TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 06/03/2026, n. 4201
TAR
Decreto cautelare 5 febbraio 2026
>
TAR
Sentenza breve 6 marzo 2026
>
CS
Decreto cautelare 7 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Sussistenza del presupposto di applicazione dell'ipotesi di decadenza

    La difesa di Roma Capitale ha documentato la sussistenza della causa di decadenza consistente nell'occupazione di un'area maggiore di quella ottenuta in uso esclusivo mediante la concessione. Tale indebita maggiore occupazione risulta riscontrata dalla Polizia Locale mediante verbali nelle date 18 settembre 2024, 9 settembre 2025 e 30 ottobre 2025. La norma regolamentare non circoscrive le tre violazioni causa di decadenza ad un determinato arco temporale. In assenza di una specifica disposizione regolamentare sul punto, non vale affermare la necessità di una delimitazione temporale entro cui le violazioni dovrebbero essere circoscritte per dare luogo a decadenza dalla concessione, sussistendo la discrezionale potestà del Comune di valutare la gravità dell'inadempimento della concessione ai fini risolutori della stessa.

  • Rigettato
    Erroneo presupposto di fatto relativo alla scadenza della concessione

    La dedotta erroneità nella rilevazione dell'avvenuta scadenza della concessione alla data del 31 dicembre 2025 non vizia la motivazione della determinazione di decadenza, che si basa sulle tre violazioni di quanto prescritto all'art. 17 comma 1 lettera c) della DAC n. 21/2021.

  • Rigettato
    Mancata risposta alle osservazioni difensive

    La dedotta mancata partecipazione procedimentale da parte dell'interessato è irrilevante ai fini della sussistenza di una causa di decadenza, atteso che la causa medesima risulta debitamente accertata mediante verbali dotati di pubblica fede.

  • Rigettato
    Violazione del principio di proporzionalità

    L'art. 17 del Regolamento sulle occupazioni di suolo pubblico di cui alla DAC n. 21 del 2021, prevede che la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1 determina «automaticamente» la decadenza della concessione. In presenza di cause automatiche di decadenza, l'amministrazione non era tenuta a effettuare alcuna valutazione sulla proporzionalità della misura adottata. La previsione di una decadenza automatica alla commissione della terza trasgressione non viola il canone della proporzionalità, attesa la pervicace inosservanza delle regole da parte del concessionario.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 06/03/2026, n. 4201
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4201
    Data del deposito : 6 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo