Ordinanza cautelare 21 novembre 2025
Sentenza 16 febbraio 2026
Ordinanza cautelare 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 16/02/2026, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01090/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06024/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6024 del 2025, proposto da -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Fimmano' e Federico Dinelli, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-”, in persona del Generale legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Barbara Del Duca e Andrea Orefice, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Ambroselli, Domenico Gentile e Maria Lucia Civello, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
I. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
-della comunicazione di avvenuta aggiudicazione in favore di -OMISSIS-;
-dell’atto deliberativo n. -OMISSIS-, avente ad oggetto «Procedura aperta per il Servizio di pulizia e sanificazione delle aree dell’-OMISSIS- – CIG: -OMISSIS- - Presa d’atto ed approvazione verbali di gara, aggiudicazione ex art. 17 D.Lgs. n. 36/2023. Riconoscimento e Proroga del servizio per le Società -OMISSIS-e-OMISSIS-;
- di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, tra cui, in particolare, i verbali nn. -OMISSIS- e tutti gli altri che contengono un giudizio di congruità dell’offerta della -OMISSIS-;
II. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da-OMISSIS-S.R.L. il 18 dicembre 2025:
per l’annullamento
- dell’atto deliberativo n. -OMISSIS-, avente ad oggetto «Procedura aperta per il Servizio di pulizia e sanificazione delle aree dell’-OMISSIS- – CIG: -OMISSIS- - Presa d’atto ed approvazione verbali di gara, aggiudicazione ex art. 17 D.Lgs. n. 36/2023.», limitatamente alla parte relativa all’ammissione di -OMISSIS- S.p.a.;
- di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, tra cui, in particolare, di tutti i verbali di gara, limitatamente alla parte in cui la commissione ha ammesso al prosieguo della procedura -OMISSIS-, collocandolo al quarto posto della graduatoria;
Nonché per la declaratoria di illegittimità, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. del parziale diniego d’accesso alla dichiarazione integrativa espresso con nota del -OMISSIS- e per la condanna all’ostensione dei documenti richiesti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della -OMISSIS- e dell’-OMISSIS-”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa RI MA nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La -OMISSIS-., seconda graduata per scorrimento a seguito dell’esclusione dei primi due concorrenti (-OMISSIS- e -OMISSIS-) nella procedura aperta per il Servizio di pulizia e sanificazione delle aree dell’-OMISSIS- (CIG: -OMISSIS-), agisce per l’annullamento dell’atto deliberativo n. -OMISSIS-, a mezzo della quale l’Azienda ospedaliera intimata ha disposto la presa d’atto ed ha approvato i verbali di gara disponendo l’aggiudicazione ex art. 17 d.lgs. n. 36/2023 in favore della -OMISSIS-
2. Parte ricorrente, che ha impugnato anche i verbali di gara e la comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, ha istato altresì per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato medio tempore , nonché per la condanna della Stazione appaltante ad aggiudicare il servizio a -OMISSIS-, anche ai fini del subentro nella gestione del servizio.
3. Dagli atti di causa, in particolare, risulta che nell’ambito dell’anzidetta procedura di gara la Commissione ha azionato e concluso il subprocedimento di anomalia delle offerte avendo accertato il superamento della soglia di anomalia da parte degli operatori economici collocatisi ai primi quattro posti della graduatoria di merito.
4. Durante la seduta riservata del 30 settembre 2025 (verbale n. -OMISSIS-), dopo essere stata proposta l’esclusione di -OMISSIS- S.p.A. (prima classificata) e del RTI -OMISSIS- seconda classificata (la prima per mancato superamento della valutazione di congruità, la seconda per l’impossibilità di effettuarla, stante la mancata produzione dei giustificativi nei modi e nei termini previsti dal disciplinare di gara), sono stati valutati i giustificativi di -OMISSIS-, terza graduata, esitando positivamente il giudizio di congruità dell’offerta.
5. All’esito della verifica, la commissione ha dunque proposto l’aggiudicazione in favore di -OMISSIS-, ritenendo che “ 1. l’offerta presentata dall’OE, alla luce delle spiegazioni rese, risulta nel complesso economicamente sostenibile e coerente con gli obiettivi della procedura; 2. il ribasso applicato sui costi della manodopera è giustificato da sgravi contributivi e una più efficiente organizzazione aziendale; 3. Le ulteriori voci di costo – personale di gestione, spese generali, macchinari e sicurezza – risultano congrue e sostenibili; 4. Le giustificazioni fornite chiariscono e motivano la copertura dei costi della manodopera, dei servizi e delle componenti essenziali ai fini della determinazione dei costi di produzione; 5. L’offerta può pertanto essere ritenuta non anomala, e nel complesso attendibile e affidabile ” (verbale n. 41).
6. Tali conclusioni sono contestate recisamente dalla -OMISSIS-. che con il ricorso principale sostiene la totale inattendibilità dell’offerta presentata dall’aggiudicataria.
7. Avverso i provvedimenti gravati l’odierna ricorrente ha formulato plurime ed articolate censure tutte declinate nell’unico motivo di ricorso così di seguito rubricato: 1. VIOLAZIONE DELL’ART. 110 DEL CODICE. VIOLAZIONE DELL’ART. 108, COMMA 9, DEL CODICE. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ, PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E CARENZA DEI PRESUPPOSTI. CARENZA DI MOTIVAZIONE.
8. Si deduce, in particolare, l’erroneità del computo dei costi dei macchinari, delle attrezzature e delle spese generali, sostenendo, tra l’altro: che il piano di ammortamento dei macchinari e delle attrezzature elaborato dall’aggiudicataria in alcuni punti dei giustificativi, sarebbe stato calcolato in 7 anni, mentre, in altri punti dell’offerta, sarebbe stato computato in 8 anni; l’erronea determinazione dei costi della manodopera sia con riferimento allo scostamento dalle tabelle ministeriali, sia in riferimento al calcolo del monte ore, nonché per effetto del ricorso al cd. lavoro supplementare, ed al computo delle ore di formazione; l’erroneità del giudizio finale di congruità dell’offerta anche perché la stessa non avrebbe tenuto conto della clausola sociale inserita nella lex specialis di gara in merito alla quale la -OMISSIS- non avrebbe fornito giustificazioni specifiche.
9. Si sono costituiti in resistenza la -OMISSIS- e la controinteressata -OMISSIS-
10. Con ordinanza n. -OMISSIS-, non gravata in appello, è stata respinta la domanda cautelare.
11. Indi, a mezzo di ricorso incidentale del 18 dicembre 2025, l’aggiudicataria ha impugnato la determina n. -OMISSIS- nella parte relativa all’ammissione di -OMISSIS- S.p.a., contestualmente istando per la declaratoria di illegittimità, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. del parziale diniego d’accesso dell’Amministrazione alla dichiarazione integrativa espressa con nota del -OMISSIS- e per la condanna all’ostensione dei documenti richiesti.
12. In tale sede si sostiene, in particolare, che la -OMISSIS- avrebbe dovuto essere esclusa per difetto del requisito di affidabilità professionale, non avendo comunicato alla Stazione Appaltante una sentenza penale di condanna resa dal Tribunale di OL il 26 giugno 2025 a carico del Signor -OMISSIS- -OMISSIS- (Amministratore di Fatto/Dominus) per reati gravi (corruzione e frode nelle forniture).
13. Tale condotta integrerebbe un grave illecito professionale ex art. 98, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023, che ne avrebbe imposto l'esclusione; la ricorrente principale sarebbe venuta meno all’obbligo di aggiornamento, sussistendo in capo a ciascun concorrente l’obbligo di dichiarare, sin dalla presentazione dell’offerta, l’eventuale carenza di uno qualunque dei requisiti di partecipazione e di informare, tempestivamente, la stazione appaltante di qualsivoglia sopravvenienza tale da privarlo degli stessi.
