TRIB
Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 19/10/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 822/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice IN GR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 822/2025 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. ANNA PAOLA BELLISTRI Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(c.f. con l'avv. ANTONIO CHRISTIAN Controparte_1 P.IVA_1
FA RI
CONVENUTA
CONCLUSIONI
La parte attrice come da atto di citazione:
Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa sospensione dell'esecutorietà ex art. 649 c.p.c.; previo ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutti gli estratti conto relativi al contratto di finanziamento nonché della polizza assicurativa contratta dal consumatore, comprensiva delle
CGA; previa eventuale ammissione di CTU contabile: 1) Accertare e dichiarare la carenza di titolarità attiva del presunto credito della
[...]
per le ragioni addotte nel corpo del presente atto;
CP_1
2) Accertare e dichiarare la nullità della clausola di cui all'art. 27 del contratto di finanziamento intercorso tra e Findomestic spa e, in conseguenza, calcolare le somme Pt_1 eventualmente ancora dovute da;
Parte_1
3) Accertare e dichiarare – anche d'ufficio – la nullità di ulteriori clausole abusive ed in particolare la eventuale usurarietà del tasso di mora applicato;
4) per l'effetto dei su espositi punti 1,2,3, anche singolarmente accolti, revocare il Decreto
Ingiuntivo nr. 3030/2022, emesso in data 22.11.2022 ad istanza di dal Controparte_1
Tribunale di Modena nel procedimento RG 7059/2022 relativamente alla partita di contratto di Findomestic Banca spa.
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio con attribuzione agli scriventi procuratori costituiti.
La parte convenuta come da costituzione e risposta:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: stralciare le contestazioni di merito che esulano dalla verifica del presunto carattere abusivo delle condizioni del contratto azionato e rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo in assenza dei presupposti di legge;
rigettare l'istanza avversaria di sospensione avversaria per carenza dei relativi presupposti;
Nel merito, in via principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di
[...] dell'importo di Euro 6.270,50, oltre successivi interessi di mora da Controparte_2 calcolarsi al tasso legale, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
Nel merito, in via ulteriormente subordinata:
2 di 7 nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da controparte trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma capitale, detratte le somme già pagate, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;
nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma ancora dovuta in linea capitale, al netto delle rate già pagate, oltre interessi al tasso di cui all'art. 117, co. 7, TUB;
In via istruttoria: la deducente società, in virtù di tutto quanto dedotto in narrativa, si oppone alle richieste istruttorie avversarie in quanto inammissibili oltre che infondate e chiede sin d'ora la concessione di termini istruttori.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 13.2.2025 propone opposizione tardiva nei confronti Parte_1 di avverso il decreto ingiuntivo n. 1952/2022, emesso per il credito di € Controparte_1
6.270,50 avente titolo nel prestito 30.4.2010 n. 20133527027114 di € 3.622,28 (doc. 9 mon.) concessogli da Findomestic Banca s.p.a. (€ 3.163,56) e nel prestito senza data n. 191765 di €
1.541,81 (doc. 3 mon.) concessogli da AG (€ 3.106,94). CP_3
L'opponente contesta la titolarità del credito in capo alla cessionaria e l'abusività delle clausole contrattuali del prestito di Findomestic Banca s.p.a. inerenti alla penale da ritardo e agli interessi di mora (art. 27). Chiede l'accertamento della nullità parziale del contratto e la revoca del decreto ingiuntivo.
Costituitasi in giudizio, contesta le difese avversarie. Controparte_1
La causa, istruita con documenti, è posta in decisione all'udienza del 1° ottobre 2025 sulle conclusioni in epigrafe.
1.
L'opposizione tardiva radicata nel termine assegnato dal giudice dell'esecuzione (art. 650
c.p.c.) può avere ad oggetto solo la vessatorietà delle clausole contrattuali incidenti sul credito
3 di 7 oggetto del decreto ingiuntivo divenuto definitivo (cfr. CC SU 4.4.2023 n. 9479), mentre il giudicato formatosi sulle ulteriori questioni, dedotte e deducibili (ex multis CC VI-1 29.2.2016 n.
3987), preclude l'esame delle difese concernenti la titolarità del credito in capo alla cessionaria,
l'assenza delle condizioni del contratto di assicurazione e la corrispondenza del tasso annuo effettivo globale (TAeg) indicato in contratto all'indicatore reale del costo del credito (art. 124
TuB nel testo vigente alla data del prestito), non essendo prospettati in merito profili di abusività delle clausole contrattuali.
2.
L'incontroversa condizione di consumatore dell'ingiunto è riscontrata dal contenuto contrattuale, essendo il credito destinato alla compravendita di beni di consumo (cfr. doc. 8 mon.,
p 1: «Beni/Servizi oggetti del finanziamento non connessi all'attività professionale del richiedente»).
deduce la nullità ex art. 332 lett. f d. lgs.
6.9.2005 n. 206 («Si presumono Parte_1 vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di […] imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo») dell'art. 27 del contratto nella parte in cui prevede, a fronte della decadenza dal beneficio del termine, una penale sul capitale residuo dovuto cumulabile con gli interessi di mora annui sul credito restitutorio (cfr. CC SU 18.9.2020 n. 19597).
2.1.
La liceità del tasso (artt. 1815 c.c. e 644 c.p.), su cui è già sceso il giudicato, non esclude lo scrutinio di abusività della clausola (CG I 21.1.2015, C-482/13, C-484/13, C-485/13 e C-487/13,
Unicaja Banco e Caixabank) che deve, però, incidere in tutto o in parte sulla fondatezza della domanda.
L'applicazione della penale non è eccepita né è riscontrabile dall'estratto contabile;
l'opponente, quindi, non ha interesse all'accertamento della nullità della sua previsione, specie considerando che il giudicato formatosi sulle clausole abusive non preclude il deducibile, ma solo il dedotto.
2.2.
si è obbligato a restituire € 3.799,88 di cui € 3.622,28 pari al capitale, mutuatogli Parte_1 ad un tasso annuo nominale (TAn) azzerato, € 177,60 per il premio assicurativo ed € 1,30 per spese di addebito di ciascun rateo.
4 di 7 Il saggio degli interessi di mora (14,60%) è lievemente superiore (+1,48%) al tasso effettivo globale medio (TEgm: 13,12%) per il credito al consumo rateale inferiore ad € 5.000,00 alla data di concessione del prestito e ben inferiore (-6,28%) al limite di usurarietà sia del suo tasso effettivo globale medio (19,68%) sia del suo tasso di mora (19,68% + 2,1% = 21,78%), il secondo dato dell'applicazione della maggiorazione media statisticamente rilevata nel trimestre
1.4.2010-30.6.2010 (cfr. CC SU 18.9.2020 n. 19597).
Singolarmente valutata, l'aliquota stabilita per la mora (14,60% del credito scaduto e impagato) non è eccessiva, sol considerando che avrebbe potuto essere validamente convenuta
(artt. 1815 c.c. e 644 c.p.) per gli interessi corrispettivi (TAn) sul maggior valore dell'intero capitale mutuato, mentre il tasso annuo nominale è stato azzerato (0,00%). Lo scrutinio di eccessività, però, deve essere globale, non potendosi disgiungere le prestazioni alternativamente o cumulativamente esigibili dal consumatore in caso di suo inadempimento, elemento costitutivo comune della penale e degli interessi di mora (art. 4 dir.
5.4.1993 n. 93/13/CEE: «il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende»; art. 341 d.lgs.
6.9.2005 n.206: «La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione e dalle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende»).
Il ritardo del consumatore lo obbliga al pagamento dell'8% del capitale restituendo (penale) e del 14,60% del residuo dovuto (interessi di mora), ossia del 22,60% del capitale residuo, essendo il tasso annuo nominale (TAn) azzerato, importo che, in disparte la diversità dei valori su cui può essere computato, eccede il limite di usurarietà sia del tasso effettivo globale medio (19,68%) sia del tasso di mora (21,78%). È indubitabile, quindi, la manifesta eccessività del pagamento in denaro chiesto al consumatore moroso, non potendosi ritenere proporzionata all'onerosità globale del prestito indicata nel contratto (TAeg: 0%) o rideterminata in ragione del premio assicurativo, una prestazione superiore di oltre un suo quinto.
La convenuta non ha eccepito né provato, com'era suo onere (cfr. CC II 19.3.2018 n. 6753;
CC I 10.7.2025 n. 18834), la specifica trattativa condotta sulla clausola (art. 344-5 d. lgs. 6.9.2005
n. 206), che non si riduce alla sua specifica approvazione (art. 1341 c.c.), ma implica una
5 di 7 negoziazione concreta e individuale (cfr. CC VI-2 14.1.2021 n. 497). Ne discende la sua nullità
(art. 361 d. lgs.
