Paola Rossi;
3) nomina liquidatore la dott.ssa (C.F. Persona_1
) con studio in VIALE STAZIONE, 134 - 35036 C.F._2
MONTEGROTTO TERME (PD);
4) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
5) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo,
predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
6) ordina, entro 10 giorni, la consegna al liquidatore o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio della liquidazione;
7) dispone che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Padova o del Ministero della Giustizia e la trascriva presso gli uffici competenti
(l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza ai debitori ai sensi dell'art. 270, comma IV
CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio,
5 via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà
essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273
CCI;
- entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno (a partire dal 30.06.2026)
depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte,
accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al
6 liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice,
dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, comma III CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al
Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.
Si comunichi alle parti al Liquidatore nominato.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 04.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Paola Rossi dott.ssa Caterina Santinello
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