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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 05/12/2025, n. 2027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2027 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1745/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1745 degli affari civili contenziosi dell'anno 2025 promosso da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. BRUNO Parte_1
EMANUELA;
ricorrente contro
nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. FRANCHINI CP_1
AM e dall'avv. MANCINI MONIA;
resistente e nei confronti di
, curatore speciale della minore CP_2 Persona_1
intervenuto e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
1 CONCLUSIONI: “- la minore sarà affidata a entrambi i genitori in modalità condivisa con collocamento prevalente presso la mamma;
- I Servizi Sociali di Osimo manterranno il monitoraggio del nucleo familiare, provvedendo a trasmettere relazioni semestrali al Giudice Tutelare di Ancona, con invito ad adottare ogni forma di supporto ritenuta utile e necessaria nell'interesse della minore.
- Il sig. AU potrà tenere con sé la minore secondo il seguente calendario:
1) durante la settimana in cui il sig. AU ha il turno di lavoro la mattina, egli potrà tenere con sé la figlia nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 16.00 alle ore 21.00 (cena compresa), Per_1 prelevando la figlia direttamente da scuola per poi riaccompagnarla, la sera, alla casa della madre;
2) nella settimana in cui il Sig. AU ha il turno di lavoro il pomeriggio, la zia paterna, Sig.ra Pt_2
potrà tenere con sé la nipote nei giorni di mercoledì e venerdì e precisamente: il
[...] Per_1 mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 21.00 (cena compresa) prelevando la nipote direttamente dalla scuola per poi riaccompagnarla, la sera, alla casa della madre;
il venerdì dalle ore 16.00, prelevando la nipote direttamente dalla scuola, per poi riaccompagnarla, la sera, a casa del padre, dove la bambina si fermerà per l'intero weekend ovvero fino alla domenica sera quando alle ore 21.00 quando la accompagnerà presso l'abitazione materna. Il sabato mattina sarà il sig. AU, o persona di sua fiducia, ad accompagnare al centro Beniamini di Osimo;
Per_1
- nel caso di malattia prolungata della minore (superiore ai 2 giorni) il padre potrà recarsi presso la casa della madre e intrattenersi con la figlia per un tempo congruo rispetto alle condizioni di salute della minore;
- Durante il periodo delle vacanze natalizie si applicherà il calendario ordinario, fatte salve le giornate del 24, 25 e 26 dicembre, nonché del 1° e del 6 gennaio, che saranno ripartite tra i genitori con modalità di alternanza annuale.
In particolare, un genitore trascorrerà con la minore:
• 24 dicembre (dalle ore 16:00 alle ore 10:30 del 25 dicembre)
• 26 dicembre (dalle ore 16:00 alle ore 10:30 del 27 dicembre)
• 1° gennaio (dalle ore 10:30 alle ore 10:30 del 2 gennaio).
L'altro genitore trascorrerà con la minore:
• 25 dicembre (dalle ore 10:30 alle ore 10:30 del 26 dicembre)
• 31 dicembre (dalle ore 16:00 alle ore 10:30 del 1° gennaio)
• 6 gennaio (dalle ore 10:30 alle ore 10:30 del 7 gennaio).
Le festività si invertiranno anno per anno tra i due genitori.
Per le festività del 2025, il sig. AU terrà la minore il 24 e il 26 dicembre e il 1° gennaio.
2 - Durante le vacanze pasquali, i genitori si alterneranno di anno in anno il giorno di Pasqua e il
Lunedì dell'Angelo;
- Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con la minore due settimane, anche non consecutive, da concordare con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- Per la ricorrenza del compleanno della minore, quest'ultima potrà festeggiarlo stando a pranzo con un genitore e con l'altro a cena e sempre ad anni alterni;
- Il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della CP_1 Parte_1 figlia minore , la somma mensile di euro 300,00. Tale importo verrà corrisposto entro il giorno Per_1
5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
- L'assegno unico sarà percepito per intero dalla sig.ra Pt_1
- Ogni eventuale ulteriore bonus (presente o futuro) come anche l'indennità di frequenza erogato in favore della minore verrà percepito dalla madre (genitore convivente con la minore) ed impiegato a favore della minore. Al riguardo della indennità di frequenza la Sig.ra invierà al Sig. Pt_1 CP_1 ogni semestre (a inizio gennaio e inizio luglio) l'estratto del libretto postale dove sono rimesse dette indennità di frequenza di , senza necessità di richiesta scritta da parte di AU Paolo;
Per_1
- Le spese straordinarie necessarie per la figlia minore verranno divise nella misura del 50% tra i genitori. Le parti si danno reciprocamente atto che per spese straordinarie si intendono quelle di cui al protocollo sottoscritto da Tribunale e Ordine Avvocati Ancona il 10.07.2024 da intendersi ad ogni effetto di legge qui interamente richiamato;
- Eliminazione dell'obbligo della telefonata effettuata da parte della sig.ra delle ore 21:00 Pt_1 nelle giornate di spettanza paterna;
- Spese di lite compensate”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 27 marzo 2025, la sig.ra ha domandato la modifica dei punti Parte_1
2) e 3) del decreto n. 9998/2020, adottato nell'ambito del procedimento n. 1401/2020 R.G. ove erano state disciplinate le condizioni di affidamento, collocamento, frequentazione e mantenimento della minore nata l'[...]. La ricorrente ha chiesto, in particolare, una diversa Persona_1 regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, l'adeguamento del contributo paterno al mantenimento e l'integrale recepimento del protocollo sulle spese straordinarie.
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al pubblico ministero.
3. Con comparsa depositata il 19 maggio 2025, si è costituito in giudizio il sig. padre CP_1 della minore, opponendosi alle richieste avversarie e contestando integralmente la ricostruzione dei fatti operata dalla sig.ra Pt_1
3 4. Entrambe le parti hanno dato atto della pendenza di un procedimento dinnanzi al Tribunale per i
Minorenni delle Marche n. 1306/2021 V.G., sicché alla prima udienza del 25 settembre 2025, il giudice relatore ha disposto un rinvio nell'attesa della trasmissione degli atti da parte del tribunale minorile che, nelle more, si è dichiarato incompetente.
5. All'udienza del 22 ottobre 2025, il giudice ha disposto la riunione degli atti ex art. 38 disp. att. c.c., confermando anche la nomina del curatore speciale, a cui ha assegnato un termine per la costituzione in giudizio. Alla successiva udienza del 27 novembre 2025, le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
“- la minore sarà affidata a entrambi i genitori in modalità condivisa con collocamento prevalente presso la mamma;
- I Servizi Sociali di Osimo manterranno il monitoraggio del nucleo familiare, provvedendo a trasmettere relazioni semestrali al Giudice Tutelare di Ancona, con invito ad adottare ogni forma di supporto ritenuta utile e necessaria nell'interesse della minore.
- Il sig. AU potrà tenere con sé la minore secondo il seguente calendario:
1) durante la settimana in cui il sig. AU ha il turno di lavoro la mattina, egli potrà tenere con sé la figlia nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 16.00 alle ore 21.00 (cena compresa), Per_1 prelevando la figlia direttamente da scuola per poi riaccompagnarla, la sera, alla casa della madre;
2) nella settimana in cui il Sig. AU ha il turno di lavoro il pomeriggio, la zia paterna, Sig.ra Pt_2
potrà tenere con sé la nipote nei giorni di mercoledì e venerdì e precisamente: il
[...] Per_1 mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 21.00 (cena compresa) prelevando la nipote direttamente dalla scuola per poi riaccompagnarla, la sera, alla casa della madre;
il venerdì dalle ore 16.00, prelevando la nipote direttamente dalla scuola, per poi riaccompagnarla, la sera, a casa del padre, dove la bambina si fermerà per l'intero weekend ovvero fino alla domenica sera quando alle ore 21.00 quando la accompagnerà presso l'abitazione materna. Il sabato mattina sarà il sig. AU, o persona di sua fiducia, ad accompagnare al centro Beniamini di Osimo;
Per_1
- nel caso di malattia prolungata della minore (superiore ai 2 giorni) il padre potrà recarsi presso la casa della madre e intrattenersi con la figlia per un tempo congruo rispetto alle condizioni di salute della minore;
- Durante il periodo delle vacanze natalizie si applicherà il calendario ordinario, fatte salve le giornate del 24, 25 e 26 dicembre, nonché del 1° e del 6 gennaio, che saranno ripartite tra i genitori con modalità di alternanza annuale.
In particolare, un genitore trascorrerà con la minore:
• 24 dicembre (dalle ore 16:00 alle ore 10:30 del 25 dicembre)
• 26 dicembre (dalle ore 16:00 alle ore 10:30 del 27 dicembre)
4 • 1° gennaio (dalle ore 10:30 alle ore 10:30 del 2 gennaio).
L'altro genitore trascorrerà con la minore:
• 25 dicembre (dalle ore 10:30 alle ore 10:30 del 26 dicembre)
• 31 dicembre (dalle ore 16:00 alle ore 10:30 del 1° gennaio)
• 6 gennaio (dalle ore 10:30 alle ore 10:30 del 7 gennaio).
Le festività si invertiranno anno per anno tra i due genitori.
Per le festività del 2025, il sig. AU terrà la minore il 24 e il 26 dicembre e il 1° gennaio.
- Durante le vacanze pasquali, i genitori si alterneranno di anno in anno il giorno di Pasqua e il
Lunedì dell'Angelo;
- Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con la minore due settimane, anche non consecutive, da concordare con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- Per la ricorrenza del compleanno della minore, quest'ultima potrà festeggiarlo stando a pranzo con un genitore e con l'altro a cena e sempre ad anni alterni;
- Il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della CP_1 Parte_1 figlia minore , la somma mensile di euro 300,00. Tale importo verrà corrisposto entro il giorno Per_1
5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
- L'assegno unico sarà percepito per intero dalla sig.ra Pt_1
- Ogni eventuale ulteriore bonus (presente o futuro) come anche l'indennità di frequenza erogato in favore della minore verrà percepito dalla madre (genitore convivente con la minore) ed impiegato a favore della minore. Al riguardo della indennità di frequenza la Sig.ra invierà al Sig. Pt_1 CP_1 ogni semestre (a inizio gennaio e inizio luglio) l'estratto del libretto postale dove sono rimesse dette indennità di frequenza di , senza necessità di richiesta scritta da parte di AU Paolo;
Per_1
- Le spese straordinarie necessarie per la figlia minore verranno divise nella misura del 50% tra i genitori. Le parti si danno reciprocamente atto che per spese straordinarie si intendono quelle di cui al protocollo sottoscritto da Tribunale e Ordine Avvocati Ancona il 10.07.2024 da intendersi ad ogni effetto di legge qui interamente richiamato;
- Eliminazione dell'obbligo della telefonata effettuata da parte della sig.ra delle ore 21:00 Pt_1 nelle giornate di spettanza paterna;
- Spese di lite compensate”.
L'accordo è stato raggiunto alla presenza del curatore speciale del minore, il quale ha dato atto della piena rispondenza dell'accordo all'interesse della minore, inclusa la cessazione dei poteri sostanziali precedentemente attribuiti in ambito sanitario.
5 I procuratori delle parti hanno quindi precisato le conclusioni conformemente all'accordo raggiunto, rinunciando espressamente alla fissazione di un'ulteriore udienza per la rimessione della causa in decisione.
6. Il Collegio ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto dalle parti.
Va premesso che, all'epoca dell'introduzione del presente giudizio di modifica, era pendente un procedimento dinnanzi al Tribunale per i Minorenni delle Marche (n. 1306/2021 V.G.), nell'ambito del quale:
- con decreto depositato il 24 febbraio 2022 era stato disposto l'affidamento della minore
[...] al Servizio Sociale del Comune di Osimo, al fine di predisporre ogni intervento Persona_1 utile alla sua tutela;
la nomina del curatore speciale della minore nella persona dell'Avv.
l'incarico al Consultorio familiare territorialmente competente di procedere CP_2 alla valutazione delle capacità genitoriali di entrambi i genitori, di predisporre un percorso di sostegno alla genitorialità separata e di organizzare incontri protetti tra padre e figlia a scopo valutativo;
- con decreto del 30 luglio 2023 era stato regolamentato il diritto di visita paterno;
- con decreto depositato il 30 gennaio 2024, era stato ampliato il calendario degli incontri padre- figlia;
- con successivo decreto del 23 luglio 2024 era stato disposto l'ulteriore ampliamento degli incontri padre-figlia; la sospensione del servizio di educativa domiciliare;
l'attribuzione al curatore speciale della minore dei poteri di rappresentanza sostanziale limitatamente alle problematiche di salute. La Corte d'Appello di Ancona, adita in sede di reclamo avverso il suddetto provvedimento, ne aveva dichiarato la nullità per difetto di contraddittorio, ma – condividendone le motivazioni sostanziali – aveva confermato il contenuto.
Tutto ciò premesso, l'accordo oggi raggiunto dalle parti appare idonea a realizzare in modo adeguato l'interesse morale e materiale della minore, che - come emerge nella relazione di aggiornamento dei servizi sociali del 18 novembre 2025, “appare, sotto ogni profilo, adeguatamente seguita, accudita e sostenuta nella sua crescita”.
La disciplina dei tempi di frequentazione garantisce una presenza significativa e continuativa di entrambe le figure genitoriali. Parimenti adeguata risulta la regolamentazione degli aspetti economici.
Infine, la previsione del monitoraggio semestrale da parte dei Servizi Sociali di Osimo assicura un controllo proporzionato, non invasivo ma comunque idoneo a verificare l'andamento dell'accordo e a segnalare eventuali criticità. Tale clausola garantisce che l'assetto definito oggi possa essere accompagnato, nei prossimi mesi, da un sostegno istituzionale mirato e da un'osservazione qualificata dell'evoluzione del contesto familiare.
6 7. Le spese di lite, come concordato, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione respinta, così provvede: prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e di seguito trascritti:
- la minore sarà affidata a entrambi i genitori in modalità condivisa con collocamento prevalente presso la mamma;
- I Servizi Sociali di Osimo manterranno il monitoraggio del nucleo familiare, provvedendo a trasmettere relazioni semestrali al Giudice Tutelare di Ancona, con invito ad adottare ogni forma di supporto ritenuta utile e necessaria nell'interesse della minore.
- Il sig. AU potrà tenere con sé la minore secondo il seguente calendario:
1) durante la settimana in cui il sig. AU ha il turno di lavoro la mattina, egli potrà tenere con sé la figlia nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 16.00 alle ore 21.00 (cena compresa), Per_1 prelevando la figlia direttamente da scuola per poi riaccompagnarla, la sera, alla casa della madre;
2) nella settimana in cui il Sig. AU ha il turno di lavoro il pomeriggio, la zia paterna, Sig.ra Pt_2
potrà tenere con sé la nipote nei giorni di mercoledì e venerdì e precisamente: il
[...] Per_1 mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 21.00 (cena compresa) prelevando la nipote direttamente dalla scuola per poi riaccompagnarla, la sera, alla casa della madre;
il venerdì dalle ore 16.00, prelevando la nipote direttamente dalla scuola, per poi riaccompagnarla, la sera, a casa del padre, dove la bambina si fermerà per l'intero weekend ovvero fino alla domenica sera quando alle ore 21.00 quando la accompagnerà presso l'abitazione materna. Il sabato mattina sarà il sig. AU, o persona di sua fiducia, ad accompagnare al centro Beniamini di Osimo;
Per_1
- nel caso di malattia prolungata della minore (superiore ai 2 giorni) il padre potrà recarsi presso la casa della madre e intrattenersi con la figlia per un tempo congruo rispetto alle condizioni di salute della minore;
- Durante il periodo delle vacanze natalizie si applicherà il calendario ordinario, fatte salve le giornate del 24, 25 e 26 dicembre, nonché del 1° e del 6 gennaio, che saranno ripartite tra i genitori con modalità di alternanza annuale.
In particolare, un genitore trascorrerà con la minore:
• 24 dicembre (dalle ore 16:00 alle ore 10:30 del 25 dicembre)
• 26 dicembre (dalle ore 16:00 alle ore 10:30 del 27 dicembre)
• 1° gennaio (dalle ore 10:30 alle ore 10:30 del 2 gennaio).
L'altro genitore trascorrerà con la minore:
• 25 dicembre (dalle ore 10:30 alle ore 10:30 del 26 dicembre)
7 • 31 dicembre (dalle ore 16:00 alle ore 10:30 del 1° gennaio)
• 6 gennaio (dalle ore 10:30 alle ore 10:30 del 7 gennaio).
Le festività si invertiranno anno per anno tra i due genitori.
Per le festività del 2025, il sig. AU terrà la minore il 24 e il 26 dicembre e il 1° gennaio.
- Durante le vacanze pasquali, i genitori si alterneranno di anno in anno il giorno di Pasqua e il
Lunedì dell'Angelo;
- Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con la minore due settimane, anche non consecutive, da concordare con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- Per la ricorrenza del compleanno della minore, quest'ultima potrà festeggiarlo stando a pranzo con un genitore e con l'altro a cena e sempre ad anni alterni;
- Il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della CP_1 Parte_1 figlia minore , la somma mensile di euro 300,00. Tale importo verrà corrisposto entro il giorno Per_1
5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
- L'assegno unico sarà percepito per intero dalla sig.ra Pt_1
- Ogni eventuale ulteriore bonus (presente o futuro) come anche l'indennità di frequenza erogato in favore della minore verrà percepito dalla madre (genitore convivente con la minore) ed impiegato a favore della minore. Al riguardo della indennità di frequenza la Sig.ra invierà al Sig. Pt_1 CP_1 ogni semestre (a inizio gennaio e inizio luglio) l'estratto del libretto postale dove sono rimesse dette indennità di frequenza di , senza necessità di richiesta scritta da parte di AU Paolo;
Per_1
- Le spese straordinarie necessarie per la figlia minore verranno divise nella misura del 50% tra i genitori. Le parti si danno reciprocamente atto che per spese straordinarie si intendono quelle di cui al protocollo sottoscritto da Tribunale e Ordine Avvocati Ancona il 10.07.2024 da intendersi ad ogni effetto di legge qui interamente richiamato;
- Eliminazione dell'obbligo della telefonata effettuata da parte della sig.ra delle ore 21:00 Pt_1 nelle giornate di spettanza paterna;
compensa le spese di lite.
