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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/04/2025, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Enrica De Sire - Presidente
2) Dott.ssa Aurelia Cuomo - Giudice est.
3) Dott.ssa Jone Galasso - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di R.G. n. 3334 / 2018 avente ad oggetto: divorzio giudiziale
PROMOSSO DA
(nato in [...] il [...] ), rapp.to e difeso Parte_1 dall'avv. SENATORE CRISTOFORO, in forza di procura in atti
RICORRENTE
E
(nata in [...] il [...] ) rapp.ta e difesa Controparte_1 dall'avv. SANTULLI ENZO in forza di procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: Come da udienza del 22/01/2025 ed atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04/06/2018 chiedeva che fosse pronunciata la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con . Controparte_1
A sostegno della domanda deduceva che aveva contratto matrimonio concordatario con la resistente in Cava de' Tirreni (SA) il 23 giugno 1990 e che dall'unione sono nate due figlie, entrambe maggiorenni.
Il ricorrente deduceva, altresì, che tra le parti era intervenuta separazione giudiziale giusta sentenza n. 1636/12 del 25/06/2012 resa dal Tribunale di Nocera Inferiore, dopo la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale e che da allora era perdurato lo stato di separazione. Chiedeva, infine, che alcun assegno di divorzio fosse posto a suo carico in favore della resistente e che fosse poi ridotto l'importo dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie, atteso il peggioramento della propria condizione reddituale.
Regolarmente si costituiva in giudizio , la quale, non opponendosi alla chiesta Controparte_1
pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava le richieste economiche della controparte, instando per il riconoscimento di un assegno divorzile in proprio favore.
All'udienza presidenziale del 06.05.19, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il
Presidente del Tribunale confermava le statuizioni di cui alla separazione.
All'udienza del 09.03.2022, dinanzi al G.I., i procuratori delle parti chiedevano emettersi sentenza parziale sullo status e contestualmente chiedevano adottarsi provvedimenti di natura istruttoria
Emessa sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 17.03.2022, la causa è stata rimessa su ruolo per la prosecuzione del giudizio.
Ammessa ed espletata prova testimoniale, la causa è stata infine trattenuta in decisione all'udienza del 22.01.2025, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
*
Tenuto conto della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio già emessa tra le parti, devono in questa sede adottarsi le statuizioni accessorie.
Sotto il profilo economico, il Collegio è chiamato a pronunciarsi in merito al permanere dell'obbligo di mantenimento delle due figlie maggiorenni in capo al ricorrente.
Questi ha in corso di causa contestato la sussistenza dell'obbligo, evidenziando sia l'età delle figlie, sia il fatto che entrambe hanno raggiunto l'autosufficienza economica, peraltro avviandosi alla vita autonoma, comprovata anche dallo spostamento della residenza rispetto al domicilio materno.
Ciò premesso, il Collegio rileva che la Giurisprudenza è pacifica nel ritenere che il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne, gravante sul genitore separato o divorziato non convivente, cessa all'atto del conseguimento, da parte figlio, di uno "status" di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità - quale che sia - acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato (cfr. ex multis Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 24498 del 17/11/2006). Tuttavia, il concetto di autosufficienza economica del figlio maggiorenne deve essere inteso come concetto relativo, parametrato a quelle che sono le reali capacità e professionalità del medesimo.
In linea di principio dunque, il solo fatto che si discorra di un contratto di lavoro a tempo determinato, di natura stagionale o ancora del fatto che il figlio maggiorenne non svolga affatto attività lavorativa non esclude, di per se solo, il raggiungimento di tale staus, dovendosi comunque dimostrare l'impegno fattivo di quest'ultimo nel raggiungere una condizione di indipendenza economica;
impegno che dovrà essere valutato tanto più stringentemente, quanto maggiore è l'età del medesimo, secondo un principio di autoresponsabilità.
Nel caso di specie, entrambe le ragazze, trentenni, hanno dichiarato in sede di escussone testimoniale, di svolgere attività lavorativa e queste affermazioni sono poi corroborate anche dalla produzione in giudizio dei certificati di residenza delle stesse che attestano la costituzione di un nucleo autonomo rispetto a quello dei genitori.
Concludendo dunque, va dichiarata la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli in capo ai genitori.
Venendo ora alla statuizione in merito alla domanda di assegno divorzile proposta da
[...]
, si deve tener conto dell'ultimo orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, a CP_1 cui questo Tribunale aderisce, secondo cui il criterio dell'inadeguatezza dei mezzi di cui all'art. 5 co. 6 L. n. 898/1970 deve essere valutato in un'ottica che, oltre ad essere assistenziale, sia perequativa-compensativa della disparità economica dei coniugi causata dagli assetti personali e patrimoniali condivisi nel corso del rapporto coniugale. In proposito, superando la rigida distinzione tra “criteri attributivi e determinativi dell'assegno”, S.U. n. 18287/2018 hanno adottato un criterio unitario, secondo il quale sia l'assegnazione che la determinazione dell'assegno divorzile devono avvenire contestualmente attraverso una valutazione basata sugli indici dell'art. 5 co. 6 L. div. Quindi il giudice dovrà tener conto di: condizioni dei coniugi;
ragioni della decisione;
contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune;
reddito di entrambi;
durata del matrimonio (alla cui luce vanno valutati i precedenti elementi).
Sul punto, la Suprema Corte, nella richiamata sentenza, ha precisato che: «L'elemento contributivo-compensativo si coniuga senza difficoltà a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta
a mancare. Il nuovo testo dell'art. 5 non preclude la formulazione di un giudizio di adeguatezza anche in relazione alle legittime aspettative reddituali conseguenti al contributo personale ed economico fornito da ciascun coniuge alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno ed a quello comune. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione
a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. Inoltre, è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi, ed, infine, la funzione equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endo-coniugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale. In conclusione, alla pluralità di modelli familiari consegue una molteplicità di situazioni personali conseguenti allo scioglimento del vincolo. Il criterio individuato proprio per la sua natura composita ha l'elasticità necessaria per adeguarsi alle fattispecie concrete».
Tanto premesso, nel caso di specie il ricorrente ha dedotto la percezione da parte della di un CP_1 proprio reddito che le consente di mantenersi oltre che l'aver intrapreso una nuova stabile convivenza.
Tali circostanze sono state contestate dalla resistente la quale ha dedotto la propria inabilità lavorativa legata all'età ed alle patologie da cui è affetta.
Quanto alla patologia, la stessa non può ritenersi provata non essendo certamente in tal senso idonee le dichiarazioni testimoniali rese dalle figlie della coppia e non essendo per contro stata depositata alcuna documentazione medica.
Cionondimeno, neppure l'esercizio di attività lavorativa può dirsi provato, né la stabile relazione.
Le dichiarazioni testimoniali (cfr. ud. 01.3.2023), rese peraltro dalla nuova compagna del Pt_1 sono estremamente generiche, prive di ogni riferimento concreto che possa comprovare l'effettivo esercizio di attività lavorativa come colf da parte della resistente. La teste si è infatti limitata a riferire di aver visto , che consocerebbe solo di vista, “presso via Roma” e che Controparte_1 un'amica ed una signora, qualificatasi come sua datrice di lavoro, ma non identificate le avrebbero riferito la circostanza. Non v'è chi non veda la inidoneità di siffatte dichiarazioni a fungere da prova dell'assunto di parte ricorrente.
Del pari priva di prova è la stabile convivenza con altro partner.
Ciò posto, considerando invece la redditualità di , per come comprovata agli atti, Controparte_1
l'età delle parti, la durata del matrimonio (oltre dieci anni), il Collegio ritiene la domanda meritevole di accoglimento. In ordine al quantum dell'assegno, il Collegio, in applicazione dei ricordati parametri, ritiene equo porre a carico di un assegno pari ad euro 150 Parte_1
mensili, oltre rivalutazione Istat, da versare alla controparte entro il giorno 4 di ciascun mese.
In ordine al regolamento delle spese di lite, stante la natura della decisione e la soccombenza reciproca, si ritiene di compensarle integralmente tra le parti.
Si dà atto che è parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Controparte_1
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così Parte_2
provvede:
1. Rigetta la domanda di mantenimento dei due figli maggiorenni;
2. Pone a carico di un assegno divorzile pari ad euro 150 mensili, oltre Parte_1
rivalutazione Istat, da versare in favore di entro il giorno 4 di ciascun Controparte_1
mese;
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Nocera Inferiore, camera di consiglio del 17.04.2025
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire