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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 11366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11366 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3542/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI XII SEZIONE CIVILE
Verbale in sostituzione dell'udienza ex art.127-ter c.p.c. del 10.11.2025
TRA
Parte_1
- attore
E
Controparte_1
- convenuta contumace
Il Giudice, verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria alla parte costituita del decreto per lo svolgimento di udienza mediante trattazione scritta, in sostituzione della discussione orale di cui all'art.281-sexies c.p.c.; viste le note conclusionali e le note di trattazione scritta depositate dalla parte at- trice, con le quali si è riportata alle proprie difese e a tutti i propri atti e verbali di causa, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate;
preso atto di quanto sopra, decide la causa ai sensi dell'art. 281-sexies terzo comma c.p.c. nella parte che segue
N. 3542/2022 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli
12 Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, ha pronunziato, ai sensi dell'art.281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA iscritta al n. 3542/2022 R.Gen.Aff.Cont pendente
1
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Cercola (NA), via Gandhi n.23, presso lo studio dell'avvocato Gelsomina
De RO, c.f. , che lo rappresenta e difende come da procura su C.F._2 foglio separato da considerare in calce all'atto di citazione;
-attore
E
Argomenti di , c.f. , con sede in Pozzuoli, via Carmi- CP_1 C.F._3 ne n.12
-convenuta contumace
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La sentenza viene redatta, ai sensi dell'art.281-sexies c.p.c. in conformi-tà degli artt.132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n.69/09, mediante la conci- sa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo. Pertanto, devono ritenersi integralmente richiamati dalla pre- sente pro-nuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di cau- sa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva di aver commissio- Parte_1 nato alla ditta in data 7.1.2019, la realizzazione di mobili su Controparte_1 misura da destinare alla sua nuova abitazione sita in Portici.
In particolare, l'ordine comprendeva gli arredi di: cucina, cameretta, camera da letto, sei porte laccate da interno, 80mq di parquet, un tavolo da esterno e sedie per un totale di
€17.360,00; altresì, al suddetto ordine erano stati successivamente aggiunti il rivesti- mento per la scala interna in legno, mobili sottoscala oltre ad un'altra porta interna per l'importo di €1.700,00.
Per tale ordine, l'attore aveva corrisposto la somma di €4.630,00 a mezzo bonifico ban- cario del 16.2.2019 come richiesto dalla fattura n.1 dell'11.2.2019 emessa dalla ditta.
In data 18.5.2019, la ditta chiedeva il pagamento di ulteriori €1.500,00 che venivano corrisposti.
Altresì, l'attore ordinava una porta blindata completa di portoncino per la quale veniva emessa la fattura n.10 del 7.12.2019 regolarmente pagata a mezzo bonifico del
17.12.2019.
2
L'attore precisava che la ditta si era impegnata col contratto del 7.1.2019 a consegnare tutta la merce entro 90 giorni lavorativi, tuttavia, alla data del 19.7.2021 le obbligazioni erano state eseguite solo in minima parte;
sicché, inviava formale diffida adempiere.
Inoltre, l'attore specificava che, a distanza di un anno e mezzo dalla sottoscrizione del contratto, la ditta provvedeva alla posa in opera del parquet, avvalendosi di un proprio collaboratore di fiducia, al prezzo di €2.160,00. Tale intervento, tuttavia, non risultava eseguito a regola d'arte, a causa della presenza di palesi e rilevanti irregolarità. Di con- seguenza, l'attore si vedeva costretto a rivolgersi a un'altra ditta, la MCD Parquets di
, che in data 3.2.2021, effettuava un sopralluogo dal quale emergeva Persona_1 che i difetti erano soprattutto stati causati dalle attrezzature utilizzate per levigare il par- quet. Sicché, occorreva sostituire i listelli con tagli imperfetti e operare una nuova levi- gatura e verniciatura.
L'attore, allora, acquistava nuovo materiale per la somma di €330,00 come da fattura n.438 del 23.2.2021, presso la Ceramiche Edil Crisci s.r.l.; nonché pagava la somma di
€1.871,00 alla MCD di RO IN a mezzo bonifico bancario del 6.3.2021, al fi- ne di eliminare i vizi riscontrati.
Con riguardo alla porta blindata, anche quest'ultima era stata consegnata in ritardo e non conforme rispetto a quella commissionata, in quanto sprovvista del portoncino in castagno e dei coprifili. Oltre ciò, anche una delle porte interne presentava misure non corrette.
Pertanto, l'attore domandava la risoluzione del contratto ex art.1453 c.c. oltre il risarci- mento danni consistito nel ritardo rispetto al trasferimento della famiglia nella nuova casa che ha comportato il prolungamento del contratto di locazione con contestuale pa- gamento dei canoni pari ad €700,00 al mese.
Altresì, intendeva chiedere il risarcimento per il prezzo del mobilio acquistato altrove: cameretta e letti €2.000,00 versati alla società in data 31.7.2021; Controparte_2 cucina completa di frigorifero €3.600,00 corrisposti alla come da fattura Parte_2
n.86 dell'1.9.2021.
Infine, l'attore richiedeva il ristoro dei canoni di locazione stimati in €8.400,00 per l'anno 2021, oltre al rimborso delle spese sostenute per le riparazioni del parquet.
Concludeva citando in giudizio la ditta al fine di “accertare Controparte_1
e dichiarare l'inadempimento contrattuale della ditta in persona del l.r.p.t. CP_1
e l'intervenuta risoluzione del contratto intervenuto tra le parti in data 7.1.2019 per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto condannare la predetta ditta alla restituzione
3
in favore dell'istante della somma indebitamente percepita pari ad €11.175,00 (di cui
5.965,00 a titolo di acconto sugli arredi ordinati e mai consegnati) oltre interessi e ri- valutazione monetaria;
accertare e dichiarare che dall'inadempimento contrattuale po- sto in essere dalla ditta convenuta all'istante sono derivanti ingenti danni come detta- gliatamente indicati nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, condannare la dit- ta convenuta, in persona del l.r.p.t, al risarcimento dei danni subiti dall'istante a segui- to dell'inadempimento che questa difesa ritiene equo quantificare, alla luce delle cau- sali di cui in premessa in €16.000,00 ovvero somma maggiore o minore che sarà ritenu- ta di giustizia con rivalutazione monetaria e interessi dal giorno di maturazione del credito all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese e compensi di lite da corrispondersi in favore del procuratore antistatario.”.
All'udienza del 9.5.2022, rilevata la regolarità della notifica dell'atto di citazione alla convenuta ditta non costituita, ne veniva dichiarata la contumacia. Altresì, venivano as- segnati i termini ex art.183 c.6 c.p.c. come richiesti da parte attrice.
Con ordinanza ex art.127ter del 9.3.2023, veniva ritenuto ammissibile e rilevante l'interrogatorio formale deferito da parte attrice a parte convenuta, mentre non veniva ammessa la prova testimoniale sulle circostanze già documentate in atti.
All'udienza del 12.10.2023, il legale rappresentante pro tempore della società convenuta non compariva, benché l'ordinanza di ammissione dell'interrogatorio formale fosse sta- ta ritualmente notificata e la causa, con ordinanza del 12.11.2023, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Tanto premesso si osserva quanto segue.
La domanda attorea di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. risulta fonda- ta. Ed invero, ai sensi degli artt. 1218 e 1453 c.c., la parte che agisce per la risoluzione deve dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale e allegare l'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore la prova dell'esatto adempimento o della non im- putabilità dell'inadempimento. Orbene, nel caso di specie, l'attore ha fornito piena pro- va del titolo negoziale, stipulato in data 7.1.2019, nonché dei pagamenti eseguiti in fa- vore della convenuta per complessivi €9.015,20, di cui €3.050,00 ed €4.465,20 median- te bonifici bancari ed €1.500,00 in contanti come inserito manualmente nella stessa fat- tura. A fronte di tali pagamenti, la convenuta ha adempiuto solo in minima parte le pro- prie prestazioni, mancando la consegna della quasi totalità degli arredi commissionati ovvero consegnati in ritardo e viziati, quali la porta blindata non conforme, la posa in opera del parquet che ha richiesto all'attore di sostenere ulteriori costi di ripristino pres-
4
so una ditta terza. L'inadempimento della convenuta, pertanto, risulta grave secondo le prescrizioni dell'art.1455 c.c., in quanto riguardante prestazioni essenziali del contratto che ne vanificano la funzione economica, impedendo all'attore di usufruire dell'abitazione per le finalità programmate.
La convenuta, rimasta contumace, non ha dal suo canto fornito alcuna prova dell'esatto adempimento, né dell'esistenza di cause di esonero da responsabilità. Soprattutto, la mancata comparizione all'interrogatorio formale deferito alla legale rappresentate ritenuto ammissibile e rilevante, ha comportato gli effetti di cui all'art. CP_1
232 c.p.c., aggravando ulteriormente il quadro probatorio a carico della stessa.
Alla luce di tali elementi, la domanda di risoluzione del contratto ex art.1453 c.c. deve essere accolta, con conseguente declaratoria della risoluzione del contratto stipulato fra le parti in data 7.1.2019 per inadempimento grave della convenuta.
Avendo riguardo, invece, al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art.1223 c.c., chi subi- sce un inadempimento ha diritto al risarcimento dei danni effettivamente subiti, com- prendenti sia la perdita subita sia il mancato guadagno, purché siano conseguenza im- mediata e diretta dell'inadempimento.
Nel caso di specie, l'attore ha documentalmente provato e documentato i seguenti esborsi sostenuti a causa dell'inadempimento della convenuta: €1.871,00 versati alla ditta per l'eliminazione dei vizi del parquet;
€330,00 per l'acquisto di Persona_1 nuovo materiale di parquet;
€2.000,00 versati alla società per Controparte_3
l'acquisto di cameretta e letti sostitutivi;
€3.600,00 per l'acquisto della cucina completa presso Anna Stilo Stilart s.r.l..
Ebbene, tali spese costituiscono danni certi e documentati, derivanti in modo diretto dall'inadempimento della convenuta.
Non risultano, invece, provati altri pregiudizi economici allegati dall'attore, come i ca- noni di locazione o ulteriori danni indiretti, in quanto unico documento allegato dall'attore è il contratto di locazione;
tuttavia, non c'è prova dell'effettivo esborso degli
€700,00 mensili. Sicché, non è possibile condannare la convenuta a risarcimenti non documentati o meramente stimati.
Alla luce di quanto sopra, il risarcimento dei danni deve essere limitato alle spese vive sostenute dall'attore, per un totale documentato di €7.801,00, con gli interessi legali dal- la domanda. Sulla base delle suesposte considerazioni, va accolta la domanda di parte attrice di risoluzione del contratto con restituzione dell'importo di €9.015,20 a titolo di acconti versati alla ditta convenuta. Altresì, va accolta la domanda di risarcimento danni
5
nella misura di €7.801,00. Per un totale complessivo di €16.816,20, oltre interessi legali dalla domanda.
Le spese del presente procedimento, liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, in relazione al valore della causa e all'attività effettivamente svolta per le fasi di studio, in- troduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione di valore minimo, seguono la soc- combenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art.281- sexies c.p.c., nella causa iscritta al n.3542/2022 R.G.A.C., pendente tra e Parte_1 la ditta , ogni contraria istanza disattesa e questione assorbita, Controparte_1 così provvede:
1)Accoglie le domande di parte attrice e dichiara la risoluzione del contratto intervenu- to tra le parti in data 7.1.2019;
2)Condanna la ditta al pagamento in favore della convenuta Controparte_1 della somma di €16.816,20 oltre interessi legali dalla domanda;
3)Condanna la ditta al pagamento delle spese di lite in favo- Controparte_1 re di , che liquida in € 2.540,00 per compensi ed € 237,00 per spese, oltre Parte_1 spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta, da attribuire all'avvocato Gelsomina De
RO dichiaratosi antistataria.
Così deciso in Napoli, il 3.12.2025
Il G.O.P.
(dott. Raffaele Grimaldi)
La sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetta UdP dott.ssa Chia- ra Rotunno.
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TRIBUNALE DI NAPOLI XII SEZIONE CIVILE
Verbale in sostituzione dell'udienza ex art.127-ter c.p.c. del 10.11.2025
TRA
Parte_1
- attore
E
Controparte_1
- convenuta contumace
Il Giudice, verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria alla parte costituita del decreto per lo svolgimento di udienza mediante trattazione scritta, in sostituzione della discussione orale di cui all'art.281-sexies c.p.c.; viste le note conclusionali e le note di trattazione scritta depositate dalla parte at- trice, con le quali si è riportata alle proprie difese e a tutti i propri atti e verbali di causa, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate;
preso atto di quanto sopra, decide la causa ai sensi dell'art. 281-sexies terzo comma c.p.c. nella parte che segue
N. 3542/2022 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli
12 Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, ha pronunziato, ai sensi dell'art.281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA iscritta al n. 3542/2022 R.Gen.Aff.Cont pendente
1
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Cercola (NA), via Gandhi n.23, presso lo studio dell'avvocato Gelsomina
De RO, c.f. , che lo rappresenta e difende come da procura su C.F._2 foglio separato da considerare in calce all'atto di citazione;
-attore
E
Argomenti di , c.f. , con sede in Pozzuoli, via Carmi- CP_1 C.F._3 ne n.12
-convenuta contumace
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La sentenza viene redatta, ai sensi dell'art.281-sexies c.p.c. in conformi-tà degli artt.132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n.69/09, mediante la conci- sa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo. Pertanto, devono ritenersi integralmente richiamati dalla pre- sente pro-nuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di cau- sa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva di aver commissio- Parte_1 nato alla ditta in data 7.1.2019, la realizzazione di mobili su Controparte_1 misura da destinare alla sua nuova abitazione sita in Portici.
In particolare, l'ordine comprendeva gli arredi di: cucina, cameretta, camera da letto, sei porte laccate da interno, 80mq di parquet, un tavolo da esterno e sedie per un totale di
€17.360,00; altresì, al suddetto ordine erano stati successivamente aggiunti il rivesti- mento per la scala interna in legno, mobili sottoscala oltre ad un'altra porta interna per l'importo di €1.700,00.
Per tale ordine, l'attore aveva corrisposto la somma di €4.630,00 a mezzo bonifico ban- cario del 16.2.2019 come richiesto dalla fattura n.1 dell'11.2.2019 emessa dalla ditta.
In data 18.5.2019, la ditta chiedeva il pagamento di ulteriori €1.500,00 che venivano corrisposti.
Altresì, l'attore ordinava una porta blindata completa di portoncino per la quale veniva emessa la fattura n.10 del 7.12.2019 regolarmente pagata a mezzo bonifico del
17.12.2019.
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L'attore precisava che la ditta si era impegnata col contratto del 7.1.2019 a consegnare tutta la merce entro 90 giorni lavorativi, tuttavia, alla data del 19.7.2021 le obbligazioni erano state eseguite solo in minima parte;
sicché, inviava formale diffida adempiere.
Inoltre, l'attore specificava che, a distanza di un anno e mezzo dalla sottoscrizione del contratto, la ditta provvedeva alla posa in opera del parquet, avvalendosi di un proprio collaboratore di fiducia, al prezzo di €2.160,00. Tale intervento, tuttavia, non risultava eseguito a regola d'arte, a causa della presenza di palesi e rilevanti irregolarità. Di con- seguenza, l'attore si vedeva costretto a rivolgersi a un'altra ditta, la MCD Parquets di
, che in data 3.2.2021, effettuava un sopralluogo dal quale emergeva Persona_1 che i difetti erano soprattutto stati causati dalle attrezzature utilizzate per levigare il par- quet. Sicché, occorreva sostituire i listelli con tagli imperfetti e operare una nuova levi- gatura e verniciatura.
L'attore, allora, acquistava nuovo materiale per la somma di €330,00 come da fattura n.438 del 23.2.2021, presso la Ceramiche Edil Crisci s.r.l.; nonché pagava la somma di
€1.871,00 alla MCD di RO IN a mezzo bonifico bancario del 6.3.2021, al fi- ne di eliminare i vizi riscontrati.
Con riguardo alla porta blindata, anche quest'ultima era stata consegnata in ritardo e non conforme rispetto a quella commissionata, in quanto sprovvista del portoncino in castagno e dei coprifili. Oltre ciò, anche una delle porte interne presentava misure non corrette.
Pertanto, l'attore domandava la risoluzione del contratto ex art.1453 c.c. oltre il risarci- mento danni consistito nel ritardo rispetto al trasferimento della famiglia nella nuova casa che ha comportato il prolungamento del contratto di locazione con contestuale pa- gamento dei canoni pari ad €700,00 al mese.
Altresì, intendeva chiedere il risarcimento per il prezzo del mobilio acquistato altrove: cameretta e letti €2.000,00 versati alla società in data 31.7.2021; Controparte_2 cucina completa di frigorifero €3.600,00 corrisposti alla come da fattura Parte_2
n.86 dell'1.9.2021.
Infine, l'attore richiedeva il ristoro dei canoni di locazione stimati in €8.400,00 per l'anno 2021, oltre al rimborso delle spese sostenute per le riparazioni del parquet.
Concludeva citando in giudizio la ditta al fine di “accertare Controparte_1
e dichiarare l'inadempimento contrattuale della ditta in persona del l.r.p.t. CP_1
e l'intervenuta risoluzione del contratto intervenuto tra le parti in data 7.1.2019 per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto condannare la predetta ditta alla restituzione
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in favore dell'istante della somma indebitamente percepita pari ad €11.175,00 (di cui
5.965,00 a titolo di acconto sugli arredi ordinati e mai consegnati) oltre interessi e ri- valutazione monetaria;
accertare e dichiarare che dall'inadempimento contrattuale po- sto in essere dalla ditta convenuta all'istante sono derivanti ingenti danni come detta- gliatamente indicati nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, condannare la dit- ta convenuta, in persona del l.r.p.t, al risarcimento dei danni subiti dall'istante a segui- to dell'inadempimento che questa difesa ritiene equo quantificare, alla luce delle cau- sali di cui in premessa in €16.000,00 ovvero somma maggiore o minore che sarà ritenu- ta di giustizia con rivalutazione monetaria e interessi dal giorno di maturazione del credito all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese e compensi di lite da corrispondersi in favore del procuratore antistatario.”.
All'udienza del 9.5.2022, rilevata la regolarità della notifica dell'atto di citazione alla convenuta ditta non costituita, ne veniva dichiarata la contumacia. Altresì, venivano as- segnati i termini ex art.183 c.6 c.p.c. come richiesti da parte attrice.
Con ordinanza ex art.127ter del 9.3.2023, veniva ritenuto ammissibile e rilevante l'interrogatorio formale deferito da parte attrice a parte convenuta, mentre non veniva ammessa la prova testimoniale sulle circostanze già documentate in atti.
All'udienza del 12.10.2023, il legale rappresentante pro tempore della società convenuta non compariva, benché l'ordinanza di ammissione dell'interrogatorio formale fosse sta- ta ritualmente notificata e la causa, con ordinanza del 12.11.2023, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Tanto premesso si osserva quanto segue.
La domanda attorea di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. risulta fonda- ta. Ed invero, ai sensi degli artt. 1218 e 1453 c.c., la parte che agisce per la risoluzione deve dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale e allegare l'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore la prova dell'esatto adempimento o della non im- putabilità dell'inadempimento. Orbene, nel caso di specie, l'attore ha fornito piena pro- va del titolo negoziale, stipulato in data 7.1.2019, nonché dei pagamenti eseguiti in fa- vore della convenuta per complessivi €9.015,20, di cui €3.050,00 ed €4.465,20 median- te bonifici bancari ed €1.500,00 in contanti come inserito manualmente nella stessa fat- tura. A fronte di tali pagamenti, la convenuta ha adempiuto solo in minima parte le pro- prie prestazioni, mancando la consegna della quasi totalità degli arredi commissionati ovvero consegnati in ritardo e viziati, quali la porta blindata non conforme, la posa in opera del parquet che ha richiesto all'attore di sostenere ulteriori costi di ripristino pres-
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so una ditta terza. L'inadempimento della convenuta, pertanto, risulta grave secondo le prescrizioni dell'art.1455 c.c., in quanto riguardante prestazioni essenziali del contratto che ne vanificano la funzione economica, impedendo all'attore di usufruire dell'abitazione per le finalità programmate.
La convenuta, rimasta contumace, non ha dal suo canto fornito alcuna prova dell'esatto adempimento, né dell'esistenza di cause di esonero da responsabilità. Soprattutto, la mancata comparizione all'interrogatorio formale deferito alla legale rappresentate ritenuto ammissibile e rilevante, ha comportato gli effetti di cui all'art. CP_1
232 c.p.c., aggravando ulteriormente il quadro probatorio a carico della stessa.
Alla luce di tali elementi, la domanda di risoluzione del contratto ex art.1453 c.c. deve essere accolta, con conseguente declaratoria della risoluzione del contratto stipulato fra le parti in data 7.1.2019 per inadempimento grave della convenuta.
Avendo riguardo, invece, al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art.1223 c.c., chi subi- sce un inadempimento ha diritto al risarcimento dei danni effettivamente subiti, com- prendenti sia la perdita subita sia il mancato guadagno, purché siano conseguenza im- mediata e diretta dell'inadempimento.
Nel caso di specie, l'attore ha documentalmente provato e documentato i seguenti esborsi sostenuti a causa dell'inadempimento della convenuta: €1.871,00 versati alla ditta per l'eliminazione dei vizi del parquet;
€330,00 per l'acquisto di Persona_1 nuovo materiale di parquet;
€2.000,00 versati alla società per Controparte_3
l'acquisto di cameretta e letti sostitutivi;
€3.600,00 per l'acquisto della cucina completa presso Anna Stilo Stilart s.r.l..
Ebbene, tali spese costituiscono danni certi e documentati, derivanti in modo diretto dall'inadempimento della convenuta.
Non risultano, invece, provati altri pregiudizi economici allegati dall'attore, come i ca- noni di locazione o ulteriori danni indiretti, in quanto unico documento allegato dall'attore è il contratto di locazione;
tuttavia, non c'è prova dell'effettivo esborso degli
€700,00 mensili. Sicché, non è possibile condannare la convenuta a risarcimenti non documentati o meramente stimati.
Alla luce di quanto sopra, il risarcimento dei danni deve essere limitato alle spese vive sostenute dall'attore, per un totale documentato di €7.801,00, con gli interessi legali dal- la domanda. Sulla base delle suesposte considerazioni, va accolta la domanda di parte attrice di risoluzione del contratto con restituzione dell'importo di €9.015,20 a titolo di acconti versati alla ditta convenuta. Altresì, va accolta la domanda di risarcimento danni
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nella misura di €7.801,00. Per un totale complessivo di €16.816,20, oltre interessi legali dalla domanda.
Le spese del presente procedimento, liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, in relazione al valore della causa e all'attività effettivamente svolta per le fasi di studio, in- troduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione di valore minimo, seguono la soc- combenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art.281- sexies c.p.c., nella causa iscritta al n.3542/2022 R.G.A.C., pendente tra e Parte_1 la ditta , ogni contraria istanza disattesa e questione assorbita, Controparte_1 così provvede:
1)Accoglie le domande di parte attrice e dichiara la risoluzione del contratto intervenu- to tra le parti in data 7.1.2019;
2)Condanna la ditta al pagamento in favore della convenuta Controparte_1 della somma di €16.816,20 oltre interessi legali dalla domanda;
3)Condanna la ditta al pagamento delle spese di lite in favo- Controparte_1 re di , che liquida in € 2.540,00 per compensi ed € 237,00 per spese, oltre Parte_1 spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta, da attribuire all'avvocato Gelsomina De
RO dichiaratosi antistataria.
Così deciso in Napoli, il 3.12.2025
Il G.O.P.
(dott. Raffaele Grimaldi)
La sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetta UdP dott.ssa Chia- ra Rotunno.
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