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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 06/10/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 7477/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Alessandra Pesci Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
28/12/2024 da:
Parte_1
con l'avv. ZARDO EMANUELA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. ZARDO EMANUELA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 dapprima la separazione personale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse, e successivamente – ai sensi dell'art. 473 bis.49 cod. proc. civ. – decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
La separazione personale dei coniugi è stata quindi pronunciata con la sentenza n. 169/2025 pubblicata in data 10.2.2025.
Con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria per la domanda di divorzio, rinviando il procedimento a data successiva al decorso del termine semestrale.
I coniugi medesimi, mediante il deposito di note in sostituzione dell'udienza del 30.9.2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura dal 7.2.2025, data dell'ordinanza pronunciata in esito all'udienza celebrata ex art. 127 ter, e quindi per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi (n. a Parte_1
BE (TV) il 06/12/1983) e n. a AS TO Parte_2
(TV) il 18/02/1978), matrimonio contratto il 25/07/2009 e trascritto al n. 12, Parte II, Serie A, Ufficio
1, Anno 2009 del registro degli atti di matrimonio del Comune di ISTRANA alle seguenti condizioni:
1) ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE
La sig.ra rinuncia all'assegnazione della casa familiare, avendo la disponibilità di altro immobile in cui si è già Pt_1
2 trasferita insieme ai figli minori già a far data da luglio 2024.
2) MODALITA' DI AFFIDAMENTO
I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità Per_1 Per_2
genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli, tenendo conto delle capacità, inclinazioni e aspirazioni degli stessi. Ciascuno dei genitori eserciterà disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione da assumere nell'ambito e nei periodi di convivenza con i figli, come da piano genitoriale dimesso sub doc. 29).
3) RESIDENZA DEI MINORI
e manterranno la residenza presso l'abitazione paterna. Per_1 Per_2
4) COLLOCAZIONE DEI FIGLI MINORI E TURNI DI FREQUENTAZIONE CON IL PADRE
I figli minori verranno collocati prevalentemente presso la madre, con ampia facoltà per il padre di poter vedere e tenere con sé i figli, anche con pernottamento, quando lo vorrà, previo preavviso di almeno 24 ore e compatibilmente con gli impegni scolasti e ricreativi dei minori e con gli impegni lavorativi propri e della madre a) turni settimanali
In ragione della tipologia di lavoro svolto dal padre, che svolge il proprio lavoro a turni, non è possibile stabilire a priori un rigido calendario di visita settimanale, conseguentemente, i figli trascorreranno con il padre i giorni in cui lo stesso non si troverà a lavoro, in modo tale da garantire almeno 10/12 pernotti al mese che verranno di mese in mese organizzati dai genitori, tenuto conto degli impegni di lavoro di entrambi e delle esigenze dei figli.
Ciascun genitore si impegna a cooperare fattivamente per favorire gli incontri con i figli affinché e possano Per_1 Per_2
continuare a godere della presenza costante sia della mamma che del papà, ovviamente, previo accordo tra gli stessi, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e con gli impegni scolastici/sportivi/ludici dei minori.
Si dà atto che tale regime di frequentazione è già in atto e che sullo stesso le parti hanno sempre trovato accordi in grado di garantire il diritto dei figli di mantenere un rapporto equilibrato, frequente e stabile con entrambi i genitori. E così, a titolo esemplificativo, si dimette copia del calendario visite relativo al mese di gennaio 2025 redatto di comune accordo tra i genitori, in considerazione dei turni di lavoro del padre (cfr. doc. 30).
3 b) ferie estive, vacanze natalizie, pasquali, ponti
Ciascun genitore trascorrerà con i figli:
- le ferie estive, per un periodo di 15 (quindici) giorni anche non consecutivi. A tal fine, i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente, con congruo preavviso e comunque entro il 31 maggio di ogni anno, i relativi periodi di vacanza.
Nel periodo di vacanza, verranno sospesi i turni di permanenza presso l'altro genitore.
- una settimana durante le vacanze natalizie (periodo 23 dicembre - 30 dicembre e 31 dicembre - 06 gennaio) alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno.
