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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 27/11/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 380/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Marina Vitulli Presidente
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
Dott.ssa Alessandra Burra Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 380/2024 RG, promossa con atto di citazione in appello
DA con l'Avv. ANSALONE Danilo del Foro di Salerno, giusta procura dd. 13.11.2024 ARte_1 allegata all'atto di appello
- APPELLANTE-
CONTRO
con l'Avv. ORLANDI Nino del Foro Controparte_1
di Udine, giusta procura dd. 10.01.2025 in calce all'atto di appello
-APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 470/2024 del Tribunale di Udine del 16.04.2024, emessa nel giudizio N. RG 3349/2022.
Causa iscritta a ruolo il 22.11.2024 e trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“in totale riforma della Sentenza n. 470/2024 emessa dal Tribunale di Udine – Seconda Sezione
Civile in composizione Monocratica, in data 16/04/2024 e pubblicata in data 17/04/2024, al termine del procedimento RG n. 3349/2022, Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello di Trieste, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così giudicare: IN VIA PRELIMINARE 1) Per tutto quanto esposto in narrativa, sospendere e/o revocare, anche inaudita altera parte, la provvisoria efficacia esecutiva della Sentenza n. 470/2024
2) Per tutto quanto esposto in narrativa, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione del
30/09/2022, notificato da alla sig.ra e, per l'effetto, rimettere, anche ai Controparte_1 ARte_1 sensi dell'art. 354 c.p.c., la causa al Tribunale di Udine in composizione Monocratica quale primo
Giudice
NEL MERITO Per tutto quanto esposto in narrativa, rigettare tutte le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto
IN VIA RINCONVENZIONALE Per tutto quanto esposto in narrativa, condannare Controparte_1 al pagamento, in favore della sig.ra , della somma di € 37.708,13 a titolo di risarcimento ARte_1 di tutti i danni patiti ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, fatta salva, in ogni caso la valutazione in via equitativa
IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Eccellentissima Corte d'Appello di Trieste non ritenesse di rimettere la causa al Tribunale di Udine in composizione Monocratica quale primo Giudice, per tutto quanto esposto, disporre, anche ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la rinnovazione dell'istruttoria nel presente giudizio di appello IN OGNI CASO
Con vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio
IN VIA ISTRUTTORIA Chiede che venga ammessa la prova per testimoni sulle seguenti circostanze:
1) Vero è che la Società ha svolto un'attività Controparte_1 di contoterzista in favore del Sig. dall'anno 2013 e fino all'annata agraria 2018/2019; CP_2
2) Vero è che la Società curava, per conto del Controparte_1
Sig. , per ogni annata agraria, l'intero ciclo delle colture, ovvero le lavorazioni che CP_2 andavano dalla preparazione dei terreni per la semina e fino a quelle della successiva raccolta finalizzata al conferimento presso i Consorzi;
3) Vero è che, anche per l'annata agraria 2018/2019, la Società Controparte_1 doveva curare, per conto del Sig. , l'intero ciclo delle colture tra cui
[...] CP_2 anche la raccolta ed il successivo trasporto (conferimento) presso il Controparte_3
del mais (17,5 ettari di terreno) e della soia (1 ettaro di terreno);
[...]
4) Vero è che la Società per l'annata agraria Controparte_1 in corso alla data di decesso di (6 agosto 2019) ha provveduto alla trebbiatura di 17,5 CP_2 ettari di mais e 1 ettaro di soia ed al successivo conferimento del raccolto presso il Controparte_3 del . CP_3 CP_3
Si indicano come testimoni:
1) - Vie Rojatte, 9 - 33056 Palazzolo dello Stella (UD); Testimone_1 2) - Via Lignano nord, 130 - 33053 fraz. Gorgo Latisana (UD); Tes_2
3) - Via San Filippo, 53 - 30020 San Michele al Tagliamento (VE); 4) Testimone_3 CP_4
– c/o , via Risorgimento, 145 Latisana (UD). Controparte_3
Si chiede, altresì, che venga disposto l'interrogatorio formale del legale rapp.te della
[...] sulle stesse circostanze articolate per la prova ARte_2 per testimoni.
Infine si chiede che venga disposta una C.T.U. al fine di verificare la congruità dell'importo richiesto
a titolo di risarcimento danni.”.
Per parte appellata:
In via principale di merito: Rigettarsi le domande dell'appellante e confermarsi in ogni sua parte la sentenza impugnata. Con vittoria di spese, competenze ed accessori in entrambi i gradi del giudizio.
In istruttoria: si offrono in comunicazione:
1) fascicolo di parte atti e documenti relativo al 1° Grado di giudizio;
2) sentenza impugnata n.
470/2024 del Tribunale di Udine di data 16.04.2024, depositata il 17.04.2024 nel procedimento civile n. R.G. 3349/2022; 3) citazione in appello notificata a mezzo PEC in data 14.02.2024;
Ci si oppone alle richieste istruttorie formulate dall'appellante, in quanto:
A- L'appellante non ha insistito per la loro assunzione nelle conclusioni precisate in primo grado.
B-Le nuove prove orali non possono essere ammesse, a meno che la parte dimostri di non aver potuto proporle, o produrle nel giudizio di primo grado per causa non imputabile ad essa.
C- La richiesta CTU, non avendo l'appellante contestato specificamente il quantum nel giudizio di primo grado, non potrà essere ammessa, in quanto si configura come eccezione nuova e come tale improponibile in sede di appello.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La società ha convenuto avanti al Tribunale di Udine Controparte_1
l' in persona dell'erede beneficiata sig.ra Controparte_5 ARte_1 chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 15.468,18 per le lavorazioni eseguite dalla attrice, coltivatrice per conto terzi, a favore del defunto sig. , con la precisazione CP_2 che il credito originario era pari ad euro 17.205,58, avendo l'attrice nelle more pagato la minor somma di euro 1.737,40.
2. quale unica erede del fratello , si è costituita eccependo preliminarmente ARte_1 CP_2 la nullità dell'atto di citazione per essere stata citata in giudizio la Controparte_5 in persona dell'erede beneficiata sig.ra , soggetto giuridico
[...] ARte_1 inesistente.
In subordine, nel merito, la convenuta ha rappresentato che erano circostanze pacifiche che l'attrice avesse svolto attività di contoterzista in favore del de cuius dall'anno 2013 in poi, in forza di un contratto verbale, e che alla data del decesso del Sig. (6 agosto 2019) dalla contabilità CP_2 di quest'ultimo era emerso un debito in favore dell'attrice di soli € 3.474,79, che la sig.ra ARte_1 aveva pagato nella misura del 50%, come da decreto autorizzativo del Tribunale di Udine.
La convenuta ha contestato l'ulteriore pretesa della attrice di cui alla fattura 42/19, atteso che dalla documentazione contabile del de cuius non era risultata alcuna prova delle lavorazioni richiamate nella citata fattura, né altra prova era stata fornita dall'attrice.
Ha proseguito la convenuta sostenendo che per l'annata agraria in corso alla data del decesso del fratello l'attrice non aveva provveduto alla trebbiatura di 17,5 ettari di mais e di un 1 ettaro di soia ed al successivo conferimento del raccolto presso i Consorzi, causando un danno quantificato in complessivi € 37.708,13, somma che, in via riconvenzionale, chiedeva che l'attrice venisse condannata a pagarle a titolo di risarcimento danni.
3. Con la sentenza appellata il Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per inesistenza della vocatio in ius, essendo certo il soggetto citato in giudizio, cioè la sig. ARte_1 quale erede beneficiata del sig. , che si era costituita, sanando gli eventuali vizi della CP_2 citazione.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto che era stata raggiunta la prova della attività svolta dalla attrice a favore del de cuius, che risultava dalla stessa documentazione dimessa dalla sig.ra Nel ARte_1 documento 5, avente ad oggetto la contabilità del de cuius, era riportato l'importo di euro 17.205,58, che coincideva esattamente con il credito originariamente preteso dalla attrice.
Inoltre, l'istruttoria testimoniale aveva confermato che l'attrice aveva svolto le lavorazioni di cui alla fattura n. 42/2019.
Il Tribunale ha, infine, rigettato la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta rimasta sfornita di prova, non essendo emerso che l'attrice si fosse impegnata contrattualmente ad occuparsi dell'intero ciclo delle colture.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello per i seguenti motivi. ARte_1
4.1. Nullità della citazione per difetto della vocatio in ius. L'appellante ha ribadito l'eccezione preliminare di nullità della citazione essendo stata notificata a soggetto inesistente, nullità che non poteva dirsi sanata dalla costituzione in giudizio della sig.ra
[...]
in quanto soggetto privo di legittimazione passiva. Pt_1
4.2. Insussistenza del credito.
L'appellante ha rappresentato che dal documento 5, che era un prospetto finalizzato a determinare il AR saldo di alla data del decesso del sig. , emergeva una posizione creditoria di Controparte_1 nei confronti del predetto sig. pari a soli € 3.474,79. Controparte_1 CP_2
L'ulteriore importo di € 15.468,18 richiesto dalla derivava esclusivamente dalla Controparte_1
(non corretta) somma aritmetica dell'importo di cui alla fattura n. 42/2019, emessa dall'appellata nei AR confronti del sig. per un importo complessivo di € 13.730,79, e l'importo di € 3.474,79 di cui il AR 50% era stato corrisposto dalla sig.ra . AR Quanto alle prestazioni di cui alla fattura n. 42/2019, emessa successivamente al decesso del sig. ,
l'appellante ha evidenziato che le dichiarazioni dei testi non avevano provato né l'esecuzione delle prestazioni né l'esatta quantificazione del credito.
Infatti, il teste si era limitato a dichiarare di avere fatto alcuni di quei lavori Testimone_4 personalmente e il teste si era limitato a dichiarare di avere sempre lavorato per il sig. Tes_5
AR
, ma non aveva saputo indicare le date.
4.3. Erroneo rigetto della domanda riconvenzionale.
L'appellante ha rappresentato che i testi avevano dichiarato che la società si occupava ARte_3 non solo della semina, ma anche della raccolta dei prodotti agricoli che poi venivano conferiti nei consorzi, circostanza che avrebbe potuto essere dimostrata tramite i capitoli di prova non ammessi dal Tribunale, sulla cui ammissione l'appellante ha nuovamente insistito.
5. Si è costituita l'appellata osservando: che parte convenuta era la sig.ra in qualità di erede beneficiata di , la quale, ARte_1 CP_2 peraltro, costituendosi aveva sanato gli eventuali vizi della citazione;
che il credito azionato dalla attrice aveva trovato conferma nelle deposizioni testimoniali;
che era rimasto sfornito di prova il preteso inadempimento della attrice, oggetto della domanda riconvenzionale.
6.1. Con il primo motivo l'appellante ha riproposto l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva.
La doglianza è infondata. La società ha evocato in giudizio l'” (C.F. CP_1 Controparte_5
– P.IVA ), via Rossini n. 17/17 -33054 Lignano BB (UD) C.F._1 P.IVA_1
– PEC: in persona dell'erede beneficiata sig.ra (CF: Email_1 ARte_1
), residente in [...]- PEC: C.F._2
. Email_2
è unica erede del de cuius (v. doc. 4 dichiarazione accettazione eredità con ARte_1 ARte_1 beneficio di inventario ricevuta da notaio).
La Corte osserva che l'accettazione della eredità con beneficio di inventario non dà luogo alla nascita di un nuovo soggetto giuridico – l'eredità beneficiata – ma comporta soltanto la separazione del patrimonio del defunto, del quale l'erede è diventato il titolare, da quello personale dell'erede perché unico patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori del de cuius (v. Cassazione civile sez. II,
27/07/2022, (ud. 23/03/2022, dep. 27/07/2022), n.23398 per la quale L'effetto del beneficio
d'inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede che è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati nel limite del valore dei beni a lui pervenuti (intra vires, art. 490 c.c., comma 1 e comma 2, n. 2) e soltanto con questi stessi beni (cum viribus hereditatis, art.
497 c.c.). L'accettazione beneficiata non conforma, pertanto, il diritto di credito azionato che rimane tale nella sua natura, portata e consistenza, ma segna i limiti della sua soddisfazione, nel senso che ne consente la realizzazione soltanto con i beni dell'eredità e non già con quelli personali dell'erede, nei limiti del loro valore (Sez. 3, sentenza n. 7090 del 2015, Sez. 2, ordinanza n. 20531 del 29/09/2020, in motivazione). Dall'accettazione beneficiata, pertanto, consegue una limitazione di responsabilità dell'erede, in deroga legale al più generale principio della tendenziale illimitatezza della responsabilità patrimoniale (art. 2740 c.c., comma 2): questa posizione dell'erede debitore più favorevole nei confronti dei creditori del de cuius e', come tale, una "qualità del relativo rapporto" ed assume rilievo proprio e unicamente nel giudizio di cognizione che abbia ad oggetto
l'accertamento del credito e la condanna del debitore all'adempimento dello stesso, prima che venga ad instaurarsi la fase dell'esecuzione forzata (o della misura cautelare finalizzata all'esecuzione)
(Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 10531 del 07/05/2013, Sez. 3, Sentenza n. 7090 del 2015)”, v. anche Cassazione civile sez. trib., 06/10/2017, (ud. 12/09/2017, dep. 06/10/2017), n.23389 per la quale: “l'accettazione con beneficio d'inventario comporta che l'accettante, a parte la distinzione del patrimonio del defunto da quello dell'erede ai sensi dell'art. 490 c.c., comma 1 (con tutte le conseguenze indicate nel comma 2 della menzionata disposizione), diventa erede a tutti gli effetti di legge e, quindi, anche soggetto passivo d'imposta ed è pienamente legittimato a ricevere la notifica dell'avviso d'accertamento”)”. Non esiste, pertanto, alcuna “EREDITA' BENEFICIATA DI ” distinta dalla unica CP_2 erede del de cuius, nella quale, appunto, l'eredità si identifica, con la conseguenza che è irrilevante ai fini della legittimazione passiva che l'erede venga indicata in proprio o identificata quale legale rappresentante della eredità (v. sul punto Cass. Sez. 1, n. 11122 del 1994 per la quale “la ditta individuale non è un soggetto giuridico distinto dal suo titolare, ma si identifica con esso tanto sotto
l'aspetto sostanziale che processuale: con la conseguenza che è irrilevante, ai fini della legittimazione attiva o passiva, che l'impresa venga indicata con la qualificazione della ditta o col nome del suo titolare (Cass. sent. 2466/1974 - sent. 3754/1976 - sent. 1909/1977 - sent. 344/1981 - sent. 8246/1987)”; v. anche Cassazione civile sez. lav., 13/02/2006, (ud. 15/12/2005, dep.
13/02/2006), n.3052 per la quale “La ditta individuale non è un soggetto distinto dal suo titolare, ma si identifica con esso sotto l'aspetto sia sostanziale che processuale: il fatto che l'impresa sia indicata con la qualificazione della ditta o con il nome del suo titolare, ai fini della legittimazione attiva o passiva è pertanto irrilevante”).
Inoltre, ribadito che è l'unica erede beneficiata di , evocando in giudizio ARte_1 CP_6
l'eredità beneficiata nella persona di la società attrice ha implicitamente convenuto l'unico ARte_1 soggetto legittimato passivo della azione (v. sul punto Cassazione civile sez. un., 16/02/2016, (ud.
01/12/2015, dep. 16/02/2016), n.2951 per la quale solo “Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede
l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile”).
6.2. Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato che non era stata raggiunta la prova della esistenza del credito di cui alla fattura n. 42/2019.
La doglianza è infondata.
La società ha rappresentato che alla data del decesso del sig. la stessa Controparte_1 CP_2 era creditrice della somma di euro 17.205,58 quale saldo delle fatture emesse per le lavorazioni eseguite a favore del de cuius n. 46/2017 del 15/07/2017 per €. 4.950,55 – n. 47/2017 del 15/07/2017 per €. 480,31 – n. 214/2017 del 15/12/2017 per €. 7.780,96 – n. 51/2018 del 15/07/2018 per €.
1.670,90 – n. 52/2018 del 15/12/2018 per €. 7.464,05 – n. 200/18 del 27/12/2018 per €. 4.810,85 – n.
201/2018 del 27/12/2018 per €. 8.573,95 e n. 42/2019 del 06/08/2019 per €. 13.730,79 (v. resoconto doc. 1 attrice e copia fatture dimesse sub doc. 2).
ARte convenuta, odierna appellante, ha riconosciuto esclusivamente il credito residuo pari ad euro
3.474,79 di cui alle fatture emesse fino al 27.12.2018, mentre ha contestato l'ultima fattura n. 42/2019 emessa per euro 13.730,79 il 06.08.2019, giorno del decesso del sig. (v. certificato di CP_2 morte doc. 1 . ARte_1
Infatti, nella istanza dd. 21.10.2021 con la quale ha chiesto al Tribunale di Udine ARte_1
l'autorizzazione al pagamento anticipato dei creditori della eredità beneficiata nella misura del 50% con riferimento alla posizione della società è stato indicato un credito complessivo Controparte_1 di euro 3.474,79, pari al credito residuo delle fatture emesse fino al 27.12.2018 (l'ammontare delle fatture emesse fino al 27.12.2018 è di euro 35.731,57, detratti i pagamenti ricevuti indicati dalla società in euro 32.256,78, residua l'importo di euro 3.474,79).
Quanto ai lavori di cui alla fattura n. 42/2019 i testi di parte attrice, odierna appellata, sentiti sull'unico capitolo di prova ammesso: 1) Vero che la società già Controparte_1 CP_1
ha eseguito le lavorazioni di cui alle fatture -fatture n. 46/2017 del ARte_4
15/07/2017; n. 47/2017 del 15/07/2017; n. 214/2017 del 15/12/2017, n. 51/2018 del 15/07/2018; n.
52/2018 del 15/12/2018; n. 200/18 del 27/12/2018; n. 201 del 27/12/2018 e n. 42/2019 del
06/08/2019”, hanno dichiarato:
, premesso di avere lavorato come dipendente per al momento dei Testimone_4 Controparte_1 fatti di causa, “
1. Confermo. Alcuni di quei lavori li ho fatti anch'io personalmente, era il sig. CP_1
AR
ad indicarmi di svolgere quei lavori presso i terreni di . Facevo i lavori indicati in quelle
[...] fatture da solo, con il trattore. Non ricordo esattamente quali lavori ho fatto, non tutti quelli indicati nelle fatture, ma una minima parte di essi, perché comunque non c'ero solo io, ma anche altri dipendenti ad esempio il sig. o i figli del sig. . Ho lavorato circa quattro anni per il sig. Tes_5 CP_1
quale dipendente a tempo pieno, adesso ho una mia azienda agricola, anzi ce l'avevo già dal CP_1
2014”.”
premesso di essere dipendente di da trentasette anni, “1. Non ricordo Tes_5 Controparte_1
AR specificamente ma noi abbiamo sempre lavorato per il sig. , non so dire esattamente le date. Per tanti anni si andava a lavorare per lui, io mi occupavo del diserbo e dei fossi, per tutti i terreni del AR sig. . Gli altri lavori li facevano altre persone della ad esempio i figli del sig. . CP_1 CP_1
AR Quando il sig. è morto, abbiamo smesso di lavorare per lui. L'ultimo lavoro che abbiamo fatto per lui era proprio fino al giorno in cui lui è morto, stavo facendo io il diserbo.”
La Corte osserva che il teste ha confermato le lavorazioni di cui alle fatture indicate nel Tes_4 capitolo di prova, salvo precisare che alcuni lavori li aveva fatti personalmente, mentre i restanti erano stati fatti dagli altri dipendenti della società, così dimostrando di essere a conoscenza di tutte le AR lavorazioni eseguite nei terreni del sig. .
Le dichiarazioni del teste hanno trovato riscontro in quelle del teste il quale ha Tes_4 Tes_5 confermato che la società aveva lavorato per il de cuius per tanti anni. Il teste personalmente si occupava del diserbo e dei fossi, mentre le altre lavorazioni venivano fatte fare da altri dipendenti AR della società. Il teste, in particolare, ha ricordato che proprio il giorno del decesso del sig. aveva eseguito l'ultimo diserbo. Tes_ La Corte dà atto che, a riscontro delle dichiarazioni del teste nella fattura n. 42/2019, come detto AR emessa il 06.08.2019, giorno del decesso del sig. , viene indicata quale prestazione eseguita anche il “diserbo soia”.
Le dichiarazioni dei testi di parte attorea, odierna appellata, hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni del teste di parte convenuta, odierna appellante, sig. , conoscente del sig. Tes_2
AR
, il quale, sentito a prova contraria, ha riferito: “
1. Io di queste fatture non so niente, so solo per AR AR sentire dire che il sig. lavorava per il sig. , me l'aveva detto il sig. che quando non CP_1 riusciva si faceva aiutare dal sig. e anche da altri, me l'avrà detto circa un anno o due prima CP_1
AR di morire”, così confermando che la società lavorava come terzista i terreni del sig. , CP_1 circostanza riferita al teste proprio da quest'ultimo.
Quanto al corrispettivo delle lavorazioni indicate nella fattura n. 42/2019 la Corte osserva che i prezzi praticati per alcune delle voci sono esattamente gli stessi di quelli indicati nelle altre fatture sopra citate, mentre per altre voci è indicato solo un minimo aumento, fatture come sopra osservato riconosciute dalla appellante.
Infatti, la fattura n. 42/2019 reca la seguente causale:
Nelle fatture nn. 200 e 201/18 dd. 27.12.2018 sono indicati i seguenti prezzi: aratura 100 euro (invece che 110); erpice rotante 70 euro (conforme) semina 35 euro (conforme) trebbiatura 110 euro (conforme) diserbo 20 euro (invece che 22).
Nelle fatture nn. 51 e 52/18 dd. 15.07.2018 sono indicati i seguenti prezzi: trattamento frumento 18 euro (invece che 22) trasporto orzo frumento 0,65 euro (invece che 0,70).
Che le parti aggiornassero nel tempo i prezzi è provato dal confronto tra le fatture emesse il
15.07.2018 e quelle emesse il 27.12.2018, come detto tutte riconosciute dalla appellante: aratura 80 euro (che diventano 100) erpice rotante 55 euro (che diventano 70).
Per quanto sopra osservato è, pertanto, risultato dimostrato che la ha Controparte_1 eseguito a favore di le prestazioni di cui alla fattura n. 42/2019 per il corrispettivo di euro CP_6
13.730,79 indicato in fattura, somma alla quale deve aggiungersi l'importo di euro 1.737,40, pari al
50% di euro 3.474,79 del corrispettivo residuo per delle altre fatture, come più volte ricordato riconosciuto dalla appellante, così per complessivi euro 15.468,18, somma che l'appellante è stata condannata a pagare a favore dell'appellata con la sentenza impugnata, che, pertanto, deve essere confermata.
6.3. Con il terzo motivo l'appellante, premesso che i testi avevano dichiarato che la società Pt_3
si occupava non solo della semina, ma anche della raccolta dei prodotti agricoli che poi venivano
[...] conferiti nei consorzi, ha lamentato che erroneamente il Tribunale non aveva ammesso i propri capitoli di prova, volti a dimostrare che per l'annata agraria in corso alla data di decesso del fratello l'attrice non aveva provveduto alla trebbiatura di 17,5 ettari di mais e di un 1 ettaro di soia ed al successivo conferimento del raccolto presso i Consorzi, causando un danno quantificato in complessivi € 37.708,13, somma che chiedeva che l'attrice venisse condannata a pagarle a titolo di risarcimento danni.
La doglianza è infondata.
Il Tribunale con ordinanza dd. 09.05.2023 resa a verbale non ha ammesso le istanze la prova testimoniale e per interrogatorio formale chieste da ritenendo i capitoli inammissibili in ARte_1 quanto formulati in maniera generica (1) e/o poiché comportanti valutazioni da parte del teste (1, 2,
3), o in quanto irrilevanti (4). aveva chiesto l'ammissione dei seguenti capitoli di prova: ARte_1
1) Vero è che la Società ha svolto un'attività Controparte_1 di contoterzista in favore del Sig. dall'anno 2013 e fino all'annata agraria 2018/2019; CP_2
2) Vero è che la Società curava, per conto del Controparte_1
Sig. , per ogni annata agraria, l'intero ciclo delle colture, ovvero le lavorazioni che CP_2 andavano dalla preparazione dei terreni per la semina e fino a quelle della successiva raccolta finalizzata al conferimento presso i Consorzi;
3) Vero è che, anche per l'annata agraria 2018/2019, la Società Controparte_1 doveva curare, per conto del Sig. , l'intero ciclo delle colture tra cui
[...] CP_2 anche la raccolta ed il successivo trasporto (conferimento) presso il Controparte_3
del mais (17,5 ettari di terreno) e della soia (1 ettaro di terreno);
[...] 4) Vero è che la Società per l'annata agraria Controparte_1 in corso alla data di decesso di (6 agosto 2019) ha provveduto alla trebbiatura di 17,5 CP_2 ettari di mais e 1 ettaro di soia ed al successivo conferimento del raccolto presso il Controparte_3 del . CP_3 CP_3
La Corte osserva che, a prescindere dal fatto che la società si fosse o meno obbligata nel 2019 CP_1 ad eseguire la trebbiatura ed il successivo conferimento del raccolto presso il di di 17,5 CP_3 ettari di mais e 1 ettaro di soia, trebbiatura pacificamente non eseguita dalla , non CP_1 ARte_1 ha neppure allegato che a causa dell'asserito inadempimento del il mais e la soia non erano CP_1 stati trebbiati, neppure da altri soggetti a ciò incaricati, e che il raccolto era, pertanto, andato perduto, sola circostanza che avrebbe determinato il danno lamentato, con conseguente infondatezza della domanda riconvenzionale.
Per i motivi esposti l'appello deve essere respinto e l'appellante va condannato al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata, liquidate secondo i parametri medi delle cause ricomprese nel valore tra € 5.201,00 ed € 26.00,00, in considerazione della soccombenza (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione determinata nei minimi stante la limitata attività svolta, e fase decisoria per complessivi euro 4.888,00, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad
IVA e CPA come per legge).
Sussistono in capo all'appellante i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da nei ARte_1 confronti di così provvede: Controparte_1
rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore ARte_1
dell'appellata che liquida in complessivi Controparte_1
€ 4.888 per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del
D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 19.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Burra dott.ssa Marina Vitulli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Marina Vitulli Presidente
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
Dott.ssa Alessandra Burra Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 380/2024 RG, promossa con atto di citazione in appello
DA con l'Avv. ANSALONE Danilo del Foro di Salerno, giusta procura dd. 13.11.2024 ARte_1 allegata all'atto di appello
- APPELLANTE-
CONTRO
con l'Avv. ORLANDI Nino del Foro Controparte_1
di Udine, giusta procura dd. 10.01.2025 in calce all'atto di appello
-APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 470/2024 del Tribunale di Udine del 16.04.2024, emessa nel giudizio N. RG 3349/2022.
Causa iscritta a ruolo il 22.11.2024 e trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“in totale riforma della Sentenza n. 470/2024 emessa dal Tribunale di Udine – Seconda Sezione
Civile in composizione Monocratica, in data 16/04/2024 e pubblicata in data 17/04/2024, al termine del procedimento RG n. 3349/2022, Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello di Trieste, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così giudicare: IN VIA PRELIMINARE 1) Per tutto quanto esposto in narrativa, sospendere e/o revocare, anche inaudita altera parte, la provvisoria efficacia esecutiva della Sentenza n. 470/2024
2) Per tutto quanto esposto in narrativa, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione del
30/09/2022, notificato da alla sig.ra e, per l'effetto, rimettere, anche ai Controparte_1 ARte_1 sensi dell'art. 354 c.p.c., la causa al Tribunale di Udine in composizione Monocratica quale primo
Giudice
NEL MERITO Per tutto quanto esposto in narrativa, rigettare tutte le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto
IN VIA RINCONVENZIONALE Per tutto quanto esposto in narrativa, condannare Controparte_1 al pagamento, in favore della sig.ra , della somma di € 37.708,13 a titolo di risarcimento ARte_1 di tutti i danni patiti ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, fatta salva, in ogni caso la valutazione in via equitativa
IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Eccellentissima Corte d'Appello di Trieste non ritenesse di rimettere la causa al Tribunale di Udine in composizione Monocratica quale primo Giudice, per tutto quanto esposto, disporre, anche ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la rinnovazione dell'istruttoria nel presente giudizio di appello IN OGNI CASO
Con vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio
IN VIA ISTRUTTORIA Chiede che venga ammessa la prova per testimoni sulle seguenti circostanze:
1) Vero è che la Società ha svolto un'attività Controparte_1 di contoterzista in favore del Sig. dall'anno 2013 e fino all'annata agraria 2018/2019; CP_2
2) Vero è che la Società curava, per conto del Controparte_1
Sig. , per ogni annata agraria, l'intero ciclo delle colture, ovvero le lavorazioni che CP_2 andavano dalla preparazione dei terreni per la semina e fino a quelle della successiva raccolta finalizzata al conferimento presso i Consorzi;
3) Vero è che, anche per l'annata agraria 2018/2019, la Società Controparte_1 doveva curare, per conto del Sig. , l'intero ciclo delle colture tra cui
[...] CP_2 anche la raccolta ed il successivo trasporto (conferimento) presso il Controparte_3
del mais (17,5 ettari di terreno) e della soia (1 ettaro di terreno);
[...]
4) Vero è che la Società per l'annata agraria Controparte_1 in corso alla data di decesso di (6 agosto 2019) ha provveduto alla trebbiatura di 17,5 CP_2 ettari di mais e 1 ettaro di soia ed al successivo conferimento del raccolto presso il Controparte_3 del . CP_3 CP_3
Si indicano come testimoni:
1) - Vie Rojatte, 9 - 33056 Palazzolo dello Stella (UD); Testimone_1 2) - Via Lignano nord, 130 - 33053 fraz. Gorgo Latisana (UD); Tes_2
3) - Via San Filippo, 53 - 30020 San Michele al Tagliamento (VE); 4) Testimone_3 CP_4
– c/o , via Risorgimento, 145 Latisana (UD). Controparte_3
Si chiede, altresì, che venga disposto l'interrogatorio formale del legale rapp.te della
[...] sulle stesse circostanze articolate per la prova ARte_2 per testimoni.
Infine si chiede che venga disposta una C.T.U. al fine di verificare la congruità dell'importo richiesto
a titolo di risarcimento danni.”.
Per parte appellata:
In via principale di merito: Rigettarsi le domande dell'appellante e confermarsi in ogni sua parte la sentenza impugnata. Con vittoria di spese, competenze ed accessori in entrambi i gradi del giudizio.
In istruttoria: si offrono in comunicazione:
1) fascicolo di parte atti e documenti relativo al 1° Grado di giudizio;
2) sentenza impugnata n.
470/2024 del Tribunale di Udine di data 16.04.2024, depositata il 17.04.2024 nel procedimento civile n. R.G. 3349/2022; 3) citazione in appello notificata a mezzo PEC in data 14.02.2024;
Ci si oppone alle richieste istruttorie formulate dall'appellante, in quanto:
A- L'appellante non ha insistito per la loro assunzione nelle conclusioni precisate in primo grado.
B-Le nuove prove orali non possono essere ammesse, a meno che la parte dimostri di non aver potuto proporle, o produrle nel giudizio di primo grado per causa non imputabile ad essa.
C- La richiesta CTU, non avendo l'appellante contestato specificamente il quantum nel giudizio di primo grado, non potrà essere ammessa, in quanto si configura come eccezione nuova e come tale improponibile in sede di appello.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La società ha convenuto avanti al Tribunale di Udine Controparte_1
l' in persona dell'erede beneficiata sig.ra Controparte_5 ARte_1 chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 15.468,18 per le lavorazioni eseguite dalla attrice, coltivatrice per conto terzi, a favore del defunto sig. , con la precisazione CP_2 che il credito originario era pari ad euro 17.205,58, avendo l'attrice nelle more pagato la minor somma di euro 1.737,40.
2. quale unica erede del fratello , si è costituita eccependo preliminarmente ARte_1 CP_2 la nullità dell'atto di citazione per essere stata citata in giudizio la Controparte_5 in persona dell'erede beneficiata sig.ra , soggetto giuridico
[...] ARte_1 inesistente.
In subordine, nel merito, la convenuta ha rappresentato che erano circostanze pacifiche che l'attrice avesse svolto attività di contoterzista in favore del de cuius dall'anno 2013 in poi, in forza di un contratto verbale, e che alla data del decesso del Sig. (6 agosto 2019) dalla contabilità CP_2 di quest'ultimo era emerso un debito in favore dell'attrice di soli € 3.474,79, che la sig.ra ARte_1 aveva pagato nella misura del 50%, come da decreto autorizzativo del Tribunale di Udine.
