Decreto cautelare 5 febbraio 2026
Sentenza breve 6 marzo 2026
Decreto cautelare 7 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 06/03/2026, n. 4201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4201 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04201/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01538/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1538 del 2026, proposto da
RI SA, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giuseppe Lo Pinto e Enrico Volpetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procure in atti;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Taurasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
per l'annullamento
- della Determinazione dirigenziale di Roma Capitale, Municipio Roma I, U.O. Amm.va E.Q., Commercio Aree Pubbliche (C.A.P.) Edicole Ufficio Concessioni - Autorizzazioni Commercio Aree Pubbliche ed Edicole, del 19.01.2026n. rep. CA/152/2026 e n. prot. CA/8268/2026 - notificata al ricorrente il 21.01.2026 avente per oggetto la decadenza dall'autorizzazione amministrativa e revoca della relativa concessione di occupazione di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel posteggio n. 3 del Mercato Tito Speri con contestuale ordine di chiusura e
diffida dalla prosecuzione dell'attività, nonché ordine di rimozione del relativo manufatto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il consigliere AC NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che con ricorso notificato e depositato il 4 febbraio 2026 il sig. RI SA ha impugnato, chiedendone l’annullamento previsa misura cautelare, la Determinazione dirigenziale di Roma Capitale, Municipio Roma I, U.O. Amm.va E.Q., Commercio Aree Pubbliche (C.A.P.) Edicole Ufficio Concessioni – Autorizzazioni Commercio Aree Pubbliche ed Edicole, del 19.1.2026n. rep. CA/152/2026 e n. prot. CA/8268/2026 - notificata al ricorrente il 21.1.2026, avente per oggetto la decadenza dall’autorizzazione amministrativa e revoca della relativa concessione di occupazione di suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche nel posteggio n. 3 del Mercato Tito Speri rilasciate al ricorrente con D.D. n. 716 del 25.05.2012, dal Municipio Roma XVII; il contestuale ordine di chiusura e diffida dalla prosecuzione dell’attività; l’ordine di rimozione del relativo manufatto entro 5 giorni dalla notifica;
Rilevato che il provvedimento impugnato è stato adottato in esecuzione dell’art. 17 della deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21 del 2021, a tenore del quale, per quanto qui rileva, “1. Sono cause di decadenza dalla concessione: (…) c) l’occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione ed individuato in conformità a quanto previsto all’articolo 8; (…) Il mancato adeguamento all’ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell’occupazione di suolo pubblico”;
Considerato che con il primo motivo il ricorrente contesta la sussistenza del presupposto di applicazione dell’ipotesi di decadenza contemplata dalla su riportata norma regolamentare, costituito dall’avvenuta contestazione di tre violazioni, mentre con i restanti motivi censura, rispettivamente, l’erroneo presupposto di fatto da cui muoverebbe la determinazione gravata, ossia che la concessione a lui rilasciata sarebbe scaduta il 31.12.2025; che l’Amministrazione non avrebbe risposto alle osservazioni difensive dell’interessato in corso di procedimento; nonché la violazione del principio di proporzionalità;
Considerato che Roma Capitale, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso con memoria;
Ritenuto che il ricorso, chiamato per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del 4 marzo 2026, è suscettibile di definizione mediante sentenza in forma semplificata, come da avviso datone alle parti dal Presidente del Collegio;
Ritenuto, infatti, che il primo motivo è infondato, atteso che la difesa di Roma Capitale ha documentato la sussistenza della causa di decadenza contemplata dalla su riportata norma regolamentare, consistente nella avvenuta occupazione, da parte del concessionario, di un’area maggiore di quella ottenuta in uso esclusivo mediante la concessione;
- che, infatti, tale indebita maggiore occupazione risulta riscontrata dalla Polizia Locale mediante verbali che la documentano nelle date 18 settembre 2024 (11,10 metri quadrati in eccesso), 9 settembre 2025 (18 metri quadrati in eccesso), 30 ottobre 2025 (26 metri quadrati in eccesso), senza che la su citata norma regolamentare circoscriva le tre violazioni causa di decadenza ad un determinato arco temporale (si veda la produzione documentale dell’Amministrazione del 27 febbraio 2026);
- che, in assenza di una specifica disposizione regolamentare sul punto, in contrario non vale affermare la necessità di una delimitazione temporale entro cui le violazioni dovrebbero essere circoscritte per dare luogo a decadenza dalla concessione, sussistendo la discrezionale potestà del Comune di valutare la gravità dell’inadempimento della concessione ai fini risolutori della stessa, in quanto l’uso concesso sottrae all’uso pubblico un bene per definizione limitato;
- che il fatto obiettivo e non contestato delle tre violazioni sopra ricordate priva di rilevanza anche i profili di censura legati alla mancata indicazione, da parte di Roma Capitale nel corso del procedimento, della terza violazione constatata dalla Polizia Locale, atteso che sotto il profilo storico-fattuale la circostanza è del tutto pacifica, sicchè in sede procedimentale nulla avrebbe potuto essere opposto dall’interessato: tanto che né tale evento, né i precedenti, sono stati contestati dalla parte ricorrente in sede giurisdizionale;
Ritenuto, inoltre:
- che il secondo motivo è infondato, atteso che la dedotta erroneità nella rilevazione dell’avvenuta scadenza della concessione alla data del 31 dicembre 2025 non vizia la motivazione della determinazione di decadenza, che, come detto, si basa sulle tre violazioni di quanto prescritto all’art. 17 comma 1 lettera c) della DAC n. 21\2021;
- che altrettanto infondato è il terzo motivo, posta la pari irrilevanza, ai fini della sussistenza di una causa di decadenza, della affermazione di mancata partecipazione procedimentale da parte dell’interessato, atteso che –come si è detto in precedenza- la causa medesima risulta debitamente accertata mediante verbali dotati di pubblica fede di quanto vi è descritto fino a vittorioso esperimento di una querela di falso;
- che, è infine privo di fondamento anche il quarto motivo, atteso che, come già affermato dalla Sezione a proposito della decadenza di cui all’art. 17 della DAC n. 21\2021, “l’art. 17 del Regolamento sulle occupazioni di suolo pubblico di cui alla DAC n. 21 del 2021, il quale prevede che la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1 - vale a dire, il mancato rispetto delle prescrizioni previste nella concessione, l’improprio uso di suolo pubblico o l’occupazione eccedente lo spazio autorizzato - determina «automaticamente» la decadenza della concessione”, onde “… in presenza di cause automatiche di decadenza, l’amministrazione non era tenuta a effettuare alcuna valutazione sulla proporzionalità della misura adottata, (…) fermo restando che in sé la previsione di una decadenza automatica alla commissione della terza trasgressione non viola il canone della proporzionalità, attesa la pervicace inosservanza delle regole da parte del concessionario”; (sentenza n. 3372\2026);
Ritenuto conclusivamente che il ricorso è infondato, e va respinto, e che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Roma Capitale, che forfetariamente liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento\00) oltre oneri riflessi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
AC NA, Consigliere, Estensore
Lucia Maria Brancatelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AC NA | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO