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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 440/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il
29/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEY MARIA TERESA, Presidente e Relatore
DE RENTIIS LAURA, Giudice
AONDIO GIULIA, Giudice in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2228/2003 depositato il 17/05/2003 proposto da
Comune di Cinisello Balsamo
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 CF_Difensore_4 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 71/2002 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MILANO sez. 33 e pubblicata il 08/03/2002
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820010499618553 TRIBUTO SPECIALE SMALTIMENTO
RIFIUTI SOLIDI 2001
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello il Comune di Cinisello Balsamo ha impugnato la sentenza n. 71/33/02 della
Commissione Tributaria Provinciale di Milano Sezione 33^, in data 24.01.2002, depositata in data
8.03.2002, avente ad oggetto il ricorso proposto dalla Resistente_1 SPA avverso la cartella di pagamento n.
10499618553, in materia di Tassa dello smaltimento dei rifiuti per l'anno 2001.
La sentenza di primo grado ha accolto il ricorso della Società Resistente_1, assumendo che la tassa rifiuti fosse dovuta non solo per legge, ma anche in forza di un servizio effettivo che il Comune doveva effettuare, mentre il Comune di Cinisello Balsamo, neppure costituito in giudizio, non ha dato prova che il servizio fosse neppure iniziato, con la conseguenza della non debenza dell'importo contenuto nella cartella impugnata.
Il Comune ha proposto appello, sostenendo di provvedere regolarmente allo smaltimento dei rifiuti, ma che in ogni caso la mancanza o l'inefficienza del servizio non giustificherebbero la mancata corresponsione della tassa;
inoltre, la Resistente_1 non avrebbe mai formulato alcuna richiesta al Comune per la raccolta qualificata dei propri rifiuti e non avrebbe mai lamentato inefficienze del Comune, per cui la ragione del mancato pagamento della tassa sarebbe incomprensibile.
Il Comune ha concluso chiedendo, in riforma totale della sentenza impugnata, di confermare integralmente la richiesta di tassazione avanzata dal Comune di Cinisello Balsamo, dichiarando dovuta la maggiore Tassa rifiuti per l'anno 2001, con debenza delle relative sanzioni ed interessi accertati, con vittoria di spese e competenze. La Resistente_1 si è costituita in giudizio, assumendo che il Comune di Cinisello Balsamo avrebbe potuto visionare il fascicolo, dal quale risultavano dimostrate documentalmente una serie di circostanze rappresentate dai seguenti fatti:
il Comune non provvede allo smaltimento dei rifiuti;
la Resistente_1 ha chiesto più volte al Comune di effettuare il servizio;
Resistente_1 la ha continuamente lamentato che il Comune non svolgeva il servizio.
La Resistente_1 ha infine rilevato che dal 22.05.1998 i rifiuti speciali non sono più assimilabili agli urbani e ha concluso chiedendo di rigettare l'appello proposto dal Comune di Cinisello, condannandolo alle spese di giudizio.
All'udienza odierna, presenti i difensori delle parti che hanno insistito sulle proprie istanze e conclusioni, il Collegio ha introitato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato parzialmente per i motivi di seguito esposti e, tenuto conto dei motivi di gravame formulati dal Comune di Cinisello e delle controdeduzioni della Resistente_1, nonché delle memorie, anche alla luce delle recenti decisioni della Suprema Corte, questo Collegio osserva quanto segue.
Com'è noto alle parti, sull'argomento sono state scritte tantissime sentenze da giudici di legittimità e di merito, pertanto questo Collegio si limiterà ad una sintetica ricostruzione e all'applicazione di principi di diritto enunciati dai giudici di legittimità.
Con riferimento al caso specifico della tassa rifiuti del 2001, questo Collegio osserva che all'epoca la gestione era molto più rigida rispetto a oggi. Oggi, con il principio "chi inquina paga" e le riforme successive (TIA, RE, RI), i criteri di esenzione per chi smaltisce in proprio o subisce disservizi sono più dettagliati, ma seguono ancora la logica che il tributo non può essere azzerato arbitrariamente dal contribuente.
Quindi è corretto ciò che il Comune sostiene in merito al fatto che la mancanza o l'inefficienza del servizio non avrebbero giustificato la mancata corresponsione della tassa.
Stante il presupposto normativo della tassa rifiuti, correlato alla occupazione o alla conduzione dei locali ed aree scoperte adibiti ad uso privato, è onere del contribuente dimostrare le condizioni per beneficiare al più di una riduzione o dell'esenzione.