6.9.2005 n. 206).
2.3.
L'accertamento della nullità parziale del contratto inibisce l'applicazione della clausola abusiva, ma non consente di rivederne il contenuto (cfr. CGUE I 14.6.2012, C-618/10,
[...]
; CGUE VII 18.11.2021, C-212/20, M.P., B.P.) e, ove il contratto non possa Controparte_4 essere conservato senza la clausola abusiva, può essere integrato da una norma suppletiva (CGUE
IV 30.4.2014, C-26/13, e CGUE IV 12.1.2023, C- Persona_1 Persona_2
395/21, D.V.).
Avendo le parti escluso (art. 18151 c.c.) il pagamento di interessi corrispettivi (TAn: 0,00%), è irrilevante la questione dell'applicabilità dell'art. 12241 cpv. c.c. sino alla mora. Va accertato, invece, il capitale impagato alla data di decadenza dal beneficio del termine.
non allega né documenta: a. il termine iniziale del rimborso che Controparte_1
Findomestic s.p.a. avrebbe dovuto comunicare all'opponente per iscritto con indicazione della scadenza del primo rateo fra il quindicesimo e il quarantacinquesimo giorno successivi alla messa a disposizione dei fondi;
b. il capitale scaduto e impagato alla «Data ricev. lettera: 31-01-2011» riportata nell'epigrafe dell'estratto contabile e/o alla data («4/11») del piano di rientro (doc. 3 att.) e/o alla data dell'unica messa in mora versata in atti del 19.9.2016-28.10.2016 (doc. 12 mon.), quando ha intimato all'ingiunto il pagamento di globali € 3.163,56; c.le voci di cui è composto il credito al 5.4.2011 di € 3.952,47, primo dato dell'estratto contabile (doc. 13 mon.).
L'opponente eccepisce di aver eseguito pagamenti di globali € 3.233,00 con vaglia cambiari dal 5.10.2011 al 5.8.2015. L'assunto è congruente con il dato restituito dall'estratto contabile, attestante versamenti in quarantatré ratei, nel periodo di maggior durata dal 5.8.2011 al 5.8.2015, di globali € 3.558,00 [(11 × € 50,00) + (7 × € 75,00) + (24 × € 100,00) + € 83,00 = € 550,00 + €
525,00 + € 2.400,00 + € 83,00], imputati al capitale di asseriti € 3.952,47 dal 5.12.2014.
Il capitale da restituire è pari all'importo indicato in contratto (€ 3.799,88), anziché al maggior valore riportato nell'estratto contabile (€ 3.952,47) senza la specificazione della causa dell'addebito del differenziale (€ 152,59), mentre le spese pattuite per la riscossione di ciascun rateo (€ 1,30 × 43) sono pari ad € 55,90 (totale € 3.855,78).
Imputati i pagamenti di € 3.558,00 residua un credito di € 297,78 (prestito di Findomestic
s.p.a.) ed € 3.106,94 (prestito di AG Ducato s.p.a.) per un totale di € 3.404,72 oltre interessi
6 di 7 come da domanda, ossia gli interessi dal deposito del ricorso al soddisfo al saggio ex art. 12841
c.c., quale applicato in sede di precetto su € 6.270,50 dal 2.11.2022 al 13.10.2023 (€ 257,89).
3.
Attesa la soccombenza globale in ragione del minor credito accertato, le spese dell'ingiunzione permangono in capo alla convenuta, mentre le spese dell'opposizione seguono la soccombenza e sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n. 55 considerando il valore reale della controversia, la natura documentale dell'istruttoria e le prestazioni difensive rese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando:
1- accoglie l'opposizione tardiva di nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 1952/2022;
2- accerta e dichiara la nullità dell'art. 273 del contratto di cui in parte motiva concluso da e Findomestic s.p.a.; Parte_1
3- dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di di Parte_1 Controparte_1
€ 3.404,72 oltre interessi ex art. 12841 c.c. dal deposito del ricorso al soddisfo;
4- condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali che liquida in € 1.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
Modena, 19 ottobre 2025
Il Giudice
IN GR
7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice IN GR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 822/2025 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. ANNA PAOLA BELLISTRI Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(c.f. con l'avv. ANTONIO CHRISTIAN Controparte_1 P.IVA_1
FA RI
CONVENUTA
CONCLUSIONI
La parte attrice come da atto di citazione:
Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa sospensione dell'esecutorietà ex art. 649 c.p.c.; previo ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutti gli estratti conto relativi al contratto di finanziamento nonché della polizza assicurativa contratta dal consumatore, comprensiva delle
CGA; previa eventuale ammissione di CTU contabile: 1) Accertare e dichiarare la carenza di titolarità attiva del presunto credito della
[...]
per le ragioni addotte nel corpo del presente atto;
CP_1
2) Accertare e dichiarare la nullità della clausola di cui all'art. 27 del contratto di finanziamento intercorso tra e Findomestic spa e, in conseguenza, calcolare le somme Pt_1 eventualmente ancora dovute da;
Parte_1
3) Accertare e dichiarare – anche d'ufficio – la nullità di ulteriori clausole abusive ed in particolare la eventuale usurarietà del tasso di mora applicato;
4) per l'effetto dei su espositi punti 1,2,3, anche singolarmente accolti, revocare il Decreto
Ingiuntivo nr. 3030/2022, emesso in data 22.11.2022 ad istanza di dal Controparte_1
Tribunale di Modena nel procedimento RG 7059/2022 relativamente alla partita di contratto di Findomestic Banca spa.
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio con attribuzione agli scriventi procuratori costituiti.
La parte convenuta come da costituzione e risposta:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: stralciare le contestazioni di merito che esulano dalla verifica del presunto carattere abusivo delle condizioni del contratto azionato e rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo in assenza dei presupposti di legge;
rigettare l'istanza avversaria di sospensione avversaria per carenza dei relativi presupposti;
Nel merito, in via principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di
[...] dell'importo di Euro 6.270,50, oltre successivi interessi di mora da Controparte_2 calcolarsi al tasso legale, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
Nel merito, in via ulteriormente subordinata:
2 di 7 nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da controparte trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma capitale, detratte le somme già pagate, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;
nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma ancora dovuta in linea capitale, al netto delle rate già pagate, oltre interessi al tasso di cui all'art. 117, co. 7, TUB;
In via istruttoria: la deducente società, in virtù di tutto quanto dedotto in narrativa, si oppone alle richieste istruttorie avversarie in quanto inammissibili oltre che infondate e chiede sin d'ora la concessione di termini istruttori.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 13.2.2025 propone opposizione tardiva nei confronti Parte_1 di avverso il decreto ingiuntivo n. 1952/2022, emesso per il credito di € Controparte_1
6.270,50 avente titolo nel prestito 30.4.2010 n. 20133527027114 di € 3.622,28 (doc. 9 mon.) concessogli da Findomestic Banca s.p.a. (€ 3.163,56) e nel prestito senza data n. 191765 di €
1.541,81 (doc. 3 mon.) concessogli da AG (€ 3.106,94). CP_3
L'opponente contesta la titolarità del credito in capo alla cessionaria e l'abusività delle clausole contrattuali del prestito di Findomestic Banca s.p.a. inerenti alla penale da ritardo e agli interessi di mora (art. 27). Chiede l'accertamento della nullità parziale del contratto e la revoca del decreto ingiuntivo.
Costituitasi in giudizio, contesta le difese avversarie. Controparte_1
La causa, istruita con documenti, è posta in decisione all'udienza del 1° ottobre 2025 sulle conclusioni in epigrafe.
1.
L'opposizione tardiva radicata nel termine assegnato dal giudice dell'esecuzione (art. 650
c.p.c.) può avere ad oggetto solo la vessatorietà delle clausole contrattuali incidenti sul credito
3 di 7 oggetto del decreto ingiuntivo divenuto definitivo (cfr. CC SU 4.4.2023 n. 9479), mentre il giudicato formatosi sulle ulteriori questioni, dedotte e deducibili (ex multis CC VI-1 29.2.2016 n.
3987), preclude l'esame delle difese concernenti la titolarità del credito in capo alla cessionaria,
l'assenza delle condizioni del contratto di assicurazione e la corrispondenza del tasso annuo effettivo globale (TAeg) indicato in contratto all'indicatore reale del costo del credito (art. 124
TuB nel testo vigente alla data del prestito), non essendo prospettati in merito profili di abusività delle clausole contrattuali.
2.
L'incontroversa condizione di consumatore dell'ingiunto è riscontrata dal contenuto contrattuale, essendo il credito destinato alla compravendita di beni di consumo (cfr. doc. 8 mon.,
p 1: «Beni/Servizi oggetti del finanziamento non connessi all'attività professionale del richiedente»).
deduce la nullità ex art. 332 lett. f d. lgs.
6.9.2005 n. 206 («Si presumono Parte_1 vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di […] imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo») dell'art. 27 del contratto nella parte in cui prevede, a fronte della decadenza dal beneficio del termine, una penale sul capitale residuo dovuto cumulabile con gli interessi di mora annui sul credito restitutorio (cfr. CC SU 18.9.2020 n. 19597).
2.1.
La liceità del tasso (artt. 1815 c.c. e 644 c.p.), su cui è già sceso il giudicato, non esclude lo scrutinio di abusività della clausola (CG I 21.1.2015, C-482/13, C-484/13, C-485/13 e C-487/13,
Unicaja Banco e Caixabank) che deve, però, incidere in tutto o in parte sulla fondatezza della domanda.
L'applicazione della penale non è eccepita né è riscontrabile dall'estratto contabile;
l'opponente, quindi, non ha interesse all'accertamento della nullità della sua previsione, specie considerando che il giudicato formatosi sulle clausole abusive non preclude il deducibile, ma solo il dedotto.
2.2.
si è obbligato a restituire € 3.799,88 di cui € 3.622,28 pari al capitale, mutuatogli Parte_1 ad un tasso annuo nominale (TAn) azzerato, € 177,60 per il premio assicurativo ed € 1,30 per spese di addebito di ciascun rateo.
4 di 7 Il saggio degli interessi di mora (14,60%) è lievemente superiore (+1,48%) al tasso effettivo globale medio (TEgm: 13,12%) per il credito al consumo rateale inferiore ad € 5.000,00 alla data di concessione del prestito e ben inferiore (-6,28%) al limite di usurarietà sia del suo tasso effettivo globale medio (19,68%) sia del suo tasso di mora (19,68% + 2,1% = 21,78%), il secondo dato dell'applicazione della maggiorazione media statisticamente rilevata nel trimestre
1.4.2010-30.6.2010 (cfr. CC SU 18.9.2020 n. 19597).
Singolarmente valutata, l'aliquota stabilita per la mora (14,60% del credito scaduto e impagato) non è eccessiva, sol considerando che avrebbe potuto essere validamente convenuta
(artt. 1815 c.c. e 644 c.p.) per gli interessi corrispettivi (TAn) sul maggior valore dell'intero capitale mutuato, mentre il tasso annuo nominale è stato azzerato (0,00%). Lo scrutinio di eccessività, però, deve essere globale, non potendosi disgiungere le prestazioni alternativamente o cumulativamente esigibili dal consumatore in caso di suo inadempimento, elemento costitutivo comune della penale e degli interessi di mora (art. 4 dir.
5.4.1993 n. 93/13/CEE: «il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende»; art. 341 d.lgs.
6.9.2005 n.206: «La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione e dalle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende»).
Il ritardo del consumatore lo obbliga al pagamento dell'8% del capitale restituendo (penale) e del 14,60% del residuo dovuto (interessi di mora), ossia del 22,60% del capitale residuo, essendo il tasso annuo nominale (TAn) azzerato, importo che, in disparte la diversità dei valori su cui può essere computato, eccede il limite di usurarietà sia del tasso effettivo globale medio (19,68%) sia del tasso di mora (21,78%). È indubitabile, quindi, la manifesta eccessività del pagamento in denaro chiesto al consumatore moroso, non potendosi ritenere proporzionata all'onerosità globale del prestito indicata nel contratto (TAeg: 0%) o rideterminata in ragione del premio assicurativo, una prestazione superiore di oltre un suo quinto.
La convenuta non ha eccepito né provato, com'era suo onere (cfr. CC II 19.3.2018 n. 6753;
CC I 10.7.2025 n. 18834), la specifica trattativa condotta sulla clausola (art. 344-5 d. lgs. 6.9.2005
n. 206), che non si riduce alla sua specifica approvazione (art. 1341 c.c.), ma implica una
5 di 7 negoziazione concreta e individuale (cfr. CC VI-2 14.1.2021 n. 497). Ne discende la sua nullità
(art. 361 d. lgs.
6.9.2005 n. 206).
2.3.
L'accertamento della nullità parziale del contratto inibisce l'applicazione della clausola abusiva, ma non consente di rivederne il contenuto (cfr. CGUE I 14.6.2012, C-618/10,
[...]
; CGUE VII 18.11.2021, C-212/20, M.P., B.P.) e, ove il contratto non possa Controparte_4 essere conservato senza la clausola abusiva, può essere integrato da una norma suppletiva (CGUE
IV 30.4.2014, C-26/13, e CGUE IV 12.1.2023, C- Persona_1 Persona_2
395/21, D.V.).
Avendo le parti escluso (art. 18151 c.c.) il pagamento di interessi corrispettivi (TAn: 0,00%), è irrilevante la questione dell'applicabilità dell'art. 12241 cpv. c.c. sino alla mora. Va accertato, invece, il capitale impagato alla data di decadenza dal beneficio del termine.
non allega né documenta: a. il termine iniziale del rimborso che Controparte_1
Findomestic s.p.a. avrebbe dovuto comunicare all'opponente per iscritto con indicazione della scadenza del primo rateo fra il quindicesimo e il quarantacinquesimo giorno successivi alla messa a disposizione dei fondi;
b. il capitale scaduto e impagato alla «Data ricev. lettera: 31-01-2011» riportata nell'epigrafe dell'estratto contabile e/o alla data («4/11») del piano di rientro (doc. 3 att.) e/o alla data dell'unica messa in mora versata in atti del 19.9.2016-28.10.2016 (doc. 12 mon.), quando ha intimato all'ingiunto il pagamento di globali € 3.163,56; c.le voci di cui è composto il credito al 5.4.2011 di € 3.952,47, primo dato dell'estratto contabile (doc. 13 mon.).
L'opponente eccepisce di aver eseguito pagamenti di globali € 3.233,00 con vaglia cambiari dal 5.10.2011 al 5.8.2015. L'assunto è congruente con il dato restituito dall'estratto contabile, attestante versamenti in quarantatré ratei, nel periodo di maggior durata dal 5.8.2011 al 5.8.2015, di globali € 3.558,00 [(11 × € 50,00) + (7 × € 75,00) + (24 × € 100,00) + € 83,00 = € 550,00 + €
525,00 + € 2.400,00 + € 83,00], imputati al capitale di asseriti € 3.952,47 dal 5.12.2014.
Il capitale da restituire è pari all'importo indicato in contratto (€ 3.799,88), anziché al maggior valore riportato nell'estratto contabile (€ 3.952,47) senza la specificazione della causa dell'addebito del differenziale (€ 152,59), mentre le spese pattuite per la riscossione di ciascun rateo (€ 1,30 × 43) sono pari ad € 55,90 (totale € 3.855,78).
Imputati i pagamenti di € 3.558,00 residua un credito di € 297,78 (prestito di Findomestic
s.p.a.) ed € 3.106,94 (prestito di AG Ducato s.p.a.) per un totale di € 3.404,72 oltre interessi
6 di 7 come da domanda, ossia gli interessi dal deposito del ricorso al soddisfo al saggio ex art. 12841
c.c., quale applicato in sede di precetto su € 6.270,50 dal 2.11.2022 al 13.10.2023 (€ 257,89).
3.
Attesa la soccombenza globale in ragione del minor credito accertato, le spese dell'ingiunzione permangono in capo alla convenuta, mentre le spese dell'opposizione seguono la soccombenza e sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n. 55 considerando il valore reale della controversia, la natura documentale dell'istruttoria e le prestazioni difensive rese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando:
1- accoglie l'opposizione tardiva di nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 1952/2022;
2- accerta e dichiara la nullità dell'art. 273 del contratto di cui in parte motiva concluso da e Findomestic s.p.a.; Parte_1
3- dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di di Parte_1 Controparte_1
€ 3.404,72 oltre interessi ex art. 12841 c.c. dal deposito del ricorso al soddisfo;
4- condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali che liquida in € 1.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
Modena, 19 ottobre 2025
Il Giudice
IN GR
7 di 7