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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 26/12/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1271/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di NE, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE REL. EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1271/2025, vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti OV Giacomo Pitingolo e Giuseppe Garzo;
E
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_1 C.F._2
TE TI e FE Spina;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e – Parte_1 CP_1 premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 21.06.2008 in NE (trascritto nei registri degli atti di matrimonio di tale Comune, al n. 93, Parte II, Serie A, Anno 2008), dalla cui unione sono nati i figli OV, nato il [...] e , nato il [...]; Per_1 che è venuta meno l'affectio coniugalis per divergenze e disaccordi tali da rendere intollerabile la convivenza – hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
1 Hanno altresì chiesto che, all'esito del procedimento di separazione e dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale, decorsi i termini di legge, il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di NE di annotare la emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Hanno altresì chiesto la trattazione scritta del procedimento, con rinuncia a comparire all'udienza, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve trovare accoglimento, dovendo ritenersi accertata la circostanza relativa alla obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, atteso che entrambe le parti hanno manifestato la volontà di vivere separate, dando atto della crisi coniugale.
Le condizioni concordate dalle parti rispondono agli interessi della prole.
Sussistono i presupposti per accogliere il ricorso per la separazione personale delle parti, alle condizioni ivi concordate.
In particolare, si provvede a prendere atto degli accordi intervenuti tra i coniugi di cui ai punti
3) e 4) del ricorso e ad omologare nel resto le condizioni della separazione.
Posto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento al divorzio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di fatti muovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, secondo comma, c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
2 - dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 unitisi in matrimonio in data 21.06.2008 in NE (trascritto nei registri degli atti di matrimonio di tale Comune, al n. 93, Parte II, Serie A, Anno 2008);
- prende atto degli accordi intervenuti tra i coniugi di cui ai punti 3) e 4) del ricorso;
- omologa nel resto le condizioni di cui al ricorso congiunto;
- provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore Dr.ssa Sofia Nobile de Santis;
- spese al definitivo.
Così deciso in NE, nella camera di consiglio del 17.12.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr.ssa Sofia Nobile de Santis Dr.ssa Alessandra Angiuli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di NE, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE REL. EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1271/2025, vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti OV Giacomo Pitingolo e Giuseppe Garzo;
E
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_1 C.F._2
TE TI e FE Spina;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e – Parte_1 CP_1 premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 21.06.2008 in NE (trascritto nei registri degli atti di matrimonio di tale Comune, al n. 93, Parte II, Serie A, Anno 2008), dalla cui unione sono nati i figli OV, nato il [...] e , nato il [...]; Per_1 che è venuta meno l'affectio coniugalis per divergenze e disaccordi tali da rendere intollerabile la convivenza – hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
1 Hanno altresì chiesto che, all'esito del procedimento di separazione e dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale, decorsi i termini di legge, il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di NE di annotare la emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Hanno altresì chiesto la trattazione scritta del procedimento, con rinuncia a comparire all'udienza, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve trovare accoglimento, dovendo ritenersi accertata la circostanza relativa alla obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, atteso che entrambe le parti hanno manifestato la volontà di vivere separate, dando atto della crisi coniugale.
Le condizioni concordate dalle parti rispondono agli interessi della prole.
Sussistono i presupposti per accogliere il ricorso per la separazione personale delle parti, alle condizioni ivi concordate.
In particolare, si provvede a prendere atto degli accordi intervenuti tra i coniugi di cui ai punti
3) e 4) del ricorso e ad omologare nel resto le condizioni della separazione.
Posto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento al divorzio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di fatti muovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, secondo comma, c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
2 - dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 unitisi in matrimonio in data 21.06.2008 in NE (trascritto nei registri degli atti di matrimonio di tale Comune, al n. 93, Parte II, Serie A, Anno 2008);
- prende atto degli accordi intervenuti tra i coniugi di cui ai punti 3) e 4) del ricorso;
- omologa nel resto le condizioni di cui al ricorso congiunto;
- provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore Dr.ssa Sofia Nobile de Santis;
- spese al definitivo.
Così deciso in NE, nella camera di consiglio del 17.12.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr.ssa Sofia Nobile de Santis Dr.ssa Alessandra Angiuli
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