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Sentenza 13 giugno 2024
Sentenza 13 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/06/2024, n. 23743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23743 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: CI DR nato a [...] il [...] CI IA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE di APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATI-0 E CONSIDERATO IN DIRMO 1. La Corte di appello di Brescia confermava la condanna di LE SE e MA IE per il reato di riciclaggio. Si contestava agli stessi di avere attivato delle carte prepagate, affidate agli autori dei reati di trasferimento fraudolento di valori, Penale Sent. Sez. 2 Num. 23743 Anno 2024 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 07/05/2024 emissioni di fatture per operazioni inesistenti, evasione fiscale, indebito utilizzo di carte di credito ed autoriciclaggio, sulle quali venivano raccolte le somme provento di tali reati. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di MA IE che deduceva: 2.1. vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero dovuto essere riconosciute, tenendo conto del comportamento processuale collaborativo del ricorrente, della scelta di un rito deflattivo, oltre che delle condizioni personali dello stesso (stato di salute, disoccupazione, scarsa scolarizzazione e problematicità del contesto familiare e sociale di provenienza). 2.1.1. La doglíanza è manifestamente infondata. La Corte d'appello, con motivazione ineccepibile, rilevava che gli elementi addotti dalla difesa -ovvero lo stato di salute, la mancanza di una attuale occupazione e la condizione familiare - non fossero idonei a consentire il riconoscimento del beneficio invocato. Veniva rilevato con valutazione di merito logica, aderente alle emergenze processuali e non rivisitabile in Cassazione, che le condizioni di salute del ricorrente non erano invalidanti, che non vi era una situazione di indigenza e che il suo nucleo familiare era "regolare" (pag.35 della sentenza impugnata). 3.Ricorreva per cassazione anche il difensore di LE SE che deduceva: 3.1. violazione di legge (art. 648-bis cod. pen.): il reato presupposto che era stato identificato in una molteplicità di fattispecie concorrenti, senza alcuna specificazione circa la concreta provenienza dei fondi illeciti transitati sulla carta intestata al ricorrente;
inoltre non sarebbe stata valutata la riconducibilità della condotta contestata alla fattispecie del trasferimento fraudolento di valori;
3.1.1. Contrariamente a quanto dedotto emergeva con chiarezza dalla valutazione conforme effettuata dai giudici di entrambi i gradi di merito, che il ricorrente avesse svolto un'attività funzionale alla dissimulazione della provenienza illecita del denaro riversato sulle carte prepagate, aperte dal ricorrente per favorire la veicolazione delle somme provento dei reati. Quanto alla contestazione relativa alla indeterminatezza del reato presupposto, il collegio ribadisce che integra il delitto di riciclaggio la condotta idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di una rilevante somma di denaro, qualora, per il luogo e le modalità dell'occultamento, possa ritenersi certa la sua provenienza illecita, non essendo necessario, a tal fine, l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, della sua esatta tipologia e dei suoi autori, posto che il giudice può affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (Sez. 2, Sentenza n. 16012 del 14/03/2023, Scordamaglia, Rv. 284522 - 01). 2 L'estensore 3.1. Violazione di legge (art. 131-bis cod. pen.): non sarebbe stata valutata la possibilità di riconoscere la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. in relazione al reato di riciclaggio, ove diversamente qualificato. 3.1.1. La doglianza è manifestamente infondata in quanto il reato di riciclaggio contestato, correttamente qualificato, non consente l'applicazione del beneficio richiesto. 3.2. Violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero dovuto essere riconosciute in ragione della personalità del ricorrente e del suo atteggiamento processuale. La doglianza è manifestamente infondata in quanto in coerenza con la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione la Corte d'appello rilevava l'assenza di elementi positivi idonei a consentire al riconoscimento del beneficio (pag. 38 della sentenza impugnata). 2.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 7 maggio 2024 Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATI-0 E CONSIDERATO IN DIRMO 1. La Corte di appello di Brescia confermava la condanna di LE SE e MA IE per il reato di riciclaggio. Si contestava agli stessi di avere attivato delle carte prepagate, affidate agli autori dei reati di trasferimento fraudolento di valori, Penale Sent. Sez. 2 Num. 23743 Anno 2024 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 07/05/2024 emissioni di fatture per operazioni inesistenti, evasione fiscale, indebito utilizzo di carte di credito ed autoriciclaggio, sulle quali venivano raccolte le somme provento di tali reati. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di MA IE che deduceva: 2.1. vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero dovuto essere riconosciute, tenendo conto del comportamento processuale collaborativo del ricorrente, della scelta di un rito deflattivo, oltre che delle condizioni personali dello stesso (stato di salute, disoccupazione, scarsa scolarizzazione e problematicità del contesto familiare e sociale di provenienza). 2.1.1. La doglíanza è manifestamente infondata. La Corte d'appello, con motivazione ineccepibile, rilevava che gli elementi addotti dalla difesa -ovvero lo stato di salute, la mancanza di una attuale occupazione e la condizione familiare - non fossero idonei a consentire il riconoscimento del beneficio invocato. Veniva rilevato con valutazione di merito logica, aderente alle emergenze processuali e non rivisitabile in Cassazione, che le condizioni di salute del ricorrente non erano invalidanti, che non vi era una situazione di indigenza e che il suo nucleo familiare era "regolare" (pag.35 della sentenza impugnata). 3.Ricorreva per cassazione anche il difensore di LE SE che deduceva: 3.1. violazione di legge (art. 648-bis cod. pen.): il reato presupposto che era stato identificato in una molteplicità di fattispecie concorrenti, senza alcuna specificazione circa la concreta provenienza dei fondi illeciti transitati sulla carta intestata al ricorrente;
inoltre non sarebbe stata valutata la riconducibilità della condotta contestata alla fattispecie del trasferimento fraudolento di valori;
3.1.1. Contrariamente a quanto dedotto emergeva con chiarezza dalla valutazione conforme effettuata dai giudici di entrambi i gradi di merito, che il ricorrente avesse svolto un'attività funzionale alla dissimulazione della provenienza illecita del denaro riversato sulle carte prepagate, aperte dal ricorrente per favorire la veicolazione delle somme provento dei reati. Quanto alla contestazione relativa alla indeterminatezza del reato presupposto, il collegio ribadisce che integra il delitto di riciclaggio la condotta idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di una rilevante somma di denaro, qualora, per il luogo e le modalità dell'occultamento, possa ritenersi certa la sua provenienza illecita, non essendo necessario, a tal fine, l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, della sua esatta tipologia e dei suoi autori, posto che il giudice può affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (Sez. 2, Sentenza n. 16012 del 14/03/2023, Scordamaglia, Rv. 284522 - 01). 2 L'estensore 3.1. Violazione di legge (art. 131-bis cod. pen.): non sarebbe stata valutata la possibilità di riconoscere la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. in relazione al reato di riciclaggio, ove diversamente qualificato. 3.1.1. La doglianza è manifestamente infondata in quanto il reato di riciclaggio contestato, correttamente qualificato, non consente l'applicazione del beneficio richiesto. 3.2. Violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero dovuto essere riconosciute in ragione della personalità del ricorrente e del suo atteggiamento processuale. La doglianza è manifestamente infondata in quanto in coerenza con la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione la Corte d'appello rilevava l'assenza di elementi positivi idonei a consentire al riconoscimento del beneficio (pag. 38 della sentenza impugnata). 2.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 7 maggio 2024 Il Presidente