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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 07/11/2025, n. 1440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1440 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1359/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
2 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Liotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc ultimo comma nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1359/2025 promossa da:
on l'Avv. CANDELA Parte_1 [...]
con l'avv. CANDELA ALEXIS Parte_2
ATTORE/I contro con l'Avv. CONVERTINI ANGELO Controparte_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie difensive finali
GE : opposizione ex artt. 615 1° comma cpc e 617 cpc .
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di precetto notificato in data 24/2/2025 , il sig. Controparte_1 richiedeva al sig. in proprio e quale Amministratore e Presidente dell' Parte_2 [...] l'importo di € 10.586,06 , come indicato nell'Ordinanza n.71/2025 Parte_1 dell'11/02/2025 , emessa dal Tribunale di Bergamo in composizione collegiale . Trascorso il termine di 10 giorni dalla notifica del precetto , iniziava l'attività legata al pignoramento in forma specifica e dell'importo sopra indicato . Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi nei confronti dell'atto di precetto notificato dal sig. ,il sig. in proprio Controparte_1 Parte_2 ed in qualità di amministratore e Presidente dell'impresa , chiedeva in Parte_1 via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo , mentre nel merito chiedeva di accertare e dichiarare la compensazione eccepita dal sig. nei confronti del sig. Parte_2
in relazione alla sentenza della Corte d'Appello di Brescia e nell'ipotesi di legittimazione CP_1 passiva dell' , dichiarare la compensazione tra la stessa ed il Parte_1 sig. in forza della sentenza della Corte d'Appello di Brescia . CP_1
pagina 1 di 5 Con comparsa di costituzione , si costituiva in giudizio il sig. , il Controparte_1 quale chiedeva il rigetto della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo in quanto la documentazione prodotta dagli attori non provava l'esistenza del credito e nemmeno del controcredito vantato .
Nel merito chiedeva di dichiarare valido ed efficace il precetto opposto , chiedendo il rigetto delle compensazioni del credito;
in subordine nella denegata ipotesi in cui una delle eccezioni di parte attrice venga accolta , riconoscere la debenza della somma dovuta ridotta come da valutazioni del Giudice per i motivi di cui alla costituzione . Veniva fissata l'udienza del 20/5/2025 per decidere in relazione all'istanza cautelare sulla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ( sospeso” inaudita altera parte “ fino alla data dell'udienza ) Lo scrivente giudicante , a scioglimento della riserva assunta in data 20/5/2025 , non sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo per carenza di gravi motivi legati al “ fumus boni iuris “ ed al “ periculum in mora “ ed evidenziando che l'ordinanza del Collegio accoglieva il reclamo dell'attuale convenuto ( il ricorso ex art. 703 cpc per la reintegra del possesso ex art. 1168 cc era stato rigettato ) , condannando gli attuali attori alla restituzione della cantina ed alla refusione delle spese . Inoltre , sempre nell'ordinanza di diniego della sospensione , veniva indicato che il precetto era stato intimato nei confronti di in proprio ed in qualità di amministratore e Presidente Parte_2 dell' , come peraltro indicato nell'ordinanza del Collegio . Parte_1
Dopo il deposito delle memorie ex art. 171 ter cpc , alla prima udienza della fase di merito ( 22/7/2025
) entrambe le parti chiedevano un rinvio per trattenere la causa in decisione . La causa veniva rinviata all'udienza del 30/9/2025 per i provvedimenti di cui all'art. 281 sexies cpc ultimo comma . Alla predetta udienza entrambe le parti si riportavano alle rispettive memorie difensive finali , la causa veniva trattenuta per la decisione .
La presente opposizione ex artt 615 e 617 cpc è infondata e va pertanto rigettata .
Per comprendere meglio le questioni attinenti al presente giudizio , occorre evidenziare le circostanze che hanno prodotto le questioni relative al presente giudizio .
