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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/07/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 7700/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 7700/2025
V.G. instaurato da
(c.f.: con l'avv. MARISA TROMBINI Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ) con l'avv. MARISA TROMBINI;
Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“a) Vita separata con obbligo di mutuo rispetto.
b) La figlia abita con il padre ed è divenuta maggiorenne, ma non è economicamente Per_1 indipendente. Il figlio , studente, è minorenne, abita ed è collocato presso la madre. Per_2
c) Ciascun genitore continuerà a provvedere direttamente al mantenimento ordinario dei figli, senza alcuna corresponsione di assegno a carico dell'uno o dell'altro genitore.
d) Considerato che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli, i signori e Pt_2 provvederanno ognuno a contribuire in misura del 50% alle spese straordinarie per i figli come Pt_1 da Protocollo del Tribunale di Brescia già noto alle parti. I conguagli dare avere tra i genitori in ordine
1 alle spese straordinarie debitamente documentate inerenti e verranno effettuati il Per_1 Per_2 giorno 10 di ogni mese con riferimento alle spese sostenute nel mese precedente.
e) Considerata l'età del figlio minore, nonché la collaborazione sinora espletata dai genitori tra loro,
i ricorrenti concordano che i figli avranno la possibilità di poter stare con ciascun genitore quando lo desiderino, compatibilmente con le loro attività scolastiche ed extrascolastiche, da concordarsi previamente con i genitori.
f) Nessun assegno di mantenimento a carico dell'uno o dell'altro coniuge, essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
g) Le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 12/05/2001, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di TOSCOLANO MADERNO, BS (atto n. 7, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse dei figli minori e maggiorenni economicamente non indipendenti e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge Parte_1 che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 26/06/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 7700/2025
V.G. instaurato da
(c.f.: con l'avv. MARISA TROMBINI Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ) con l'avv. MARISA TROMBINI;
Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“a) Vita separata con obbligo di mutuo rispetto.
b) La figlia abita con il padre ed è divenuta maggiorenne, ma non è economicamente Per_1 indipendente. Il figlio , studente, è minorenne, abita ed è collocato presso la madre. Per_2
c) Ciascun genitore continuerà a provvedere direttamente al mantenimento ordinario dei figli, senza alcuna corresponsione di assegno a carico dell'uno o dell'altro genitore.
d) Considerato che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli, i signori e Pt_2 provvederanno ognuno a contribuire in misura del 50% alle spese straordinarie per i figli come Pt_1 da Protocollo del Tribunale di Brescia già noto alle parti. I conguagli dare avere tra i genitori in ordine
1 alle spese straordinarie debitamente documentate inerenti e verranno effettuati il Per_1 Per_2 giorno 10 di ogni mese con riferimento alle spese sostenute nel mese precedente.
e) Considerata l'età del figlio minore, nonché la collaborazione sinora espletata dai genitori tra loro,
i ricorrenti concordano che i figli avranno la possibilità di poter stare con ciascun genitore quando lo desiderino, compatibilmente con le loro attività scolastiche ed extrascolastiche, da concordarsi previamente con i genitori.
f) Nessun assegno di mantenimento a carico dell'uno o dell'altro coniuge, essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
g) Le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 12/05/2001, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di TOSCOLANO MADERNO, BS (atto n. 7, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse dei figli minori e maggiorenni economicamente non indipendenti e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge Parte_1 che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 26/06/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
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