Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 440
CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Accolto
    Dovutezza della tassa rifiuti

    La Corte ha ritenuto che la tassa rifiuti è doppiamente strutturata: una parte fissa sempre dovuta e una parte variabile. La mancanza o inefficienza del servizio non giustifica la mancata corresponsione della tassa, ma può portare a una riduzione della quota variabile. La Suprema Corte ha stabilito che la tassa è dovuta per gli spazi frequentati da persone e quindi produttivi di rifiuti urbani.

  • Accolto
    Riduzione quota variabile

    La Corte ha riconosciuto alla società una riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 40% per le aree di vendita e uffici, ai sensi dell'art. 59, comma 2, D.Lgs. n. 507/1993.

  • Accolto
    Esclusione quota variabile per magazzini e aree logistiche

    La Corte ha dichiarato non dovuta la quota variabile per le aree destinate a magazzino e logistica, in quanto produttive di rifiuti speciali non assimilati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 440
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 440
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo