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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 04/11/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Vitelli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 455/2025 promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. MILITERNI Parte_1 C.F._1
SE RI giusta procura speciale in atti;
ATTRICE contro
( , rappresentata e difesa dall'avv. IERVOLINO Controparte_1 C.F._2
RI giusta procura speciale in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: Servitù
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio premesso di essere proprietaria di un immobile (villino Parte_1
a schiera) sito in Marina di Velca, località Pian di Spille, Via Poggio Belvedere Snc, confinante con il villino di facente parte del medesimo complesso di villini Controparte_1 quadrifamiliari, deduceva che a seguito di lavori di ristrutturazione del proprio immobile prima del suo acquisto, nella primavera 2023, il precedente proprietario, tale Per_1
, rimuoveva la canna fumaria del camino della convenuta che era posizionata in
[...] una colonna dell'immobile di proprietà della che incardinato nel maggio 2024 dalla Pt_1
1 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
un giudizio possessorio per la reintegra nel possesso della servitù di canna fumaria, CP_1 erroneamente il Tribunale imputava alla il dedotto spoglio e ordinava alla medesima Pt_1 la ricostruzione della canna fumaria demolita;
che, in disparte l'infondatezza della domanda possessoria, era in ogni caso interesse dell'attrice agire per la declaratoria di inesistenza della servitù di passaggio di canna fumaria nel proprio immobile. Tutto quanto premesso l'attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “in via cautelare sospendere gli effetti dell'ordinanza del 23 dicembre 2024 emessa da codesto Ecc.mo Tribunale, evitando che l'esito del presente giudizio venga frustrato e si riduca “al riconoscimento della facoltà di ricostruire ciò che in precedenza egli era stato costretto a demolire” come stabilito dalla Corte cost. n. 25 del 1992; nel merito, accertare e dichiarare che non esiste alcuna servitù di passaggio della canna fumaria e di uso del comignolo,
a vantaggio dell'immobile di proprietà della sig.ra e gravante sull'immobile di proprietà della sig.ra CP_1
per tutte le ragioni sopra esposte”. Pt_1
Si costituiva in giudizio che eccepiva l'inammissibilità della domanda Controparte_1 attorea ai sensi dell'art. 705 c.p.c. e l'infondatezza nel merito.
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali, il procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 4.11.2025, trattata in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
L'eccezione preliminare di inammissibilità dell'azione è fondata e deve essere accolta.
Sul punto giova considerare che la norma di cui all'art. 705, comma 1, cod. proc. civ., sanzionante il divieto per il convenuto in possessorio di proporre giudizio petitorio per far valere i propri diritti fino al momento in cui l'altrui situazione di fatto da lui violata non sia stata integralmente ripristinata, pone un impedimento temporaneo alla proposizione della domanda petitoria (cfr., in tal senso, Cass. SS.UU. civ., sent. n. 3086 del 19.V.1982) di natura eminentemente processuale.
Secondo la prospettazione attorea, in applicazione di quanto statuito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 25/1992, tale pronuncia deve essere intesa nel senso che è ora possibile, da parte del convenuto in un giudizio possessorio ancora pendente, la proposizione di una domanda petitoria in apposito e separato giudizio.
Nondimeno la Corte di Cassazione ha chiarito che “sebbene ci siano sentenze di questa
Suprema Corte che hanno interpretato la sentenza della Corte Costituzionale negli stessi termini (Cass. n.
15753/2004; 9285/2006), l'orientamento sicuramente prevalente nella giurisprudenza di legittimità,
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
cui si intende dare continuità, è nel senso che - semprechè sussista il pericolo di danno irreparabile - il convenuto nel possessorio può far valere in via di eccezioni le sue ragioni proprietarie: "Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 25 del 3 febbraio 1992, che ha dichiarato l'illegittimità, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 705 c.p.c., nella parte in cui subordina la proposizione del giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria ed alla esecuzione della relativa decisione anche quando da tale esecuzione possa derivare al convenuto pregiudizio irreparabile, il convenuto in giudizio possessorio può opporre le sue ragioni petitorie quando dalla esecuzione della decisione sulla domanda possessoria potrebbe derivargli un danno irreparabile, purchè l'eccezione sia finalizzata solo al rigetto della domanda possessoria (e non anche ad una pronuncia sul diritto con efficacia di giudicato) e non implichi, quindi, deroga delle ordinarie regole sulla competenza" (Cass. n. 3825/1994; conf. n.
12579/1995; n. 5172/1997; n. 34/2000; Cass. 22628/2012)” (cfr. Cass. sentenza
18/06/2018, n. 16000).
