TAR Trieste, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 171
TAR
Ordinanza collegiale 13 novembre 2025
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Sentenza 4 maggio 2026

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  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio ritiene che il petitum sostanziale sia costituito dall'accertamento dei diritti patrimoniali scaturenti dal rimborso spese per le prestazioni eseguite nella trasmissione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito. La normativa riconosce un diritto soggettivo pieno in capo alle emittenti, non condizionato all'esercizio di poteri discrezionali della pubblica amministrazione, ma al solo riscontro documentale. Pertanto, la controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    La domanda accessoria è inammissibile in quanto segue la sorte della domanda principale, dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Trieste, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 171
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
    Numero : 171
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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