Si comunichi alle parti e ai Servizi Sociali di Osimo.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 3.12.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1745 degli affari civili contenziosi dell'anno 2025 promosso da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. BRUNO Parte_1
EMANUELA;
ricorrente contro
nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. FRANCHINI CP_1
AM e dall'avv. MANCINI MONIA;
resistente e nei confronti di
, curatore speciale della minore CP_2 Persona_1
intervenuto e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
1 CONCLUSIONI: “- la minore sarà affidata a entrambi i genitori in modalità condivisa con collocamento prevalente presso la mamma;
- I Servizi Sociali di Osimo manterranno il monitoraggio del nucleo familiare, provvedendo a trasmettere relazioni semestrali al Giudice Tutelare di Ancona, con invito ad adottare ogni forma di supporto ritenuta utile e necessaria nell'interesse della minore.
- Il sig. AU potrà tenere con sé la minore secondo il seguente calendario:
1) durante la settimana in cui il sig. AU ha il turno di lavoro la mattina, egli potrà tenere con sé la figlia nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 16.00 alle ore 21.00 (cena compresa), Per_1 prelevando la figlia direttamente da scuola per poi riaccompagnarla, la sera, alla casa della madre;
2) nella settimana in cui il Sig. AU ha il turno di lavoro il pomeriggio, la zia paterna, Sig.ra Pt_2
potrà tenere con sé la nipote nei giorni di mercoledì e venerdì e precisamente: il
[...] Per_1 mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 21.00 (cena compresa) prelevando la nipote direttamente dalla scuola per poi riaccompagnarla, la sera, alla casa della madre;
il venerdì dalle ore 16.00, prelevando la nipote direttamente dalla scuola, per poi riaccompagnarla, la sera, a casa del padre, dove la bambina si fermerà per l'intero weekend ovvero fino alla domenica sera quando alle ore 21.00 quando la accompagnerà presso l'abitazione materna. Il sabato mattina sarà il sig. AU, o persona di sua fiducia, ad accompagnare al centro Beniamini di Osimo;
Per_1
- nel caso di malattia prolungata della minore (superiore ai 2 giorni) il padre potrà recarsi presso la casa della madre e intrattenersi con la figlia per un tempo congruo rispetto alle condizioni di salute della minore;
- Durante il periodo delle vacanze natalizie si applicherà il calendario ordinario, fatte salve le giornate del 24, 25 e 26 dicembre, nonché del 1° e del 6 gennaio, che saranno ripartite tra i genitori con modalità di alternanza annuale.
In particolare, un genitore trascorrerà con la minore:
• 24 dicembre (dalle ore 16:00 alle ore 10:30 del 25 dicembre)
• 26 dicembre (dalle ore 16:00 alle ore 10:30 del 27 dicembre)
• 1° gennaio (dalle ore 10:30 alle ore 10:30 del 2 gennaio).
L'altro genitore trascorrerà con la minore:
• 25 dicembre (dalle ore 10:30 alle ore 10:30 del 26 dicembre)
• 31 dicembre (dalle ore 16:00 alle ore 10:30 del 1° gennaio)
• 6 gennaio (dalle ore 10:30 alle ore 10:30 del 7 gennaio).
Le festività si invertiranno anno per anno tra i due genitori.
Per le festività del 2025, il sig. AU terrà la minore il 24 e il 26 dicembre e il 1° gennaio.
2 - Durante le vacanze pasquali, i genitori si alterneranno di anno in anno il giorno di Pasqua e il
Lunedì dell'Angelo;
- Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con la minore due settimane, anche non consecutive, da concordare con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- Per la ricorrenza del compleanno della minore, quest'ultima potrà festeggiarlo stando a pranzo con un genitore e con l'altro a cena e sempre ad anni alterni;
- Il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della CP_1 Parte_1 figlia minore , la somma mensile di euro 300,00. Tale importo verrà corrisposto entro il giorno Per_1
5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
- L'assegno unico sarà percepito per intero dalla sig.ra Pt_1
- Ogni eventuale ulteriore bonus (presente o futuro) come anche l'indennità di frequenza erogato in favore della minore verrà percepito dalla madre (genitore convivente con la minore) ed impiegato a favore della minore. Al riguardo della indennità di frequenza la Sig.ra invierà al Sig. Pt_1 CP_1 ogni semestre (a inizio gennaio e inizio luglio) l'estratto del libretto postale dove sono rimesse dette indennità di frequenza di , senza necessità di richiesta scritta da parte di AU Paolo;
Per_1
- Le spese straordinarie necessarie per la figlia minore verranno divise nella misura del 50% tra i genitori. Le parti si danno reciprocamente atto che per spese straordinarie si intendono quelle di cui al protocollo sottoscritto da Tribunale e Ordine Avvocati Ancona il 10.07.2024 da intendersi ad ogni effetto di legge qui interamente richiamato;
- Eliminazione dell'obbligo della telefonata effettuata da parte della sig.ra delle ore 21:00 Pt_1 nelle giornate di spettanza paterna;
- Spese di lite compensate”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 27 marzo 2025, la sig.ra ha domandato la modifica dei punti Parte_1
2) e 3) del decreto n. 9998/2020, adottato nell'ambito del procedimento n. 1401/2020 R.G. ove erano state disciplinate le condizioni di affidamento, collocamento, frequentazione e mantenimento della minore nata l'[...]. La ricorrente ha chiesto, in particolare, una diversa Persona_1 regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, l'adeguamento del contributo paterno al mantenimento e l'integrale recepimento del protocollo sulle spese straordinarie.
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al pubblico ministero.
3. Con comparsa depositata il 19 maggio 2025, si è costituito in giudizio il sig. padre CP_1 della minore, opponendosi alle richieste avversarie e contestando integralmente la ricostruzione dei fatti operata dalla sig.ra Pt_1
3 4. Entrambe le parti hanno dato atto della pendenza di un procedimento dinnanzi al Tribunale per i
Minorenni delle Marche n. 1306/2021 V.G., sicché alla prima udienza del 25 settembre 2025, il giudice relatore ha disposto un rinvio nell'attesa della trasmissione degli atti da parte del tribunale minorile che, nelle more, si è dichiarato incompetente.
5. All'udienza del 22 ottobre 2025, il giudice ha disposto la riunione degli atti ex art. 38 disp. att. c.c., confermando anche la nomina del curatore speciale, a cui ha assegnato un termine per la costituzione in giudizio. Alla successiva udienza del 27 novembre 2025, le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
“- la minore sarà affidata a entrambi i genitori in modalità condivisa con collocamento prevalente presso la mamma;
- I Servizi Sociali di Osimo manterranno il monitoraggio del nucleo familiare, provvedendo a trasmettere relazioni semestrali al Giudice Tutelare di Ancona, con invito ad adottare ogni forma di supporto ritenuta utile e necessaria nell'interesse della minore.
- Il sig. AU potrà tenere con sé la minore secondo il seguente calendario:
1) durante la settimana in cui il sig. AU ha il turno di lavoro la mattina, egli potrà tenere con sé la figlia nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 16.00 alle ore 21.00 (cena compresa), Per_1 prelevando la figlia direttamente da scuola per poi riaccompagnarla, la sera, alla casa della madre;
2) nella settimana in cui il Sig. AU ha il turno di lavoro il pomeriggio, la zia paterna, Sig.ra Pt_2
potrà tenere con sé la nipote nei giorni di mercoledì e venerdì e precisamente: il
[...] Per_1 mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 21.00 (cena compresa) prelevando la nipote direttamente dalla scuola per poi riaccompagnarla, la sera, alla casa della madre;
il venerdì dalle ore 16.00, prelevando la nipote direttamente dalla scuola, per poi riaccompagnarla, la sera, a casa del padre, dove la bambina si fermerà per l'intero weekend ovvero fino alla domenica sera quando alle ore 21.00 quando la accompagnerà presso l'abitazione materna. Il sabato mattina sarà il sig. AU, o persona di sua fiducia, ad accompagnare al centro Beniamini di Osimo;
Per_1
- nel caso di malattia prolungata della minore (superiore ai 2 giorni) il padre potrà recarsi presso la casa della madre e intrattenersi con la figlia per un tempo congruo rispetto alle condizioni di salute della minore;
- Durante il periodo delle vacanze natalizie si applicherà il calendario ordinario, fatte salve le giornate del 24, 25 e 26 dicembre, nonché del 1° e del 6 gennaio, che saranno ripartite tra i genitori con modalità di alternanza annuale.
In particolare, un genitore trascorrerà con la minore:
• 24 dicembre (dalle ore 16:00 alle ore 10:30 del 25 dicembre)
• 26 dicembre (dalle ore 16:00 alle ore 10:30 del 27 dicembre)
4 • 1° gennaio (dalle ore 10:30 alle ore 10:30 del 2 gennaio).
L'altro genitore trascorrerà con la minore:
• 25 dicembre (dalle ore 10:30 alle ore 10:30 del 26 dicembre)
• 31 dicembre (dalle ore 16:00 alle ore 10:30 del 1° gennaio)
• 6 gennaio (dalle ore 10:30 alle ore 10:30 del 7 gennaio).
Le festività si invertiranno anno per anno tra i due genitori.
Per le festività del 2025, il sig. AU terrà la minore il 24 e il 26 dicembre e il 1° gennaio.