La convenuta ha contestato l'ulteriore pretesa della attrice di cui alla fattura 42/19, atteso che dalla documentazione contabile del de cuius non era risultata alcuna prova delle lavorazioni richiamate nella citata fattura, né altra prova era stata fornita dall'attrice.
Ha proseguito la convenuta sostenendo che per l'annata agraria in corso alla data del decesso del fratello l'attrice non aveva provveduto alla trebbiatura di 17,5 ettari di mais e di un 1 ettaro di soia ed al successivo conferimento del raccolto presso i Consorzi, causando un danno quantificato in complessivi € 37.708,13, somma che, in via riconvenzionale, chiedeva che l'attrice venisse condannata a pagarle a titolo di risarcimento danni.
3. Con la sentenza appellata il Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per inesistenza della vocatio in ius, essendo certo il soggetto citato in giudizio, cioè la sig. ARte_1 quale erede beneficiata del sig. , che si era costituita, sanando gli eventuali vizi della CP_2 citazione.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto che era stata raggiunta la prova della attività svolta dalla attrice a favore del de cuius, che risultava dalla stessa documentazione dimessa dalla sig.ra Nel ARte_1 documento 5, avente ad oggetto la contabilità del de cuius, era riportato l'importo di euro 17.205,58, che coincideva esattamente con il credito originariamente preteso dalla attrice.
Inoltre, l'istruttoria testimoniale aveva confermato che l'attrice aveva svolto le lavorazioni di cui alla fattura n. 42/2019.
Il Tribunale ha, infine, rigettato la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta rimasta sfornita di prova, non essendo emerso che l'attrice si fosse impegnata contrattualmente ad occuparsi dell'intero ciclo delle colture.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello per i seguenti motivi. ARte_1
4.1. Nullità della citazione per difetto della vocatio in ius. L'appellante ha ribadito l'eccezione preliminare di nullità della citazione essendo stata notificata a soggetto inesistente, nullità che non poteva dirsi sanata dalla costituzione in giudizio della sig.ra
[...]
in quanto soggetto privo di legittimazione passiva. Pt_1
4.2. Insussistenza del credito.
L'appellante ha rappresentato che dal documento 5, che era un prospetto finalizzato a determinare il AR saldo di alla data del decesso del sig. , emergeva una posizione creditoria di Controparte_1 nei confronti del predetto sig. pari a soli € 3.474,79. Controparte_1 CP_2
L'ulteriore importo di € 15.468,18 richiesto dalla derivava esclusivamente dalla Controparte_1
(non corretta) somma aritmetica dell'importo di cui alla fattura n. 42/2019, emessa dall'appellata nei AR confronti del sig. per un importo complessivo di € 13.730,79, e l'importo di € 3.474,79 di cui il AR 50% era stato corrisposto dalla sig.ra . AR Quanto alle prestazioni di cui alla fattura n. 42/2019, emessa successivamente al decesso del sig. ,
l'appellante ha evidenziato che le dichiarazioni dei testi non avevano provato né l'esecuzione delle prestazioni né l'esatta quantificazione del credito.
Infatti, il teste si era limitato a dichiarare di avere fatto alcuni di quei lavori Testimone_4 personalmente e il teste si era limitato a dichiarare di avere sempre lavorato per il sig. Tes_5
AR
, ma non aveva saputo indicare le date.
4.3. Erroneo rigetto della domanda riconvenzionale.
L'appellante ha rappresentato che i testi avevano dichiarato che la società si occupava ARte_3 non solo della semina, ma anche della raccolta dei prodotti agricoli che poi venivano conferiti nei consorzi, circostanza che avrebbe potuto essere dimostrata tramite i capitoli di prova non ammessi dal Tribunale, sulla cui ammissione l'appellante ha nuovamente insistito.
5. Si è costituita l'appellata osservando: che parte convenuta era la sig.ra in qualità di erede beneficiata di , la quale, ARte_1 CP_2 peraltro, costituendosi aveva sanato gli eventuali vizi della citazione;
che il credito azionato dalla attrice aveva trovato conferma nelle deposizioni testimoniali;
che era rimasto sfornito di prova il preteso inadempimento della attrice, oggetto della domanda riconvenzionale.
6.1. Con il primo motivo l'appellante ha riproposto l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva.
La doglianza è infondata. La società ha evocato in giudizio l'” (C.F. CP_1 Controparte_5
– P.IVA ), via Rossini n. 17/17 -33054 Lignano BB (UD) C.F._1 P.IVA_1
– PEC: in persona dell'erede beneficiata sig.ra (CF: Email_1 ARte_1
), residente in [...]- PEC: C.F._2
. Email_2
è unica erede del de cuius (v. doc. 4 dichiarazione accettazione eredità con ARte_1 ARte_1 beneficio di inventario ricevuta da notaio).
La Corte osserva che l'accettazione della eredità con beneficio di inventario non dà luogo alla nascita di un nuovo soggetto giuridico – l'eredità beneficiata – ma comporta soltanto la separazione del patrimonio del defunto, del quale l'erede è diventato il titolare, da quello personale dell'erede perché unico patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori del de cuius (v. Cassazione civile sez. II,
27/07/2022, (ud. 23/03/2022, dep. 27/07/2022), n.23398 per la quale L'effetto del beneficio
d'inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede che è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati nel limite del valore dei beni a lui pervenuti (intra vires, art. 490 c.c., comma 1 e comma 2, n. 2) e soltanto con questi stessi beni (cum viribus hereditatis, art.
