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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 11/12/2025, n. 1854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1854 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa NT Di SA, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 11.12.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 177/2025
promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. FABIO Parte_1 C.F._1
CALOGERO INGLIMA MODICA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
NA SI, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 18.01.2025, il ricorrente in epigrafe, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo, in virtù delle patologie sofferte, di essere riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura almeno pari al 74% con conseguente diritto alla percezione dell'assegno d'invalidità civile sin dalla data della revisione (10.11.2021). Con condanna alle spese di giudizio.
Costituitasi in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso, argomentandone CP_1
variamente l'infondatezza.
Si provvedeva alla nomina di CTU, la dott.ssa la quale accettava l'incarico Persona_1
conferito.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale - decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c.
Va altresì premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP
abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del
CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al
giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i
motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla
discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla
parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Ciò detto, il CTU ha osservato che: “Dopo aver preso visione dei referti allegati e dopo aver visitato
Pt_ il paziente posso concludere : il Signor affetto da patologie neoplastiche ,in chemio terapia presenta
i requisiti medico legali per essere dichiarato invalido al 100% a decorrere da Novembre 2024”.
Le conclusioni suddette possono integralmente condividersi in quanto frutto di un corretto iter valutativo del quale il consulente ha fornito esaustiva esplicitazione.
Per le suesposte ragioni, l'opposizione va, quindi, accolta.
La statuizione sulle spese segue il principio di soccombenza. Le spese della consulenza tecnica, che si liquidano con separato decreto per entrambe le fasi del giudizio, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e, per l'effetto, conferma l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata in atti, dichiarando che , è Per_2
da ritenersi invalida nella misura del 100% dal novembre 2024 e pertanto, possiede i requisiti sanitari per il riconoscimento della prestazione richiesta con decorrenza dal novembre 2024;
condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € CP_1
2.000,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica, separatamente liquidate, di entrambe CP_1
le fasi di giudizio.
Agrigento, 11/12/2025.
Il Giudice del Lavoro
NT Di SA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa NT Di SA, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 11.12.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 177/2025
promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. FABIO Parte_1 C.F._1
CALOGERO INGLIMA MODICA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
NA SI, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 18.01.2025, il ricorrente in epigrafe, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo, in virtù delle patologie sofferte, di essere riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura almeno pari al 74% con conseguente diritto alla percezione dell'assegno d'invalidità civile sin dalla data della revisione (10.11.2021). Con condanna alle spese di giudizio.
Costituitasi in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso, argomentandone CP_1
variamente l'infondatezza.
Si provvedeva alla nomina di CTU, la dott.ssa la quale accettava l'incarico Persona_1
conferito.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale - decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c.
Va altresì premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP
abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del
CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al
giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i
motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla
discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla
parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Ciò detto, il CTU ha osservato che: “Dopo aver preso visione dei referti allegati e dopo aver visitato
Pt_ il paziente posso concludere : il Signor affetto da patologie neoplastiche ,in chemio terapia presenta
i requisiti medico legali per essere dichiarato invalido al 100% a decorrere da Novembre 2024”.
Le conclusioni suddette possono integralmente condividersi in quanto frutto di un corretto iter valutativo del quale il consulente ha fornito esaustiva esplicitazione.
Per le suesposte ragioni, l'opposizione va, quindi, accolta.
La statuizione sulle spese segue il principio di soccombenza. Le spese della consulenza tecnica, che si liquidano con separato decreto per entrambe le fasi del giudizio, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e, per l'effetto, conferma l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata in atti, dichiarando che , è Per_2
da ritenersi invalida nella misura del 100% dal novembre 2024 e pertanto, possiede i requisiti sanitari per il riconoscimento della prestazione richiesta con decorrenza dal novembre 2024;
condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € CP_1
2.000,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica, separatamente liquidate, di entrambe CP_1
le fasi di giudizio.
Agrigento, 11/12/2025.
Il Giudice del Lavoro
NT Di SA