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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 1500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1500 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1500/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FRANCAVILLA MICHELANGELO, Presidente e Relatore
GARRI GUGLIELMO, Giudice
LEONE HE MARIA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13708/2024 depositato il 08/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249007622772000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249007622772000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249007622772000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249007622772000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249007622772000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249007622772000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249007622772000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249007622772000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249007622772000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249007622772000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249007622772000 IRAP 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249007622772000 IRAP 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249007622772000 IRAP 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249007622772000 IRAP 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 480/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'08/08/24 Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720249007622772000, emessa dall'Agenzia delle entrate – riscossione e notificata il 27/05/24.
L'Agenzia delle entrate – riscossione, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Roma
e l'Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Roma, costituitesi in giudizio con comparse depositate rispettivamente in date 9/09/24, 08/11/24 e 13/11/24, hanno concluso per la reiezione del gravame.
Alla pubblica udienza del 16/01/26 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è, in parte, estinto per rinuncia e, per il resto, infondato.
Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 09720249007622772000, emessa dall'Agenzia delle entrate – riscossione e notificata il 27/05/24.
L'impugnazione è stata proposta in relazione ai seguenti atti sottesi all'intimazione:
1. Cartelle di pagamento n. 09720110087091927000, n. 09720110295844878000, n. 09720130146363520000,
n. 09720130175491221000, n. 09720130286602361000, n. 09720130332575089000, n. 09720140027284982000,
n. 09720140259706744000, n. 09720150042899968000, n. 09720150195426238000, n. 097201601355935232000,
n. 09720160211226113000, n. 09720170247772563000, n. 09720180004131853000, n. 09720180111593555000,
n. 09720180111593656000, n. 09720190148644132000, n. 09720190173346851000, n. 09720190204762352000,
n. 09720190242270666000, n. 09720210115015088000;
2, Avvisi di accertamento n. TJNM03496, n. TJNTJNM001001, n. TJNTJNM002285, n. TJNTJNM000001,
n. TJNTJNM000794, n. TJNTJNM000002 e n. TJNTJNM000998.
Con memoria depositata il 05/01/26 la parte ricorrente ha rinunciato al ricorso in relazione alle seguenti cartelle:
Cartella n. 09720110295844878000, Cartella n. 09720130146363520000, Cartella n. 09720130175491221000,
Cartella n. 09720130286602361000, Cartella n. 09720130332575089000, Cartella n. 09720140027284982000,
Cartella n. 09720140259706744000, Cartella n. 09720150042899968000, Cartella n. 09720150195426238000,
Cartella n. 097201601355935232000, Cartella n. 09720160211226113000, Cartella n. 09720170247772563000,
Cartella n. 09720180004131853000, Cartella n. 09720180111593555000, Cartella n. 09720180111593656000,
Cartella n. 09720190148644132000, Cartella n. 09720190173346851000, Cartella n. 09720190204762352000,
Cartella n. 09720190242270666000 e Cartella n. 09720210115015088000.
In relazione alle predette cartelle, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato estinto per rinuncia.
Per quanto concerne le ulteriori domande il ricorso è infondato.
A fondamento del gravame la ricorrente deduce:
a) l'illegittimità dell'atto impugnato per la mancata indicazione dell'autorità davanti alla quale proporre l'impugnazione, il difetto di motivazione circa la natura e l'oggetto delle pretese tributarie e la mancata allegazione degli atti richiamati dall'intimazione;
b) la mancata notifica delle presupposte cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento;
c) la prescrizione delle pretese tributarie;
d) la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi;
e) l'estinzione ex l. n. 197/22 delle cartelle con importi inferiori a 5 mila euro (iscritte a ruolo fino all'anno
2015) e fino a mille euro (iscritte a ruolo successivamente);
f) il difetto di motivazione in ordine all'importo oggetto della voce “spese esecutive”.
I motivi sono infondati.
Dalla documentazione prodotta in giudizio dall'Agenzia delle entrate – riscossione emerge che tutte le cartelle e gli avvisi di accertamento contestati da parte ricorrente sono stati ritualmente notificati e sono stati seguiti da successivi atti (intimazioni di pagamento, comunicazioni preventive d'iscrizione ipotecaria ecc.) aventi valenza di atti interruttivi della prescrizione: sul punto si rinvia a quanto specificamente dedotto dall'ente resistente nella comparsa di costituzione depositata in data 19/09/24 (pagg. da 11 a 25).
Ne consegue:
- l'infondatezza delle censure riferibili alla mancata notifica degli atti prodromici all'intimazione che rende superflua la mancata allegazione di tali atti alla gravata intimazione di pagamento;
- l'inaccoglibilità delle doglianze concernenti l'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, il difetto di motivazione circa la natura e l'oggetto delle pretese erariali in quanto tali profili attengono alla pretesa tributaria oggetto delle contestate cartelle di pagamento ed avrebbero dovuto essere fatte valere, secondo quanto previsto dall'art. 19 d. lgs. n. 546/92, attraverso la tempestiva impugnazione di tali cartelle, in realtà mai avvenuta;
- l'insussistenza della prospettata prescrizione stante l'avvenuta notifica delle cartelle e degli atti interruttivi della prescrizione indicati dall'Agenzia delle entrate – riscossione e la normativa emergenziale in tema di coronavirus che ha prorogato di 478 giorni il termine per la riscossione per effetto della sospensione dei termini di prescrizione riferibile al periodo 08/03/2020-31/08/2021, derivante dal combinato disposto degli artt. 68 d.l. n. 18/2020, 157 d.l. n. 34/2020, 12 d. lgs. n. 159/15 e dei decreti legge n. 41/21 e 73/21;
- l'infondatezza della censura relativa alle modalità di calcolo delle “spese esecutive” i cui criteri di quantificazione sono esaustivamente riportati a pagina 26 della gravata intimazione di pagamento anche attraverso il richiamo alle fonti normative ivi indicate (tra cui l'art. 1 comma 17 l. n. 31/21)
La Corte, poi, ritiene inapplicabili le ipotesi di estinzione dei carichi tributari previste dalla l. n. 197/22.
Il testo normativo in esame, infatti, prevede che:
“sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali” (comma 222);
“ Fermo restando quanto disposto dai commi 225, 226 e 228, relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti” (comma 227);
“gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio
2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali” (comma 229). Dall'esame della gravata intimazione di pagamento emerge che l'unico debito ipoteticamente rientrante nell'ambito applicativo delle disposizioni in esame è quello di euro 224,57 oggetto della cartella n.
09720110087091927000 riferibile a diritti della Camera di Commercio di Roma la quale, però, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1 comma 229 l. n. 197/22, con Delibera della Giunta n. 22 del 30/01/2023 ha deciso di non applicare le disposizioni dell'art. 1 comma 227 e 228 della legge n. 197/2022 in ordine allo stralcio dei ruoli consegnati agli Agenti della Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
Per questi motivi
il ricorso è, in parte, estinto per rinuncia, e, per il resto, infondato.
La parte ricorrente, in quanto soccombente (tenuto conto anche della soccombenza virtuale riferibile alle domande oggetto di rinuncia), deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
1) dichiara il ricorso, in parte, estinto per rinuncia e, per il resto, infondato;
2) condanna la parte ricorrente a pagare le spese del presente giudizio in favore dei tre enti resistenti che sono liquidate in euro diecimila, per quanto concerne l'Agenzia delle entrate – riscossione, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. del relativo importo in favore del difensore dell'ente, e di euro tremila/00, per la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura di Roma, e di euro tremila/00 per l'Agenzia delle entrate – Direzione
Provinciale I di Roma.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FRANCAVILLA MICHELANGELO, Presidente e Relatore
GARRI GUGLIELMO, Giudice
LEONE HE MARIA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13708/2024 depositato il 08/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249007622772000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249007622772000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249007622772000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249007622772000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249007622772000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249007622772000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249007622772000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249007622772000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249007622772000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249007622772000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249007622772000 IRAP 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249007622772000 IRAP 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249007622772000 IRAP 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249007622772000 IRAP 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 480/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'08/08/24 Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720249007622772000, emessa dall'Agenzia delle entrate – riscossione e notificata il 27/05/24.
L'Agenzia delle entrate – riscossione, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Roma
e l'Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Roma, costituitesi in giudizio con comparse depositate rispettivamente in date 9/09/24, 08/11/24 e 13/11/24, hanno concluso per la reiezione del gravame.
Alla pubblica udienza del 16/01/26 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è, in parte, estinto per rinuncia e, per il resto, infondato.
Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 09720249007622772000, emessa dall'Agenzia delle entrate – riscossione e notificata il 27/05/24.
L'impugnazione è stata proposta in relazione ai seguenti atti sottesi all'intimazione:
1. Cartelle di pagamento n. 09720110087091927000, n. 09720110295844878000, n. 09720130146363520000,
n. 09720130175491221000, n. 09720130286602361000, n. 09720130332575089000, n. 09720140027284982000,
n. 09720140259706744000, n. 09720150042899968000, n. 09720150195426238000, n. 097201601355935232000,
n. 09720160211226113000, n. 09720170247772563000, n. 09720180004131853000, n. 09720180111593555000,
n. 09720180111593656000, n. 09720190148644132000, n. 09720190173346851000, n. 09720190204762352000,
n. 09720190242270666000, n. 09720210115015088000;
2, Avvisi di accertamento n. TJNM03496, n. TJNTJNM001001, n. TJNTJNM002285, n. TJNTJNM000001,
n. TJNTJNM000794, n. TJNTJNM000002 e n. TJNTJNM000998.
Con memoria depositata il 05/01/26 la parte ricorrente ha rinunciato al ricorso in relazione alle seguenti cartelle:
Cartella n. 09720110295844878000, Cartella n. 09720130146363520000, Cartella n. 09720130175491221000,
Cartella n. 09720130286602361000, Cartella n. 09720130332575089000, Cartella n. 09720140027284982000,
Cartella n. 09720140259706744000, Cartella n. 09720150042899968000, Cartella n. 09720150195426238000,
Cartella n. 097201601355935232000, Cartella n. 09720160211226113000, Cartella n. 09720170247772563000,
Cartella n. 09720180004131853000, Cartella n. 09720180111593555000, Cartella n. 09720180111593656000,
Cartella n. 09720190148644132000, Cartella n. 09720190173346851000, Cartella n. 09720190204762352000,
Cartella n. 09720190242270666000 e Cartella n. 09720210115015088000.
In relazione alle predette cartelle, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato estinto per rinuncia.
Per quanto concerne le ulteriori domande il ricorso è infondato.
A fondamento del gravame la ricorrente deduce:
a) l'illegittimità dell'atto impugnato per la mancata indicazione dell'autorità davanti alla quale proporre l'impugnazione, il difetto di motivazione circa la natura e l'oggetto delle pretese tributarie e la mancata allegazione degli atti richiamati dall'intimazione;
b) la mancata notifica delle presupposte cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento;
c) la prescrizione delle pretese tributarie;
d) la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi;
e) l'estinzione ex l. n. 197/22 delle cartelle con importi inferiori a 5 mila euro (iscritte a ruolo fino all'anno
2015) e fino a mille euro (iscritte a ruolo successivamente);
f) il difetto di motivazione in ordine all'importo oggetto della voce “spese esecutive”.
I motivi sono infondati.
Dalla documentazione prodotta in giudizio dall'Agenzia delle entrate – riscossione emerge che tutte le cartelle e gli avvisi di accertamento contestati da parte ricorrente sono stati ritualmente notificati e sono stati seguiti da successivi atti (intimazioni di pagamento, comunicazioni preventive d'iscrizione ipotecaria ecc.) aventi valenza di atti interruttivi della prescrizione: sul punto si rinvia a quanto specificamente dedotto dall'ente resistente nella comparsa di costituzione depositata in data 19/09/24 (pagg. da 11 a 25).
Ne consegue:
- l'infondatezza delle censure riferibili alla mancata notifica degli atti prodromici all'intimazione che rende superflua la mancata allegazione di tali atti alla gravata intimazione di pagamento;
- l'inaccoglibilità delle doglianze concernenti l'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, il difetto di motivazione circa la natura e l'oggetto delle pretese erariali in quanto tali profili attengono alla pretesa tributaria oggetto delle contestate cartelle di pagamento ed avrebbero dovuto essere fatte valere, secondo quanto previsto dall'art. 19 d. lgs. n. 546/92, attraverso la tempestiva impugnazione di tali cartelle, in realtà mai avvenuta;
- l'insussistenza della prospettata prescrizione stante l'avvenuta notifica delle cartelle e degli atti interruttivi della prescrizione indicati dall'Agenzia delle entrate – riscossione e la normativa emergenziale in tema di coronavirus che ha prorogato di 478 giorni il termine per la riscossione per effetto della sospensione dei termini di prescrizione riferibile al periodo 08/03/2020-31/08/2021, derivante dal combinato disposto degli artt. 68 d.l. n. 18/2020, 157 d.l. n. 34/2020, 12 d. lgs. n. 159/15 e dei decreti legge n. 41/21 e 73/21;
- l'infondatezza della censura relativa alle modalità di calcolo delle “spese esecutive” i cui criteri di quantificazione sono esaustivamente riportati a pagina 26 della gravata intimazione di pagamento anche attraverso il richiamo alle fonti normative ivi indicate (tra cui l'art. 1 comma 17 l. n. 31/21)
La Corte, poi, ritiene inapplicabili le ipotesi di estinzione dei carichi tributari previste dalla l. n. 197/22.
Il testo normativo in esame, infatti, prevede che:
“sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali” (comma 222);
“ Fermo restando quanto disposto dai commi 225, 226 e 228, relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti” (comma 227);
“gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio
2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali” (comma 229). Dall'esame della gravata intimazione di pagamento emerge che l'unico debito ipoteticamente rientrante nell'ambito applicativo delle disposizioni in esame è quello di euro 224,57 oggetto della cartella n.
09720110087091927000 riferibile a diritti della Camera di Commercio di Roma la quale, però, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1 comma 229 l. n. 197/22, con Delibera della Giunta n. 22 del 30/01/2023 ha deciso di non applicare le disposizioni dell'art. 1 comma 227 e 228 della legge n. 197/2022 in ordine allo stralcio dei ruoli consegnati agli Agenti della Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
Per questi motivi
il ricorso è, in parte, estinto per rinuncia, e, per il resto, infondato.
La parte ricorrente, in quanto soccombente (tenuto conto anche della soccombenza virtuale riferibile alle domande oggetto di rinuncia), deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
1) dichiara il ricorso, in parte, estinto per rinuncia e, per il resto, infondato;
2) condanna la parte ricorrente a pagare le spese del presente giudizio in favore dei tre enti resistenti che sono liquidate in euro diecimila, per quanto concerne l'Agenzia delle entrate – riscossione, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. del relativo importo in favore del difensore dell'ente, e di euro tremila/00, per la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura di Roma, e di euro tremila/00 per l'Agenzia delle entrate – Direzione
Provinciale I di Roma.