14. L’esclusione della -OMISSIS- avrebbe comunque dovuto essere disposta in ragione dell’incidenza del grave illecito professionale riconducibile a condanna in sede penale subita dall’amministratore di fatto della società per reati gravissimi tenuto conto che il Consiglio di Stato avrebbe riconosciuto al “socio di minoranza” della -OMISSIS- il ruolo di vero e proprio “dominus” della società (Cons. Stato, sez. V, n. 5424/2018).
15. Si contesta, infine, a mezzo del ricorso incidentale l’ostensione parziale della dichiarazione integrativa al DGUE presentata da -OMISSIS-.
16. Le parti hanno presentato memorie ex art. 73 c.p.a., anche in replica, e all’udienza pubblica del 27 gennaio 2026 la causa sentiti i difensori delle parti presenti è stata trattenuta in decisione.
17. Preliminarmente, il Collegio reputa inammissibile la domanda di pubblicazione anticipata del dispositivo formulata alla odierna udienza pubblica dal difensore di parte ricorrente.
18. In base al comma 11 del novellato art. 120 c.p.a. “ Il giudice deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro quindici giorni dall'udienza di discussione. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il giudice pubblica il dispositivo nel termine di cui al primo periodo, indicando anche le domande eventualmente accolte e le misure per darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro trenta giorni dall'udienza” .
19. L’attuale formulazione dell’art. 120 c.p.a., pertanto, non assegna più alle parti la scelta in ordine alla pubblicazione anticipata del dispositivo, che viene invece rimessa alla valutazione del giudice il quale può scegliere nel termine indicato dall’art. 120 c.p.a. (entro 15 giorni dall’udienza di discussione) di depositare la sentenza ovvero di pubblicare solo il dispositivo (ma solo ove la motivazione sia particolarmente complessa), con riserva, in tale ultimo caso, di pubblicare la motivazione entro 30 giorni dall’udienza predetta.
20. In tal modo il legislatore ha ragionevolmente inteso soddisfare le esigenze di celere definizione del giudizio e di pronta conoscenza dell’esito della controversia attraverso la tempestiva pubblicazione della sentenza, completa di motivazione e dispositivo, tenuto conto, altresì, che l’individuazione dell’eventuale effetto conformativo riconducibile alla pronuncia giudiziaria e suscettibile di dispiegarsi nella fase di riedizione del potere necessita, di regola, di una lettura coordinata del dispositivo alla luce della motivazione, con conseguente residualità della pubblicazione del mero dispositivo, non più rimessa all’iniziativa di parte (in termini, Consiglio di Stato, Sezione VI, 2 novembre 2020, n. 6732).
21. Pertanto, è condivisibile l’orientamento secondo cui la “pubblicazione anticipata del dispositivo a richiesta di parte” non è più consentita nel cd. rito appalti, caratterizzato, com’è noto, da tratti di specialità rispetto al rito di cui all’art. 119 c.p.a.; invero, l’applicazione della regola contenuta nella disposizione da ultimo citata (che prevede la pubblicazione del dispositivo, a domanda di parte, entro sette giorni) deve ritenersi inibita dalla nuova e speciale previsione dell’art. 120 c.p.a. secondo cui la pubblicazione anticipata del dispositivo deve effettuarsi, come anzidetto, solo nei soli casi di motivazione complessa, da depositare nel termine di trenta giorni (in termini, Tar Veneto, Sez. II, 28 marzo 2023, n. 407).
22. Ciò premesso, in ragione della natura escludente del ricorso incidentale, deve essere esaminato con priorità il ricorso principale.
23. Invero, l'accoglimento del gravame incidentale (escludente) proposto nel contenzioso sui contratti pubblici non determina l'improcedibilità del gravame principale permanendo la sussistenza in capo al ricorrente principale della titolarità dell'interesse legittimo strumentale all’eventuale rinnovazione della gara, anche nel caso in cui alla stessa abbiano partecipato altre imprese, sia pure estranee al rapporto processuale. Ne consegue che il rapporto di priorità logica tra ricorso principale e ricorso incidentale deve essere rivisto rispetto a quanto ritenuto in passato dalla prevalente giurisprudenza e che il ricorso principale deve essere esaminato per primo, potendo la sua eventuale infondatezza determinare l'improcedibilità del ricorso incidentale. In altri termini, “ l'ordo questionum impone di dare priorità al gravame principale e ciò in quanto, mentre l'eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l'improcedibilità del ricorso principale, l'eventuale infondatezza del ricorso principale consentirebbe di dichiarare l'improcedibilità del ricorso incidentale, con conseguente economia dei mezzi processuali ” (Consiglio di Stato sez. IV, 15 settembre 2025, n. 7323).
24. Ebbene, il ricorso principale, con il quale la -OMISSIS-. ha inteso integralmente contestare il giudizio di congruità dell’offerta dell’aggiudicataria, non merita positivo scrutinio.
25. In linea generale, il procedimento di verifica dell'anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto; pertanto la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo; l'esito della gara può infatti essere travolto solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economicamente non plausibile e insidiata da indici strutturali di carente affidabilità a garantire la regolare esecuzione del contratto volta al perseguimento dell'interesse pubblico (Consiglio di Stato, sez. III, 3 ottobre 2025, n. 7712).
26. Principiando da tali coordinate ermeneutiche, il Collegio è dell’avviso che nella fattispecie in esame, se da un lato, (come già rilevato in sede cautelare) non si ravvisano profili di difetto di istruttoria né errori di fatto né tampoco profili di manifesta irragionevolezza o di arbitrarietà della valutazione di anomalia censurata, costituendo quest’ultima espressione della discrezionalità di cui è titolare in materia l'Amministrazione; dall’altro, le complesse e articolate censure formulate da parte ricorrente non sono comunque condivisibili in quanto sostanzialmente finalizzate ad una inammissibile ripetizione della valutazione di anomalia nell’attuale sede processuale.
27. Nello specifico, il ricorrente principale sostiene che la valutazione di anomalia sarebbe viziata sotto plurimi profili e che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa per aver sottostimato sia il costo dei macchinari (per i quali-OMISSIS-avrebbe indicato un costo per il relativo ammortamento asseritamente errato), sia le spese generali, che non includerebbero il costo delle migliorie indicate in offerta. Sarebbe inoltre errato il costo della formazione (in relazione alle 164.500 ore annue di formazione indicate in offerta) ed il costo della manodopera.
28. L’aggiudicataria avrebbe utilizzato un “indice di produttività” per determinare il monte ore effettivo ed un diverso indice di produttività per determinare il costo orario della manodopera, con la finalità di ridurne il costo, commettendo inoltre ulteriori errori di calcolo; avrebbe, quindi, riportato un’arbitraria articolazione del monte ore tra diurne, notturne e festive, e attribuito agli operatori assunti nei diversi livelli un monte ore difforme rispetto a quello previsto negli allegati alla lex specialis di gara ed utilizzato il lavoro c.d. “supplementare” in asserito contrasto con il mantenimento dei livelli occupazionali assunto in offerta.
29. Le censure sono infondate.
30. In primis, le contestazioni formulate in relazione al costo dei macchinari e delle attrezzature non tengono in alcun conto della specificità dell'organizzazione aziendale di -OMISSIS- e delle condizioni di favore di cui la stessa beneficia come indicate in sede di giustificativi.
31. L’aggiudicataria, invero, premesso che l'investimento complessivo previsto per l'ammortamento dei costi dei macchinari e delle attrezzature ammonta a € 346.324,43, e che tale costo è da ammortizzare su un periodo di sette anni per una quota annua di € 30.115,17 ha applicato il seguente piano di ammortamento: aliquota del 7,5% per il primo anno; aliquota del 15% per ciascuno degli anni dal secondo al settimo; aliquota del 2,5% per l’ottavo anno.
32. La -OMISSIS- ha inoltre specificato di poter beneficiare di condizioni economiche agevolate strutturalmente favorevoli, “ frutto di importanti economie di scala consolidate nel tempo grazie a volumi di acquisto in costante crescita e a un fatturato specifico di rilievo nel settore delle pulizie ospedaliere e sanitarie. In tale contesto, le partnership consolidate con distributori selezionati consentono l’accesso a condizioni economiche particolarmente vantaggiose su un’ampia gamma di macchinari, attrezzature e prodotti di consumo, assicurando al contempo continuità nelle forniture e standard qualitativi elevati. L’offerente, avendo attualmente in gestione numerose commesse sul territorio della città di OL –come dettagliato nell’Offerta Tecnica – potrà mettere a disposizione della presente commessa macchinari e attrezzature già presenti nei propri magazzini, nuovi e/o pari al nuovo, dimensionati secondo le reali esigenze operative e già conformi ai requisiti tecnici del capitolato” (cfr. i giustificativi in atti) .
33. Quanto poi ai contestati errori in sede di calcolo del piano di ammortamento l’aggiudicataria ha preso in riferimento lo schema contabile teorico su otto anni (basato, quindi, sulla presunzione di vita utile del macchinario), avendo, però, effettivamente operato i conteggi su un orizzonte temporale di sette anni, prevedendo una quota residuale finale del 2,5 % nell’8° anno e assicurando, quindi, una quota media annua di € 30.115,17.
34. Orbene, posto che non risultano contestate nel ricorso principale le aliquote di ammortamento, la Commissione ha ritenuto complessivamente sostenibili tali costi di investimento alla luce di una valutazione complessiva – e correttamente non atomistica- che ha tenuto conto sia della rilevanza dei rapporti della società con i fornitori abituali (consolidati rapporti commerciali e volumi di approvvigionamento annuali), che della possibilità di accedere ai benefici fiscali previsti dal Credito d'Imposta ZES (Zone Economiche Speciali).
35. Ne consegue l’irrilevanza dei calcoli alternativi proposti dalla ricorrente principale che, viceversa, non tengono in alcuna considerazione la specifica organizzazione dell’aggiudicataria, sicché l’offerta è stata, sul punto, ragionevolmente ritenuta dalla stazione appaltante caratterizzata in termini di fattibilità.
36. Quanto, invece, alla voce "spese generali ed utile di impresa" che la ricorrente ritiene sottostimati, si osserva che nei giustificativi -OMISSIS- ha dichiarato che tale voce comprende tutti i costi fissi e variabili connessi alla gestione della commessa, includendo, “in via esemplificativa e non esaustiva”: le attività di start-up e avviamento del servizio; il supporto continuativo fornito dalla struttura operativa aziendale centrale; la quota parte dei costi di logistica, comprensiva dei costi per movimentazione, magazzinaggio, trasporti interni, nonché le spese amministrative e gestionali indirette allocate pro-quota sulla commessa.
37. La Commissione, all'esito dell’istruttoria specifica, ha quindi evidenziato come "le ulteriori voci di costo- personale di gestione, spese generali, macchinari e sicurezza – risultano congrue e sostenibili" (cfr. pag. 14 del verbale n. -OMISSIS-) e ciò anche in considerazione dei caratteri propri dell’impresa e dei suoi rapporti commerciali.
38. Tale giudizio risulta quindi coerente con il consolidato principio secondo cui “ la verifica di congruità di un'offerta non può essere effettuata attraverso un giudizio comparativo che coinvolga altre offerte, perché va condotta con esclusivo riguardo agli elementi costitutivi dell'offerta analizzata e alla capacità dell'impresa offerente, tenendo conto della sua organizzazione aziendale e, se del caso, della comprovata esistenza di particolari condizioni favorevoli esterne (in termini, Consiglio di Stato sez. V, 25 febbraio 2025, n. 1612).
39. La valutazione di anomalia, come anticipato, si estrinseca in un giudizio "globale e sintetico" con la conseguenza che una volta che l'amministrazione abbia svolto un'attività istruttoria completa e puntuale, eventuali incongruenze, errori o difetti riscontrati nelle singole voci possono trovare adeguata compensazione nell'offerta globalmente considerata.
40. Quanto poi al contestato “errore di calcolo” della parte descrittiva delle giustificazioni che riguarderebbe la somma delle voci “Spese generali” (€ 969.728,14) e “Utile di impresa” (€ 86.661,29), l’aggiudicataria ha precisato che si tratta di un mero errore materiale, ma è decisiva, in punto di correttezza del giudizio formulato dalla Commissione di congruità dell’offerta, la circostanza precisata anche dalla difesa dell’aggiudicataria (e rimasta sostanzialmente incontestata) che comunque nella tabella riepilogativa finale dei giustificativi economici, la somma complessiva delle voci coincide perfettamente con il totale dell’offerta economica presentata e le percentuali di incidenza e le relazioni di equilibrio interno fra costi diretti, indiretti e utile rimangono coerenti con quanto dichiarato in sede di offerta.
41. In relazione, invece, ai costi della manodopera, in sede di giustificativi la -OMISSIS- ha dichiarato che per la determinazione del costo del lavoro, l’offerente ha rispettato integralmente i trattamenti salariali minimi previsti dalle tabelle ministeriali precisando comunque che le stesse non determinano valori di costo inderogabili, in quanto indicano “valori medi” suscettibili di scostamenti sui quali all’impresa è consentito fornire le sue giustificazioni, costituendo solo parametri di riferimento, di natura indicativa e, pertanto, non dettano minimi inderogabili.
42. Tali dichiarazioni sono in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui non può essere dichiarato il carattere anomalo di un'offerta per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato indicato secondo valori in ipotesi inferiori rispetto a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali, essendo per converso consentiti scostamenti dalle voci di costo ivi riassunte, spettando alla stazione appaltante valutare se si tratti di scostamenti talmente significativi e, comunque, del tutto ingiustificati, da poter compromettere la complessiva affidabilità dell'offerta e indurre ad un giudizio di anomalia della stessa (Consiglio di Stato sez. V, 21 ottobre 2025, n. 8175).
43. La determinazione del costo della manodopera ha seguito, comunque, a dispetto dei complessi calcoli contenuti nel ricorso introduttivo, la formula ritenuta valida in giurisprudenza e funzionale al calcolo dell’anomalia, secondo cui va dapprima stimato il costo medio effettivo (che si ottiene dividendo la retribuzione lorda annuale per il numero delle ore effettive annue di lavoro) e moltiplicando il risultato per il monte ore offerto all’amministrazione (cioè contrattuali, effettivamente da garantire per l’esecuzione della prestazione) (in termini, Consiglio di Stato sez. V, 16 settembre 2024, n. 7603). -OMISSIS- ha utilizzato come parametro di riferimento 1.677 ore effettive annue per dipendente anziché le 1.581 delle tabelle ministeriali, scostamento che, tuttavia, per quanto in precedenza osservato, la stazione appaltante ha correttamente ritenuto legittimo e basato su dati storici aziendali che documentano un minor tasso di assenteismo, politiche aziendali specifiche per la gestione delle assenze ed efficientamenti organizzativi consolidati nel tempo.
44. Si legge nei giustificativi che nella determinazione del costo della manodopera l’offerente ha mantenuto assolutamente invariati i trattamenti salariali minimi previste dalle tabelle ministeriali. Per tutti i livelli contrattuali previsi in offerta sono stati applicati i costi orari per i dipendenti del settore pulizie CCNL Multiservizi indicati nelle tabelle FISE – CAMPANIA e che specifici aspetti della realtà aziendale propri del Consorzio hanno comportano un abbattimento del costo del lavoro che determina (e giustifica) il discostamento del parametro orario presentato in sede di offerta rispetto a quello indicato nelle anzidette tabelle ministeriali.
45. In particolare, gli elementi di vantaggio competitivo che consentono di garantire le condizioni qualitative ed economiche offerte in gara sono stati espressamente indicati dall’aggiudicataria (IRAP: azzeramento dell’incidenza come disposto dal C.D. Legge di Stabilità (L. 190/2014, art. 1 c. 20); le aliquote premiali INAIL applicate nel 2025 a seguito di determinazione annuale da parte dell’Inail pari al 1,888%.; la non applicabilità della RIVALUTAZIONE T.F.R. per le aziende con organici superiori alle 50 unità; il TASSO DI ASSENTEISMO PER MALATTIA, INFORTUNIO, MATERNITA’).
46. La -OMISSIS- in sede di giustificativi ha altresì precisato che il tasso di assenteismo “ risulta notevolmente più contenuto rispetto a quello esposto nelle Tabelle Ministeriali (pari al 6,5%, corrispondenti a n. 136 ore annue), in quanto le predette tabelle imputano gli oneri per assenteismo del personale come se gli stessi fossero totalmente a carico del datore di lavoro mentre in realtà una quota percentuale crescente a seconda della durata degli eventi morbosi è a carico dell’INPS e gli oneri per infortuni vengono liquidati quasi esclusivamente dall’INAIL. Per tale motivo il nostro Consorzio ha provveduto a determinare l’effettivo valore economico delle assenze a proprio carico. Ne è derivato un tasso di assenteismo per malattia, infortunio e maternità effettivamente a carico dell’azienda più contenuto, corrispondente a 50 ORE ANNUE ”.
47. A fronte di un quadro analitico offerto dall’aggiudicataria risulta pertanto corretta la valutazione della Commissione (-OMISSIS-) laddove rileva che " l'Offerente ha operato un ribasso complessivo sulla manodopera pari al 5,8% rispetto alla stima della Stazione Appaltante (€17.398.045,77 rispetto a €18.470.010,40), coerentemente con quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 41, comma 14, 108, comma 9 e 110, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 " (cfr. sezione 2.1 Costi della manodopera pag. 12 del -OMISSIS- del 30.09.2025), avendo accertato che " dal confronto tra i valori dichiarati e i parametri di riferimento, emerge che la quantificazione del costo orario è congrua e compatibile con i costi medi di settore" e che "dalla documentazione prodotta risulta che i minimi salariali risultano rispettati " (cfr. sezione 2.1 Costi della manodopera pag. 13 del -OMISSIS- del 30.09.2025).
48. Risulta, quindi, giustificato il costo della manodopera anche in considerazione delle peculiarità aziendali dell’aggiudicataria.
49. Non coglie nel segno poi la contestazione della -OMISSIS- secondo cui i giustificativi menzionerebbero 77 addetti in luogo dei 349 integranti l’organico complessivo impiegato sull’appalto.
50. La controinteressata ha comunque specificato che tale dato è ininfluente, essendo il calcolo della manodopera stato correttamente formulato sul monte ore suddiviso per i singoli livelli retributivi e che il numero effettivo dei del personale è poi correttamente considerato nei giustificativi per stimare l’importo dei costi della c.d. sicurezza interna (€ 165,00 per 350 addetti pari ad un valore annuo complessivo pari ad euro € 57.750,00, cfr. giustificativi sub C. Costi della sicurezza).
51. Il costo orario, invero, varia per livello poiché aumenta la retribuzione base, tant’è vero che la ricorrente ha anche contestato che il numero di ore che-OMISSIS-ha associato ai singoli livelli non sarebbe “rispondente a quello specificato nell’elenco del personale sottoposto al passaggio d’appalto riportato negli atti di gara (Capitolato)”.
52. Sennonché, la clausola sociale non è idonea di per sé a dimostrare l’anomalia dell’offerta dal momento che “ la clausola sociale non obbliga l'aggiudicatario ad assumere tutto il personale in carico all'appaltatore uscente né tanto meno ad applicare le medesime condizioni contrattuali né, infine, a riconoscere l'anzianità pregressa. Ciò in quanto, nell'applicazione di dette clausole, è necessario procedere attraverso un bilanciamento fra più valori, tutti di rango costituzionale ed europeo; da un lato il rispetto della libertà di iniziativa economica privata, garantita dall'art. 41 Cost e dall'art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Carta di Nizza), che riconosce la libertà di impresa, conformemente alle legislazioni nazionali; dall'altro il diritto al lavoro, la cui protezione è imposta dall'art. 35 Cost nonché dall'art. 15 della Carta di Nizza ” (ex pluribus, Cons. Stato, V, 20 marzo 2023, n. 2806).
53. A fronte dunque di un mutato rapporto, rispetto al precedente appalto, l'aggiudicatario ben può apportare all'organigramma originario che fotografava l'organizzazione del servizio da parte del gestore uscente, propri aggiustamenti sia nel numero dei lavoratori da impiegare, che nelle ore, che nei livelli professionali (Consiglio di Stato sez. V, 29 gennaio2026, n. 746 e Cons. Stato, V, 21 luglio 2021, n. 5483).
54. In altri termini, la clausola sociale non può avere un'applicazione rigida in quanto l'obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto va contemperato con la libertà di impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell'appalto (Cons. Stato, Sezione III, 30 gennaio 2019, n. 750).
55. Parimenti non riuscito è il tentativo di dimostrare l’erroneità del metodo di calcolo del costo del lavoro utilizzato dall’aggiudicataria laddove fa ricorso anche al lavoro supplementare dal momento che di norma in sede di gara pubblica, ai fini della verifica della congruità dell'offerta e dei costi della manodopera, l'offerta delle ore supplementari è legittima e consentita quale modalità di organizzazione del lavoro e può essere utilizzata anche per eseguire prestazioni "ordinarie" di servizio (in termini, Consiglio di Stato sez. V, 8 luglio 2024, n. 6009).
56. Né tampoco sono suscettibili di favorevole scrutinio le censure formulate dalla ricorrente in relazione alle ore di formazione in riferimento, in particolare, alla insostenibilità e incongruità del piano formativo proposto (per 470 ore di formazione/uomo) ritenuto sproporzionato rispetto al monte ore lavorato dichiarato e dunque incompatibile, secondo la prospettazione ricorsuale, con l’organizzazione del lavoro.
57. La ricostruzione di parte ricorrente, invero, è fondata sul presupposto, rimasto indimostrato, che tutte le ore di formazione previste da -OMISSIS- (pari a 470 ore/anno per addetto) sarebbero concentrate nei primi due mesi dall’avvio dell’appalto, laddove nella Relazione Tecnica (pagg. 18 e 19) si precisa espressamente che solo i Corsi preparatori e di base (moduli dei percorsi formativi “B” e “C”), sono stati necessariamente e comprensibilmente pianificati nella fase iniziale per formare il personale sui protocolli operativi e di sicurezza, mentre gli altri (percorso “D”) si sviluppano lungo l’intero arco contrattuale.
58. In ogni caso le censure non prendono in debita considerazione la circostanza che nel settore delle pulizie ospedaliere, la maggior parte della formazione è eseguita “on the job”, per fare in modo che i processi di igienizzazione e sanificazione, così come eventuali nuove tecniche e i processi di controllo e coordinamento, siano appresi “sul campo” dagli addetti al servizio.
59. A conferma di quanto sopra le statuizioni del giudice di appello, che in altro giudizio reso inter partes in riferimento a gara diversa da quella in esame, ha precisato che “ nel settore delle pulizie ospedaliere la maggior parte della formazione è eseguita on the job, per fare in modo che i processi di igienizzazione e sanificazione, così come eventuali nuove tecniche e i processi di controllo e coordinamento, siano appresi "sul campo" dagli addetti al servizio (Cons. Stato, sez. III, n. 7922/2021).
60. In conclusione il ricorso principale deve essere respinto siccome infondato.
61. L'infondatezza del ricorso introduttivo consente di poter prescindere dall'esame del ricorso incidentale paralizzante proposto dall’aggiudicataria, atteso che, respinto il ricorso principale, quello incidentale diviene improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 42, comma 1, e 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
62. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando:
-Respinge il ricorso principale.
-Dichiara l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso incidentale.
Condanna la -OMISSIS-. al pagamento delle spese di lite che si liquidano rispettivamente in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge in favore dell’A.O.R.N. AR e in euro 3.000.00 (tremila/00) oltre accessori di legge in favore della -OMISSIS-
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutte le parti, con espressa esclusione delle generalità dei difensori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OL nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LM AS Di OL, Presidente
RI MA, Primo Referendario, Estensore
Vincenzo Sciascia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI MA | LM AS Di OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.