497 c.c.). L'accettazione beneficiata non conforma, pertanto, il diritto di credito azionato che rimane tale nella sua natura, portata e consistenza, ma segna i limiti della sua soddisfazione, nel senso che ne consente la realizzazione soltanto con i beni dell'eredità e non già con quelli personali dell'erede, nei limiti del loro valore (Sez. 3, sentenza n. 7090 del 2015, Sez. 2, ordinanza n. 20531 del 29/09/2020, in motivazione). Dall'accettazione beneficiata, pertanto, consegue una limitazione di responsabilità dell'erede, in deroga legale al più generale principio della tendenziale illimitatezza della responsabilità patrimoniale (art. 2740 c.c., comma 2): questa posizione dell'erede debitore più favorevole nei confronti dei creditori del de cuius e', come tale, una "qualità del relativo rapporto" ed assume rilievo proprio e unicamente nel giudizio di cognizione che abbia ad oggetto
l'accertamento del credito e la condanna del debitore all'adempimento dello stesso, prima che venga ad instaurarsi la fase dell'esecuzione forzata (o della misura cautelare finalizzata all'esecuzione)
(Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 10531 del 07/05/2013, Sez. 3, Sentenza n. 7090 del 2015)”, v. anche Cassazione civile sez. trib., 06/10/2017, (ud. 12/09/2017, dep. 06/10/2017), n.23389 per la quale: “l'accettazione con beneficio d'inventario comporta che l'accettante, a parte la distinzione del patrimonio del defunto da quello dell'erede ai sensi dell'art. 490 c.c., comma 1 (con tutte le conseguenze indicate nel comma 2 della menzionata disposizione), diventa erede a tutti gli effetti di legge e, quindi, anche soggetto passivo d'imposta ed è pienamente legittimato a ricevere la notifica dell'avviso d'accertamento”)”. Non esiste, pertanto, alcuna “EREDITA' BENEFICIATA DI ” distinta dalla unica CP_2 erede del de cuius, nella quale, appunto, l'eredità si identifica, con la conseguenza che è irrilevante ai fini della legittimazione passiva che l'erede venga indicata in proprio o identificata quale legale rappresentante della eredità (v. sul punto Cass. Sez. 1, n. 11122 del 1994 per la quale “la ditta individuale non è un soggetto giuridico distinto dal suo titolare, ma si identifica con esso tanto sotto
l'aspetto sostanziale che processuale: con la conseguenza che è irrilevante, ai fini della legittimazione attiva o passiva, che l'impresa venga indicata con la qualificazione della ditta o col nome del suo titolare (Cass. sent. 2466/1974 - sent. 3754/1976 - sent. 1909/1977 - sent. 344/1981 - sent. 8246/1987)”; v. anche Cassazione civile sez. lav., 13/02/2006, (ud. 15/12/2005, dep.
13/02/2006), n.3052 per la quale “La ditta individuale non è un soggetto distinto dal suo titolare, ma si identifica con esso sotto l'aspetto sia sostanziale che processuale: il fatto che l'impresa sia indicata con la qualificazione della ditta o con il nome del suo titolare, ai fini della legittimazione attiva o passiva è pertanto irrilevante”).
Inoltre, ribadito che è l'unica erede beneficiata di , evocando in giudizio ARte_1 CP_6
l'eredità beneficiata nella persona di la società attrice ha implicitamente convenuto l'unico ARte_1 soggetto legittimato passivo della azione (v. sul punto Cassazione civile sez. un., 16/02/2016, (ud.
01/12/2015, dep. 16/02/2016), n.2951 per la quale solo “Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede
l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile”).
6.2. Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato che non era stata raggiunta la prova della esistenza del credito di cui alla fattura n. 42/2019.
La doglianza è infondata.
La società ha rappresentato che alla data del decesso del sig. la stessa Controparte_1 CP_2 era creditrice della somma di euro 17.205,58 quale saldo delle fatture emesse per le lavorazioni eseguite a favore del de cuius n. 46/2017 del 15/07/2017 per €. 4.950,55 – n. 47/2017 del 15/07/2017 per €. 480,31 – n. 214/2017 del 15/12/2017 per €. 7.780,96 – n. 51/2018 del 15/07/2018 per €.
1.670,90 – n. 52/2018 del 15/12/2018 per €. 7.464,05 – n. 200/18 del 27/12/2018 per €. 4.810,85 – n.
201/2018 del 27/12/2018 per €. 8.573,95 e n. 42/2019 del 06/08/2019 per €. 13.730,79 (v. resoconto doc. 1 attrice e copia fatture dimesse sub doc. 2).
ARte convenuta, odierna appellante, ha riconosciuto esclusivamente il credito residuo pari ad euro
3.474,79 di cui alle fatture emesse fino al 27.12.2018, mentre ha contestato l'ultima fattura n. 42/2019 emessa per euro 13.730,79 il 06.08.2019, giorno del decesso del sig. (v. certificato di CP_2 morte doc. 1 . ARte_1
Infatti, nella istanza dd. 21.10.2021 con la quale ha chiesto al Tribunale di Udine ARte_1
l'autorizzazione al pagamento anticipato dei creditori della eredità beneficiata nella misura del 50% con riferimento alla posizione della società è stato indicato un credito complessivo Controparte_1 di euro 3.474,79, pari al credito residuo delle fatture emesse fino al 27.12.2018 (l'ammontare delle fatture emesse fino al 27.12.2018 è di euro 35.731,57, detratti i pagamenti ricevuti indicati dalla società in euro 32.256,78, residua l'importo di euro 3.474,79).
Quanto ai lavori di cui alla fattura n. 42/2019 i testi di parte attrice, odierna appellata, sentiti sull'unico capitolo di prova ammesso: 1) Vero che la società già Controparte_1 CP_1
ha eseguito le lavorazioni di cui alle fatture -fatture n. 46/2017 del ARte_4
15/07/2017; n. 47/2017 del 15/07/2017; n. 214/2017 del 15/12/2017, n. 51/2018 del 15/07/2018; n.
52/2018 del 15/12/2018; n. 200/18 del 27/12/2018; n. 201 del 27/12/2018 e n. 42/2019 del
06/08/2019”, hanno dichiarato:
, premesso di avere lavorato come dipendente per al momento dei Testimone_4 Controparte_1 fatti di causa, “
1. Confermo. Alcuni di quei lavori li ho fatti anch'io personalmente, era il sig. CP_1
AR
ad indicarmi di svolgere quei lavori presso i terreni di . Facevo i lavori indicati in quelle
[...] fatture da solo, con il trattore. Non ricordo esattamente quali lavori ho fatto, non tutti quelli indicati nelle fatture, ma una minima parte di essi, perché comunque non c'ero solo io, ma anche altri dipendenti ad esempio il sig. o i figli del sig. . Ho lavorato circa quattro anni per il sig. Tes_5 CP_1
quale dipendente a tempo pieno, adesso ho una mia azienda agricola, anzi ce l'avevo già dal CP_1
2014”.”
premesso di essere dipendente di da trentasette anni, “1. Non ricordo Tes_5 Controparte_1
AR specificamente ma noi abbiamo sempre lavorato per il sig. , non so dire esattamente le date. Per tanti anni si andava a lavorare per lui, io mi occupavo del diserbo e dei fossi, per tutti i terreni del AR sig. . Gli altri lavori li facevano altre persone della ad esempio i figli del sig. . CP_1 CP_1
AR Quando il sig. è morto, abbiamo smesso di lavorare per lui. L'ultimo lavoro che abbiamo fatto per lui era proprio fino al giorno in cui lui è morto, stavo facendo io il diserbo.”
La Corte osserva che il teste ha confermato le lavorazioni di cui alle fatture indicate nel Tes_4 capitolo di prova, salvo precisare che alcuni lavori li aveva fatti personalmente, mentre i restanti erano stati fatti dagli altri dipendenti della società, così dimostrando di essere a conoscenza di tutte le AR lavorazioni eseguite nei terreni del sig. .
Le dichiarazioni del teste hanno trovato riscontro in quelle del teste il quale ha Tes_4 Tes_5 confermato che la società aveva lavorato per il de cuius per tanti anni. Il teste personalmente si occupava del diserbo e dei fossi, mentre le altre lavorazioni venivano fatte fare da altri dipendenti AR della società. Il teste, in particolare, ha ricordato che proprio il giorno del decesso del sig. aveva eseguito l'ultimo diserbo. Tes_ La Corte dà atto che, a riscontro delle dichiarazioni del teste nella fattura n. 42/2019, come detto AR emessa il 06.08.2019, giorno del decesso del sig. , viene indicata quale prestazione eseguita anche il “diserbo soia”.
Le dichiarazioni dei testi di parte attorea, odierna appellata, hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni del teste di parte convenuta, odierna appellante, sig. , conoscente del sig. Tes_2
AR
, il quale, sentito a prova contraria, ha riferito: “
1. Io di queste fatture non so niente, so solo per AR AR sentire dire che il sig. lavorava per il sig. , me l'aveva detto il sig. che quando non CP_1 riusciva si faceva aiutare dal sig. e anche da altri, me l'avrà detto circa un anno o due prima CP_1
AR di morire”, così confermando che la società lavorava come terzista i terreni del sig. , CP_1 circostanza riferita al teste proprio da quest'ultimo.
Quanto al corrispettivo delle lavorazioni indicate nella fattura n. 42/2019 la Corte osserva che i prezzi praticati per alcune delle voci sono esattamente gli stessi di quelli indicati nelle altre fatture sopra citate, mentre per altre voci è indicato solo un minimo aumento, fatture come sopra osservato riconosciute dalla appellante.
Infatti, la fattura n. 42/2019 reca la seguente causale:
Nelle fatture nn. 200 e 201/18 dd. 27.12.2018 sono indicati i seguenti prezzi: aratura 100 euro (invece che 110); erpice rotante 70 euro (conforme) semina 35 euro (conforme) trebbiatura 110 euro (conforme) diserbo 20 euro (invece che 22).
Nelle fatture nn. 51 e 52/18 dd. 15.07.2018 sono indicati i seguenti prezzi: trattamento frumento 18 euro (invece che 22) trasporto orzo frumento 0,65 euro (invece che 0,70).
Che le parti aggiornassero nel tempo i prezzi è provato dal confronto tra le fatture emesse il
15.07.2018 e quelle emesse il 27.12.2018, come detto tutte riconosciute dalla appellante: aratura 80 euro (che diventano 100) erpice rotante 55 euro (che diventano 70).
Per quanto sopra osservato è, pertanto, risultato dimostrato che la ha Controparte_1 eseguito a favore di le prestazioni di cui alla fattura n. 42/2019 per il corrispettivo di euro CP_6
13.730,79 indicato in fattura, somma alla quale deve aggiungersi l'importo di euro 1.737,40, pari al
50% di euro 3.474,79 del corrispettivo residuo per delle altre fatture, come più volte ricordato riconosciuto dalla appellante, così per complessivi euro 15.468,18, somma che l'appellante è stata condannata a pagare a favore dell'appellata con la sentenza impugnata, che, pertanto, deve essere confermata.
6.3. Con il terzo motivo l'appellante, premesso che i testi avevano dichiarato che la società Pt_3
si occupava non solo della semina, ma anche della raccolta dei prodotti agricoli che poi venivano
[...] conferiti nei consorzi, ha lamentato che erroneamente il Tribunale non aveva ammesso i propri capitoli di prova, volti a dimostrare che per l'annata agraria in corso alla data di decesso del fratello l'attrice non aveva provveduto alla trebbiatura di 17,5 ettari di mais e di un 1 ettaro di soia ed al successivo conferimento del raccolto presso i Consorzi, causando un danno quantificato in complessivi € 37.708,13, somma che chiedeva che l'attrice venisse condannata a pagarle a titolo di risarcimento danni.
La doglianza è infondata.
Il Tribunale con ordinanza dd. 09.05.2023 resa a verbale non ha ammesso le istanze la prova testimoniale e per interrogatorio formale chieste da ritenendo i capitoli inammissibili in ARte_1 quanto formulati in maniera generica (1) e/o poiché comportanti valutazioni da parte del teste (1, 2,
3), o in quanto irrilevanti (4). aveva chiesto l'ammissione dei seguenti capitoli di prova: ARte_1
1) Vero è che la Società ha svolto un'attività Controparte_1 di contoterzista in favore del Sig. dall'anno 2013 e fino all'annata agraria 2018/2019; CP_2
2) Vero è che la Società curava, per conto del Controparte_1
Sig. , per ogni annata agraria, l'intero ciclo delle colture, ovvero le lavorazioni che CP_2 andavano dalla preparazione dei terreni per la semina e fino a quelle della successiva raccolta finalizzata al conferimento presso i Consorzi;
3) Vero è che, anche per l'annata agraria 2018/2019, la Società Controparte_1 doveva curare, per conto del Sig. , l'intero ciclo delle colture tra cui
[...] CP_2 anche la raccolta ed il successivo trasporto (conferimento) presso il Controparte_3
del mais (17,5 ettari di terreno) e della soia (1 ettaro di terreno);
[...] 4) Vero è che la Società per l'annata agraria Controparte_1 in corso alla data di decesso di (6 agosto 2019) ha provveduto alla trebbiatura di 17,5 CP_2 ettari di mais e 1 ettaro di soia ed al successivo conferimento del raccolto presso il Controparte_3 del . CP_3 CP_3
La Corte osserva che, a prescindere dal fatto che la società si fosse o meno obbligata nel 2019 CP_1 ad eseguire la trebbiatura ed il successivo conferimento del raccolto presso il di di 17,5 CP_3 ettari di mais e 1 ettaro di soia, trebbiatura pacificamente non eseguita dalla , non CP_1 ARte_1 ha neppure allegato che a causa dell'asserito inadempimento del il mais e la soia non erano CP_1 stati trebbiati, neppure da altri soggetti a ciò incaricati, e che il raccolto era, pertanto, andato perduto, sola circostanza che avrebbe determinato il danno lamentato, con conseguente infondatezza della domanda riconvenzionale.
Per i motivi esposti l'appello deve essere respinto e l'appellante va condannato al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata, liquidate secondo i parametri medi delle cause ricomprese nel valore tra € 5.201,00 ed € 26.00,00, in considerazione della soccombenza (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione determinata nei minimi stante la limitata attività svolta, e fase decisoria per complessivi euro 4.888,00, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad
IVA e CPA come per legge).
Sussistono in capo all'appellante i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da nei ARte_1 confronti di così provvede: Controparte_1
rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore ARte_1
dell'appellata che liquida in complessivi Controparte_1
€ 4.888 per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del
D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 19.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Burra dott.ssa Marina Vitulli