Articolo 4 della Legge 29 agosto 1991, n. 288
Articolo 3Articolo 5
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21 settembre 1991
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29 agosto 2014
Art. 4. 1. All' articolo 34 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I volontari ed i cooperanti non possono intrattenere con le organizzazioni non governative rapporti di lavoro subordinato per l'esercizio di qualsivoglia mansione. Ogni contratto di lavoro subordinato eventualmente stipulato dal volontario o dal cooperante, anche tacitamente, con le organizzazioni non governative e' nullo ai sensi dell' articolo 1343 del codice civile . In caso di inosservanza di quanto disposto nel comma 1 o del divieto di cui al presente comma, o di grave mancanza - accertata nelle debite forme - ai doveri di cui al comma 2, il contratto di cooperazione, di cui agli articoli 31 o 32, e' risolto con effetto immediato e i volontari o i cooperanti decadono dai diritti previsti dalla presente legge";
b) al comma 5, le parole: "possono rescindere anticipatamente i contratti di cooperazione e disporre il rimpatrio del cooperante interessato" sono sostituite dalle seguenti: "possono risolvere anticipatamente i contratti di cooperazione e disporre il rimpatrio del volontario o del cooperante interessato".
((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera d)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...]
d) la legge 29 agosto 1991, n. 288 ".
- Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
Entrata in vigore il 29 agosto 2014