In data 20/11/2017 , il sig. stipulava con la società resistente ( attuale attrice ) un contratto CP_1 di compravendita immobiliare finalizzato al trasferimento della piena ed esclusiva proprietà di alcuni beni immobili relativi al condominio “ RESIDENZA LE MA “ e composto da : appartamento al secondo piano del fabbricato F0 , composto da soggiorno/pranzo ,cucina -disimpegno notte -2camere da letto -2bagni-n.1 terrazzo con annessa cantina pertinenziale al piano interrato, censito al Catasto dei
Fabbricati del Comune di Bergamo nel foglio 18 con il mappale3409 sub 11, via Giorgio Gusmini n. 17
-Autorimessa pertinenziale al piano interrato , censita al Catasto dei fabbricati del Comune di Bergamo nel foglio 18 con il mappale 3409 sub 71, in via Giorgio Gusmini n.19 .
sig. , per potere iniziare il trasloco della sua precedente abitazione( nel frattempo liberata e CP_1 messa in vendita ) , chiedeva la disponibilità dei locali alla società promissaria venditrice al fine di trasferirvi i propri beni mobili e personali . A tale riguardo , in data 05/6/2018 il sig. consegnava all'attuale convenuto Parte_2 opposto il telecomando dell'autorimessa pertinenziale e le chiavi della cantina annessa all'appartamento , concedendogli il comodato gratuito dei due beni immobili sopra indicati . In prossimità della scadenza del termine per la stipula del contratto definitivo di compravendita, prevista per la data del 30/6/2018 , e per la consegna delle restanti unità immobiliari , l'attuale convenuto chiedeva all'impresa opponente di poter vedere gli immobili relativi al preliminare del preliminare di vendita con la relativa documentazione . L'impresa opponente , precisava che prima il convenuto avrebbe dovuto sottoscrivere il contratto definitivo per poi poter svolgere il sopralluogo richiesto .
pagina 2 di 5 A seguito di diffida da parte del sig. , il sopralluogo avveniva in data 14/11/2018 con tutte CP_1 le parti in causa , e sarebbero emersi dei vizi di costruzione e l'assenza di alcune caratteristiche indicate nel preliminare . In seguito al sopralluogo , il sig. citava in giudizio l'impresa attuale opponente , al fine di CP_1 ottenere l'esecuzione in forma specifica del preliminare e la riduzione del prezzo indicato nel contratto
,iscrivendo la causa presso il Tribunale di Bergamo ( causa rubricata al nr. 11321/2018) In data 23/9/2021 , nelle more del sopra indicato giudizio , la società convenuta ( nell'ambito della causa nr. 11321/2018 ) sostituiva i codici d'accesso all'autorimessa pertinenziale al piano interrato dove il ricorrente ( nell'ambito della causa nr.11321/2018 ) aveva depositato mobili , documenti e beni personali .
Veniva quindi inviata , su istanza del sig. , una raccomandata con diffida alla società CP_1 resistente ( in data 20/10/2021 ) e finalizzata al ripristino delle funzioni del codice d'accesso del telecomando dell'autorimessa , con esito inizialmente positivo . Tuttavia in data 07/3/2024 , il sig. scopriva che la società resistente gli aveva ancora CP_1 impedito l'accesso ai sopra indicati immobili , con interruzione della fornitura di energia all'autorimessa già indicata con sostituzione della serratura di accesso alla cantina , sempre ad insaputa del ricorrente . Pertanto alla luce dei fatti sopra menzionati , il ricorrente proponeva ricorso ex art. 703 cpc per la reintegra del possesso ex art. 1168 cc ,con esito negativo . Nei confronti del rigetto del ricorso ex art. 703 cpc , l'attuale convenuto proponeva reclamo che veniva accolto dal Tribunale di Bergamo in composizione collegiale . L'ordinanza del collegio condannava gli attuali attori alla restituzione della cantina e alla refusione delle spese di lite . La predetta ordinanza , come anche indicato nell'ordinanza di rigetto della sospensione , costituisce legittimamente titolo esecutivo , inoltre riguarda sia il sig. personalmente e sia in Parte_2 qualità di legale rappresentante dell' . Parte_1
Infatti il reclamo è stato proposto anche nei confronti dell' Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore e di ersonalmente. Parte_2
Anche il precetto è stato intimato nei confronti dei due soggetti sopra indicati , con conseguente applicazione anche all'Impresa che è parte dell'attuale giudizio come anche dei precedenti .
Per quanto riguarda la compensazione dei crediti eccepita dagli attori , occorre rilevare che il sig.
si è opposto alla cessione del credito (in data 27/2/2025 , l CP_1 Parte_1 ha precisato di aver ceduto al sig. l credito vantato in forza della sentenza
[...] Parte_2
n. 1778/2023 della Corte d'Appello di Brescia nei confronti dell'attuale convenuto , in base al contratto di stipula di cessione del credito “ pro solvendo “, notificata poi al sig. ) CP_1
A tale riguardo , bisogna evidenziare come in base a quanto disposto dall'art. 1248 cc , nell'ipotesi di rifiuto della cessione non possono essere compensati i crediti successivi alla stessa cessione .
In conclusione risulta evidente la legittimazione passiva degli attori , dovendo fare riferimento all'ordinanza del Collegio che ha dato origine alla fase esecutiva , non essendo attualmente rilevante quanto deciso dal precedente giudice .
Le spese di lite , liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza ,
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo , definitivamente pronunciando , ogni altra domanda , eccezione ,istanza disattesa , cosi provvede :
pagina 3 di 5 1. Rigetta l'opposizione ex artt. 615 e 617 cpc formalizzata dagli attori
[...]
in persona dell'Amministratore e Presidente sig. e Parte_1 Parte_2 del sig. personalmente . Parte_2
2. Condanna gli attori in persona dell'Amministratore e Parte_1
Presidente sig. e del sig. personalmente alla Parte_2 Parte_2 refusione delle spese di lite in favore del convenuto opposto sig. Controparte_1
che si liquidano per compensi professionali in € 5.077,00 oltre spese generali 15%
[...] oltre CPA ed IVA .
Bergamo, 07/11/2025 IL GIUDICE
( dott. Giuseppe Liotta )
pagina 4 di 5
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
2 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Liotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc ultimo comma nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1359/2025 promossa da:
on l'Avv. CANDELA Parte_1 [...]
con l'avv. CANDELA ALEXIS Parte_2
ATTORE/I contro con l'Avv. CONVERTINI ANGELO Controparte_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie difensive finali
GE : opposizione ex artt. 615 1° comma cpc e 617 cpc .
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di precetto notificato in data 24/2/2025 , il sig. Controparte_1 richiedeva al sig. in proprio e quale Amministratore e Presidente dell' Parte_2 [...] l'importo di € 10.586,06 , come indicato nell'Ordinanza n.71/2025 Parte_1 dell'11/02/2025 , emessa dal Tribunale di Bergamo in composizione collegiale . Trascorso il termine di 10 giorni dalla notifica del precetto , iniziava l'attività legata al pignoramento in forma specifica e dell'importo sopra indicato . Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi nei confronti dell'atto di precetto notificato dal sig. ,il sig. in proprio Controparte_1 Parte_2 ed in qualità di amministratore e Presidente dell'impresa , chiedeva in Parte_1 via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo , mentre nel merito chiedeva di accertare e dichiarare la compensazione eccepita dal sig. nei confronti del sig. Parte_2
in relazione alla sentenza della Corte d'Appello di Brescia e nell'ipotesi di legittimazione CP_1 passiva dell' , dichiarare la compensazione tra la stessa ed il Parte_1 sig. in forza della sentenza della Corte d'Appello di Brescia . CP_1
pagina 1 di 5 Con comparsa di costituzione , si costituiva in giudizio il sig. , il Controparte_1 quale chiedeva il rigetto della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo in quanto la documentazione prodotta dagli attori non provava l'esistenza del credito e nemmeno del controcredito vantato .
Nel merito chiedeva di dichiarare valido ed efficace il precetto opposto , chiedendo il rigetto delle compensazioni del credito;
in subordine nella denegata ipotesi in cui una delle eccezioni di parte attrice venga accolta , riconoscere la debenza della somma dovuta ridotta come da valutazioni del Giudice per i motivi di cui alla costituzione . Veniva fissata l'udienza del 20/5/2025 per decidere in relazione all'istanza cautelare sulla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ( sospeso” inaudita altera parte “ fino alla data dell'udienza ) Lo scrivente giudicante , a scioglimento della riserva assunta in data 20/5/2025 , non sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo per carenza di gravi motivi legati al “ fumus boni iuris “ ed al “ periculum in mora “ ed evidenziando che l'ordinanza del Collegio accoglieva il reclamo dell'attuale convenuto ( il ricorso ex art. 703 cpc per la reintegra del possesso ex art. 1168 cc era stato rigettato ) , condannando gli attuali attori alla restituzione della cantina ed alla refusione delle spese . Inoltre , sempre nell'ordinanza di diniego della sospensione , veniva indicato che il precetto era stato intimato nei confronti di in proprio ed in qualità di amministratore e Presidente Parte_2 dell' , come peraltro indicato nell'ordinanza del Collegio . Parte_1
Dopo il deposito delle memorie ex art. 171 ter cpc , alla prima udienza della fase di merito ( 22/7/2025
) entrambe le parti chiedevano un rinvio per trattenere la causa in decisione . La causa veniva rinviata all'udienza del 30/9/2025 per i provvedimenti di cui all'art. 281 sexies cpc ultimo comma . Alla predetta udienza entrambe le parti si riportavano alle rispettive memorie difensive finali , la causa veniva trattenuta per la decisione .
La presente opposizione ex artt 615 e 617 cpc è infondata e va pertanto rigettata .
Per comprendere meglio le questioni attinenti al presente giudizio , occorre evidenziare le circostanze che hanno prodotto le questioni relative al presente giudizio .
In data 20/11/2017 , il sig. stipulava con la società resistente ( attuale attrice ) un contratto CP_1 di compravendita immobiliare finalizzato al trasferimento della piena ed esclusiva proprietà di alcuni beni immobili relativi al condominio “ RESIDENZA LE MA “ e composto da : appartamento al secondo piano del fabbricato F0 , composto da soggiorno/pranzo ,cucina -disimpegno notte -2camere da letto -2bagni-n.1 terrazzo con annessa cantina pertinenziale al piano interrato, censito al Catasto dei
Fabbricati del Comune di Bergamo nel foglio 18 con il mappale3409 sub 11, via Giorgio Gusmini n. 17
-Autorimessa pertinenziale al piano interrato , censita al Catasto dei fabbricati del Comune di Bergamo nel foglio 18 con il mappale 3409 sub 71, in via Giorgio Gusmini n.19 .
sig. , per potere iniziare il trasloco della sua precedente abitazione( nel frattempo liberata e CP_1 messa in vendita ) , chiedeva la disponibilità dei locali alla società promissaria venditrice al fine di trasferirvi i propri beni mobili e personali . A tale riguardo , in data 05/6/2018 il sig. consegnava all'attuale convenuto Parte_2 opposto il telecomando dell'autorimessa pertinenziale e le chiavi della cantina annessa all'appartamento , concedendogli il comodato gratuito dei due beni immobili sopra indicati . In prossimità della scadenza del termine per la stipula del contratto definitivo di compravendita, prevista per la data del 30/6/2018 , e per la consegna delle restanti unità immobiliari , l'attuale convenuto chiedeva all'impresa opponente di poter vedere gli immobili relativi al preliminare del preliminare di vendita con la relativa documentazione . L'impresa opponente , precisava che prima il convenuto avrebbe dovuto sottoscrivere il contratto definitivo per poi poter svolgere il sopralluogo richiesto .