- vacanze pasquali, tre giorni con ciascun genitore, avendo cura di alternare tra di loro Pasqua e Pasquetta;
- i ponti, in maniera alternata;
- a prescindere dal calendario visite, i genitori, compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi, trascorreranno con i figli minori i giorni del proprio compleanno e con il padre il 19 marzo e con la mamma la festa della mamma. Il giorno del compleanno dei figli, i genitori si impegnano a festeggiare insieme e così anche per le successive occasioni (comunione/cresima ecc ecc).
5) COMUNICAZIONE TRA I GENITORI – LINEE GUIDA
Entrambi i genitori si impegnano fattivamente a cooperare nell'interesse di e prestandosi aiuto reciproco. Per_1 Per_2
In tale ottica, ciascuno dei genitori si impegna a:
- comunicare tempestivamente all'altro ogni notizia (scolastica/sanitaria/sportiva/ludica) riguardante i figli minori, condividendo eventuali credenziali di accesso ai portali della scuola, aggiungendo il recapito telefonico dell'altro ai gruppi dei genitori ecc ecc;
- in caso di viaggi/gite/uscite, comunicare tempestivamente all'altro, entro una settimana dalla partenza, la destinazione con i relativi recapiti;
- qualora il genitore collocatario fosse impegnato in attività lavorative ovvero avesse un impegno a cagione del quale fosse impossibilitato a rimanere con i figli, questi deve darne tempestiva notizia all'altro, verificando la disponibilità di quest'ultimo ad occuparsi della prole, prima di chiedere l'ausilio di altri familiari o terzi estranei.
- in caso di malattia dei figli, quest'ultimi rimarranno a casa del genitore presso il quale è collocato fino ad avvenuta
4 guarigione;
- entrambi i genitori dovranno possedere tutti i documenti concernenti i figli minori. A tal fine, la sig.ra terrà Parte_1
presso di sé l'originale della documentazione relativa ai figli (consegnandone copia fotostatica al padre) ed impegnandosi a consegnare gli originali in caso di bisogno;
- entrambi i genitori si impegnano a consentire la presenza dell'altro genitore a tutti gli eventi, cerimonie e manifestazioni che riguardano e a prescindere dal calendario di visita;
Per_1 Per_2
- i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi.
6) ASSEGNO DI MANTENIMENTO
Il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di contributo per il mantenimento di e Parte_2 Parte_1 Per_2 Per_1
la complessiva somma di € 400,00 (diconsi quattrocento/00, pari cioè ad € 200,00 per ciascun figlio), entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario nel conto corrente intestato alla sig.ra e già noto alle parti, somma rivalutabile Pt_1
annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo quanto individuato dal Protocollo in uso presso questo Tribunale che le parti dichiarano di ben conoscere. Il predetto assegno di mantenimento ordinario decorrerà dalla data di emissione dell'emananda sentenza di separazione.
7) ASSEGNO UNICO UNIVERSALE
L'assegno unico universale (pari ad oggi ad € 287,00 ), verrà trattenuto per intero dalla sig.ra fino a marzo Parte_1
2025. Con il rinnovo della richiesta e la presentazione delle nuove schede ISEE l'assegno verrà ripartito tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
8) DICHIARAZIONE DI AUTOSUFFICIENZA e CLAUSOLA DI CHIUSURA
Con l'adempimento di quanto previsto nel presente ricorso, i sigg.ri e danno atto di aver Parte_1 Parte_2
provveduto a regolare ogni aspetto patrimoniale tra di loro intercorrente e di essere economicamente autosufficienti e di non aver, pertanto, più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualunque titolo, neppure a titolo di concorso nel reciproco mantenimento.
09) DICHIARAZIONE DI ACQUIESCENZA DELL' SENTENZA DI CP_1
5 CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
I sigg.ri e dichiarano altresì di prestare acquiescenza avverso l'emananda sentenza di divorzio, rinunciando Pt_1 Pt_2
ai termini per impugnare il provvedimento.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 03/10/2025.
Il Presidente dott.ssa Alessandra Pesci
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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