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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 3433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3433 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2782 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Veronica Di Parte_1
RD e domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Venafro (IS) via Matteo Giuseppe n. 5 Appellante
E
in persona Controparte_1 del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura in Roma via dei Portoghesi n. 12 Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2242/2023 del Tribunale di Roma pubblicata in data 8/5/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 23/10/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. , premesso di aver ottenuto in via giudiziale il riconoscimento del Parte_1 proprio diritto al pagamento da parte del datore di lavoro
[...]
(d'ora in poi anche solo “ ”) Controparte_1 CP_1 dell'indennità di posizione minima contrattuale, ha adito il Tribunale di Roma al fine di ottenere nei confronti dell'indicato datore di lavoro ingiunzione di pagamento della somma di € 27.446,41 per il periodo 11/04/2017 - 31/07/2022, nonché l'adeguamento della retribuzione di posizione fissa contrattuale quale incaricato di ex-modulo funzionale ai sensi del d.p.r. 384/90 a partire dal mese di agosto 2022. 1.1. In accoglimento del proposto ricorso monitorio, il Tribunale di Roma ha emesso il decreto ingiuntivo n. 5617/2022. 1.2. Il Policlinico ha proposto opposizione al citato decreto ingiuntivo, lamentando in sintesi l'infondatezza della pretesa creditoria avendo la sentenza n. 2548/2022 del Tribunale di Roma riconosciuto in favore del dott. la retribuzione minima Pt_1 contrattuale unicamente con riguardo al periodo di tempo aprile 2012/aprile 2017, e rassegnando le seguenti conclusioni: “nel merito, in accoglimento del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, revocare e rigettare il decreto ingiuntivo in epigrafe indicato, emesso nei confronti dell'Azienda rappresentata, per carenza dei presupposti del credito azionato e per infondatezza in fatto ed in diritto dello stesso, con conseguente rigetto di ogni domanda proposta dal Dott. ; nel merito, in Parte_1 accoglimento del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, revocare, annullare e dichiarare illegittimo ed inefficace il decreto ingiuntivo in epigrafe indicato, emesso nei confronti dell , con conseguente rigetto di ogni domanda proposta dal CP_1
Dott. nei confronti del medesimo Ente, in quanto inammissibile e Parte_1 infondata in fatto e in diritto;
nel merito, in accoglimento del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, dichiarare illegittimo, inefficace e nullo il decreto ingiuntivo in epigrafe indicato, emesso nei confronti dell rappresentata e, per l'effetto, CP_1 dichiarare non dovuti tutti gli importi richiesti, rigettando ogni domanda proposta da controparte;
nel merito, in accoglimento del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, revocare il decreto ingiuntivo in epigrafe indicato, emesso nei confronti dell rappresentata, per difetto di allegazione e di prova documentale, con CP_1 conseguente rigetto di ogni domanda proposta dal Dott. ; sempre in Parte_1 accoglimento del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, in via subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi in cui venisse accertato il diritto del Dott.
[...]
a percepire delle somme in relazione a quanto dedotto nel ricorso per decreto Pt_1 ingiuntivo per cui è opposizione, ridurre comunque le pretese di controparte poiché erronee, ultronee e non provate, anche a seguito della rideterminazione delle somme per capitale e interessi se dovuti;
7. condannare, in ogni caso, il Dott. al Parte_1 pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi a favore dell;
in subordine, compensare integralmente le spese del giudizio;
...”. CP_1
1.3. Nella resistenza di , il Tribunale di Roma ha così statuito: “in Parte_1 accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo emesso in data 29.08.2022, n. 5617/2022 (RG n. 26795/2022), (notificato in data 16.09.2022), accertando la
2 correlativa insussistenza della pretesa creditoria ivi azionata;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali, liquidate complessivamente in € 2.008,00 oltre alla rifusione delle spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.; …”.
1.3.1. Il primo giudice ha ritenuto fondata l'opposizione affermando il difetto del presupposto della sussistenza di un diritto di credito certo, liquido ed esigibile, evidenziando come la sentenza n. 2548/2022 del Tribunale di Roma avesse limitato temporalmente il diritto al pagamento di quanto richiesto dal per il Parte_1 periodo dal 10/04/2012 al 10/04/2017.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello , lamentando l'errata Parte_1 valutazione ad opera del primo giudice delle produzioni documentali in atti, unita all'errata applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., nonché l'omessa pronuncia in ordine alla domanda di condanna dell al CP_1 pagamento dell'adeguamento stipendiale dal mese di agosto 2022. 2.1. Si è costituita in giudizio l' Controparte_2
resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
[...]
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
4. Con il primo motivo la parte appellante censura l'errata valutazione delle prove documentali nonché l'errata applicazione del principio di non contestazione.
4.1. In particolare, sostiene che: i) la sentenza n. 2548/2022 ha Parte_1 cristallizzato il diritto dell'appellante alla corresponsione della retribuzione di posizione fissa minima contrattuale, riconoscendola - con statuizione non impugnata - solo in ragione del ruolo ricoperto dal sanitario di dirigente incaricato di struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990, a prescindere dai periodi di riferimento e dal conferimento dell'incarico, ossia dal febbraio 2001; ii) nella quantificazione della somma dovuta vi è stato un semplice errore di calcolo per il quale ha interposto appello;
iii) la pretesa creditoria risulta, pertanto, Pt_1 fondata su prova scritta, costituita dallo stato di servizio, dalla delibera n. 258/2001 mai revocata, dalle buste paga e da ogni altra documentazione in atti;
iv) tutte le allegazioni dell'appellato non sono state in alcun modo contestate, come pure non sono stati contestati i conteggi;
v) il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione all'interno del quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma deve esaminare il merito della controversia con i poteri della cognizione piena.
4.2. Premesso che, invero, “L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7020 3 del 12/03/2019), occorre dare atto che la sentenza del Tribunale di Roma n. 2548/2022 ha affermato che: i) l'azienda resistente non ha efficacemente contestato lo svolgimento da parte del ricorrente delle mansioni relative al ruolo di responsabile del Modulo organizzativo di Diagnostica Ecografica conferito con delibera 258/01, specificate al punto 4 del ricorso e documentata in atti;
né risulta che la predetta delibera sia stata modificata e/o revocata;
neppure risulta dedotto da parte convenuta che altri ricoprano oggi l'incarico al posto del di Vico, né che sia stata avviata la selezione per l'attribuzione di detta funzione, che comunque non si deduce essere stata soppressa;
ii) la delibera prevede espressamente la corresponsione in favore del della retribuzione ex art. 27, c. 1, lett. b), che Pt_1 viene rivendicata in questa sede ed è stata versata dalla resistente limitatamente al periodo 2001-2003; iii) nelle tabelle degli artt. 37 ss. CCNL 2008 il dirigente ex modulo funzionale D.P.R. 384/90 è stato inserito nella medesima posizione economica del dirigente con incarico di struttura semplice;
iv) sussistono dunque, anche alla luce dei chiarimenti forniti dall' , elementi sufficienti all'accoglimento Tes_1 della domanda, sussistendo il diritto del alla corresponsione dell'indennità Pt_1 di retribuzione di posizione minima contrattuale prevista per il dirigente incaricato di struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 non corrisposta.
4.3. Pertanto, la retribuzione di posizione minima contrattuale è stata direttamente ricollegata esclusivamente all'incarico svolto, con statuizione peraltro non impugnata e vincolante, con efficacia di giudicato esterno, anche ai fini del presente giudizio.
4.4. Nello specifico, il riconoscimento economico non è stato limitato al periodo dal 10/04/2012 al 10/04/2017, bensì accertato sin dal 2008 fino a luglio 2019 (quando poi è stato depositato il ricorso e introdotto il giudizio dal medico per la regolarizzazione retributiva). L'accoglimento poi dell'eccezione di prescrizione ha escluso la condanna per il periodo anteriore al mese di aprile 2012. Quindi, Pt_1 ha impugnato la citata sentenza lamentando la mancata condanna per il
[...] periodo maggio 2017 – luglio 2019 e la mancata considerazione di un atto interruttivo del 2013 per i crediti relativi a marzo 2011 – aprile 2012. 4.5. La citata sentenza n. 2548/2022 è stata oggetto di parziale riforma con la pronuncia n. 1988/2025 della Corte di appello di Roma. La pretesa economica, infatti, è stata integralmente accolta anche in relazione al periodo dal maggio 2017 a luglio 2019 nonché, valorizzando la nota di diffida del 5 ottobre 2013, per il periodo dal marzo 2011 al 9 aprile 2012. 4.6. Va rilevato, infatti, che il ricorrente, già nel giudizio di primo grado del presente procedimento, alla luce del gravame pendente (poi decisosi nel senso che si è visto), ha rinunciato parzialmente al credito ingiunto col monitorio di € 9.108,14 per il periodo da aprile 2017 a luglio 2019, insistendo per la condanna dell' al CP_1 pagamento di € 18.338,31 a titolo di retribuzione di posizione fissa minima contrattuale spettantegli per il residuo periodo da agosto 2019 a luglio 2022.