- Durante le vacanze pasquali, i genitori si alterneranno di anno in anno il giorno di Pasqua e il
Lunedì dell'Angelo;
- Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con la minore due settimane, anche non consecutive, da concordare con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- Per la ricorrenza del compleanno della minore, quest'ultima potrà festeggiarlo stando a pranzo con un genitore e con l'altro a cena e sempre ad anni alterni;
- Il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della CP_1 Parte_1 figlia minore , la somma mensile di euro 300,00. Tale importo verrà corrisposto entro il giorno Per_1
5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
- L'assegno unico sarà percepito per intero dalla sig.ra Pt_1
- Ogni eventuale ulteriore bonus (presente o futuro) come anche l'indennità di frequenza erogato in favore della minore verrà percepito dalla madre (genitore convivente con la minore) ed impiegato a favore della minore. Al riguardo della indennità di frequenza la Sig.ra invierà al Sig. Pt_1 CP_1 ogni semestre (a inizio gennaio e inizio luglio) l'estratto del libretto postale dove sono rimesse dette indennità di frequenza di , senza necessità di richiesta scritta da parte di AU Paolo;
Per_1
- Le spese straordinarie necessarie per la figlia minore verranno divise nella misura del 50% tra i genitori. Le parti si danno reciprocamente atto che per spese straordinarie si intendono quelle di cui al protocollo sottoscritto da Tribunale e Ordine Avvocati Ancona il 10.07.2024 da intendersi ad ogni effetto di legge qui interamente richiamato;
- Eliminazione dell'obbligo della telefonata effettuata da parte della sig.ra delle ore 21:00 Pt_1 nelle giornate di spettanza paterna;
- Spese di lite compensate”.
L'accordo è stato raggiunto alla presenza del curatore speciale del minore, il quale ha dato atto della piena rispondenza dell'accordo all'interesse della minore, inclusa la cessazione dei poteri sostanziali precedentemente attribuiti in ambito sanitario.
5 I procuratori delle parti hanno quindi precisato le conclusioni conformemente all'accordo raggiunto, rinunciando espressamente alla fissazione di un'ulteriore udienza per la rimessione della causa in decisione.
6. Il Collegio ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto dalle parti.
Va premesso che, all'epoca dell'introduzione del presente giudizio di modifica, era pendente un procedimento dinnanzi al Tribunale per i Minorenni delle Marche (n. 1306/2021 V.G.), nell'ambito del quale:
- con decreto depositato il 24 febbraio 2022 era stato disposto l'affidamento della minore
[...] al Servizio Sociale del Comune di Osimo, al fine di predisporre ogni intervento Persona_1 utile alla sua tutela;
la nomina del curatore speciale della minore nella persona dell'Avv.
l'incarico al Consultorio familiare territorialmente competente di procedere CP_2 alla valutazione delle capacità genitoriali di entrambi i genitori, di predisporre un percorso di sostegno alla genitorialità separata e di organizzare incontri protetti tra padre e figlia a scopo valutativo;
- con decreto del 30 luglio 2023 era stato regolamentato il diritto di visita paterno;
- con decreto depositato il 30 gennaio 2024, era stato ampliato il calendario degli incontri padre- figlia;
- con successivo decreto del 23 luglio 2024 era stato disposto l'ulteriore ampliamento degli incontri padre-figlia; la sospensione del servizio di educativa domiciliare;
l'attribuzione al curatore speciale della minore dei poteri di rappresentanza sostanziale limitatamente alle problematiche di salute. La Corte d'Appello di Ancona, adita in sede di reclamo avverso il suddetto provvedimento, ne aveva dichiarato la nullità per difetto di contraddittorio, ma – condividendone le motivazioni sostanziali – aveva confermato il contenuto.
Tutto ciò premesso, l'accordo oggi raggiunto dalle parti appare idonea a realizzare in modo adeguato l'interesse morale e materiale della minore, che - come emerge nella relazione di aggiornamento dei servizi sociali del 18 novembre 2025, “appare, sotto ogni profilo, adeguatamente seguita, accudita e sostenuta nella sua crescita”.
La disciplina dei tempi di frequentazione garantisce una presenza significativa e continuativa di entrambe le figure genitoriali. Parimenti adeguata risulta la regolamentazione degli aspetti economici.
Infine, la previsione del monitoraggio semestrale da parte dei Servizi Sociali di Osimo assicura un controllo proporzionato, non invasivo ma comunque idoneo a verificare l'andamento dell'accordo e a segnalare eventuali criticità. Tale clausola garantisce che l'assetto definito oggi possa essere accompagnato, nei prossimi mesi, da un sostegno istituzionale mirato e da un'osservazione qualificata dell'evoluzione del contesto familiare.
6 7. Le spese di lite, come concordato, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione respinta, così provvede: prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e di seguito trascritti:
- la minore sarà affidata a entrambi i genitori in modalità condivisa con collocamento prevalente presso la mamma;
- I Servizi Sociali di Osimo manterranno il monitoraggio del nucleo familiare, provvedendo a trasmettere relazioni semestrali al Giudice Tutelare di Ancona, con invito ad adottare ogni forma di supporto ritenuta utile e necessaria nell'interesse della minore.
- Il sig. AU potrà tenere con sé la minore secondo il seguente calendario:
1) durante la settimana in cui il sig. AU ha il turno di lavoro la mattina, egli potrà tenere con sé la figlia nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 16.00 alle ore 21.00 (cena compresa), Per_1 prelevando la figlia direttamente da scuola per poi riaccompagnarla, la sera, alla casa della madre;
2) nella settimana in cui il Sig. AU ha il turno di lavoro il pomeriggio, la zia paterna, Sig.ra Pt_2
potrà tenere con sé la nipote nei giorni di mercoledì e venerdì e precisamente: il
[...] Per_1 mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 21.00 (cena compresa) prelevando la nipote direttamente dalla scuola per poi riaccompagnarla, la sera, alla casa della madre;
il venerdì dalle ore 16.00, prelevando la nipote direttamente dalla scuola, per poi riaccompagnarla, la sera, a casa del padre, dove la bambina si fermerà per l'intero weekend ovvero fino alla domenica sera quando alle ore 21.00 quando la accompagnerà presso l'abitazione materna. Il sabato mattina sarà il sig. AU, o persona di sua fiducia, ad accompagnare al centro Beniamini di Osimo;
Per_1
- nel caso di malattia prolungata della minore (superiore ai 2 giorni) il padre potrà recarsi presso la casa della madre e intrattenersi con la figlia per un tempo congruo rispetto alle condizioni di salute della minore;
- Durante il periodo delle vacanze natalizie si applicherà il calendario ordinario, fatte salve le giornate del 24, 25 e 26 dicembre, nonché del 1° e del 6 gennaio, che saranno ripartite tra i genitori con modalità di alternanza annuale.
In particolare, un genitore trascorrerà con la minore:
• 24 dicembre (dalle ore 16:00 alle ore 10:30 del 25 dicembre)
• 26 dicembre (dalle ore 16:00 alle ore 10:30 del 27 dicembre)
• 1° gennaio (dalle ore 10:30 alle ore 10:30 del 2 gennaio).
L'altro genitore trascorrerà con la minore:
• 25 dicembre (dalle ore 10:30 alle ore 10:30 del 26 dicembre)
7 • 31 dicembre (dalle ore 16:00 alle ore 10:30 del 1° gennaio)
• 6 gennaio (dalle ore 10:30 alle ore 10:30 del 7 gennaio).
Le festività si invertiranno anno per anno tra i due genitori.
Per le festività del 2025, il sig. AU terrà la minore il 24 e il 26 dicembre e il 1° gennaio.
- Durante le vacanze pasquali, i genitori si alterneranno di anno in anno il giorno di Pasqua e il
Lunedì dell'Angelo;
- Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con la minore due settimane, anche non consecutive, da concordare con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- Per la ricorrenza del compleanno della minore, quest'ultima potrà festeggiarlo stando a pranzo con un genitore e con l'altro a cena e sempre ad anni alterni;
- Il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della CP_1 Parte_1 figlia minore , la somma mensile di euro 300,00. Tale importo verrà corrisposto entro il giorno Per_1
5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
- L'assegno unico sarà percepito per intero dalla sig.ra Pt_1
- Ogni eventuale ulteriore bonus (presente o futuro) come anche l'indennità di frequenza erogato in favore della minore verrà percepito dalla madre (genitore convivente con la minore) ed impiegato a favore della minore. Al riguardo della indennità di frequenza la Sig.ra invierà al Sig. Pt_1 CP_1 ogni semestre (a inizio gennaio e inizio luglio) l'estratto del libretto postale dove sono rimesse dette indennità di frequenza di , senza necessità di richiesta scritta da parte di AU Paolo;
Per_1
- Le spese straordinarie necessarie per la figlia minore verranno divise nella misura del 50% tra i genitori. Le parti si danno reciprocamente atto che per spese straordinarie si intendono quelle di cui al protocollo sottoscritto da Tribunale e Ordine Avvocati Ancona il 10.07.2024 da intendersi ad ogni effetto di legge qui interamente richiamato;
- Eliminazione dell'obbligo della telefonata effettuata da parte della sig.ra delle ore 21:00 Pt_1 nelle giornate di spettanza paterna;
compensa le spese di lite.
Si comunichi alle parti e ai Servizi Sociali di Osimo.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 3.12.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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