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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 1688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1688 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1688/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI ON MARCO, Presidente
OR NZ, EL
DEL GAUDIO MARCO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1897/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8909/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale NAPOLI sez. 11 e pubblicata il 15/05/2017
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF502AD03450 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 506/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente in riassunzione: annullarsi l'avviso di accertamento.
Resistente in riassunzione: dichiararsi inammissibile l'atto di riassunzione e comunque confermarsi l'atto impugnato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel 2016 la GICO Trading sas di Ricorrente_1 e la socia accomandante Ricorrente_2 proponevano ricorso avverso un avviso di accertamento con cui, sulla scorta di un PVC della Guardia di
Finanza, l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato per l'anno di imposta 2010 l'IVA ritenuta indebitamente detratta e concernente le operazioni di acquisto intercorse tra la società contribuente e le fornitrici Società_2 s.r.l. e Lapo s.r.l.
In primo grado il ricorso veniva respinto con sentenza confermata in appello (con sentenza n. 9564/2018), ma la Corte Suprema di Cassazione, adita dai soccombenti, con ordinanza n. 19307/2024 resa pubblica il
12.7.2024 ha accolto il quarto motivo di ricorso, rubricato “violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 54 d.P.R. n. 600/1973 nonché degli artt. 17 n. 2 lett. a) e 18 n. 1 lett. a) della sesta direttiva IVA e dell'art. 2697 c.c. per «violazione del diritto alla detrazione. Illegittima applicazione dei parametri della Corte di giustizia in tema di corretta articolazione e ripartizione del regime dell'onere della prova in tema di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti»”. Tale censura era diretta contro la parte della sentenza d'appello che addebitava alla società contribuente di non essersi “accorta”, come sarebbe stato possibile con l'uso della normale diligenza, che i soggetti con i quali aveva trattato erano dei prestanome.
La Corte di legittimità, dopo avere richiamato il principio che regola l'onere della prova qualora l'Amministrazione finanziaria contesti al soggetto passivo IVA il compimento di operazioni soggettivamente inesistenti e neghi il diritto alla detrazione dell'IVA assolta in rivalsa, ha affermato che, nel caso in esame, la Commissione Tributaria Regionale si era limitata al confronto tra le dichiarazioni del cessionario e le risultanze camerali, dando rilievo decisivo a tali risultanze per affermare la fittizietà dei fornitori, senza svolgere alcun accertamento sulla loro effettiva situazione, nonostante l'esistenza di diversi elementi di segno contrario.
2. Il giudizio di rinvio è stato tempestivamente riassunto dalla società in liquidazione e dalla socia
Ricorrente_2 che hanno concluso per l'annullamento dell'avviso di accertamento, in accoglimento del gravame contro la sentenza di primo grado.
L'Agenzia delle Entrate ha depositato controdeduzioni in data 21.1.2026 deducendo preliminarmente l'inammissibilità dell'atto di riassunzione e comunque ne ha chiesto il rigetto, insistendo per la conferma dell'atto impositivo.
All'udienza odierna, all'esito della discussione la Commissione ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'atto di riassunzione. Sostiene l'Agenzia delle Entrate che la società avrebbe violato le norme che disciplinano la riassunzione, avendo dapprima iscritto a ruolo il ricorso e poi provveduto alla notifica con due distinte pec.
L'eccezione è infondata.
Dispone il primo comma dell'art. 63 del DLGS n. 546/1992 (nel testo applicabile ratione temporis) che
“quando la Corte di cassazione rinvia la causa alla commissione tributaria provinciale o regionale la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili”.
Nel caso in esame, l'ordinanza della Suprema Corte risulta depositata in data 12.7.2024 e il ricorso per riassunzione risulta notificato con pec del 9.2.2025, quindi entro i sei mesi dalla pubblicazione (considerando i 31 giorni di sospensione feriale). L'iscrizione a ruolo risulta eseguita il 10.3.2025 (v. fascicolo telematico), quindi entro il termine di trenta giorni dalla proposizione del ricorso prescritto dall'art. 22 comma 1 del DLGS
n. 546/1992, richiamato, per i giudizi di appello dal successivo art. 52 comma 2.
Ciò chiarito, e vendo al merito, osserva il Collegio che compito di questo giudice di rinvio è quello di riesaminare gli elementi indiziari forniti dall'Agenzia delle Entrate a sostegno della fittizietà delle operazioni, uniformandosi al principio di diritto affermato dalla Suprema Corte con la citata ordinanza n. 19307/2024 che ha cassato per violazione di legge .
Così delineato l'ambito del presente giudizio di rinvio (configurato quale giudizio “chiuso” quanto alla attività delle parti), con l'ordinanza citata la Suprema Corte ha ribadito che “laddove si contesti al soggetto passivo IVA il compimento di operazioni soggettivamente inesistenti e si neghi il diritto alla detrazione dell'IVA assolta in rivalsa, come ben chiarito da questa Corte (Cass., n. 9851 del 2018), l'Amministrazione finanziaria deve provare, anche in via indiziaria, che il fornitore era fittizio, oltre al fatto che il destinatario era – o poteva essere – consapevole di ciò, disponendo di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, che l'operazione era finalizzata all'evasione dell'imposta, essendo sostanzialmente inesistente il contraente (v. anche Cass. n. 2471 del 2022; Cass. n. 11873 del 2018; Cass. n. 27555 del 2018; Cass. n. 27566 del 2018; Cass. n. 5873 del 2019; Cass. n. 15369 del 2020)“.
Punto di partenza per la soluzione della vertenza è dunque la verifica dell'idoneità del materiale indiziario - considerato dall'Ufficio e dai primi giudici - a porre la società contribuente sull'avviso che le operazioni erano finalizzate all'evasione dell'imposta.
La risposta da dare a tale quesito è negativa.
L'avviso di accertamento e il giudice di primo grado avevano valorizzato il fatto che si trattasse di società da poco create o cancellate dal registro delle imprese dopo pochi anni dalla costituzione (Lapo srl), prive di organizzazione aziendale perché le operazioni erano compiute in unica sede;
avevano altresì dato peso al rilievo che la negoziazione avveniva con soggetti non inseriti nella compagine societaria, a fronte dell'ammontare degli scambi commerciali. Avevano pertanto ritenuto che tali elementi avrebbero dovuto indurre la contribuente a compiere quelle verifiche che un imprenditore accorto avrebbe invece dovuto compiere.
Ma il Collegio non è di questo avviso.
Come peraltro evidenziato dalla stessa corte di legittimità, il fatto che le due società cedenti disponessero di locali aziendali depone, da un lato, per la loro “esistenza” e, dall'altro, per la “normalità” delle operazioni, sicché la mancata coincidenza tra sede operativa e sede legale e il fatto che l'interlocutore non fosse l'amministratore delle società – ma poteva essere un preposto o incaricato per conto della stessa società - perdono gran parte di quel carattere “anomalo”.
A tali considerazioni aggiungasi che, in relazione agli avvisi per le annualità 2011 e 2012 scaturiti – si badi bene - dallo stesso processo verbale di constatazione è stato escluso che il Ricorrente_1 fosse "consapevole della presenza societaria fittizia di tali personaggi e dell'altruità della fatturazione ricevuta” (v. CTR Campania n. 10321/2018) ed è stato affermato che “la circostanza che i rapporti non siano intercorsi con gli amministratori delle società, ma con altri soggetti che pur sempre li imputavano alle società in questione non prova né la fittizietà delle venditrici, né la consapevolezza di tale fittizietà” (cfr. CTR Campania sentenza n. 5630/2019)
Si rivela pertanto illegittimo l'atto impositivo impugnato che, di conseguenza, va annullato, in riforma della sentenza di primo grado.
La non semplice soluzione della lite tributaria, che ha richiesto un intervento risolutivo della Suprema Corte di Cassazione, costituisce, ad avviso del Collegio, una grave ragione per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte, decidendo in sede di rinvio, accoglie l'appello e annulla l'avviso di accertamento originariamente impugnato. Compensa le spese dell'intero giudizio.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI ON MARCO, Presidente
OR NZ, EL
DEL GAUDIO MARCO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1897/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8909/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale NAPOLI sez. 11 e pubblicata il 15/05/2017
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF502AD03450 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 506/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente in riassunzione: annullarsi l'avviso di accertamento.
Resistente in riassunzione: dichiararsi inammissibile l'atto di riassunzione e comunque confermarsi l'atto impugnato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel 2016 la GICO Trading sas di Ricorrente_1 e la socia accomandante Ricorrente_2 proponevano ricorso avverso un avviso di accertamento con cui, sulla scorta di un PVC della Guardia di
Finanza, l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato per l'anno di imposta 2010 l'IVA ritenuta indebitamente detratta e concernente le operazioni di acquisto intercorse tra la società contribuente e le fornitrici Società_2 s.r.l. e Lapo s.r.l.
In primo grado il ricorso veniva respinto con sentenza confermata in appello (con sentenza n. 9564/2018), ma la Corte Suprema di Cassazione, adita dai soccombenti, con ordinanza n. 19307/2024 resa pubblica il
12.7.2024 ha accolto il quarto motivo di ricorso, rubricato “violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 54 d.P.R. n. 600/1973 nonché degli artt. 17 n. 2 lett. a) e 18 n. 1 lett. a) della sesta direttiva IVA e dell'art. 2697 c.c. per «violazione del diritto alla detrazione. Illegittima applicazione dei parametri della Corte di giustizia in tema di corretta articolazione e ripartizione del regime dell'onere della prova in tema di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti»”. Tale censura era diretta contro la parte della sentenza d'appello che addebitava alla società contribuente di non essersi “accorta”, come sarebbe stato possibile con l'uso della normale diligenza, che i soggetti con i quali aveva trattato erano dei prestanome.
La Corte di legittimità, dopo avere richiamato il principio che regola l'onere della prova qualora l'Amministrazione finanziaria contesti al soggetto passivo IVA il compimento di operazioni soggettivamente inesistenti e neghi il diritto alla detrazione dell'IVA assolta in rivalsa, ha affermato che, nel caso in esame, la Commissione Tributaria Regionale si era limitata al confronto tra le dichiarazioni del cessionario e le risultanze camerali, dando rilievo decisivo a tali risultanze per affermare la fittizietà dei fornitori, senza svolgere alcun accertamento sulla loro effettiva situazione, nonostante l'esistenza di diversi elementi di segno contrario.
2. Il giudizio di rinvio è stato tempestivamente riassunto dalla società in liquidazione e dalla socia
Ricorrente_2 che hanno concluso per l'annullamento dell'avviso di accertamento, in accoglimento del gravame contro la sentenza di primo grado.
L'Agenzia delle Entrate ha depositato controdeduzioni in data 21.1.2026 deducendo preliminarmente l'inammissibilità dell'atto di riassunzione e comunque ne ha chiesto il rigetto, insistendo per la conferma dell'atto impositivo.
All'udienza odierna, all'esito della discussione la Commissione ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'atto di riassunzione. Sostiene l'Agenzia delle Entrate che la società avrebbe violato le norme che disciplinano la riassunzione, avendo dapprima iscritto a ruolo il ricorso e poi provveduto alla notifica con due distinte pec.
L'eccezione è infondata.
Dispone il primo comma dell'art. 63 del DLGS n. 546/1992 (nel testo applicabile ratione temporis) che
“quando la Corte di cassazione rinvia la causa alla commissione tributaria provinciale o regionale la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili”.
Nel caso in esame, l'ordinanza della Suprema Corte risulta depositata in data 12.7.2024 e il ricorso per riassunzione risulta notificato con pec del 9.2.2025, quindi entro i sei mesi dalla pubblicazione (considerando i 31 giorni di sospensione feriale). L'iscrizione a ruolo risulta eseguita il 10.3.2025 (v. fascicolo telematico), quindi entro il termine di trenta giorni dalla proposizione del ricorso prescritto dall'art. 22 comma 1 del DLGS
n. 546/1992, richiamato, per i giudizi di appello dal successivo art. 52 comma 2.
Ciò chiarito, e vendo al merito, osserva il Collegio che compito di questo giudice di rinvio è quello di riesaminare gli elementi indiziari forniti dall'Agenzia delle Entrate a sostegno della fittizietà delle operazioni, uniformandosi al principio di diritto affermato dalla Suprema Corte con la citata ordinanza n. 19307/2024 che ha cassato per violazione di legge .
Così delineato l'ambito del presente giudizio di rinvio (configurato quale giudizio “chiuso” quanto alla attività delle parti), con l'ordinanza citata la Suprema Corte ha ribadito che “laddove si contesti al soggetto passivo IVA il compimento di operazioni soggettivamente inesistenti e si neghi il diritto alla detrazione dell'IVA assolta in rivalsa, come ben chiarito da questa Corte (Cass., n. 9851 del 2018), l'Amministrazione finanziaria deve provare, anche in via indiziaria, che il fornitore era fittizio, oltre al fatto che il destinatario era – o poteva essere – consapevole di ciò, disponendo di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, che l'operazione era finalizzata all'evasione dell'imposta, essendo sostanzialmente inesistente il contraente (v. anche Cass. n. 2471 del 2022; Cass. n. 11873 del 2018; Cass. n. 27555 del 2018; Cass. n. 27566 del 2018; Cass. n. 5873 del 2019; Cass. n. 15369 del 2020)“.
Punto di partenza per la soluzione della vertenza è dunque la verifica dell'idoneità del materiale indiziario - considerato dall'Ufficio e dai primi giudici - a porre la società contribuente sull'avviso che le operazioni erano finalizzate all'evasione dell'imposta.
La risposta da dare a tale quesito è negativa.
L'avviso di accertamento e il giudice di primo grado avevano valorizzato il fatto che si trattasse di società da poco create o cancellate dal registro delle imprese dopo pochi anni dalla costituzione (Lapo srl), prive di organizzazione aziendale perché le operazioni erano compiute in unica sede;
avevano altresì dato peso al rilievo che la negoziazione avveniva con soggetti non inseriti nella compagine societaria, a fronte dell'ammontare degli scambi commerciali. Avevano pertanto ritenuto che tali elementi avrebbero dovuto indurre la contribuente a compiere quelle verifiche che un imprenditore accorto avrebbe invece dovuto compiere.
Ma il Collegio non è di questo avviso.
Come peraltro evidenziato dalla stessa corte di legittimità, il fatto che le due società cedenti disponessero di locali aziendali depone, da un lato, per la loro “esistenza” e, dall'altro, per la “normalità” delle operazioni, sicché la mancata coincidenza tra sede operativa e sede legale e il fatto che l'interlocutore non fosse l'amministratore delle società – ma poteva essere un preposto o incaricato per conto della stessa società - perdono gran parte di quel carattere “anomalo”.
A tali considerazioni aggiungasi che, in relazione agli avvisi per le annualità 2011 e 2012 scaturiti – si badi bene - dallo stesso processo verbale di constatazione è stato escluso che il Ricorrente_1 fosse "consapevole della presenza societaria fittizia di tali personaggi e dell'altruità della fatturazione ricevuta” (v. CTR Campania n. 10321/2018) ed è stato affermato che “la circostanza che i rapporti non siano intercorsi con gli amministratori delle società, ma con altri soggetti che pur sempre li imputavano alle società in questione non prova né la fittizietà delle venditrici, né la consapevolezza di tale fittizietà” (cfr. CTR Campania sentenza n. 5630/2019)
Si rivela pertanto illegittimo l'atto impositivo impugnato che, di conseguenza, va annullato, in riforma della sentenza di primo grado.
La non semplice soluzione della lite tributaria, che ha richiesto un intervento risolutivo della Suprema Corte di Cassazione, costituisce, ad avviso del Collegio, una grave ragione per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte, decidendo in sede di rinvio, accoglie l'appello e annulla l'avviso di accertamento originariamente impugnato. Compensa le spese dell'intero giudizio.