Articolo 4 della Legge 26 marzo 1986, n. 86
Articolo 3Articolo 5
Versione
18 aprile 1986
Art. 4.
In sede di prima applicazione della presente legge, i concorsi previsti per l'assunzione del personale di cui agli articoli precedenti si svolgono sulla base di due prove scritte e di un colloquio diretto ad accertare la capacita' tecnico-professionale dei candidati per le assunzioni di ingegneri, geologi ed architetti; sulla base di una prova scritta e di un colloquio per le assunzioni di geometri, disegnatori ed assistenti. Per i concorsi a posti di coadiutore, ferma rimanendo una prova scritta, il colloquio e' sostituito da una prova di dattilografia.
I concorsi per i posti portati in aumento dal precedente articolo 1 sono indetti su base compartimentale e, precisamente, con le seguenti destinazioni:
a) per gli ingegneri: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana;
b) per i disegnatori: Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Sardegna;
c) per i geometri: Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna;
d) per gli assistenti: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Marche e Sardegna;
e) per i coadiutori: direzione generale, Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Marche e Sardegna.
La ripartizione dei posti di cui al precedente comma fra la
direzione generale ed i compartimenti interessati sara' effettuata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, sentito il consiglio di amministrazione.
Entrata in vigore il 18 aprile 1986
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