TAR Napoli, sez. IX, sentenza 16/02/2026, n. 1090
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Ordinanza cautelare 21 novembre 2025
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Sentenza 16 febbraio 2026
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Ordinanza cautelare 20 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell’art. 110 del Codice. Violazione dell’art. 108, comma 9, del Codice. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità, per difetto di istruttoria e carenza dei presupposti. Carenza di motivazione.

    Le censure sono infondate. La valutazione di anomalia è globale e sintetica. Le contestazioni sui costi dei macchinari non tengono conto delle specificità organizzative e delle condizioni di favore dell'aggiudicataria. Le spese generali sono state considerate congrue. I costi della manodopera sono stati determinati nel rispetto dei minimi salariali e con giustificati scostamenti rispetto alle tabelle ministeriali, tenendo conto delle peculiarità aziendali. La clausola sociale non impone l'assunzione di tutto il personale alle medesime condizioni. L'uso del lavoro supplementare è legittimo. Il piano formativo è stato correttamente pianificato e la formazione 'on the job' è prassi nel settore.

  • Improcedibile
    Esclusione per difetto del requisito di affidabilità professionale a causa di sentenza penale a carico dell'Amministratore di Fatto.

    Il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, a seguito del rigetto del ricorso principale.

  • Improcedibile
    Richiesta di accesso a documenti amministrativi.

    Il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, a seguito del rigetto del ricorso principale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IX, sentenza 16/02/2026, n. 1090
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1090
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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