pagina 2 di 5 A seguito di diffida da parte del sig. , il sopralluogo avveniva in data 14/11/2018 con tutte CP_1 le parti in causa , e sarebbero emersi dei vizi di costruzione e l'assenza di alcune caratteristiche indicate nel preliminare . In seguito al sopralluogo , il sig. citava in giudizio l'impresa attuale opponente , al fine di CP_1 ottenere l'esecuzione in forma specifica del preliminare e la riduzione del prezzo indicato nel contratto
,iscrivendo la causa presso il Tribunale di Bergamo ( causa rubricata al nr. 11321/2018) In data 23/9/2021 , nelle more del sopra indicato giudizio , la società convenuta ( nell'ambito della causa nr. 11321/2018 ) sostituiva i codici d'accesso all'autorimessa pertinenziale al piano interrato dove il ricorrente ( nell'ambito della causa nr.11321/2018 ) aveva depositato mobili , documenti e beni personali .
Veniva quindi inviata , su istanza del sig. , una raccomandata con diffida alla società CP_1 resistente ( in data 20/10/2021 ) e finalizzata al ripristino delle funzioni del codice d'accesso del telecomando dell'autorimessa , con esito inizialmente positivo . Tuttavia in data 07/3/2024 , il sig. scopriva che la società resistente gli aveva ancora CP_1 impedito l'accesso ai sopra indicati immobili , con interruzione della fornitura di energia all'autorimessa già indicata con sostituzione della serratura di accesso alla cantina , sempre ad insaputa del ricorrente . Pertanto alla luce dei fatti sopra menzionati , il ricorrente proponeva ricorso ex art. 703 cpc per la reintegra del possesso ex art. 1168 cc ,con esito negativo . Nei confronti del rigetto del ricorso ex art. 703 cpc , l'attuale convenuto proponeva reclamo che veniva accolto dal Tribunale di Bergamo in composizione collegiale . L'ordinanza del collegio condannava gli attuali attori alla restituzione della cantina e alla refusione delle spese di lite . La predetta ordinanza , come anche indicato nell'ordinanza di rigetto della sospensione , costituisce legittimamente titolo esecutivo , inoltre riguarda sia il sig. personalmente e sia in Parte_2 qualità di legale rappresentante dell' . Parte_1
Infatti il reclamo è stato proposto anche nei confronti dell' Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore e di ersonalmente. Parte_2
Anche il precetto è stato intimato nei confronti dei due soggetti sopra indicati , con conseguente applicazione anche all'Impresa che è parte dell'attuale giudizio come anche dei precedenti .
Per quanto riguarda la compensazione dei crediti eccepita dagli attori , occorre rilevare che il sig.
si è opposto alla cessione del credito (in data 27/2/2025 , l CP_1 Parte_1 ha precisato di aver ceduto al sig. l credito vantato in forza della sentenza
[...] Parte_2
n. 1778/2023 della Corte d'Appello di Brescia nei confronti dell'attuale convenuto , in base al contratto di stipula di cessione del credito “ pro solvendo “, notificata poi al sig. ) CP_1
A tale riguardo , bisogna evidenziare come in base a quanto disposto dall'art. 1248 cc , nell'ipotesi di rifiuto della cessione non possono essere compensati i crediti successivi alla stessa cessione .
In conclusione risulta evidente la legittimazione passiva degli attori , dovendo fare riferimento all'ordinanza del Collegio che ha dato origine alla fase esecutiva , non essendo attualmente rilevante quanto deciso dal precedente giudice .
Le spese di lite , liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza ,
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo , definitivamente pronunciando , ogni altra domanda , eccezione ,istanza disattesa , cosi provvede :
pagina 3 di 5 1. Rigetta l'opposizione ex artt. 615 e 617 cpc formalizzata dagli attori
[...]
in persona dell'Amministratore e Presidente sig. e Parte_1 Parte_2 del sig. personalmente . Parte_2
2. Condanna gli attori in persona dell'Amministratore e Parte_1
Presidente sig. e del sig. personalmente alla Parte_2 Parte_2 refusione delle spese di lite in favore del convenuto opposto sig. Controparte_1
che si liquidano per compensi professionali in € 5.077,00 oltre spese generali 15%
[...] oltre CPA ed IVA .
Bergamo, 07/11/2025 IL GIUDICE
( dott. Giuseppe Liotta )
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