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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
- Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale in persona dei sig.ri:
- Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel. est.
- Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
- Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 10.1.2025 sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 8525/2024 pendente tra
Parte_1
c.f. C.F._1
difesa dall'avv. Valeria Gennari domicilio eletto: Genova via XX settembre 40/3 presso lo studio del difensore
E
CP_1
( c.f. ) C.F._2
contumace
1 Con l'intervento dell' Controparte_2
avente ad oggetto separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
entrambe le parti:
- La ricorrente: come all'udienza del 9.1.2025
- Il P.M. come da parere del 27.9.2024
P R E M E S S O
Con il ricorso introduttivo ( da ora anche la ricorrente o la Parte_1 moglie ) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza le seguenti circostanze:
- Di avere contratto matrimonio a Tunisi, in data 22.6.2021, con
[...]
; CP_1
- Che il matrimonio è stato trascritto a Genova dove i coniugi hanno stabilito la casa coniugale
- Che dall'unione non sono nati figli
- Che il marito ha alternato condotte di assoluto disinteresse ad altre connotate da aggressività fisica e verbale, sovente ingiuriandola.
Sulla base di tali premesse chiedeva l'adozione in via cautelare di ordine di protezione e, nel merito, la pronuncia di separazione giudiziale con addebito al marito, oltre la condanna dell'uomo al risarcimento danni.
Con vittoria delle spese
Con la prima memoria ex art. 437 bis. 17 cpc il difensore del ricorrente, dando atto della emissione di ordine di protezione, chiedeva al Collegio la proroga a dodici mesi della durata, stabilita in mesi sei, nonché confermava le altre conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
( da ora anche il marito ) non si costituiva e, stante il rituale e CP_1
2 tempestivo perfezionamento della notifica degli atti introduttivi, veniva dichiarato contumace all'udienza del 9.1.2025.
In occasione della medesima udienza la ricorrente, comparsa personalmente, dichiarava di rinunciare alla domande di addebito e di risarcimento danni.
Poiché la causa, in conseguenza di tali rinunce, non richiedeva lo svolgimento di attività istruttoria alla medesima udienza il giudice invitava il difensore della ricorrente a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Il difensore del ricorrente concludeva come da ricorso e memoria ex art. 473 bis. 17 cpc, previa esclusione delle domande di addebito e di risarcimento danni.
Ciò premesso,
O S S E R V A
Sebbene contratto all'estero tra cittadina italiana e cittadino di stato non appartenente all'unione europea, sussiste nel caso specifico la giurisdizione italiana attesa la residenza abituale dei coniugi in territorio italiano ( doc. 2 allegato al ricorso ), giusta la previsione dell'art. 3 reg. CE n. 1111/2019 che, a partire dall'1.8.2022, ha sostituito, senza sostanziali innovazioni nella materia matrimoniale, il reg. CE n. 2201/2003 sul quale si è formata la consolidata giurisprudenza di merito ( cfr. ex multis Trib. Foggia n. 358/2023; Trib. Monza n. 3001/2018; Trib. Parma n. 7/2017 ) attributiva, in casi identici, della giurisdizione del giudice italiano. E' appena il caso di precisare che detti regolamenti sono applicabili anche quando i coniugi siano cittadini di stati terzi ( cfr. CGUE 29.11.2007 sentenza C-68/07 ).
Alla domanda di separazione si applica il diritto italiano luogo di residenza abituale dei coniugi al momento della presentazione della domanda di separazione ( art. 5 Reg. EU 1259/2010 ).
Deve in primo luogo essere accolta la domanda di separazione: la convivenza è di fatto già cessata e, in conseguenza dalla intollerabilità della convivenza, la ricorrente ha addirittura chiesto e ottenuto ordine di protezione con cui è stato imposto al marito, peraltro rimasto contumace, il divieto di
3 avvicinamento alla moglie.
Sussistono pertanto i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. perché il Tribunale dichiari la separazione.
Con ordinanza in data 5.11.2024 questo Tribunale ha poi emesso ordine di protezione prescrivendo al marito, tra l'altro, il divieto di avvicinarsi alla moglie e ai luoghi da questa frequentati per la durata di mesi sei.
La ricorrente ha chiesto la proroga fino a 12 mesi della misura;
ed in effetti, in considerazione della condizione di fragilità della ricorrente, quale documentata attraverso la documentazione in atti, e tenuto conto della stessa potrà, da qui a sei mesi, proporre ricorso per ottenere il divorzio, ciò che potrebbe creare nuovi motivi di tensione tra le parti, si ritengono sussistere i gravi motivi che giustificano la proroga della misura.
In mancanza di figli e di altre domande ( le domande di addebito e di risarcimento danni sono state infatti oggetto di rinuncia ) niente altro deve essere deciso.
In mancanza di soccombenza niente deve essere disposto in ordine alle spese.
PQM
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale definitivamente pronunciando,
DICHIARA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1 legati da matrimonio celebrato con in Tunisia in data 22.6.2021 ( trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Genova al n. 340 parte II serie C anno 2021 ) autorizzandoli a vivere separati.
DISPONE la proroga di altri mesi sei rispetto alla data di scadenza originaria dell'ordine di protezione, e di tutte le condizioni ivi previste, emesso a tutela di da questo Tribunale in data 5.11.2024 Parte_1
SPESE irripetibili
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Genova per le annotazioni e le
4 ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Genova nella sopra richiamata camera di consiglio del 10.1.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
- Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale in persona dei sig.ri:
- Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel. est.
- Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
- Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 10.1.2025 sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 8525/2024 pendente tra
Parte_1
c.f. C.F._1
difesa dall'avv. Valeria Gennari domicilio eletto: Genova via XX settembre 40/3 presso lo studio del difensore
E
CP_1
( c.f. ) C.F._2
contumace
1 Con l'intervento dell' Controparte_2
avente ad oggetto separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
entrambe le parti:
- La ricorrente: come all'udienza del 9.1.2025
- Il P.M. come da parere del 27.9.2024
P R E M E S S O
Con il ricorso introduttivo ( da ora anche la ricorrente o la Parte_1 moglie ) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza le seguenti circostanze:
- Di avere contratto matrimonio a Tunisi, in data 22.6.2021, con
[...]
; CP_1
- Che il matrimonio è stato trascritto a Genova dove i coniugi hanno stabilito la casa coniugale
- Che dall'unione non sono nati figli
- Che il marito ha alternato condotte di assoluto disinteresse ad altre connotate da aggressività fisica e verbale, sovente ingiuriandola.
Sulla base di tali premesse chiedeva l'adozione in via cautelare di ordine di protezione e, nel merito, la pronuncia di separazione giudiziale con addebito al marito, oltre la condanna dell'uomo al risarcimento danni.
Con vittoria delle spese
Con la prima memoria ex art. 437 bis. 17 cpc il difensore del ricorrente, dando atto della emissione di ordine di protezione, chiedeva al Collegio la proroga a dodici mesi della durata, stabilita in mesi sei, nonché confermava le altre conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
( da ora anche il marito ) non si costituiva e, stante il rituale e CP_1
2 tempestivo perfezionamento della notifica degli atti introduttivi, veniva dichiarato contumace all'udienza del 9.1.2025.
In occasione della medesima udienza la ricorrente, comparsa personalmente, dichiarava di rinunciare alla domande di addebito e di risarcimento danni.
Poiché la causa, in conseguenza di tali rinunce, non richiedeva lo svolgimento di attività istruttoria alla medesima udienza il giudice invitava il difensore della ricorrente a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Il difensore del ricorrente concludeva come da ricorso e memoria ex art. 473 bis. 17 cpc, previa esclusione delle domande di addebito e di risarcimento danni.
Ciò premesso,
O S S E R V A
Sebbene contratto all'estero tra cittadina italiana e cittadino di stato non appartenente all'unione europea, sussiste nel caso specifico la giurisdizione italiana attesa la residenza abituale dei coniugi in territorio italiano ( doc. 2 allegato al ricorso ), giusta la previsione dell'art. 3 reg. CE n. 1111/2019 che, a partire dall'1.8.2022, ha sostituito, senza sostanziali innovazioni nella materia matrimoniale, il reg. CE n. 2201/2003 sul quale si è formata la consolidata giurisprudenza di merito ( cfr. ex multis Trib. Foggia n. 358/2023; Trib. Monza n. 3001/2018; Trib. Parma n. 7/2017 ) attributiva, in casi identici, della giurisdizione del giudice italiano. E' appena il caso di precisare che detti regolamenti sono applicabili anche quando i coniugi siano cittadini di stati terzi ( cfr. CGUE 29.11.2007 sentenza C-68/07 ).
Alla domanda di separazione si applica il diritto italiano luogo di residenza abituale dei coniugi al momento della presentazione della domanda di separazione ( art. 5 Reg. EU 1259/2010 ).
Deve in primo luogo essere accolta la domanda di separazione: la convivenza è di fatto già cessata e, in conseguenza dalla intollerabilità della convivenza, la ricorrente ha addirittura chiesto e ottenuto ordine di protezione con cui è stato imposto al marito, peraltro rimasto contumace, il divieto di
3 avvicinamento alla moglie.
Sussistono pertanto i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. perché il Tribunale dichiari la separazione.
Con ordinanza in data 5.11.2024 questo Tribunale ha poi emesso ordine di protezione prescrivendo al marito, tra l'altro, il divieto di avvicinarsi alla moglie e ai luoghi da questa frequentati per la durata di mesi sei.
La ricorrente ha chiesto la proroga fino a 12 mesi della misura;
ed in effetti, in considerazione della condizione di fragilità della ricorrente, quale documentata attraverso la documentazione in atti, e tenuto conto della stessa potrà, da qui a sei mesi, proporre ricorso per ottenere il divorzio, ciò che potrebbe creare nuovi motivi di tensione tra le parti, si ritengono sussistere i gravi motivi che giustificano la proroga della misura.
In mancanza di figli e di altre domande ( le domande di addebito e di risarcimento danni sono state infatti oggetto di rinuncia ) niente altro deve essere deciso.
In mancanza di soccombenza niente deve essere disposto in ordine alle spese.
PQM
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale definitivamente pronunciando,
DICHIARA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1 legati da matrimonio celebrato con in Tunisia in data 22.6.2021 ( trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Genova al n. 340 parte II serie C anno 2021 ) autorizzandoli a vivere separati.
DISPONE la proroga di altri mesi sei rispetto alla data di scadenza originaria dell'ordine di protezione, e di tutte le condizioni ivi previste, emesso a tutela di da questo Tribunale in data 5.11.2024 Parte_1
SPESE irripetibili
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Genova per le annotazioni e le
4 ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Genova nella sopra richiamata camera di consiglio del 10.1.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
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