La giurisprudenza di legittimità ha altresì precisato che “Se così non fosse, sarebbe irrimediabilmente sovvertita la ratio della regola prevista dall'art. 705 c.p.c., comma 1, riassunta nel brocardo latino spoliatus ante omnia restituendus, di cui - invece - si può determinare una ben più circoscritta deroga o attenuazione allorchè ricorra un pregiudizio irreparabile al titolo dominicale vantato dallo spoliante: un conto è, infatti, perseguire il solo scopo di paralizzare, in via di eccezione, l'azione spiegata a salvaguardia del potere di fatto, in presenza delle menzionate emergenze;
altro conto è prospettare, con valenza surrogatoria, la preminenza del diritto dominicale sulla cosa, attraverso la proposizione di un'autonoma domanda, anche in via riconvenzionale, in spregio alle ragioni di ordine pubblico e di garanzia della pace sociale sottese alla tutela, in via di principio temporalmente prioritaria, della situazione del soggetto che abbia la disponibilità della cosa.
Riconoscere, in presenza di un pregiudizio irreparabile, la separata tutelabilità delle pretese petitorie ha, infatti, conseguenze ben più invasive del mero riconoscimento della facoltà di far valere tale pregiudizio esclusivamente in chiave inibitoria all'interno del giudizio sul possesso” (cfr. Cass. ord., sez. 2,
20/05/2022, n. 16356).
Ritiene il Tribunale di aderire alla giurisprudenza della Cassazione sopra citata, per cui, considerata anche la natura delle eccezioni petitorie vantate dall'odierna attrice nel giudizio possessorio RG 1224/2024 tutt'ora pendente, non può che dichiararsi l'inammissibilità della domanda giudiziale svolta in questa sede.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Peraltro, deve rilevarsi che sempre la Corte di legittimità ha precisato che “quanto all'individuazione del pregiudizio irreparabile, cioè del limite all'operare del divieto di cui all'art. 705
c.p.c., nella sentenza n. 25 del 1992 si riconosce esplicitamente che l'esecuzione di un provvedimento possessorio può determinare un pregiudizio di tale specie: a) in ipotesi di beni mobili non registrati
"soprattutto (ma non solo) quando lo spogliato risulti essere un ladro, un ricettatore, un ritrovatore infedele o un indiziato di truffa;
rientrato in possesso della cosa, in esecuzione della sentenza di reintegrazione, egli potrà alienarla ad un terzo di buona fede, che ne diverrà proprietario in virtù dell'art.
1153 c.c., applicabile anche alle cose rubate"; b) in materia immobiliare quando lo spoglio si concretizza nella costruzione di un manufatto;
in tal caso l'onere di eseguire la decisione prima di proporre il giudizio petitorio costringe il convenuto a distruggere un'opera che, come risulterà dal successivo giudizio petitorio, aveva diritto di costruire “ (cfr. Cass. civ., Sez 2, ord. 28/05/2024, n. 14829).
Nel caso di specie è solo il caso di rilevare che lo spoglio non si è concretizzato nella mera costruzione di un manufatto che l'attrice ritiene di avere il diritto di mantenere, bensì nella rimozione, mediante costruzione di un manufatto, di una canna fumaria che per concorde ricostruzione di entrambe le parti era presente nell'immobile dell'attrice e costituiva la canna fumaria del camino della convenuta. Pertanto, la domanda attorea è volta alla sostanziale rimozione di una servitù di passaggio, pacificamente sussistente nell'immobile della e non arbitrariamente costruita dalla risalente nel tempo, Pt_1 CP_1 probabilmente, in base alla documentazione versata in atti, alla data di costruzione di entrambi gli immobili. Sotto questo profilo, ritiene il giudicante che il caso di specie non rientri nell'alveo delineato dalla Corte costituzionale e che il danno, volto al ripristino della canna fumaria, non possa ritenersi irreparabile.
Infine, il ripristino della canna fumaria mediante lavori di demolizione nel bagno dell'attrice non comportano – in ragione della porzione limitata di immobile oggetto di intervento - la distruzione né una modificazione materiale del bene tale da pregiudicare irreparabilmente il diritto dominicale vantato dall'attrice in sede petitoria.
In virtù delle predette considerazioni la domanda attorea deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva ai sensi del DM 147/2022 per le cause di valore indeterminabile complessità bassa, valore dei medi, limitatamente all'attività effettivamente espletata.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara inammissibile la domanda attorea;
- Condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta che liquida in € 5.810 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Civitavecchia, 4 novembre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Silvia Vitelli
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Vitelli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 455/2025 promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. MILITERNI Parte_1 C.F._1
SE RI giusta procura speciale in atti;
ATTRICE contro
( , rappresentata e difesa dall'avv. IERVOLINO Controparte_1 C.F._2
RI giusta procura speciale in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: Servitù
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio premesso di essere proprietaria di un immobile (villino Parte_1
a schiera) sito in Marina di Velca, località Pian di Spille, Via Poggio Belvedere Snc, confinante con il villino di facente parte del medesimo complesso di villini Controparte_1 quadrifamiliari, deduceva che a seguito di lavori di ristrutturazione del proprio immobile prima del suo acquisto, nella primavera 2023, il precedente proprietario, tale Per_1
, rimuoveva la canna fumaria del camino della convenuta che era posizionata in
[...] una colonna dell'immobile di proprietà della che incardinato nel maggio 2024 dalla Pt_1
1 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
un giudizio possessorio per la reintegra nel possesso della servitù di canna fumaria, CP_1 erroneamente il Tribunale imputava alla il dedotto spoglio e ordinava alla medesima Pt_1 la ricostruzione della canna fumaria demolita;
che, in disparte l'infondatezza della domanda possessoria, era in ogni caso interesse dell'attrice agire per la declaratoria di inesistenza della servitù di passaggio di canna fumaria nel proprio immobile. Tutto quanto premesso l'attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “in via cautelare sospendere gli effetti dell'ordinanza del 23 dicembre 2024 emessa da codesto Ecc.mo Tribunale, evitando che l'esito del presente giudizio venga frustrato e si riduca “al riconoscimento della facoltà di ricostruire ciò che in precedenza egli era stato costretto a demolire” come stabilito dalla Corte cost. n. 25 del 1992; nel merito, accertare e dichiarare che non esiste alcuna servitù di passaggio della canna fumaria e di uso del comignolo,
a vantaggio dell'immobile di proprietà della sig.ra e gravante sull'immobile di proprietà della sig.ra CP_1
per tutte le ragioni sopra esposte”. Pt_1
Si costituiva in giudizio che eccepiva l'inammissibilità della domanda Controparte_1 attorea ai sensi dell'art. 705 c.p.c. e l'infondatezza nel merito.
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali, il procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 4.11.2025, trattata in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
L'eccezione preliminare di inammissibilità dell'azione è fondata e deve essere accolta.
Sul punto giova considerare che la norma di cui all'art. 705, comma 1, cod. proc. civ., sanzionante il divieto per il convenuto in possessorio di proporre giudizio petitorio per far valere i propri diritti fino al momento in cui l'altrui situazione di fatto da lui violata non sia stata integralmente ripristinata, pone un impedimento temporaneo alla proposizione della domanda petitoria (cfr., in tal senso, Cass. SS.UU. civ., sent. n. 3086 del 19.V.1982) di natura eminentemente processuale.
Secondo la prospettazione attorea, in applicazione di quanto statuito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 25/1992, tale pronuncia deve essere intesa nel senso che è ora possibile, da parte del convenuto in un giudizio possessorio ancora pendente, la proposizione di una domanda petitoria in apposito e separato giudizio.
Nondimeno la Corte di Cassazione ha chiarito che “sebbene ci siano sentenze di questa
Suprema Corte che hanno interpretato la sentenza della Corte Costituzionale negli stessi termini (Cass. n.
15753/2004; 9285/2006), l'orientamento sicuramente prevalente nella giurisprudenza di legittimità,
2 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
cui si intende dare continuità, è nel senso che - semprechè sussista il pericolo di danno irreparabile - il convenuto nel possessorio può far valere in via di eccezioni le sue ragioni proprietarie: "Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 25 del 3 febbraio 1992, che ha dichiarato l'illegittimità, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 705 c.p.c., nella parte in cui subordina la proposizione del giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria ed alla esecuzione della relativa decisione anche quando da tale esecuzione possa derivare al convenuto pregiudizio irreparabile, il convenuto in giudizio possessorio può opporre le sue ragioni petitorie quando dalla esecuzione della decisione sulla domanda possessoria potrebbe derivargli un danno irreparabile, purchè l'eccezione sia finalizzata solo al rigetto della domanda possessoria (e non anche ad una pronuncia sul diritto con efficacia di giudicato) e non implichi, quindi, deroga delle ordinarie regole sulla competenza" (Cass. n. 3825/1994; conf. n.
12579/1995; n. 5172/1997; n. 34/2000; Cass. 22628/2012)” (cfr. Cass. sentenza
18/06/2018, n. 16000).
