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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 08/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
Quarta Sezione Civile
Causa n. 668/24 Vol. Giur.
La Corte, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente rel. dott.ssa Giulia Conte Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere
ha emesso nella causa di cui in epigrafe la seguente
SENTENZA
Visto il reclamo avanzato dal geom. in data 18.12.24 avverso il provvedimento di Parte_1 rigetto della domanda di iscrizione all'albo dei CTU del Tribunale di Firenze adottato in data
20.11.24, a lui notificato via pec in data 3.12.24; rilevato che il provvedimento è stato adottato dal Comitato previsto dall'art. 14 disp att. cpc presieduto dal Presidente del Tribunale e contro il medesimo è ammesso reclamo, entro 15 gg. dalla notifica, al Comitato previsto dall'art. 5 disp. att. cpc (presieduto dal Presidente della Corte
d'Appello), così come indicato nel provvedimento stesso;
rilevato dunque che il provvedimento impugnato è un atto amministrativo, che è reclamabile in via amministrativa ma anche impugnabile di fronte al Tar (così come il provvedimento di conferma del diniego di iscrizione): vedi infatti in tal senso sent. Tar Napoli n. 2877/02, sent. Tar Reggio Calabria
n. 894/21 del 22.11.21, sent. Tar Salerno n. 138/20 del 27.1.20, sent. Tar Piemonte n. 293/18 dell'8.3.18; rilevato che parte reclamante ha concluso chiedendo alla Corte d'appello di Firenze di
“revocare/annullare il provvedimento di rigetto emesso dalla Commissione Albo CTU e Periti del Tribunale di Firenze, con ogni consequenziale effetto ai fini della conferma di iscrizione dell'esponente all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio” e ritenuto quindi che la Corte d'Appello sia sfornita di giurisdizione in ordine a tale domanda, trattandosi della giurisdizione generale di legittimità dell'atto amministrativo spettante al giudice amministrativo (del resto parte reclamante non ha citato una sola norma a supporto della propria domanda in questa sede);
PQM.
Visti gli artt. 37 e 279 cpc, dichiara il proprio difetto di giurisdizione a conoscere della presente causa in favore del TAR
Toscana, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta, interpretata la domanda come richiesta di annullamento dell'atto amministrativo del 20.11.24, notificato al geom. in data 3.12.24. Pt_1
Si comunichi.
Firenze, 28.12.24
Il Presidente dott.ssa Dania Mori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
Quarta Sezione Civile
Causa n. 668/24 Vol. Giur.
La Corte, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente rel. dott.ssa Giulia Conte Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere
ha emesso nella causa di cui in epigrafe la seguente
SENTENZA
Visto il reclamo avanzato dal geom. in data 18.12.24 avverso il provvedimento di Parte_1 rigetto della domanda di iscrizione all'albo dei CTU del Tribunale di Firenze adottato in data
20.11.24, a lui notificato via pec in data 3.12.24; rilevato che il provvedimento è stato adottato dal Comitato previsto dall'art. 14 disp att. cpc presieduto dal Presidente del Tribunale e contro il medesimo è ammesso reclamo, entro 15 gg. dalla notifica, al Comitato previsto dall'art. 5 disp. att. cpc (presieduto dal Presidente della Corte
d'Appello), così come indicato nel provvedimento stesso;
rilevato dunque che il provvedimento impugnato è un atto amministrativo, che è reclamabile in via amministrativa ma anche impugnabile di fronte al Tar (così come il provvedimento di conferma del diniego di iscrizione): vedi infatti in tal senso sent. Tar Napoli n. 2877/02, sent. Tar Reggio Calabria
n. 894/21 del 22.11.21, sent. Tar Salerno n. 138/20 del 27.1.20, sent. Tar Piemonte n. 293/18 dell'8.3.18; rilevato che parte reclamante ha concluso chiedendo alla Corte d'appello di Firenze di
“revocare/annullare il provvedimento di rigetto emesso dalla Commissione Albo CTU e Periti del Tribunale di Firenze, con ogni consequenziale effetto ai fini della conferma di iscrizione dell'esponente all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio” e ritenuto quindi che la Corte d'Appello sia sfornita di giurisdizione in ordine a tale domanda, trattandosi della giurisdizione generale di legittimità dell'atto amministrativo spettante al giudice amministrativo (del resto parte reclamante non ha citato una sola norma a supporto della propria domanda in questa sede);
PQM.
Visti gli artt. 37 e 279 cpc, dichiara il proprio difetto di giurisdizione a conoscere della presente causa in favore del TAR
Toscana, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta, interpretata la domanda come richiesta di annullamento dell'atto amministrativo del 20.11.24, notificato al geom. in data 3.12.24. Pt_1
Si comunichi.
Firenze, 28.12.24
Il Presidente dott.ssa Dania Mori