4 4.7. Sul tema può essere richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale per cui “Quando due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto in merito ad una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato precludono l'esame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo” (Cass. Sez. 6, 30/09/2020, n. 20816, Rv. 659308 - 01).
4.8. Nel caso di specie, dunque, non può più essere messa in discussione la statuizione per cui il riconoscimento della retribuzione di posizione minima contrattuale sia direttamente ed esclusivamente ricollegato all'incarico di responsabile del Modulo organizzativo di Diagnostica Ecografica conferito con delibera 258/01, al quale deve essere riconosciuta la retribuzione ex art. 27, c. 1, lett. b).
4.9. L'originario ricorrente ha, quindi, dedotto di aver continuato a svolgere le medesime mansioni anche per il periodo successivo e la circostanza non è stata contestata in maniera specifica dalla resistente, risultando così accertato il fatto costitutivo della pretesa economica azionata.
4.10. Non possono, infine, trovare accoglimento le deduzioni del relative CP_1 all'incarico professionale di alta specializzazione (FAS. CI) conferito al con Pt_1 delibera n. 706/2017. In primo luogo, l'appellata si è limitata meramente a indicare l'attribuzione dell'incarico senza argomentare in maniera specifica la rilevanza ai fini del decidere. In secondo luogo, come evidenziato correttamente dall'appellante, all'incarico di alta specializzazione è correlata una componente variabile della retribuzione, autonoma ed indipendente, che, come tale, non incide sulla retribuzione fissa del , che ha agito proprio al fine di una regolarizzazione di Pt_1 quest'ultima.
5. Con il secondo motivo di gravame parte appellante lamenta l'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado sulla domanda di adeguamento stipendiale a far data dal mese di agosto 2022. 5.1. Il giudice di primo grado non ha accolto la domanda in quanto avente ad oggetto una somma priva dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità.
5.2. La statuizione di rigetto merita di essere condivisa.
5.3. Infatti, dalle considerazioni espresse con riferimento al primo motivo di impugnazione, si evince come il riconoscimento della componente retributiva invocata sia intrinsecamente correlata allo svolgimento delle mansioni indicate. In altre parole, la qualifica di responsabile ex modulo rappresenta il presupposto necessario (e sufficiente) ai fini della spettanza della posizione minima contrattuale.
5.4. Appare, di conseguenza, evidente che non possa trovare accoglimento la condanna richiesta all'adeguamento pro futuro della retribuzione da agosto 2022 in 5 poi. L'incarico potrebbe, infatti, subire modifiche o alterne vicende che potrebbero determinare il venir meno del presupposto del beneficio economico.
5.5. Il secondo motivo d'impugnazione deve, dunque, essere rigettato.
6. Per quanto sin qui esposto, l'appello va parzialmente accolto, con condanna dell' al pagamento in favore Controparte_1 di della somma di € 18.338,31 a titolo di retribuzione di posizione Parte_1 fissa per il periodo agosto 2019-luglio 2022, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, come per legge.
7. L'esito complessivo della lite e la parziale soccombenza reciproca giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura di un terzo: la restante parte va posta a carico dell'odierna appellata, essendo emersa la fondatezza sostanziale della pretesa creditoria dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto confermata, condanna l Controparte_1
a corrispondere in favore di la somma di €
[...] Parte_1
18.338,31 a titolo di retribuzione di posizione fissa per il periodo agosto 2019-luglio 2022, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Compensa per un terzo le spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida per l'intero per il primo in € 2.700,00 e per il secondo in € 2.400,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, ponendo la restante parte a carico dell appellata con distrazione. CP_1
Roma, 23/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Gianmarco Salera, Magistrato ordinario in tirocinio.
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Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2782 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Veronica Di Parte_1
RD e domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Venafro (IS) via Matteo Giuseppe n. 5 Appellante
E
in persona Controparte_1 del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura in Roma via dei Portoghesi n. 12 Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2242/2023 del Tribunale di Roma pubblicata in data 8/5/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 23/10/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. , premesso di aver ottenuto in via giudiziale il riconoscimento del Parte_1 proprio diritto al pagamento da parte del datore di lavoro
[...]
(d'ora in poi anche solo “ ”) Controparte_1 CP_1 dell'indennità di posizione minima contrattuale, ha adito il Tribunale di Roma al fine di ottenere nei confronti dell'indicato datore di lavoro ingiunzione di pagamento della somma di € 27.446,41 per il periodo 11/04/2017 - 31/07/2022, nonché l'adeguamento della retribuzione di posizione fissa contrattuale quale incaricato di ex-modulo funzionale ai sensi del d.p.r. 384/90 a partire dal mese di agosto 2022. 1.1. In accoglimento del proposto ricorso monitorio, il Tribunale di Roma ha emesso il decreto ingiuntivo n. 5617/2022. 1.2. Il Policlinico ha proposto opposizione al citato decreto ingiuntivo, lamentando in sintesi l'infondatezza della pretesa creditoria avendo la sentenza n. 2548/2022 del Tribunale di Roma riconosciuto in favore del dott. la retribuzione minima Pt_1 contrattuale unicamente con riguardo al periodo di tempo aprile 2012/aprile 2017, e rassegnando le seguenti conclusioni: “nel merito, in accoglimento del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, revocare e rigettare il decreto ingiuntivo in epigrafe indicato, emesso nei confronti dell'Azienda rappresentata, per carenza dei presupposti del credito azionato e per infondatezza in fatto ed in diritto dello stesso, con conseguente rigetto di ogni domanda proposta dal Dott. ; nel merito, in Parte_1 accoglimento del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, revocare, annullare e dichiarare illegittimo ed inefficace il decreto ingiuntivo in epigrafe indicato, emesso nei confronti dell , con conseguente rigetto di ogni domanda proposta dal CP_1
Dott. nei confronti del medesimo Ente, in quanto inammissibile e Parte_1 infondata in fatto e in diritto;
nel merito, in accoglimento del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, dichiarare illegittimo, inefficace e nullo il decreto ingiuntivo in epigrafe indicato, emesso nei confronti dell rappresentata e, per l'effetto, CP_1 dichiarare non dovuti tutti gli importi richiesti, rigettando ogni domanda proposta da controparte;
nel merito, in accoglimento del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, revocare il decreto ingiuntivo in epigrafe indicato, emesso nei confronti dell rappresentata, per difetto di allegazione e di prova documentale, con CP_1 conseguente rigetto di ogni domanda proposta dal Dott. ; sempre in Parte_1 accoglimento del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, in via subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi in cui venisse accertato il diritto del Dott.
[...]
a percepire delle somme in relazione a quanto dedotto nel ricorso per decreto Pt_1 ingiuntivo per cui è opposizione, ridurre comunque le pretese di controparte poiché erronee, ultronee e non provate, anche a seguito della rideterminazione delle somme per capitale e interessi se dovuti;
7. condannare, in ogni caso, il Dott. al Parte_1 pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi a favore dell;
in subordine, compensare integralmente le spese del giudizio;
...”. CP_1
1.3. Nella resistenza di , il Tribunale di Roma ha così statuito: “in Parte_1 accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo emesso in data 29.08.2022, n. 5617/2022 (RG n. 26795/2022), (notificato in data 16.09.2022), accertando la
2 correlativa insussistenza della pretesa creditoria ivi azionata;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali, liquidate complessivamente in € 2.008,00 oltre alla rifusione delle spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.; …”.
1.3.1. Il primo giudice ha ritenuto fondata l'opposizione affermando il difetto del presupposto della sussistenza di un diritto di credito certo, liquido ed esigibile, evidenziando come la sentenza n. 2548/2022 del Tribunale di Roma avesse limitato temporalmente il diritto al pagamento di quanto richiesto dal per il Parte_1 periodo dal 10/04/2012 al 10/04/2017.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello , lamentando l'errata Parte_1 valutazione ad opera del primo giudice delle produzioni documentali in atti, unita all'errata applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., nonché l'omessa pronuncia in ordine alla domanda di condanna dell al CP_1 pagamento dell'adeguamento stipendiale dal mese di agosto 2022. 2.1. Si è costituita in giudizio l' Controparte_2
resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
[...]
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
4. Con il primo motivo la parte appellante censura l'errata valutazione delle prove documentali nonché l'errata applicazione del principio di non contestazione.
4.1. In particolare, sostiene che: i) la sentenza n. 2548/2022 ha Parte_1 cristallizzato il diritto dell'appellante alla corresponsione della retribuzione di posizione fissa minima contrattuale, riconoscendola - con statuizione non impugnata - solo in ragione del ruolo ricoperto dal sanitario di dirigente incaricato di struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990, a prescindere dai periodi di riferimento e dal conferimento dell'incarico, ossia dal febbraio 2001; ii) nella quantificazione della somma dovuta vi è stato un semplice errore di calcolo per il quale ha interposto appello;
iii) la pretesa creditoria risulta, pertanto, Pt_1 fondata su prova scritta, costituita dallo stato di servizio, dalla delibera n. 258/2001 mai revocata, dalle buste paga e da ogni altra documentazione in atti;
iv) tutte le allegazioni dell'appellato non sono state in alcun modo contestate, come pure non sono stati contestati i conteggi;
v) il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione all'interno del quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma deve esaminare il merito della controversia con i poteri della cognizione piena.
4.2. Premesso che, invero, “L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7020 3 del 12/03/2019), occorre dare atto che la sentenza del Tribunale di Roma n. 2548/2022 ha affermato che: i) l'azienda resistente non ha efficacemente contestato lo svolgimento da parte del ricorrente delle mansioni relative al ruolo di responsabile del Modulo organizzativo di Diagnostica Ecografica conferito con delibera 258/01, specificate al punto 4 del ricorso e documentata in atti;
né risulta che la predetta delibera sia stata modificata e/o revocata;
neppure risulta dedotto da parte convenuta che altri ricoprano oggi l'incarico al posto del di Vico, né che sia stata avviata la selezione per l'attribuzione di detta funzione, che comunque non si deduce essere stata soppressa;
ii) la delibera prevede espressamente la corresponsione in favore del della retribuzione ex art. 27, c. 1, lett. b), che Pt_1 viene rivendicata in questa sede ed è stata versata dalla resistente limitatamente al periodo 2001-2003; iii) nelle tabelle degli artt. 37 ss. CCNL 2008 il dirigente ex modulo funzionale D.P.R. 384/90 è stato inserito nella medesima posizione economica del dirigente con incarico di struttura semplice;
iv) sussistono dunque, anche alla luce dei chiarimenti forniti dall' , elementi sufficienti all'accoglimento Tes_1 della domanda, sussistendo il diritto del alla corresponsione dell'indennità Pt_1 di retribuzione di posizione minima contrattuale prevista per il dirigente incaricato di struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 non corrisposta.
4.3. Pertanto, la retribuzione di posizione minima contrattuale è stata direttamente ricollegata esclusivamente all'incarico svolto, con statuizione peraltro non impugnata e vincolante, con efficacia di giudicato esterno, anche ai fini del presente giudizio.
4.4. Nello specifico, il riconoscimento economico non è stato limitato al periodo dal 10/04/2012 al 10/04/2017, bensì accertato sin dal 2008 fino a luglio 2019 (quando poi è stato depositato il ricorso e introdotto il giudizio dal medico per la regolarizzazione retributiva). L'accoglimento poi dell'eccezione di prescrizione ha escluso la condanna per il periodo anteriore al mese di aprile 2012. Quindi, Pt_1 ha impugnato la citata sentenza lamentando la mancata condanna per il
[...] periodo maggio 2017 – luglio 2019 e la mancata considerazione di un atto interruttivo del 2013 per i crediti relativi a marzo 2011 – aprile 2012. 4.5. La citata sentenza n. 2548/2022 è stata oggetto di parziale riforma con la pronuncia n. 1988/2025 della Corte di appello di Roma. La pretesa economica, infatti, è stata integralmente accolta anche in relazione al periodo dal maggio 2017 a luglio 2019 nonché, valorizzando la nota di diffida del 5 ottobre 2013, per il periodo dal marzo 2011 al 9 aprile 2012. 4.6. Va rilevato, infatti, che il ricorrente, già nel giudizio di primo grado del presente procedimento, alla luce del gravame pendente (poi decisosi nel senso che si è visto), ha rinunciato parzialmente al credito ingiunto col monitorio di € 9.108,14 per il periodo da aprile 2017 a luglio 2019, insistendo per la condanna dell' al CP_1 pagamento di € 18.338,31 a titolo di retribuzione di posizione fissa minima contrattuale spettantegli per il residuo periodo da agosto 2019 a luglio 2022.
4 4.7. Sul tema può essere richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale per cui “Quando due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto in merito ad una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato precludono l'esame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo” (Cass. Sez. 6, 30/09/2020, n. 20816, Rv. 659308 - 01).
4.8. Nel caso di specie, dunque, non può più essere messa in discussione la statuizione per cui il riconoscimento della retribuzione di posizione minima contrattuale sia direttamente ed esclusivamente ricollegato all'incarico di responsabile del Modulo organizzativo di Diagnostica Ecografica conferito con delibera 258/01, al quale deve essere riconosciuta la retribuzione ex art. 27, c. 1, lett. b).
4.9. L'originario ricorrente ha, quindi, dedotto di aver continuato a svolgere le medesime mansioni anche per il periodo successivo e la circostanza non è stata contestata in maniera specifica dalla resistente, risultando così accertato il fatto costitutivo della pretesa economica azionata.
4.10. Non possono, infine, trovare accoglimento le deduzioni del relative CP_1 all'incarico professionale di alta specializzazione (FAS. CI) conferito al con Pt_1 delibera n. 706/2017. In primo luogo, l'appellata si è limitata meramente a indicare l'attribuzione dell'incarico senza argomentare in maniera specifica la rilevanza ai fini del decidere. In secondo luogo, come evidenziato correttamente dall'appellante, all'incarico di alta specializzazione è correlata una componente variabile della retribuzione, autonoma ed indipendente, che, come tale, non incide sulla retribuzione fissa del , che ha agito proprio al fine di una regolarizzazione di Pt_1 quest'ultima.
5. Con il secondo motivo di gravame parte appellante lamenta l'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado sulla domanda di adeguamento stipendiale a far data dal mese di agosto 2022. 5.1. Il giudice di primo grado non ha accolto la domanda in quanto avente ad oggetto una somma priva dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità.
5.2. La statuizione di rigetto merita di essere condivisa.
5.3. Infatti, dalle considerazioni espresse con riferimento al primo motivo di impugnazione, si evince come il riconoscimento della componente retributiva invocata sia intrinsecamente correlata allo svolgimento delle mansioni indicate. In altre parole, la qualifica di responsabile ex modulo rappresenta il presupposto necessario (e sufficiente) ai fini della spettanza della posizione minima contrattuale.
5.4. Appare, di conseguenza, evidente che non possa trovare accoglimento la condanna richiesta all'adeguamento pro futuro della retribuzione da agosto 2022 in 5 poi. L'incarico potrebbe, infatti, subire modifiche o alterne vicende che potrebbero determinare il venir meno del presupposto del beneficio economico.
5.5. Il secondo motivo d'impugnazione deve, dunque, essere rigettato.
6. Per quanto sin qui esposto, l'appello va parzialmente accolto, con condanna dell' al pagamento in favore Controparte_1 di della somma di € 18.338,31 a titolo di retribuzione di posizione Parte_1 fissa per il periodo agosto 2019-luglio 2022, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, come per legge.
7. L'esito complessivo della lite e la parziale soccombenza reciproca giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura di un terzo: la restante parte va posta a carico dell'odierna appellata, essendo emersa la fondatezza sostanziale della pretesa creditoria dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto confermata, condanna l Controparte_1
a corrispondere in favore di la somma di €
[...] Parte_1
18.338,31 a titolo di retribuzione di posizione fissa per il periodo agosto 2019-luglio 2022, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Compensa per un terzo le spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida per l'intero per il primo in € 2.700,00 e per il secondo in € 2.400,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, ponendo la restante parte a carico dell appellata con distrazione. CP_1
Roma, 23/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Gianmarco Salera, Magistrato ordinario in tirocinio.
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