Sentenza 24 novembre 2025
Commentario • 1
- 1. Sull’ordinanza di rimozione e smaltimento di rifiutiAlessandro Orlandi · https://www.diritto.it/ · 20 gennaio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 3811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3811 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03811/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02112/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2112 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Mangialardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Matteo Bandello, n. 5;
contro
Comune di Cesano Maderno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudia Galdenzi, Federico Nicola Boezio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Federico Boezio in Milano, via Cadore 36;
Arpa Lombardia, non costituito in giudizio;
nei confronti
Provincia di Monza e Brianza, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- dell'ordinanza n. -OMISSIS-, con la quale il Sindaco del Comune di Cesano Maderno, visto l'art. 50 del d.lgs 267/2000, ha ordinato alla -OMISSIS- -OMISSIS-, proprietaria dell'area “-OMISSIS-”, identificata catastalmente al -OMISSIS-
a. l'immediata messa in sicurezza temporanea dei rifiuti speciali pericolosi codice EER
19.12.11 ivi depositati, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 20 giorni dalla
notifica della presente ordinanza, ai fini di garantire la tutela dell'ambiente e della salute
pubblica;
b. la trasmissione di una relazione asseverata da tecnico abilitato sulle attività di messa
in sicurezza messe in atto (“as built”) entro 5 giorni dal completamento delle stesse;
c) la trasmissione, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 40 giorni dalla
notifica della presente ordinanza, di un progetto di gestione del sito, asseverato da tecnico
abilitato, che verrà sottoposto al parere degli Enti competenti per la sua approvazione con
le prescrizioni che gli Enti stessi riterranno di dover impartire;
- della presupposta relazione dell'ARPA del 1° agosto 2023 intitolata “Relazione tecnica in
esito alle attività di indagine con riferimento all'area -OMISSIS- in Cesano Maderno
nell'ambito del -OMISSIS- nei confronti di -OMISSIS-e -OMISSIS-per i reati di cui all'art. 44
d.P.R. 380/2011 e 256 comma 2 d.lgs 152/2006” (nel seguito la “Relazione”);
- di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale, ancorché non noto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cesano Maderno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 settembre 2025 il dott. TO Di AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. La società ricorrente ha impugnato l’ordinanza indicata in premessa con la quale le è stata imposta la messa in sicurezza temporanea e la redazione di un progetto di gestione del sito, “in virtù del sequestro dell’area “-OMISSIS-” disposto dalla Procura della Repubblica di Monza” e della relazione dell’ARPA “da cui si evince che il materiale messo in opera presso l’area debba essere a tutti gli effetti considerato rifiuto speciale pericoloso riconducibile al codice EER 19.12.11”.
Contro il suddetto atto ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.
1. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 1, 3 e 6 della legge 241/1990, dell’art. 50 del d.lgs 267/2000 e dell’art. 192 del d.lgs 152/2006. Violazione del principio di legalità e sulla omissione delle garanzie procedimentali.
La ricorrente lamenta l’utilizzo dell’ordinanza contingibile ed urgente invece dello strumento tipico ordinario costituito dall’art. 192 del d.lgs 152/2006 e la violazione del contraddittorio.
2. Violazione dell’art. 3 e 97 Cost., degli artt. 3 e 6 della legge 241/1990; art. 184-ter del d.lgs 152/2006; del d.m. 5 febbraio 1998 come modificato dal d.m. 186/2006; norme tecniche UNI EN 12620 e UNI EN 206. Sulla erroneità della qualificazione del materiale non quale EoW ma come rifiuto pericoloso.
La ricorrente contesta la mancanza di un’autonoma istruttoria rispetto al provvedimento di sequestro penale e contesta i risultati degli accertamenti ARPA.
Il Comune ha chiesto la reiezione del ricorso in quanto la ricorrente ha partecipato alla fase di accertamento con Arpa, sussistevano i presupposti per un intervento contingibile ed urgente dopo il sequestro dell’area; la natura di rifiuti delle cose depositate sul terreno è stata già accertata da Arpa.
All’udienza del 17 settembre 2025 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è fondato nel primo motivo, sotto il profilo del difetto di contraddittorio procedimentale, che riveste carattere assorbente.
La giurisprudenza (Cons. Stato, sez. IV, 01.04.2016, n. 1301) ha chiarito che: “ L'art. 192, d.leg. 03.04.2006 n. 152, esige che il sindaco dia formale comunicazione di avvio del procedimento al soggetto destinatario di un'ordinanza di rimozione rifiuti (e bonifica) e consenta l'instaurazione del contraddittorio sugli accertamenti effettuati dai soggetti preposti al controllo: l'ordinanza emessa in difetto delle predette garanzie procedimentali è illegittima ” (v. anche T.A.R. Campania Salerno, Sez. III, 16/09/2024, n. 1664; T.A.R. Toscana, II, 07/05/2025 n. 824).
Ed ancora che: “ La dizione letterale del 2º comma dell'art. 192, d.leg. 03.04.2006 n. 152, che richiede in maniera esplicita l'instaurazione del contraddittorio prima dell'emissione dell'ordinanza sindacale di rimozione rifiuti, esclude l'applicabilità dell'art. 21-octies della legge generale sul procedimento amministrativo in materia di vizi formali del provvedimento ”.
Né in senso opposto può valere il fatto che gli accertamenti in sede pre-procedimentale siano stati effettuati nel contraddittorio con Arpa, in quanto il privato ha diritto di partecipare al procedimento non solo con riferimento all’accertamento dei fatti, ma anche con riferimento alle misure da adottare, con la conseguenza che la fase partecipata di accertamento dell’esistenza di rifiuti non rende inutile lo svolgimento del contraddittorio procedimentale.
Né è possibile adottare un’ordinanza contingibile ed urgente, al fine di evitare il contraddittorio, facendo leva sulla natura cautelare del suddetto atto, in quanto la sussistenza di autonomi poteri di carattere ordinario in materia, come il provvedimento ex art. 192 d.leg. 03.04.2006 n. 152, esclude che sia possibile adottare provvedimenti extra ordinem (Tar Campania – Napoli, V, 27/10/2025 n. 6969; Cons. Stato, IV, 04/08/2025 n. 6885).
3. In definitiva quindi il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
4. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN GU, Presidente
TO Di AR, Consigliere, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO Di AR | AN GU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.