Articolo 298 bis del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 298Articolo 306
Versione
13 agosto 1971
Art. 298-bis.
(( (Norme transitorie)


A coloro che per eta' non siano soggetti agli obblighi scolastici derivanti dall'applicazione della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 , nonche' a coloro che siano in possesso di licenza delle soppresse scuole professionali di educazione marinara continueranno ad applicarsi le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1963, n. 678 .
Coloro i quali abbiano gia' conseguito o che, a norma del comma precedente, conseguano titoli professionali per i quali il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1963, n. 678 , prescriva la licenza di scuola elementare, o di scuola professionale di educazione marinara, possono, previo superamento di apposito esame integrativo secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile, conseguire i corrispondenti titoli di coperta o di macchina per i quali il presente decreto prescrive rispettivamente la licenza di scuola media o il diploma di istituto professionale di Stato per le attivita' marinare.
Entrata in vigore il 13 agosto 1971
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