Art. 2.
Nella determinazione dei mutui che gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate sono stati autorizzati, ai sensi dell' articolo 3 della legge 8 aprile 1976, n. 115 , a contrarre per il risanamento dei disavanzi di gestione degli esercizi 1972, 1973, 1974 e 1975, si terra' anche conto degli interessi passivi che ricadono sugli enti medesimi in conseguenza della realizzazione dei mutui successivamente al 31 gennaio 1976, data di decorrenza del loro ammortamento.
Nella determinazione dei mutui che gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate sono stati autorizzati, ai sensi dell' articolo 3 della legge 8 aprile 1976, n. 115 , a contrarre per il risanamento dei disavanzi di gestione degli esercizi 1972, 1973, 1974 e 1975, si terra' anche conto degli interessi passivi che ricadono sugli enti medesimi in conseguenza della realizzazione dei mutui successivamente al 31 gennaio 1976, data di decorrenza del loro ammortamento.