La Suprema Corte (Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, n. 18715 in data 24.04.2024) ha stabilito che “la tassa sui rifiuti è doppiamente strutturata: a. in una parte variabile, non dovuta allorquando il contribuente provi di produrre esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o comunque non assimilati e smaltiti autonomamente a mezzo di ditte esterne autorizzate;
b. in una parte fissa, sempre dovuta invece per intero, sulla base del mero presupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, in quanto astrattamente idonee ad ospitare attività antropiche inquinanti e, dunque, a costituire un carico per il gestore del servizio, essendo essa destinata a finanziare i costi essenziali e generali di investimento e servizio nell'interesse dell'intera collettività e dunque indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti, così come dall'oggettiva volontaria fruizione del servizio comunale, purché effettivamente apprestato e messo a disposizione della collettività (cita Cass., Sez. T., 14 marzo 2022, nn. 8205 e
8222, che richiama Cass. 15 marzo 2021, n. 7187; Cass. 23 maggio 2019, n. 14038 e Cass., Sez. T., 27 febbraio 2020, n. 5360).”
Del resto la RE, come anche TA e la RI, sono caratterizzate, -sempre in forza della sentenza citata- indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che le disciplina, da una struttura autoritativa e non sinallagmatica della prestazione, con la conseguente doverosità della prestazione, caratterizzata da una forte impronta pubblicistica.
Resistente_1 ha dimostrato documentalmente -doc. n. 2 MUD relativo ai rifiuti prodotti nell'anno
2001, doc. n. 3 Dichiarazioni rilasciate da ditte private di avvio a recupero dei rifiuti speciali- di avere avviato a recupero i propri rifiuti tramite ditta privata;
ha quindi diritto alla riduzione della quota variabile della tariffa, proporzionale alle quantità sottratte al servizio pubblico e del cui importo si parlerà nel prosieguo, mentre la quota fissa è sempre dovuta.
La Suprema Corte ha inoltre evidenziato che la tassa in questione è certamente dovuta per gli spazi frequentati da persone e quindi produttivi di rifiuti solidi urbani (sentenza Cassazione n.
18751/9.07.2024). Nel caso in esame, l'esenzione dal pagamento del tributo non può riguardare le intere aree di vendita, in quanto in tali luoghi prevale la presenza umana (clienti e dipendenti) e, quindi, la produzione anche di rifiuti urbani.
Essendo frequentate da persone, vanno dunque soggette alla tassa le “area di vendita” (area casse e mall), gli uffici, accessori e servizi (spogliatoi e corridoi), nelle quali è accertata la prevalente presenza umana (clienti e dipendenti), che genera fisiologicamente rifiuti urbani o a essi assimilabili.
Non può dunque sussistere una detassazione totale. La Società ha fornito prova documentale (docc. nn.
2 e 3) dello smaltimento in proprio di una quota rilevante di rifiuti speciali e ciò configura il diritto alla riduzione della tariffa ex art. 59, comma 2, D.Lgs. n. 507/1993.
Per i magazzini e le aree logistiche, coerentemente con il principio stabilito dalla Cassazione
(Sez. T, 28 marzo 2023, nn. 8753 e 8754), trattandosi di aree funzionalmente collegate alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili (imballaggi terziari e stoccaggio merci speciali), compete l'esclusione della quota variabile del tributo, restando dovuta la sola quota fissa a copertura dei costi indivisibili del servizio, legata alla mera potenzialità del servizio e alla detenzione delle superfici.
Dunque, per le aree di vendita e negli uffici è dovuta la tassa ma, in ragione dell'avvio a recupero di una quota parte di rifiuti tramite ditte private, spetta la riduzione della quota variabile ex art. 59 D.Lgs. n. 507/1993, che questo Collegio ridetermina nella misura del 40%.
Le zone specificamente adibite a lavorazioni che generano rifiuti non assimilabili sono esenti dalla quota variabile, ma soggette alla quota fissa.
Quanto agli imballaggi prodotti dalle superfici di vendita, dai magazzini e dai laboratori dell'Ipermercato, questo Collegio ritiene che l'attività di separazione della merce commercializzata dagli imballaggi terziari avvenga nelle aree magazzino, altrimenti non si spiegherebbe l'utilità di disporre di ampie zone di ricevimento, scarico e stoccaggio merci se tale attività si svolgesse prevalentemente nei corridoi di vendita. E' verosimile ritenere che nelle corsie di vendita i clienti si dedichino indisturbati alla tipica attività di shopping, senza alcun pericolo per la loro incolumità fisica, potenzialmente derivante dall'uso di tali carrelli elevatori per il carico e scarico di pesanti casse di legno o scatoloni di ampie dimensioni. In linea generale, le superfici dove si producono imballaggi terziari (e quelle dove la produzione di rifiuti speciali supera le soglie di assimilazione) non dovrebbero essere assoggettate alla quota variabile della tassa, ma essendo rifiuti speciali, il produttore deve provvedere al loro smaltimento o recupero tramite operatori privati autorizzati, sostenendone interamente i costi, cosa intervenuta nel caso di specie.
Non si ravvisano i presupposti per la richiesta CTU, essendo la documentazione in atti sufficiente a consentire una valutazione analitica delle quantità sottratte al servizio pubblico.
Per i motivi esposti, la Corte accoglie in parte l'appello proposto dal Comune di Cinisello
Balsamo e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara dovuta dalla società Resistente_1 SPA la tassa rifiuti per l'anno 2001, limitatamente alla quota fissa per tutte le superfici e alla quota variabile per le sole aree destinate a vendita, uffici e servizi;
riconosce alla società Resistente_1
SPA, per le suddette aree (vendita e uffici), una riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 40%, ai sensi dell'art. 59, comma 2, D.Lgs. n. 507/1993; dichiara non dovuta la quota variabile per le aree destinate a magazzino e logistica, in quanto produttive di rifiuti speciali non assimilati.
Compensa interamente le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio, in considerazione della reciproca soccombenza parziale e della complessità della materia trattata.
P.Q.M.
La Corte della Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, sez. 2^, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe
Accoglie in parte l'appello proposto dal Comune di Cinisello Balsamo e, per l'effetto, in parziale
Resistente_1riforma della sentenza di primo grado, dichiara dovuta dalla società SPA la tassa rifiuti per
Resistente_1l'anno 2001, nei limiti di cui in motivazione. Riconosce alla Società SPA per le aree di vendita e uffici una riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 40%; dichiara non dovuta la quota variabile per le aree destinate a magazzino e logistica.
Compensa interamente le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio. Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2026
Il Presidente Estensore
MA SA FE
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il
29/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEY MARIA TERESA, Presidente e Relatore
DE RENTIIS LAURA, Giudice
AONDIO GIULIA, Giudice in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2228/2003 depositato il 17/05/2003 proposto da
Comune di Cinisello Balsamo
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 CF_Difensore_4 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 71/2002 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MILANO sez. 33 e pubblicata il 08/03/2002
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820010499618553 TRIBUTO SPECIALE SMALTIMENTO
RIFIUTI SOLIDI 2001
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello il Comune di Cinisello Balsamo ha impugnato la sentenza n. 71/33/02 della
Commissione Tributaria Provinciale di Milano Sezione 33^, in data 24.01.2002, depositata in data
8.03.2002, avente ad oggetto il ricorso proposto dalla Resistente_1 SPA avverso la cartella di pagamento n.
10499618553, in materia di Tassa dello smaltimento dei rifiuti per l'anno 2001.
La sentenza di primo grado ha accolto il ricorso della Società Resistente_1, assumendo che la tassa rifiuti fosse dovuta non solo per legge, ma anche in forza di un servizio effettivo che il Comune doveva effettuare, mentre il Comune di Cinisello Balsamo, neppure costituito in giudizio, non ha dato prova che il servizio fosse neppure iniziato, con la conseguenza della non debenza dell'importo contenuto nella cartella impugnata.
Il Comune ha proposto appello, sostenendo di provvedere regolarmente allo smaltimento dei rifiuti, ma che in ogni caso la mancanza o l'inefficienza del servizio non giustificherebbero la mancata corresponsione della tassa;
inoltre, la Resistente_1 non avrebbe mai formulato alcuna richiesta al Comune per la raccolta qualificata dei propri rifiuti e non avrebbe mai lamentato inefficienze del Comune, per cui la ragione del mancato pagamento della tassa sarebbe incomprensibile.
Il Comune ha concluso chiedendo, in riforma totale della sentenza impugnata, di confermare integralmente la richiesta di tassazione avanzata dal Comune di Cinisello Balsamo, dichiarando dovuta la maggiore Tassa rifiuti per l'anno 2001, con debenza delle relative sanzioni ed interessi accertati, con vittoria di spese e competenze. La Resistente_1 si è costituita in giudizio, assumendo che il Comune di Cinisello Balsamo avrebbe potuto visionare il fascicolo, dal quale risultavano dimostrate documentalmente una serie di circostanze rappresentate dai seguenti fatti:
il Comune non provvede allo smaltimento dei rifiuti;
la Resistente_1 ha chiesto più volte al Comune di effettuare il servizio;
Resistente_1 la ha continuamente lamentato che il Comune non svolgeva il servizio.
La Resistente_1 ha infine rilevato che dal 22.05.1998 i rifiuti speciali non sono più assimilabili agli urbani e ha concluso chiedendo di rigettare l'appello proposto dal Comune di Cinisello, condannandolo alle spese di giudizio.
All'udienza odierna, presenti i difensori delle parti che hanno insistito sulle proprie istanze e conclusioni, il Collegio ha introitato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato parzialmente per i motivi di seguito esposti e, tenuto conto dei motivi di gravame formulati dal Comune di Cinisello e delle controdeduzioni della Resistente_1, nonché delle memorie, anche alla luce delle recenti decisioni della Suprema Corte, questo Collegio osserva quanto segue.
Com'è noto alle parti, sull'argomento sono state scritte tantissime sentenze da giudici di legittimità e di merito, pertanto questo Collegio si limiterà ad una sintetica ricostruzione e all'applicazione di principi di diritto enunciati dai giudici di legittimità.
Con riferimento al caso specifico della tassa rifiuti del 2001, questo Collegio osserva che all'epoca la gestione era molto più rigida rispetto a oggi. Oggi, con il principio "chi inquina paga" e le riforme successive (TIA, RE, RI), i criteri di esenzione per chi smaltisce in proprio o subisce disservizi sono più dettagliati, ma seguono ancora la logica che il tributo non può essere azzerato arbitrariamente dal contribuente.
Quindi è corretto ciò che il Comune sostiene in merito al fatto che la mancanza o l'inefficienza del servizio non avrebbero giustificato la mancata corresponsione della tassa.
Stante il presupposto normativo della tassa rifiuti, correlato alla occupazione o alla conduzione dei locali ed aree scoperte adibiti ad uso privato, è onere del contribuente dimostrare le condizioni per beneficiare al più di una riduzione o dell'esenzione.
La Suprema Corte (Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, n. 18715 in data 24.04.2024) ha stabilito che “la tassa sui rifiuti è doppiamente strutturata: a. in una parte variabile, non dovuta allorquando il contribuente provi di produrre esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o comunque non assimilati e smaltiti autonomamente a mezzo di ditte esterne autorizzate;
b. in una parte fissa, sempre dovuta invece per intero, sulla base del mero presupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, in quanto astrattamente idonee ad ospitare attività antropiche inquinanti e, dunque, a costituire un carico per il gestore del servizio, essendo essa destinata a finanziare i costi essenziali e generali di investimento e servizio nell'interesse dell'intera collettività e dunque indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti, così come dall'oggettiva volontaria fruizione del servizio comunale, purché effettivamente apprestato e messo a disposizione della collettività (cita Cass., Sez. T., 14 marzo 2022, nn. 8205 e
8222, che richiama Cass. 15 marzo 2021, n. 7187; Cass. 23 maggio 2019, n. 14038 e Cass., Sez. T., 27 febbraio 2020, n. 5360).”
Del resto la RE, come anche TA e la RI, sono caratterizzate, -sempre in forza della sentenza citata- indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che le disciplina, da una struttura autoritativa e non sinallagmatica della prestazione, con la conseguente doverosità della prestazione, caratterizzata da una forte impronta pubblicistica.
Resistente_1 ha dimostrato documentalmente -doc. n. 2 MUD relativo ai rifiuti prodotti nell'anno
2001, doc. n. 3 Dichiarazioni rilasciate da ditte private di avvio a recupero dei rifiuti speciali- di avere avviato a recupero i propri rifiuti tramite ditta privata;
ha quindi diritto alla riduzione della quota variabile della tariffa, proporzionale alle quantità sottratte al servizio pubblico e del cui importo si parlerà nel prosieguo, mentre la quota fissa è sempre dovuta.
La Suprema Corte ha inoltre evidenziato che la tassa in questione è certamente dovuta per gli spazi frequentati da persone e quindi produttivi di rifiuti solidi urbani (sentenza Cassazione n.
18751/9.07.2024). Nel caso in esame, l'esenzione dal pagamento del tributo non può riguardare le intere aree di vendita, in quanto in tali luoghi prevale la presenza umana (clienti e dipendenti) e, quindi, la produzione anche di rifiuti urbani.
Essendo frequentate da persone, vanno dunque soggette alla tassa le “area di vendita” (area casse e mall), gli uffici, accessori e servizi (spogliatoi e corridoi), nelle quali è accertata la prevalente presenza umana (clienti e dipendenti), che genera fisiologicamente rifiuti urbani o a essi assimilabili.
Non può dunque sussistere una detassazione totale. La Società ha fornito prova documentale (docc. nn.
2 e 3) dello smaltimento in proprio di una quota rilevante di rifiuti speciali e ciò configura il diritto alla riduzione della tariffa ex art. 59, comma 2, D.Lgs. n. 507/1993.
Per i magazzini e le aree logistiche, coerentemente con il principio stabilito dalla Cassazione
(Sez. T, 28 marzo 2023, nn. 8753 e 8754), trattandosi di aree funzionalmente collegate alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili (imballaggi terziari e stoccaggio merci speciali), compete l'esclusione della quota variabile del tributo, restando dovuta la sola quota fissa a copertura dei costi indivisibili del servizio, legata alla mera potenzialità del servizio e alla detenzione delle superfici.
Dunque, per le aree di vendita e negli uffici è dovuta la tassa ma, in ragione dell'avvio a recupero di una quota parte di rifiuti tramite ditte private, spetta la riduzione della quota variabile ex art. 59 D.Lgs. n. 507/1993, che questo Collegio ridetermina nella misura del 40%.
Le zone specificamente adibite a lavorazioni che generano rifiuti non assimilabili sono esenti dalla quota variabile, ma soggette alla quota fissa.
Quanto agli imballaggi prodotti dalle superfici di vendita, dai magazzini e dai laboratori dell'Ipermercato, questo Collegio ritiene che l'attività di separazione della merce commercializzata dagli imballaggi terziari avvenga nelle aree magazzino, altrimenti non si spiegherebbe l'utilità di disporre di ampie zone di ricevimento, scarico e stoccaggio merci se tale attività si svolgesse prevalentemente nei corridoi di vendita. E' verosimile ritenere che nelle corsie di vendita i clienti si dedichino indisturbati alla tipica attività di shopping, senza alcun pericolo per la loro incolumità fisica, potenzialmente derivante dall'uso di tali carrelli elevatori per il carico e scarico di pesanti casse di legno o scatoloni di ampie dimensioni. In linea generale, le superfici dove si producono imballaggi terziari (e quelle dove la produzione di rifiuti speciali supera le soglie di assimilazione) non dovrebbero essere assoggettate alla quota variabile della tassa, ma essendo rifiuti speciali, il produttore deve provvedere al loro smaltimento o recupero tramite operatori privati autorizzati, sostenendone interamente i costi, cosa intervenuta nel caso di specie.
Non si ravvisano i presupposti per la richiesta CTU, essendo la documentazione in atti sufficiente a consentire una valutazione analitica delle quantità sottratte al servizio pubblico.
Per i motivi esposti, la Corte accoglie in parte l'appello proposto dal Comune di Cinisello
Balsamo e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara dovuta dalla società Resistente_1 SPA la tassa rifiuti per l'anno 2001, limitatamente alla quota fissa per tutte le superfici e alla quota variabile per le sole aree destinate a vendita, uffici e servizi;
riconosce alla società Resistente_1
SPA, per le suddette aree (vendita e uffici), una riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 40%, ai sensi dell'art. 59, comma 2, D.Lgs. n. 507/1993; dichiara non dovuta la quota variabile per le aree destinate a magazzino e logistica, in quanto produttive di rifiuti speciali non assimilati.
Compensa interamente le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio, in considerazione della reciproca soccombenza parziale e della complessità della materia trattata.
P.Q.M.
La Corte della Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, sez. 2^, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe
Accoglie in parte l'appello proposto dal Comune di Cinisello Balsamo e, per l'effetto, in parziale
Resistente_1riforma della sentenza di primo grado, dichiara dovuta dalla società SPA la tassa rifiuti per
Resistente_1l'anno 2001, nei limiti di cui in motivazione. Riconosce alla Società SPA per le aree di vendita e uffici una riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 40%; dichiara non dovuta la quota variabile per le aree destinate a magazzino e logistica.
Compensa interamente le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio. Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2026
Il Presidente Estensore
MA SA FE