Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/02/2026, n. 1289
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Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Accolto
    Inammissibilità del ricorso collettivo/cumulativo

    Il ricorso collettivo è inammissibile quando le censure implicano un onere di differenziazione e specificazione in funzione delle singole posizioni, riguardano pretesi vizi della concreta determinazione dell'importo singolarmente dovuto senza adeguate specificazioni, non è dato comprendere quali siano i fatti costitutivi della pretesa avanzata da ciascuna azienda, o si lamenta genericamente l'illegittimità senza dedurre effetti specifici e diretti a pregiudizio correlati ai vizi dedotti. Un ricorso collettivo è proponibile solo ove vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali, mentre un ricorso cumulativo è ammissibile solo se i diversi provvedimenti impugnati siano riferibili al medesimo procedimento amministrativo e i vizi dedotti colpiscano nella medesima misura i diversi atti impugnati. Ogni singolo rapporto giuridico tra l'Amministrazione e l'allevatore ha una propria autonomia, anche se gli atti sono emanati simultaneamente e hanno contenuto identico, specialmente se sorgono da titoli diversi e non collegati tra loro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/02/2026, n. 1289
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1289
    Data del deposito : 18 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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