Sentenza 11 gennaio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/01/2018, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LI TT, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/07/2016 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso udito per l'imputato l'avv. Giuseppina Ferro in sostituzione dell'avv. Vincenzo Saponara, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 15 luglio 2016 la Corte di Appello di Bologna ha confermato, per quanto interessa, la sentenza del 28 novembre 2012 del Tribunale di Ravenna, in forza della quale TT LI, in qualità di legale rappresentante della Vivicom s.r.I., era stato condannato alla pena di anni tre 9 mesi tre di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in relazione agli anni d'imposta da 2005 a 2008, con revoca dei benefici in precedenza concessi e con l'irrogazione delle previste sanzioni accessorie, con recidiva reiterata.
2. Avverso la predetta decisione l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi d'impugnazione.
2.1. Col primo motivo è stata dedotta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, dal momento che il rapporto tra il LI e gli altri imprenditori italiani importatori di autovetture straniere, che in tesi avrebbero svolto solamente il ruolo di "cartiere" per favorire l'indebita creazione di credito Iva, doveva invece inquadrarsi nello schema del mandato senza rappresentanza, laddove il prospettato accordo criminoso in realtà rappresentava l'esecuzione di un contratto di commissione, con l'interposizione effettiva delle persone che avrebbero emesso le fatture considerate inesistenti, sì che non poteva parlarsi di fatturazione di operazioni soggettivamente inesistenti. Oltre a ciò il cliente finale non sceglieva assieme al LI l'autovettura da acquistare, bensì operava una mera puntuazione per un bene che doveva ancora essere individuato, ed il versamento della caparra aveva solamente la funzione di fermare l'affare. Si trattava di un contratto a formazione progressiva e comunque di una fattispecie, appunto, di interposizione reale, nella quale l'obbligazione tributaria gravava sui primi importatori, mentre al ricorrente veniva solamente ritrasferito il bene per la successiva destinazione all'acquirente italiano.
2.2. Col secondo motivo, sempre in tema di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, il ricorrente ha rilevato che la sentenza non forniva la prova della partecipazione del ricorrente alla frode tributaria, trattandosi invero dell'esecuzione del contratto di commissione, né i commissionari erano estranei alla scelta del bene da acquistare, che anzi individuavano e procuravano in specie al LI.
2.3. Col terzo motivo/ infine, quanto all'elemento soggettivo del reato, era costante l'insegnamento secondo cui la prova della cd. frode carosello non poteva risolversi in una mera presunzione di fatto, laddove in ogni caso incombeva sull'Amministrazione finanziaria la prova, in specie mancante, della consapevolezza della frode fiscale da parte dell'acquirente, atteso che al riguardo l'onere motivazionale sarebbe stato soddisfatto incongruamente dalla sola prova dell'esistenza di rapporti di amicizia tra il LI e gli altri soggetti coinvolti.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile.Osserva preliminarmente la Corte che l'esame dei motivi di ricorso può essere effettuato prendendo in considerazione sia la motivazione della sentenza impugnata sia quella della sentenza di primo grado, e ciò in quanto i giudici di merito hanno adottato decisioni e percorsi motivazionali comuni che possono essere valutati congiuntamente ai fini di una efficace ricostruzione della vicenda processuale e di una migliore comprensione delle censure del ricorrente. E' infatti appena il caso di ricordare che qualora il giudice d'appello abbia accertato e valutato, come in specie, il materiale probatorio con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado, le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella d'appello (Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Scardaccione, Rv. 197250). Invero, allorché le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (ex plurimis, Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906).
4.1. Ciò posto, il provvedimento impugnato, siccome letto in unione alla sentenza del primo Giudice ravvenate alla stregua delle considerazioni che precedono, appare esente da censura e certamente non affetto dai denunciati vizi motivazionali di cui ai tre profili denunciati, il cui esame può avvenire congiuntamente quanto ai primi due motivi, strettamente connessi. In proposito, infatti, è stato dato adeguato conto dell'articolarsi della vicenda anche sotto il profilo delle indagini svolte, che avevano preso le mosse da un'originaria ipotesi di mera evasione fiscale da parte dei titolari delle ditte AR e LI s.r.l. (i cui voluminosi giri d'affari derivanti dall'acquisto di autovetture in Germania non erano stati accompagnati da adeguati riscontri erariali, in considerazione della mancata presentazione di dichiarazioni dei redditi e dell'omesso pagamento dell'Iva, né erano sostanzialmente giustificati, stante la totale inconsistenza materiale ed organizzativa delle rispettive aziende) per giungere alla prospettazione di una fattispecie delittuosa nel cui ambito, e nelle forme della cd. frode carosello, costoro erano fittiziamente interposti nell'acquisto dei veicoli da parte dei commercianti italiani reali acquirenti, i quali in tal modo, in virtù dell'indebito maturarsi di un credito Iva a loro favore, omettevano il pagamento del dovuto al CO (laddove gli interposti, sui quali incombeva l'obbligazione, nulla comunque versavano). In particolare, e sempre ai fini di adeguata e sintetica comprensione della fattispecie sottostante, i Giudici di merito hanno ricostruito le modalità con le quali avvenivano gli acquisti di autovetture, allorché gli acquirenti italiani fornivano la provvista o comunque coprivano tutte le spese necessarie, gli interposti si recavano in Germania per ritirare le autovetture la cui scelta era avvenuta tra il commerciante italiano ed il cliente finale, senza alcun intervento ulteriore e senza che agli interposti fosse lasciato margine alcuno di discrezionalità nell'individuazione e nel ritiro dei veicoli, già determinati nel corso delle trattative (come si evinceva dal riepilogo, recato in sentenza, delle testimonianze assunte). Oltre a ciò, emergevano altresì vendite finali apparentemente sottocosto, a conferma del fatto che l'Iva sarebbe stata solamente recuperata dai commercianti italiani, e mai in realtà pagata;
nonché documentazioni, rinvenute in occasione delle perquisizioni e dei relativi sequestri, relative ad es. ai rapporti direttamente intrattenuti tra i commercianti italiani e i venditori germanici, ovvero a doppie fatture recanti contraffazione materiale delle fatture originali. Ciò posto, il ricorrente /in buona misura/ neppure si confronta col complessivo materiale istruttorio siccome rievocato ovvero con la motivazione complessivamente resa. Nulla viene infatti aggiunto quanto alla rilevata inconsistenza aziendale di AR e LI;
nulla è dedotto in relazione al rinvenimento di inequivoca documentazione attestante i diretti rapporti tra i commercianti italiani e i venditori d'Oltralpe, ovvero in ordine alle doppie fatture rintracciate nel corso delle attività d'indagine; nulla è specificamente contestato quanto alle deposizioni testimoniali puntualmente rievocate. Parte ricorrente infatti ha insistito sulla natura del rapporto come commissione e quindi come mandato senza rappresentanza, avvalorata dal fatto che i pretesi interposti erano tenuti indenni dalle spese ed era loro fornita la provvista per gli acquisti oltreconfine. A questo proposito, peraltro, non può non concordarsi con quanto osservato dai Giudici territoriali, laddove uno dei titolari delle ditte in tesi interposte era stato definito come "collaboratore-autista" in una comunicazione rivolta ad un venditore germanico, così palesando un ruolo meramente esecutivo nella vicenda;
mentre al contempo non era stata rintracciata alcuna prova del contratto di commissione. Né va sottaciuto che l'importo delle operazioni contestate era di quasi un milione e ottocentomila euro, per cui entità del genere avrebbero ragionevolmente richiesto una traccia convenzionale formale. Mentre in ogni caso, nonostante la naturale onerosità del contratto invocato di commissione, in alcun modo risulta provata l'erogazione di un compenso ovvero comunque di una provvigione in favore dei soggetti in tesi interposti. In ogni caso, peraltro, va ricordato che alla Corte non è rimesso affatto un giudizio sul dissenso, pur motivato, del ricorrente in ordine al risultato del procedimento valutativo operato dal giudice di merito. Oggetto della censura deve essere l'iter motivazionale e la connessione logica delle argomentazioni della sentenza impugnata. Ciò implica l'individuazione di un "passaggio motivazionale", che il ricorrente censura perché - a suo avviso - illogico o contraddittorio, utilizzando a tal fine anche "atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame". Come anche l'isolamento di un'affermazione della sentenza impugnata che, in quanto meramente assertiva, risulti non porsi in connessione logica nel tessuto argomentativo della motivazione dà adito ad una censura di mancanza di motivazione. Nell'una e nell'altra ipotesi però la censura di vizio di motivazione è tutta focalizzata sul testo della sentenza impugnata e sull'analisi critica della rete di connessioni logiche che legano le affermazioni di cui la motivazione si compone. Il controllo della Cassazione, in presenza di un eccepito vizio motivazionale, ha un orizzonte circoscritto e va confinato alla verifica della esistenza di un apparato argomentativo non contraddittorio né manifestamente illogico del provvedimento impugnato. Rimane comunque fermo il divieto per la Cassazione - in presenza di una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria - di una diversa valutazione delle prove, anche se plausibile. Di conseguenza, non è comunque sufficiente che alcuni atti del procedimento siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione diversa e più persuasiva di quella operata nel provvedimento impugnato;
occorre che le prove, che il ricorrente segnala a sostegno del suo assunto, siano decisive e dotate di una forza esplicativa tale da vanificare l'intero ragionamento svolto dal giudice sì da rendere illogica o contraddittoria la motivazione (cfr. in motivazione, Sez. 3, n. 14437 del 22/01/2014, C., Rv. 258700). In specie, per quanto detto ed a prescindere da ogni ulteriore considerazione, la motivazione addotta non appare certamente illogica, né comunque la diversa valutazione delle prove, in cui in realtà si sostanzia complessivamente la censura, si dimostra convincente.
4.3. In relazione infine al terzo motivo di ricorso, è stato recentemente osservato che in tema di evasione dell'IVA mediante il meccanismo delle cd. frodi carosello che, nelle operazioni di importazione di beni, sfrutta la neutralizzazione dell'IVA all'acquisto mediante l'interposizione di società cartiere, aventi il solo scopo di emettere fatture - con l'esposizione di un'imposta in realtà non versata - destinate ad essere utilizzate nella catena delle cessioni per creare crediti d'imposta inesistenti, una volta appurata l'oggettiva sussistenza della frode attraverso la ricostruzione dei passaggi in cui, in concreto, detto meccanismo si estrinseca, è insita nella stessa gestione di fatto delle società coinvolte, e conseguentemente nella regia e supervisione delle operazioni commerciali dalle stesse poste in essere, la piena consapevolezza, in capo ai soggetti agenti, del sistema fraudolento complessivo (Sez. 3, n. 18924 del 20/01/2017, Pelliccio e altri, Rv. 269903). Al riguardo, è sufficiente rievocare la piena e consapevole partecipazione dell'odierno ricorrente alla vicenda delittuosa, desumibile con certezza proprio dai meccanismi evidenziati e pienamente rievocati nelle fasi di merito, nonché dalle emergenze testimoniali se non altro in relazione all'effettività dei rapporti ed alle modalità di scelta degli autoveicoli (il Tribunale ravennate ha anche puntualmente sceverato acquisti e relative circostanze, escludendo che i pochi acquisti in qualche modo condotti in autonomia all'estero dai titolari delle "cartiere" rientrassero tra le poste contestate all'odierno ricorrente). Né va censurato il richiamo ai rapporti di amicizia esistenti tra le parti, atteso che l'intesa personale preesistente certamente favoriva la prosecuzione nel tempo dell'illecito traffico, nella piena generale consapevolezza come correttamente rappresentato.
5. Il ricorso non è in grado di varcare la soglia dell'ammissibilità, stante la manifesta infondatezza dei motivi addotti alla stregua delle considerazioni che precedono. Tenuto infine conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al