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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 24/07/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il G. M. del Tribunale di Campobasso dott. Enrico Di Dedda ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 481/2023 R.G.A.C. tra , in proprio ed in qualità di Parte_1 titolare della Pettinterni s.n.c., rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Di Pietro e
Michele Di Lallo (Attore)
C O N T R O
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Parte_2 avvocati G. Di Masi e L. M. Giammarrusto (Convenuta).
Oggetto: responsabilità contrattuale. Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione del 28/02/2023, , in proprio ed in qualità di titolare della Parte_1
Pettinterni s.n.c., conveniva in giudizio la per vedersi corrispondere il Parte_2 risarcimento per i danni subiti a seguito del furto di un camper modello McLouis con motore
Fiat Ducato 2.8 T.D. targato CH532ZT, custodito nei locali siti in Contrada Calderara del
Comune di Montefalcone del Sannio, di proprietà del Pt_1 Per la vigilanza dei locali su citati, l'attore aveva sottoscritto in data 01/07/2006 una commissione di servizio finalizzata di ricezione di segnali d'allarme e/o servizio ispettivo di pronto intervento con la convenuta, già Controparte_1
In data 26/10/2007. ignoti, forzando uno degli accessi e manomettendo il sistema di allarme, trafugavano l'automezzo e l'attore non riceveva alcun avviso dalla società nonostante i Pt_2 segnali di allarme ricevuti da quest'ultima, non riuscendo di fatto a scongiurare il furto. Il Pt_1 denunciava in data 28/10/2007 l'evento presso il locale comando dei Carabinieri.
Nell'odierno giudizio l'attore chiede:
- di accertare e dichiarare la responsabilità della in ordine all'evento Parte_2 lesivo e, per l'effetto, condannare la parte convenuta al pagamento a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma di € 30.000,00 o di quella maggiore e minore che il Tribunale riterrà di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.
Con comparsa di costituzione e risposta del 18/05/2023 si costituiva la Parte_2 impugnando integralmente quanto dedotto dall'attore, chiedendo nello specifico di rigettare le domande avversarie per i seguenti motivi:
- intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento avanzato nei confronti di;
Parte_2
- manifesta infondatezza dell'inadempimento contestato alla convenuta;
- limitazione della responsabilità prevista dall'art. 10 del contratto stipulato;
- mancata dimostrazione sulla circostanza che il bene fosse effettivamente custodito all'interno dei locali e che fosse stato effettivamente rubato in quella circostanza.
Inoltre, la convenuta chiede applicarsi l'art. 1225 c.c. che limita il risarcimento al “danno che poteva prevedersi nel momento in cui è sorta l'obbligazione”, stante la presenza di un bene non attinente all'attività assicurata e custodito all'interno della falegnameria, per la vigilanza della quale era stato sottoscritto il contratto tra le parti;
- in subordine, in caso di accoglimento della domanda di risarcimento, estinguere il credito vantato dall'attore, fino alla concorrenza di un credito vantato dalla ed azionato nei Parte_2 confronti del con differente giudizio innanzi al Tribunale di Campobasso, quantificabile Pt_1 in € 6.798,51 per sorte capitale, oltre interessi moratori maturati;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze, oltre spese generali IVA e CPA.
La causa veniva istruita a mezzo produzioni documentali, prove testimoniali e C.T.U. tecnica per la valutazione del camper rubato e in data 16/07/2025 veniva riservata in decisione.
* * * * *
La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
Relativamente alla doglianza relativa all'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento sollevata dalla Società attrice, la stessa è da accogliere.
E' noto infatti che:
“Affinché la diffida ad adempiere, intimata alla parte inadempiente da un soggetto diverso dall'altro contraente, possa produrre gli effetti di cui all'art. 1454 cod. civ., è necessario che quel soggetto sia munito di procura scritta del creditore, indipendentemente dal carattere eventualmente solenne della forma del contratto destinato a risolversi, atteso che, come si desume anche dagli artt. 1324 e 1392 cod. civ., la diffida medesima, quale manifestazione di volontà che si sostanzia in un potere unilaterale incidente sulla sorte del rapporto contrattuale tanto da determinare la risoluzione "ipso jure" del vincolo sinallagmatico, ha natura negoziale.”
Cass. Sez. U, Sent n. 14292 del 15/06/2010 (Rv. 613447 - 01), Pres.: Carbone Est.: , Parte_3 ontro ed altri;
Pt_4 CP_2
“In tema di diffida ad adempiere intimata da un procuratore, la necessità che la relativa procura abbia forma scritta agli effetti risolutivi di cui all'art. 1454 c.c. non implica la sua allegazione alla diffida medesima, essendo sufficiente che tale procura sia portata a conoscenza del debitore con mezzi idonei, salvo il diritto dell'intimato a farsene rilasciare copia ai sensi dell'art. 1393
c.c.” Cass. Sez. 2, Ord. n. 10860 del 07/05/2018 (Rv. 648030 - 01). A fronte dell'eccezione sollevata dalla convenuta non risulta che la procura scritta in favore dell'avv. Pietrunti sia mai stata esibita ovvero posta a conoscenza della convenuta, né viene prodotta in questo processo.
Non risulta di conseguenza tempestivamente azionata entro i termini della prescrizione decennale la domanda formulata dall'attore in quanto l'evento risale al 26/10/2007
(denuncia presso l'autorità del 28/10/2007) mentre il primo atto interruttivo valido risulta essere la missiva del 13.11.2019, volta all'instaurazione della procedura di negoziazione assistita.
La predetta circostanza è assorbente rispetto alle ulteriori controversie esistenti tra le parti.
Attesi gli esiti del processo, le spese di C.T.U. seguono la soccombenza mentre quelle legali possono compensate per 2/3.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico del Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra difesa ed eccezione, così decide:
- rigetta la domanda;
- condanna , in proprio ed in qualità di titolare della Pettinterni s.n.c., al Parte_1 pagamento delle spese legali in favore della che si liquidano in Euro Parte_2
1.269, oltre spese forfettarie al 15%, contributo unificato, Iva e Cap come per legge
- pone definitivamente le spese della CTU a carico dell'attore.
Campobasso, data del deposito
Il Giudice Monocratico
dott. Enrico Di Dedda