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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 23/07/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, ha emesso e pubblicato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 91/2019 R.G. del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA
Dall' , in persona del suo Commissario Parte_1
Straordinario legale rappresentante pro tempo Dott. , rappresentata Parte_2
e difesa dall'Avv. Alessio Americo presso lo studio legale del quale è elettivamente domiciliata giusta conferimento di incarico n. 21 del 28/12/2018 e procura alle liti su separato foglio,
-ATTRICE – OPPONENTE-
CONTRO il con sede Controparte_1 in Sciacca, in persona del legale rappresentante, Dott. , rappresentato e Controparte_1 difeso giusta procura in atti, dagli Avv.ti Maria Gabriella Valenti e Fabrizio Dioguardi, del foro di Palermo
-CONVENUTO-OPPOSTO-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
Parte opponente ha introdotto il presente giudizio in opposizione al D.I. n. 1357/2018 con il quale è stato ingiunto all' il pagamento in favore del Parte_3 [...]
in regime di accreditamento e Controparte_1 convenzionamento con il dell'importo di € 27.888,00 oltre interessi e spese della CP_2
procedura di ingiunzione, a titolo di interessi per il ritardato pagamento delle prestazioni sanitarie erogate dal negli anni 2014, 2015, 2016, 2017 giusti contratti Controparte_1
Parte intercorsi tra la società opposta e l'
L'opponente ha instato per la revoca del D.I. in ragione dei seguenti motivi:1) eccepito limite normativo nella esistenza di un sistema di remunerazione previsto dall'art. 8 del d.lgs.
502/1992 “ancorato a tariffe predeterminate con riferimento ad un tetto di spesa, il quale nell'attuale sistema, è indefettibile, che ne impedisce quindi qualsiasi variazione anche in termini di quote di interessi” allegando altresì che “ Nel caso di accordi ex art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992, come nel caso in esame, il limite preventivo del finanziamento globale massimo assegnato è addirittura testualmente previsto. 2) Interessi non dovuti per tempestività dei pagamenti;
3) Interessi non dovuti per rispetto dei termini di pagamento da Parte parte dell' e violazione delle norme convenzionali da parte del atteso Controparte_1
che mentre la prima avrebbe “provveduto al pagamento delle fatture prima della stipula della convenzione” .. “sempre entro tempi brevissimi, spesso entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura” data di emissione non corrispondente né alla data di acquisizione della fattura Parte da parte dell' nè alla data di acquisizione dei flussi delle prestazioni di cui l'opposto non avrebbe dato prova, non rendendo “possibile accertare, neppure presuntivamente, quale sia Parte la data di acquisizione delle singole fatture e dei flussi di prestazioni da parte dell per il decorso del termine di 60 giorni (30 per l'anno 2014); 4) interessi non dovuti per carenza di messa in mora in ragione della allegata natura querable delle obbligazioni pecuniarie delle per cui non “è sufficiente che sia scaduto il termine per l'adempimento dell'obbligo, Pt_4
ma è necessario che il creditore formuli una richiesta scritta di pagamento.”
Parte opposta nel costituirsi in giudizio ha contestato in toto l'opposizione chiedendone conseguentemente il rigetto. Orbene, l'opposizione istruita con produzioni documentali, è infondata e pertanto va rigettata per quanto di seguito osservato.
Preliminarmente si impone il vaglio della questione costituita dalla spettanza o meno degli interessi di mora per il ritardo nel pagamento delle prestazioni erogate dalle strutture Parte accreditate presso l' Sul punto deve rilevarsi - contrariamente all'allegazione di parte opponente secondo la quale il budget di spesa esclude lo sforamento in quota interessi in favore delle strutture accreditate -l'applicabilità in favore delle strutture accreditate con il della disciplina degli interessi ex art. 5 del d.Lgs. n. 231/2002 in ragione della CP_2
riconducibilità della prestazioni dalle stesse erogate al paradigma della transazione commerciale piuttosto che in quello della concessione di pubblico servizio. La Corte di
Cassazione, sezioni unite, con la sentenza 14/12/2023, n. 35092 in ordine a detta questione ha enunciato il seguente principio: «Le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto, accessivo alla concessione che ne regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo l'8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui all'art. 2 del d.lgs n. 231 del 2002, avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell'erogazione di un corrispettivo da parte dell'amministrazione pubblica. Ne consegue che, in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte della amministrazione obbligata, spettano alle strutture private accreditate gli interessi legali di mora ex art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002». La Suprema Corte ha individuato l'approdo della sequenza delle cosiddette 3 A – autorizzazione, accreditamento, accordo - nella stipulazione di un contratto tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato con il quale, seppure tenendo conto della programmazione regionale, quelle che sono così diventate le parti di un negozio bilaterale determinano il contenuto degli obblighi che l'accreditato assume a favore degli utenti del Servizio sanitario nonché il conseguente corrispettivo che l'ente pubblico a sua volta si obbliga a corrispondergli. L'accreditamento non è dunque la fonte diretta del rapporto contrattuale, ma è condizione di legittimità degli accordi successivamente stipulati tra le parti,
i quali hanno le caratteristiche del contratto a favore di terzi, ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive. Dall'applicabilità della disciplina degli interessi prevista dal D.Lgs. 231/2002 consegue altresì la loro decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento senza che sia necessaria una formale costituzione in mora, secondo la previsione di cui all'art. 4, comma 1, del D.lgs. 231/2002. Quanto alla asserita violazione delle norme contrattuali da parte dell'opposta poiché “dall'esame dei documenti prodotti non è possibile accertare quale sia la data delle singole fatture e dei flussi di Parte prestazioni da parte dell' per il decorso del termine di 60 giorni” per il pagamento, si rileva a contrario che la convenuta -opposta ha regolarmente inviato i flussi delle prestazioni Parte
- come da documentazione riversata in atti con attestazione della ricezione da parte dell'
– entro il decimo giorno successivo al mese di riferimento termine previsto in contratto a Parte pena di sospensione dei pagamenti- “ tant'è che l' ha pagato, sebbene in ritardo, le prestazioni in convenzione indicate nei flussi tempestivamente inviati mese per mese, ed invero non ha mai contestato il mancato rispetto del termine per l'invio dei flussi che ove si fosse verificato avrebbe determinato la sospensione dei pagamenti. Fondatamente l'opposta ha rilevato che “ considerato che ai sensi dell'art. 5 dei vari contratti stipulati tra gli odierni contendenti prodotti in atti - “il diritto al pagamento dei suddetti importi maturerà entro sessanta giorni dal fine del mese cui si riferiscono”, correttamente è stato utilizzato il suddetto termine come data iniziale di decorrenza del conteggio degli interessi moratori richiesti con l'opposto decreto. L'opposizione va dunque rigettata e le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i valori minimi non avendo la controversia implicato questioni di particolari difficoltà, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1357/2018 che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna l'attrice - opponente alla refusione in favore della convenuta-opposta delle spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di € 2.540,00 per compensi di avvocato oltre il rimborso forfettario per spese generali e accessori come per legge.
Agrigento, 23 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, ha emesso e pubblicato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 91/2019 R.G. del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA
Dall' , in persona del suo Commissario Parte_1
Straordinario legale rappresentante pro tempo Dott. , rappresentata Parte_2
e difesa dall'Avv. Alessio Americo presso lo studio legale del quale è elettivamente domiciliata giusta conferimento di incarico n. 21 del 28/12/2018 e procura alle liti su separato foglio,
-ATTRICE – OPPONENTE-
CONTRO il con sede Controparte_1 in Sciacca, in persona del legale rappresentante, Dott. , rappresentato e Controparte_1 difeso giusta procura in atti, dagli Avv.ti Maria Gabriella Valenti e Fabrizio Dioguardi, del foro di Palermo
-CONVENUTO-OPPOSTO-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
Parte opponente ha introdotto il presente giudizio in opposizione al D.I. n. 1357/2018 con il quale è stato ingiunto all' il pagamento in favore del Parte_3 [...]
in regime di accreditamento e Controparte_1 convenzionamento con il dell'importo di € 27.888,00 oltre interessi e spese della CP_2
procedura di ingiunzione, a titolo di interessi per il ritardato pagamento delle prestazioni sanitarie erogate dal negli anni 2014, 2015, 2016, 2017 giusti contratti Controparte_1
Parte intercorsi tra la società opposta e l'
L'opponente ha instato per la revoca del D.I. in ragione dei seguenti motivi:1) eccepito limite normativo nella esistenza di un sistema di remunerazione previsto dall'art. 8 del d.lgs.
502/1992 “ancorato a tariffe predeterminate con riferimento ad un tetto di spesa, il quale nell'attuale sistema, è indefettibile, che ne impedisce quindi qualsiasi variazione anche in termini di quote di interessi” allegando altresì che “ Nel caso di accordi ex art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992, come nel caso in esame, il limite preventivo del finanziamento globale massimo assegnato è addirittura testualmente previsto. 2) Interessi non dovuti per tempestività dei pagamenti;
3) Interessi non dovuti per rispetto dei termini di pagamento da Parte parte dell' e violazione delle norme convenzionali da parte del atteso Controparte_1
che mentre la prima avrebbe “provveduto al pagamento delle fatture prima della stipula della convenzione” .. “sempre entro tempi brevissimi, spesso entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura” data di emissione non corrispondente né alla data di acquisizione della fattura Parte da parte dell' nè alla data di acquisizione dei flussi delle prestazioni di cui l'opposto non avrebbe dato prova, non rendendo “possibile accertare, neppure presuntivamente, quale sia Parte la data di acquisizione delle singole fatture e dei flussi di prestazioni da parte dell per il decorso del termine di 60 giorni (30 per l'anno 2014); 4) interessi non dovuti per carenza di messa in mora in ragione della allegata natura querable delle obbligazioni pecuniarie delle per cui non “è sufficiente che sia scaduto il termine per l'adempimento dell'obbligo, Pt_4
ma è necessario che il creditore formuli una richiesta scritta di pagamento.”
Parte opposta nel costituirsi in giudizio ha contestato in toto l'opposizione chiedendone conseguentemente il rigetto. Orbene, l'opposizione istruita con produzioni documentali, è infondata e pertanto va rigettata per quanto di seguito osservato.
Preliminarmente si impone il vaglio della questione costituita dalla spettanza o meno degli interessi di mora per il ritardo nel pagamento delle prestazioni erogate dalle strutture Parte accreditate presso l' Sul punto deve rilevarsi - contrariamente all'allegazione di parte opponente secondo la quale il budget di spesa esclude lo sforamento in quota interessi in favore delle strutture accreditate -l'applicabilità in favore delle strutture accreditate con il della disciplina degli interessi ex art. 5 del d.Lgs. n. 231/2002 in ragione della CP_2
riconducibilità della prestazioni dalle stesse erogate al paradigma della transazione commerciale piuttosto che in quello della concessione di pubblico servizio. La Corte di
Cassazione, sezioni unite, con la sentenza 14/12/2023, n. 35092 in ordine a detta questione ha enunciato il seguente principio: «Le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto, accessivo alla concessione che ne regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo l'8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui all'art. 2 del d.lgs n. 231 del 2002, avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell'erogazione di un corrispettivo da parte dell'amministrazione pubblica. Ne consegue che, in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte della amministrazione obbligata, spettano alle strutture private accreditate gli interessi legali di mora ex art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002». La Suprema Corte ha individuato l'approdo della sequenza delle cosiddette 3 A – autorizzazione, accreditamento, accordo - nella stipulazione di un contratto tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato con il quale, seppure tenendo conto della programmazione regionale, quelle che sono così diventate le parti di un negozio bilaterale determinano il contenuto degli obblighi che l'accreditato assume a favore degli utenti del Servizio sanitario nonché il conseguente corrispettivo che l'ente pubblico a sua volta si obbliga a corrispondergli. L'accreditamento non è dunque la fonte diretta del rapporto contrattuale, ma è condizione di legittimità degli accordi successivamente stipulati tra le parti,
i quali hanno le caratteristiche del contratto a favore di terzi, ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive. Dall'applicabilità della disciplina degli interessi prevista dal D.Lgs. 231/2002 consegue altresì la loro decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento senza che sia necessaria una formale costituzione in mora, secondo la previsione di cui all'art. 4, comma 1, del D.lgs. 231/2002. Quanto alla asserita violazione delle norme contrattuali da parte dell'opposta poiché “dall'esame dei documenti prodotti non è possibile accertare quale sia la data delle singole fatture e dei flussi di Parte prestazioni da parte dell' per il decorso del termine di 60 giorni” per il pagamento, si rileva a contrario che la convenuta -opposta ha regolarmente inviato i flussi delle prestazioni Parte
- come da documentazione riversata in atti con attestazione della ricezione da parte dell'
– entro il decimo giorno successivo al mese di riferimento termine previsto in contratto a Parte pena di sospensione dei pagamenti- “ tant'è che l' ha pagato, sebbene in ritardo, le prestazioni in convenzione indicate nei flussi tempestivamente inviati mese per mese, ed invero non ha mai contestato il mancato rispetto del termine per l'invio dei flussi che ove si fosse verificato avrebbe determinato la sospensione dei pagamenti. Fondatamente l'opposta ha rilevato che “ considerato che ai sensi dell'art. 5 dei vari contratti stipulati tra gli odierni contendenti prodotti in atti - “il diritto al pagamento dei suddetti importi maturerà entro sessanta giorni dal fine del mese cui si riferiscono”, correttamente è stato utilizzato il suddetto termine come data iniziale di decorrenza del conteggio degli interessi moratori richiesti con l'opposto decreto. L'opposizione va dunque rigettata e le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i valori minimi non avendo la controversia implicato questioni di particolari difficoltà, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1357/2018 che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna l'attrice - opponente alla refusione in favore della convenuta-opposta delle spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di € 2.540,00 per compensi di avvocato oltre il rimborso forfettario per spese generali e accessori come per legge.
Agrigento, 23 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò