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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 19/02/2026, n. 2914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2914 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2914/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CICCARELLA ANTONELLA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20333/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marano Di Napoli - Corso Umberto 80016 Marano Di Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4588 IMU 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2465/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti
Ricorrente: chiede l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'avviso di liquidazione impugnato, con vittoria di spese. Resistente: chiede il rigetto del ricorso, confermando la legittimità dell'atto impugnato e la condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio.
Svolgimento del processo
Ricorrente_1Parte ricorrente impugnava l'intimazione ad adempiere n. 20250048220890071038474 notificata in data 15 ottobre 2025, limitatamente all'avviso di accertamento n. 4588 relativo ad IMU anno d'imposta 2015, per l'importo di euro 2.044, riferito alla Nominativo_1posizione della de cuius , della quale egli agisce quale erede.
Deduceva l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto, la decadenza dal potere impositivo e l'intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni amministrative tributarie.
Si costituivano gli enti resistenti chiedendo il rigetto del ricorso e producendo la documentazione attestante la rituale notifica dell'avviso di accertamento n. 4588 avvenuta in data 4 gennaio 2021.
All'udienza del 9 febbraio 2026 la Corte, all'esito della discussione, decideva come da dispositivo riservandosi per la motivazione.
Motivi della decisione
Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti di cui appresso.
Va, in primo luogo, evidenziato che le contestazioni possono investire esclusivamente il procedimento di riscossione ed, in particolare, l'intimazione di pagamento stessa (atto autonomamente impugnabile) per vizi propri, nonché i vizi attinenti la notifica dell'atto presupposto, in questo caso le cartelle di pagamento.
Dalla documentazione in atti risulta provata la regolare notifica dell'avviso di accertamento n. 4588 IMU 2015 in data 4 gennaio 2021, come attestato dall'avviso di ricevimento prodotto dagli enti resistenti, con spedizione di AR debitamente sottoscritta presso l'indirizzo di residenza della contribuente.
La notifica è tempestiva rispetto al termine decadenziale previsto dall'art. 1, comma 161, L. 296/2006, tenuto conto della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale Covid. Ne consegue l'infondatezza delle censure relative alla pretesa estinzione del potere impositivo e alla dedotta omissione di notifica.
È invece fondata la doglianza relativa alle sanzioni.
L'art. 8 del D.lgs. 472/1997 stabilisce espressamente che l'obbligazione al pagamento delle sanzioni amministrative tributarie non si trasmette agli eredi. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che l'erede risponde esclusivamente del tributo e degli interessi, restando escluse le sanzioni, in quanto aventi natura personale. le sanzioni amministrative tributarie non si trasmettono agli eredi, diversamente dall'imposta e interessi ( cfr. Cass. civ. n. 9094/2017; Cass. civ. n. 6506/2019; Cass. civ. n. 27618/2018; Cass. civ. n. 9448/2021).
Tutte affermano che l'art. 8 D.lgs. 472/1997 opera automaticamente, senza necessità di specifica istanza: l'erede risponde solo del tributo e degli interessi.
Nel caso di specie il ricorrente agisce nella qualità di erede della contribuente originaria;
pertanto la pretesa sanzionatoria deve essere annullata, restando dovuti il tributo e gli accessori di legge.
Il ricorso va dunque rigettato quanto all'imposta ed accolto limitatamente alle sanzioni.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla le sanzioni irrogate, confermando per il resto la pretesa tributaria.Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Napoli, 9 febbraio 2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CICCARELLA ANTONELLA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20333/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marano Di Napoli - Corso Umberto 80016 Marano Di Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4588 IMU 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2465/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti
Ricorrente: chiede l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'avviso di liquidazione impugnato, con vittoria di spese. Resistente: chiede il rigetto del ricorso, confermando la legittimità dell'atto impugnato e la condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio.
Svolgimento del processo
Ricorrente_1Parte ricorrente impugnava l'intimazione ad adempiere n. 20250048220890071038474 notificata in data 15 ottobre 2025, limitatamente all'avviso di accertamento n. 4588 relativo ad IMU anno d'imposta 2015, per l'importo di euro 2.044, riferito alla Nominativo_1posizione della de cuius , della quale egli agisce quale erede.
Deduceva l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto, la decadenza dal potere impositivo e l'intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni amministrative tributarie.
Si costituivano gli enti resistenti chiedendo il rigetto del ricorso e producendo la documentazione attestante la rituale notifica dell'avviso di accertamento n. 4588 avvenuta in data 4 gennaio 2021.
All'udienza del 9 febbraio 2026 la Corte, all'esito della discussione, decideva come da dispositivo riservandosi per la motivazione.
Motivi della decisione
Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti di cui appresso.
Va, in primo luogo, evidenziato che le contestazioni possono investire esclusivamente il procedimento di riscossione ed, in particolare, l'intimazione di pagamento stessa (atto autonomamente impugnabile) per vizi propri, nonché i vizi attinenti la notifica dell'atto presupposto, in questo caso le cartelle di pagamento.
Dalla documentazione in atti risulta provata la regolare notifica dell'avviso di accertamento n. 4588 IMU 2015 in data 4 gennaio 2021, come attestato dall'avviso di ricevimento prodotto dagli enti resistenti, con spedizione di AR debitamente sottoscritta presso l'indirizzo di residenza della contribuente.
La notifica è tempestiva rispetto al termine decadenziale previsto dall'art. 1, comma 161, L. 296/2006, tenuto conto della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale Covid. Ne consegue l'infondatezza delle censure relative alla pretesa estinzione del potere impositivo e alla dedotta omissione di notifica.
È invece fondata la doglianza relativa alle sanzioni.
L'art. 8 del D.lgs. 472/1997 stabilisce espressamente che l'obbligazione al pagamento delle sanzioni amministrative tributarie non si trasmette agli eredi. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che l'erede risponde esclusivamente del tributo e degli interessi, restando escluse le sanzioni, in quanto aventi natura personale. le sanzioni amministrative tributarie non si trasmettono agli eredi, diversamente dall'imposta e interessi ( cfr. Cass. civ. n. 9094/2017; Cass. civ. n. 6506/2019; Cass. civ. n. 27618/2018; Cass. civ. n. 9448/2021).
Tutte affermano che l'art. 8 D.lgs. 472/1997 opera automaticamente, senza necessità di specifica istanza: l'erede risponde solo del tributo e degli interessi.
Nel caso di specie il ricorrente agisce nella qualità di erede della contribuente originaria;
pertanto la pretesa sanzionatoria deve essere annullata, restando dovuti il tributo e gli accessori di legge.
Il ricorso va dunque rigettato quanto all'imposta ed accolto limitatamente alle sanzioni.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla le sanzioni irrogate, confermando per il resto la pretesa tributaria.Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Napoli, 9 febbraio 2026