La giurisprudenza di legittimità ha altresì precisato che “Se così non fosse, sarebbe irrimediabilmente sovvertita la ratio della regola prevista dall'art. 705 c.p.c., comma 1, riassunta nel brocardo latino spoliatus ante omnia restituendus, di cui - invece - si può determinare una ben più circoscritta deroga o attenuazione allorchè ricorra un pregiudizio irreparabile al titolo dominicale vantato dallo spoliante: un conto è, infatti, perseguire il solo scopo di paralizzare, in via di eccezione, l'azione spiegata a salvaguardia del potere di fatto, in presenza delle menzionate emergenze;
altro conto è prospettare, con valenza surrogatoria, la preminenza del diritto dominicale sulla cosa, attraverso la proposizione di un'autonoma domanda, anche in via riconvenzionale, in spregio alle ragioni di ordine pubblico e di garanzia della pace sociale sottese alla tutela, in via di principio temporalmente prioritaria, della situazione del soggetto che abbia la disponibilità della cosa.
Riconoscere, in presenza di un pregiudizio irreparabile, la separata tutelabilità delle pretese petitorie ha, infatti, conseguenze ben più invasive del mero riconoscimento della facoltà di far valere tale pregiudizio esclusivamente in chiave inibitoria all'interno del giudizio sul possesso” (cfr. Cass. ord., sez. 2,
20/05/2022, n. 16356).
Ritiene il Tribunale di aderire alla giurisprudenza della Cassazione sopra citata, per cui, considerata anche la natura delle eccezioni petitorie vantate dall'odierna attrice nel giudizio possessorio RG 1224/2024 tutt'ora pendente, non può che dichiararsi l'inammissibilità della domanda giudiziale svolta in questa sede.
3 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Peraltro, deve rilevarsi che sempre la Corte di legittimità ha precisato che “quanto all'individuazione del pregiudizio irreparabile, cioè del limite all'operare del divieto di cui all'art. 705
c.p.c., nella sentenza n. 25 del 1992 si riconosce esplicitamente che l'esecuzione di un provvedimento possessorio può determinare un pregiudizio di tale specie: a) in ipotesi di beni mobili non registrati
"soprattutto (ma non solo) quando lo spogliato risulti essere un ladro, un ricettatore, un ritrovatore infedele o un indiziato di truffa;
rientrato in possesso della cosa, in esecuzione della sentenza di reintegrazione, egli potrà alienarla ad un terzo di buona fede, che ne diverrà proprietario in virtù dell'art.
1153 c.c., applicabile anche alle cose rubate"; b) in materia immobiliare quando lo spoglio si concretizza nella costruzione di un manufatto;
in tal caso l'onere di eseguire la decisione prima di proporre il giudizio petitorio costringe il convenuto a distruggere un'opera che, come risulterà dal successivo giudizio petitorio, aveva diritto di costruire “ (cfr. Cass. civ., Sez 2, ord. 28/05/2024, n. 14829).
Nel caso di specie è solo il caso di rilevare che lo spoglio non si è concretizzato nella mera costruzione di un manufatto che l'attrice ritiene di avere il diritto di mantenere, bensì nella rimozione, mediante costruzione di un manufatto, di una canna fumaria che per concorde ricostruzione di entrambe le parti era presente nell'immobile dell'attrice e costituiva la canna fumaria del camino della convenuta. Pertanto, la domanda attorea è volta alla sostanziale rimozione di una servitù di passaggio, pacificamente sussistente nell'immobile della e non arbitrariamente costruita dalla risalente nel tempo, Pt_1 CP_1 probabilmente, in base alla documentazione versata in atti, alla data di costruzione di entrambi gli immobili. Sotto questo profilo, ritiene il giudicante che il caso di specie non rientri nell'alveo delineato dalla Corte costituzionale e che il danno, volto al ripristino della canna fumaria, non possa ritenersi irreparabile.
Infine, il ripristino della canna fumaria mediante lavori di demolizione nel bagno dell'attrice non comportano – in ragione della porzione limitata di immobile oggetto di intervento - la distruzione né una modificazione materiale del bene tale da pregiudicare irreparabilmente il diritto dominicale vantato dall'attrice in sede petitoria.
In virtù delle predette considerazioni la domanda attorea deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva ai sensi del DM 147/2022 per le cause di valore indeterminabile complessità bassa, valore dei medi, limitatamente all'attività effettivamente espletata.
4 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara inammissibile la domanda attorea;
- Condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta che liquida in € 5.810 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Civitavecchia, 4 novembre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Silvia Vitelli
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