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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/12/2025, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 785 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sez. Civile
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa LL SA Presidente
Dott.ssa RO SS NE Giudice rel.
Dott. Giuseppe Puglisi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 785/2025 R.G., promosso da
, c.f. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(ME) il 19.05.1977 ed ivi residente in c.da Terreforti n. 27/E, elettivamente domiciliata in Sant'Agata di Militello (ME) via Bottego n. 2 presso lo studio legale dell'avv. Daniele Corrao (c.f. – PEC: C.F._2
, che la rappresenta e difende per Email_1 procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
26.07.1981 e residente in [...]di Militello (ME) c.da Terreforti pal.
27/C, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. Rosa Tomasi
Scianò (c.f. PEC: , CodiceFiscale_4 Email_2 che lo rappresenta e difende per procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: scioglimento matrimonio
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato l'1 luglio 2025, – premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio in Sant'Agata di Militello, in data 24 ottobre 2000, con , trascritto negli Uffici di Stato Civile del Comune Controparte_2 di Sant'Agata di Militello al n. 5, parte I, Anno 2000; che dall'unione sono nati i figli: (21.1.1999) e (17.11.2001); che con Per_1 Per_2 decreto n. 442/2018 (proc. n. 1244/2016), pubblicato il 10.01.2018 il
Tribunale di Patti ha omologato la separazione, avviata dalla e Pt_1 convertita in consensuale su accordo di entrambi i coniugi – ha chiesto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, con annotazione dell'emananda sentenza e senza obbligo di mantenimento a carico del resistente stante l'indipendenza economica propria e dei figli maggiorenni.
Fissata la comparizione delle parti, si è costituito il resistente e, con atto congiunto, è stato depositato l'accordo raggiunto in ordine alla definizione del giudizio, sottoscritto dalle parti e con rinuncia alla comparizione, sicché la causa è stata assunta in decisione.
Ciò posto, va accolta la domanda di scioglimento del matrimonio - qualificata erroneamente in ricorso come di cessazione degli effetti civili
– stante l'adesione di parte resistente.
È documentalmente provato che dalla comparizione delle parti in sede di separazione alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio è certamente trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
La volontà di far venire meno gli effetti del vincolo coniugale espressa dalla parte ricorrente e l'adesione della parte resistente dimostrano, poi, la cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
deve pertanto ritenersi irreversibile la crisi del rapporto coniugale, escludendosi una riconciliazione tra i summenzionati coniugi. Ricorrono pertanto tutte le condizioni di cui agli artt. 3, n. 2 lett. b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modifiche, per farsi luogo alla pronuncia definitiva di scioglimento del matrimonio civile, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Agata di Militello
(ME) di procedere all'annotazione ai sensi di legge della presente sentenza.
Nulla sul mantenimento dei figli essendo gli stessi, come rappresentato dalle parti, maggiorenni ed autosufficienti economicamente e nulla sull'assegno divorzile avendovi le parti medesime reciprocamente rinunziato nell'accordo sottoscritto e depositato in data 9.12.2025.
Le spese del presente giudizio vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo nel procedimento n. 785/2025 RG instaurato da contro Parte_1
, così provvede: Controparte_2
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in data 24 ottobre 2000, e trascritto negli Uffici di Stato Civile del Comune di Sant'Agata di Militello al n. 5, parte I, Anno 2000 alle condizioni di cui all'accordo depositato il 9.12.2025;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Agata di Militello
(ME) di procedere all'annotazione ai sensi di legge della presente sentenza;
3. compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 15.12.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
RO SS NE LL SA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sez. Civile
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa LL SA Presidente
Dott.ssa RO SS NE Giudice rel.
Dott. Giuseppe Puglisi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 785/2025 R.G., promosso da
, c.f. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(ME) il 19.05.1977 ed ivi residente in c.da Terreforti n. 27/E, elettivamente domiciliata in Sant'Agata di Militello (ME) via Bottego n. 2 presso lo studio legale dell'avv. Daniele Corrao (c.f. – PEC: C.F._2
, che la rappresenta e difende per Email_1 procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
26.07.1981 e residente in [...]di Militello (ME) c.da Terreforti pal.
27/C, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. Rosa Tomasi
Scianò (c.f. PEC: , CodiceFiscale_4 Email_2 che lo rappresenta e difende per procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: scioglimento matrimonio
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato l'1 luglio 2025, – premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio in Sant'Agata di Militello, in data 24 ottobre 2000, con , trascritto negli Uffici di Stato Civile del Comune Controparte_2 di Sant'Agata di Militello al n. 5, parte I, Anno 2000; che dall'unione sono nati i figli: (21.1.1999) e (17.11.2001); che con Per_1 Per_2 decreto n. 442/2018 (proc. n. 1244/2016), pubblicato il 10.01.2018 il
Tribunale di Patti ha omologato la separazione, avviata dalla e Pt_1 convertita in consensuale su accordo di entrambi i coniugi – ha chiesto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, con annotazione dell'emananda sentenza e senza obbligo di mantenimento a carico del resistente stante l'indipendenza economica propria e dei figli maggiorenni.
Fissata la comparizione delle parti, si è costituito il resistente e, con atto congiunto, è stato depositato l'accordo raggiunto in ordine alla definizione del giudizio, sottoscritto dalle parti e con rinuncia alla comparizione, sicché la causa è stata assunta in decisione.
Ciò posto, va accolta la domanda di scioglimento del matrimonio - qualificata erroneamente in ricorso come di cessazione degli effetti civili
– stante l'adesione di parte resistente.
È documentalmente provato che dalla comparizione delle parti in sede di separazione alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio è certamente trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
La volontà di far venire meno gli effetti del vincolo coniugale espressa dalla parte ricorrente e l'adesione della parte resistente dimostrano, poi, la cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
deve pertanto ritenersi irreversibile la crisi del rapporto coniugale, escludendosi una riconciliazione tra i summenzionati coniugi. Ricorrono pertanto tutte le condizioni di cui agli artt. 3, n. 2 lett. b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modifiche, per farsi luogo alla pronuncia definitiva di scioglimento del matrimonio civile, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Agata di Militello
(ME) di procedere all'annotazione ai sensi di legge della presente sentenza.
Nulla sul mantenimento dei figli essendo gli stessi, come rappresentato dalle parti, maggiorenni ed autosufficienti economicamente e nulla sull'assegno divorzile avendovi le parti medesime reciprocamente rinunziato nell'accordo sottoscritto e depositato in data 9.12.2025.
Le spese del presente giudizio vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo nel procedimento n. 785/2025 RG instaurato da contro Parte_1
, così provvede: Controparte_2
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in data 24 ottobre 2000, e trascritto negli Uffici di Stato Civile del Comune di Sant'Agata di Militello al n. 5, parte I, Anno 2000 alle condizioni di cui all'accordo depositato il 9.12.2025;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Agata di Militello
(ME) di procedere all'annotazione ai sensi di legge della presente sentenza;
3. compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 15.12.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
RO SS NE LL SA