Ordinanza collegiale 13 novembre 2025
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00171/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00055/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 55 del 2025, proposto dall’Associazione Culturale Try Laim Club Television Aps Odv, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Siciliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Cossina e Beatrice Croppo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della il Tredici S.r.l., dell’Associazione Social Chef, dell’Associazione Teleantenna New Media, della Dallin Production s.r.l., della Radio Spazio 103 s.r.l., della Radio Punto Zero s.r.l., della Radio Dance s.a.s. di AR & C., della Finmedia s.r.l., della Radio Studio Nord di ER GI e C. s.a.s., della Radio Club 103 s.r.l., non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- della delibera del EC Friuli Venezia Giulia n. 18/2024 del 28 novembre 2024, pubblicata sul sito internet il 29 novembre 2024;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. EL CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato il 27 gennaio 2025 e depositato il successivo giorno 10 febbraio l’associazione ricorrente, che svolge attività televisiva in tecnica digitale terrestre in Friuli Venezia Giulia, ha impugnato la delibera in epigrafe con la quale il EC Friuli Venezia Giulia ha escluso i marchi/palinsesti della ricorrente dal RS dei messaggi elettorali autogestiti gratuiti (MAG) trasmessi durante le elezioni dell’8 e 9 giugno 2024 per l’indicazione dei 76 membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e, in Friuli Venezia Giulia, per il rinnovo degli organi di 114 comuni.
Il EC ha rilevato alcune incongruenze nelle dichiarazioni della ricorrente, ritenendole in parte non vere, ed escludendo per questo i marchi/palinsesti della ricorrente dal RS dei MAG.
2. L’Amministrazione si è costituita in giudizio in resistenza al ricorso.
3. Con l’ordinanza collegiale n. 423/2025 questo T.A.R. ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri soggetti ammessi al RS dei MAG per le elezioni europee dell’8 e 9 giugno 2024, rilevando al contempo ex art. 73, comma 3, cod.proc.amm., possibili profili di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
4. La parte ricorrente ha indi provveduto all’ordinata integrazione del contraddittorio.
Le parti hanno poi presentato memorie, prendendo altresì posizione sulla questione di giurisdizione.
5. All’udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 la causa è passata in decisione.
6. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
7. Costituisce jus receptum il principio secondo cui la giurisdizione si determina sulla base della domanda e occorre avere riguardo al petitum sostanziale, da identificare, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice (nel caso di annullamento della delibera del EC regionale), quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi , cioè dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuare con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui essi sono espressione (cfr. fra le tante Cass. S.U. n. 19966/2023).
7.1. Col presente ricorso la ricorrente rivendica il proprio diritto ad ottenere il RS della trasmissione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito durante le elezioni dell’8 e 9 giugno 2024 previsto dall’art. 4, comma 5 della l. n. 28/2000.
L’art. 4, comma 5, della l. n. 28/2000 prevede, per quanto qui d’interesse, che “ Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, è riconosciuto un RS da parte dello Stato nella misura definita entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica . […] Il RS è erogato, entro i novanta giorni successivi alla conclusione delle operazioni elettorali, per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente e dal soggetto politico, nei limiti delle risorse disponibili, dalla regione che si avvale, per l'attività istruttoria e la gestione degli spazi offerti dalle emittenti, del comitato regionale per le comunicazioni o, ove tale organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi […]”.
L’art. 15 della delibera AGCOM 122/24/CONS (Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024) e l’art. 16 della delibera n. 90/2024/CONS (Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024) che dettagliano la relativa procedura di RS, prevedono – in modo sostanzialmente identico - che:
“ 1. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito è riconosciuto un RS da parte dello Stato nei limiti e secondo le modalità previste dall’art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. I competenti Comitati regionali per le comunicazioni provvedono a porre in essere tutte le attività, anche istruttorie, finalizzate al RS nel rispetto dei criteri fissati dal citato comma 5, informandone l’Autorità.
2. Il RS di cui al comma precedente è erogato per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente radiofonica e televisiva locale e dal soggetto politico.
3. A tal fine, le emittenti radiotelevisive e radiofoniche locali che hanno trasmesso messaggi autogestiti a titolo gratuito inviano al Comitato regionale per le comunicazioni competente la documentazione relativa agli spazi effettivamente utilizzati e attestante, ai sensi di legge (D.P.R. n. 445/2000), la persona del rappresentante elettorale e del rappresentante legale dell’emittente, potendo utilizzare anche il modello MAG […]”.
7.2. Ciò premesso il Collegio ritiene che il petitum sostanziale del giudizio promosso è costituito dall’accertamento dei diritti di natura patrimoniale scaturenti dal RS delle prestazioni eseguite nella trasmissione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito.
Nella presente controversia, infatti, non vengono infatti in rilievo contestazioni relative all’esercizio di potestà pubblicistiche o comunque ad aspetti che involgono l’esercizio poteri pubblici, ma esclusivamente questioni di natura patrimoniale, rispetto alle quali la posizione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio ha natura e consistenza di diritto soggettivo.
7.3. La normativa primaria e secondaria appena sopra richiamata riconosce infatti un diritto soggettivo pieno (di natura patrimoniale) in capo alle emittenti radiotelevisive, non già condizionato all’esercizio di poteri (discrezionali) di natura pubblicistica, ma al semplice riscontro da parte del EC degli elementi documentali probanti l’effettiva trasmissione dei messaggi, nei limiti e secondo i crismi previsti dalla disciplina di settore
In tale contesto il EC, investito dalla ricorrente dell’istanza avente ad oggetto il RS, non disponeva di alcuna discrezionalità amministrativa nell’ an o nel quantum del RS spettante: esso era infatti tenuto, come si è visto, a operare una semplice ricognizione di quanto dichiarato e a procedere, come accaduto nel caso di specie, a un ulteriore accertamento di quanto fosse funzionale all’attività di liquidazione: liquidazione che era ancorata a presupposti (sostanziali e formali) e criteri predefiniti ex lege e che non aveva modo di essere condizionata da alcuna ponderazione dell’interesse pubblico.
7.4. Il RS ex art. 4, comma 5, l. cit. costituisce infatti un contributo dello Stato a parziale compensazione del “corrispettivo” dovuto all’emittente radiotelevisiva per la diffusione del messaggio elettorale, la cui determinazione va eseguita in applicazione dei criteri analiticamente previsti dalla normativa di settore, senza che all'amministrazione sia attribuito alcun potere di scelta discrezionale tra soluzioni diverse, in funzione del perseguimento del pubblico interesse: alla P.A. è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’ an , il quantum ed il quomodo dell'erogazione.
7.5. L’attività istruttoria dell’Amministrazione si sostanzia, quindi, puramente e semplicemente nella verifica della completezza della documentazione e dell’adempimento degli oneri formali incombenti sull’istante previsti dalle citate disposizioni e, indi, alla sola liquidazione del dovuto, nel rispetto di indicazioni ex lege in toto predeterminate, senza che al EC o alla Regione siano rimesse valutazioni ulteriori o diverse dall’”istruzione della pratica di pagamento”.
7.6. In questo senso converge la giurisprudenza della corte regolatrice della giurisdizione che ha affermato, anche se relativamente ad un contributo diverso, ma di similare natura, che “ la controversia avente ad oggetto la pretesa di un concessionario per la diffusione televisiva locale di ottenere i benefici contemplati dall'art. 23, terzo comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223 […]” (previsti per aver diffuso programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali) “ è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la suddetta normativa subordina la possibilità del concessionario di godere dei summenzionati benefici al solo accertamento, ad opera della pubblica amministrazione, della sussistenza delle condizioni a tal fine previste dalla legge, indipendentemente da ogni valutazione di opportunità da farsi in proposito. Pertanto, la mancata attribuzione di poteri discrezionali a quest'ultima comporta, necessariamente, l'insorgere in capo al concessionario di un diritto soggettivo perfetto e che anche la intervenuta revoca si configura come una dichiarazione di accertamento della sopravvenienza di un fatto cui la stessa legge ricollega l'effetto di decadenza dal diritto di godere del beneficio, senza che l'amministrazione possa valutarne la rispondenza, o meno, all'interesse pubblico del suo mantenimento in vita” (Cass. Civ. SS.UU., n. 150/2013 - Rv. 624548 - 01).
8. Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con conseguente devoluzione della controversia al giudice ordinario, davanti al quale l’odierno giudizio potrà essere riassunto nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato di questa sentenza, facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda ex art. 11 cod.proc.amm..
Le spese di lite possano compensarsi integralmente tra le parti, tenuto conto della natura puramente processuale della presente decisione e del fatto che entrambe le parti costituite hanno ritenuto sussistere la giurisdizione amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, rientrando la controversia nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale l’odierno giudizio potrà essere riassunto nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato di questa sentenza, facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda ex art. 11 cod.proc.amm..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RL DI de OH di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
EL CO, Primo Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| EL CO | RL DI de OH di Grisi' |
IL SEGRETARIO