Articolo 12 della Legge 12 dicembre 1986, n. 861
Articolo 11Articolo 13
Versione
15 dicembre 1986
Art. 12. Disposizioni in tema di sanzioni sostitutive 1. Se per effetto dell'applicazione dell'amnistia o dell'indulto deve cessare anche la esecuzione di pene sostitutive, il giudice, quando provvede ai sensi del secondo comma dell'articolo 593 del codice di procedura penale , dichiara anche l'estinzione della pena sostitutiva e trasmette copia del provvedimento al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato, che provvede all'esecuzione del provvedimento.
2. Il pubblico ministero o il pretore possono disporre la sospensione dell'esecuzione della pena sostitutiva anche prima che la cessazione della medesima sia definitivamente ordinata con il provvedimento che applica l'amnistia o l'indulto, dandone immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza indicato nel comma 1.
Entrata in vigore il 15 dicembre 1986