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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 16/12/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2484/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2484/2025 V.G. promossa da: (C.F. ), nato a [...] in data [...], e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. PIETRO RUSSO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Monza, Via Italia n. 44,
e
(C.F. ), nata ad [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Ravenna (RA), via Candiano n.8, rappresentata e difesa dall'Avv. PIETRO RUSSO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Monza, via Italia n. 44
- ATTORI -
e con il parere obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da note scritte depositate telematicamente in data 11.11.2025. In data 21.10.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso cumulativo per separazione consensuale e successivo scioglimento del matrimonio ex artt. 473- bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 26.04.2024, e adivano l'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale deducendo di aver contratto a Ravenna in data 15.07.2022 matrimonio civile che veniva trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 157 parte 1, anno 2022, con opzione per il regime di comunione dei beni, che la residenza comune dei coniugi veniva fissata nell'immobile sito in Ravenna, Via Candiano n. 8, già condotto in locazione dalla sig.ra che dal matrimonio non erano Pt_2 nati figli e che, da tempo, i rapporti coniugali si erano deteriorati tanto che il sig. si era trasferito Parte_1 nel Comune di AD presso l'abitazione dei genitori ed erano addivenuti alla determinazione di separarsi consensualmente e, una volta decorso il termine di legge, di divorziare. Le parti chiedevano pertanto al Tribunale di Ravenna di pronunciare sentenza di separazione omologando le seguenti condizioni: “
1.I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo di mutuo rispetto;
2. I coniugi avranno sistemazioni abitative autonome e distinte in quanto il Sig. si è già trasferito nel Parte_1 comune di AD (CE), Via Caudina n. 417, presso la residenza dei genitori, mentre la Sig.ra rimarrà Parte_2 ad abitare nell'immobile condotto in locazione sito in Ravenna, Via Candiano n. 8;
3. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver già regolato tra loro ogni altro rapporto e/o questione economica e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra;
4. Le parti chiedono di disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Ravenna affinché provveda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 396/2000”. Stante la presentazione di un ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto altresì al Tribunale, decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di separazione. Con decreto emesso in data 16.07.2025, il Giudice delegato fissava udienza in data 25.11.2025 e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 21.10.2025, il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso. Con note di trattazione scritta depositate in data 11.11.2025 e sottoscritte personalmente dal sig. e Parte_1 dalla sig.ra gli attori confermavano la volontà di separarsi alle condizioni stabilite nel ricorso Pt_2 introduttivo e i loro difensori chiedevano al Tribunale di omologare la separazione alle suddette condizioni. Con ordinanza emessa in data 15.12.2025, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del procedimento, la domanda di separazione consensuale è senz'altro fondata e meritevole di accoglimento. Dalle risultanze processuali, con particolare riferimento alla separazione in via di fatto già in essere, e dalla volontà chiaramente manifestata dalle parti, emerge inequivocabilmente la crisi del rapporto coniugale tale da determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale dei coniugi. Quanto alle pronunce accessorie, reputa il Collegio come non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni concordate tra le parti considerando la disponibilità dei diritti patrimoniali delle parti e in quanto le stesse non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico.
pagina 2 di 3 La separazione personale delle parti va dunque pronunciata ed omologata secondo le condizioni e la disciplina sopra indicate. Con il ricorso congiunto, le parti hanno altresì chiesto al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del vincolo matrimoniale. Al riguardo, si rileva che, non essendo tale domanda procedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore con separata ordinanza affinché lo stesso, una volta divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato in modalità cartolare, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 1 l. n. 898/1970 e di conferma delle condizioni formulate nel ricorso con riferimento allo scioglimento del matrimonio. Si evidenzia, in punto di diritto, come la Corte di Cassazione, adita in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., abbia recentemente statuito che, in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727). Trattandosi di pronuncia parziale, la regolazione delle spese di lite viene rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di separazione personale dei coniugi promossa congiuntamente da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nato a AD (CE) in [...] Parte_1
01.03.1980, e , nata ad [...] il [...], unitisi in matrimonio in Ravenna il Parte_2
15.07.2022, con atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 157, parte 1, dell'anno 2022;
- OMOLOGA le condizioni di separazione concordate tra le parti come sopra riportate, che si intendono qui trascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- RIMETTE la regolazione delle spese di lite alla sentenza definitiva;
- DISPONE con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda congiunta di scioglimento del matrimonio avanzata in atti dalle parti. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 16.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Trerè
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2484/2025 V.G. promossa da: (C.F. ), nato a [...] in data [...], e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. PIETRO RUSSO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Monza, Via Italia n. 44,
e
(C.F. ), nata ad [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Ravenna (RA), via Candiano n.8, rappresentata e difesa dall'Avv. PIETRO RUSSO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Monza, via Italia n. 44
- ATTORI -
e con il parere obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da note scritte depositate telematicamente in data 11.11.2025. In data 21.10.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso cumulativo per separazione consensuale e successivo scioglimento del matrimonio ex artt. 473- bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 26.04.2024, e adivano l'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale deducendo di aver contratto a Ravenna in data 15.07.2022 matrimonio civile che veniva trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 157 parte 1, anno 2022, con opzione per il regime di comunione dei beni, che la residenza comune dei coniugi veniva fissata nell'immobile sito in Ravenna, Via Candiano n. 8, già condotto in locazione dalla sig.ra che dal matrimonio non erano Pt_2 nati figli e che, da tempo, i rapporti coniugali si erano deteriorati tanto che il sig. si era trasferito Parte_1 nel Comune di AD presso l'abitazione dei genitori ed erano addivenuti alla determinazione di separarsi consensualmente e, una volta decorso il termine di legge, di divorziare. Le parti chiedevano pertanto al Tribunale di Ravenna di pronunciare sentenza di separazione omologando le seguenti condizioni: “
1.I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo di mutuo rispetto;
2. I coniugi avranno sistemazioni abitative autonome e distinte in quanto il Sig. si è già trasferito nel Parte_1 comune di AD (CE), Via Caudina n. 417, presso la residenza dei genitori, mentre la Sig.ra rimarrà Parte_2 ad abitare nell'immobile condotto in locazione sito in Ravenna, Via Candiano n. 8;
3. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver già regolato tra loro ogni altro rapporto e/o questione economica e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra;
4. Le parti chiedono di disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Ravenna affinché provveda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 396/2000”. Stante la presentazione di un ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto altresì al Tribunale, decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di separazione. Con decreto emesso in data 16.07.2025, il Giudice delegato fissava udienza in data 25.11.2025 e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 21.10.2025, il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso. Con note di trattazione scritta depositate in data 11.11.2025 e sottoscritte personalmente dal sig. e Parte_1 dalla sig.ra gli attori confermavano la volontà di separarsi alle condizioni stabilite nel ricorso Pt_2 introduttivo e i loro difensori chiedevano al Tribunale di omologare la separazione alle suddette condizioni. Con ordinanza emessa in data 15.12.2025, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del procedimento, la domanda di separazione consensuale è senz'altro fondata e meritevole di accoglimento. Dalle risultanze processuali, con particolare riferimento alla separazione in via di fatto già in essere, e dalla volontà chiaramente manifestata dalle parti, emerge inequivocabilmente la crisi del rapporto coniugale tale da determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale dei coniugi. Quanto alle pronunce accessorie, reputa il Collegio come non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni concordate tra le parti considerando la disponibilità dei diritti patrimoniali delle parti e in quanto le stesse non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico.
pagina 2 di 3 La separazione personale delle parti va dunque pronunciata ed omologata secondo le condizioni e la disciplina sopra indicate. Con il ricorso congiunto, le parti hanno altresì chiesto al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del vincolo matrimoniale. Al riguardo, si rileva che, non essendo tale domanda procedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore con separata ordinanza affinché lo stesso, una volta divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato in modalità cartolare, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 1 l. n. 898/1970 e di conferma delle condizioni formulate nel ricorso con riferimento allo scioglimento del matrimonio. Si evidenzia, in punto di diritto, come la Corte di Cassazione, adita in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., abbia recentemente statuito che, in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727). Trattandosi di pronuncia parziale, la regolazione delle spese di lite viene rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di separazione personale dei coniugi promossa congiuntamente da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nato a AD (CE) in [...] Parte_1
01.03.1980, e , nata ad [...] il [...], unitisi in matrimonio in Ravenna il Parte_2
15.07.2022, con atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 157, parte 1, dell'anno 2022;
- OMOLOGA le condizioni di separazione concordate tra le parti come sopra riportate, che si intendono qui trascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- RIMETTE la regolazione delle spese di lite alla sentenza definitiva;
- DISPONE con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda congiunta di scioglimento del matrimonio avanzata in atti dalle parti. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 16.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Trerè
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